Art. 578 c.p.p. — Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione

Quando nei confronti dell'imputato e' stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. (( Quando nei confronti dell'imputato e' stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non e' inammissibile, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344- bis, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. )) ((1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, gli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato permangono fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili non e' piu' soggetta a impugnazione.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 settembre 2021, n. 134

279

La L. 27 settembre 2021, n. 134 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che le presenti modifiche si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 578 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16890/2026

    29 maggio 2026

    In ipotesi di accertamento della responsabilità civile in sede penale, con condanna generica al risarcimento del danno o alla provvisionale, il giudice civile, investito della liquidazione del danno, non può procedere al riesame delle questioni concernenti la responsabilità dell'autore del reato rispetto al fatto illecito con riferimento alla condotta colposa e al nesso di causalità materiale, essendosi formato il giudicato sul punto, ma deve, invece, procedere ad un autonomo accertamento del nesso di causalità giuridica tra il fatto accertato in sede penale - individuato, con statuizione non vincolante in sede civile, come solo "potenzialmente" dannoso - e le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati.

    Art. 578 c.p.p. · Art. 2059 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 181 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 27756/2025

    17 ottobre 2025

    Qualora il giudice penale, nell'assolvere l'imputato per intervenuta abolitio criminis, pronunci nei suoi confronti condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile, a tale statuizione deve riconoscersi efficacia vincolante, in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, nel successivo giudizio civile risarcitorio, che resta deputato unicamente all'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile ex art. 1223 c.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui la Corte d'appello, in sede di rinvio ex art.622 c.p.p., aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla parte civile, erroneamente escludendo la rilevanza civilistica della condotta integrante abuso d'ufficio, in conseguenza dell'avvenuta abrogazione della relativa fattispecie di reato, nonostante il giudice penale, nell'assolvere, per tale ragione, l'imputato, avesse tenuto ferma la statuizione di condanna generica al risarcimento del danno).

    Art. 578 c.p.p. · Art. 2043 c.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 622 c.p.p.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 93 ↗

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 45262/2024

    10 dicembre 2024

    La Sesta Sezione penale ha affermato che l’obbligo di applicare il disposto dell’art. 578 cod. proc. pen. sussiste anche nel caso in cui il giudice di merito, in sede di giudizio di rinvio disposto in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, ritiene sussistente il fatto di reato ascritto all’imputato, diversamente qualificandolo rispetto alla contestazione per la quale era stata pronunziata condanna in primo grado e contestualmente dichiara l’intervenuta prescrizione del delitto così ritenuto, maturata dopo l’indicata condanna, non potendosi ritenere corretta la decisione di revoca delle statuizioni civili basata sul rilievo che non ne sarebbe consentita la conservazione in quanto collegate ad un accertamento della responsabilità per un delitto oggetto di riqualificazione.

    Art. 578 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 9 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di ottobre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 2/2026

    Questione infondata
    16 gennaio 2026

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in via principale, dalla Corte d’appello di Lecce, sez. unica penale, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 2, CEDU, nonché agli artt. 117, primo comma, e 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 dir. 2016/343/UE e all’art. 48 CDFUE, dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello o di Cassazione, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili, e non prevede, invece, che, analogamente al comma 1-bis dell’art. 578 cod. proc. pen., se l’impugnazione non è inammissibile, il giudice di appello o di Cassazione rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. La Corte rimettente pone in comparazione due istituti non omogenei sul potere decisorio del giudice penale: mentre la disposizione censurata, oltre a rappresentare una norma “a esaurimento” – in quanto cesserà di avere applicazione con la definizione dei giudizi di impugnazione anteriori al 1° gennaio 2020 –, incide sulla prescrizione del reato, ossia sul versante sostanziale, attribuendo al giudice penale il compito di decidere sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, l’improcedibilità dell’azione penale, in base all’art. 578, comma 1-bis, cod. proc. pen., incide sul versante processuale. In tale cornice, non si ravvisa alcuna irragionevolezza sopravvenuta del censurato comma 1, ritraibile dal dato che il legislatore, con il successivo comma 1-bis, abbia differenziato il trattamento giuridico di situazioni analoghe, comparate sotto il profilo, che qui rileva, del c.d. secondo aspetto della presunzione di innocenza, in base al quale la persona accusata di aver commesso un reato e sottoposta a un procedimento penale conclusosi con un proscioglimento, in rito o nel merito, non può essere poi trattata dalle pubbliche autorità come se fosse colpevole del reato contestatole. Né la permanenza della potestà decisoria al giudice penale nel caso del reato prescritto determina una sperequazione nella posizione dell’imputato, assolto, rispetto a quella che lo stesso assume dinanzi al giudice civile nel caso della declaratoria di improcedibilità: sia il giudice penale dell’impugnazione, sia il giudice civile della prosecuzione, infatti, sono chiamati esclusivamente a verificare gli estremi della responsabilità civile e a decidere le questioni attinenti al diritto del danneggiato al risarcimento, senza dover svolgere alcun accertamento sulla responsabilità penale. Inoltre, il possibile esito dell’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima dell’impugnazione va contemplato dalla parte civile sin dal momento della costituzione, poiché alla relativa pronuncia segue una vicenda di translatio iudicii, ove l’unicità del giudizio lascia salvi gli effetti dell’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno da reato esercitata nel processo penale, restando identici il petitum e la causa petendi. Nemmeno il c.d. secondo aspetto del principio di presunzione di innocenza è violato in relazione ai parametri convenzionali e all’interpretazione della Corte di Strasburgo, in quanto da essi non si ricava alcuna distinzione tra pronunce di assoluzione e pronunce di non luogo a procedere, mentre la violazione della regola convenzionale si verifica allorché tali procedimenti si risolvano nell’attribuire una responsabilità penale al soggetto già assolto. (Precedenti: S. 173/2022; S. 182/2021 - mass. 44101; S. 115/2018 - mass. 41258).

    Art. 578 c.p.p. · Art. 27 cost. · Art. 3 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 182/2021

    Questione infondata
    30 luglio 2021

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen. - nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili -, sussiste la rilevanza delle questioni: per un verso, come evidenziato nelle ordinanze di rimessione, nei giudizi a quibus risultano integrati i presupposti per l'applicazione della norma sospettata di illegittimità costituzionale; per altro verso, le ordinanze assumono, plausibilmente, che dagli atti non risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, con conseguente impossibilità di addivenire ad una pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Pertanto il rimettente è chiamato a fare applicazione del censurato art. 578 cod. proc. pen. in entrambi i giudizi.

    Art. 578 c.p.p. · Art. 117 cost. · Art. 11 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 19 ottobre 2021 al 30 dicembre 2022. 13 parole tolte, 80 parole aggiunte.

… soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. tolto: 1-bis. Quando nei confronti dell'imputato e' stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, aggiunto: e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, aggiunto: se l'impugnazione non e' inammissibile, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344- bis, rinviano per la prosecuzione al giudice tolto: civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando aggiunto: o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale aggiunto: e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. 1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, gli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato permangono fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili non e' piu' soggetta a impugnazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art578 · fonte del testo

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