Art. 832 c.c. — Contenuto del diritto
Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
5 pronunce che riguardano l’art. 832 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
La norma contenuta nell'art. 50 del cod. pen., secondo la quale non è punibile chi lede un diritto con il consenso della persona che può validamente disporne, è espressione di un principio generale di autoresponsabilità, operante anche nella sfera del diritto privato, il quale implica, in materia di responsabilità aquiliana, l'esclusione della antigiuridicità dell'atto illecito e lesivo per effetto del consenso del titolare del diritto, purché validamente prestato in relazione ad un diritto disponibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che aveva ritenuta scriminata l'occupazione sine titulo da parte della P.A. di un albergo di proprietà privata, protrattasi dopo la scadenza del termine previsto dai decreti di requisizione, in ragione del consenso del titolare del diritto, manifestatosi nella non opposizione al perdurare dell'occupazione e desumibile dalla mancata richiesta di liberazione dell'immobile e dalla continuativa erogazione delle prestazioni alberghiere).
Art. 832 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 835 c.c. · Art. 50 c.p.
La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, che trova causa in se stesso e non nell'adesione di un "altro contraente", posto che la sua funzione tipica si riduce alla dismissione del diritto, quale modalità di esercizio della facoltà di disporre della cosa accordata dall'art. 832 c.c., che realizza l'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, mentre l'effetto riflesso dell'acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell'art. 827 c.c., si produce ex lege, quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene.
Art. 832 c.c. · Art. 827 c.c. · Art. 42 cost. · Art. 363-bis c.p.c.
Le restrizioni alle facoltà inerenti al godimento della proprietà esclusive contenute nel regolamento di condominio, costituenti servitù reciproche, devono essere enunciate in modo chiaro ed esplicito e ciò in quanto deve desumersi da detto regolamento in modo inequivoco la volontà delle parti (requisito indispensabile ai fini della costituzione convenzionale delle reciproche servitù) di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro appartenente a diverso proprietario.
Art. 832 c.c. · Art. 1027 c.c. · Art. 1122 c.c. · Art. 1138 c.c.
Il danno alla proprietà consiste nella concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godere del bene in modo pieno ed esclusivo, che il danneggiato ha l'onere di allegare (sia pure facendo ricorso a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza) e provare, anche per presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto irrilevante, ai fini della prova del danno derivante dall'aumento di ombra sull'edificio, la violazione delle distanze, in quanto il pregiudizio si realizzava solamente nelle prime ore del mattino e nelle ore precedenti il tramonto, e limitatamente al periodo ricadente tra ottobre e febbraio, quando il soleggiamento era più scarso).
Art. 832 c.c. · Art. 872 c.c. · Art. 873 c.c. · Art. 2043 c.c.
L'imposizione di un limite legale alle facoltà d'uso del proprietario non può essere equiparato all'attribuzione ad un terzo di un diritto reale parziario, atteso che quest'ultimo diritto, quando non sia convenzionalmente attribuito, può discendere solo dalla positiva conclusione di una procedura espropriativa a favore del terzo attraverso un decreto di esproprio o un accordo di cessione volontaria.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda di rilascio dei terreni sui quali insisteva un impianto sciistico in considerazione della mera presenza di un limite alle facoltà di uso del proprietario, discendente direttamente dal piano regolatore generale, sotto il profilo dell'edificabilità e della realizzazione di manufatti idonei ad intralciare le piste da sci).
Art. 832 c.c. · Art. 1031 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 42, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell’art. 2 della legge reg. Toscana n. 7 del 2025 in relazione all’art. 832 cod. civ., il quale, modificando il comma 2 dell’art. 144 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, rende obbligatorio, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’adeguamento alla disciplina dettata dall’art. 41, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che pone maggiori restrizioni alla gestione, nello stesso edificio, di due affittacamere o di due bed and breakfast. La disposizione impugnata condivide la stessa natura dell’indicato art. 41, comma 4, volto ad evitare aggiramenti dei limiti dimensionali previsti, per affittacamere e bed and breakfast, al fine di preservare la loro dimensione “familiare” e garantire un’offerta diversificata di strutture ricettive. Entrambi gli articoli sono così riconducibili alla disciplina amministrativa delle strutture ricettive, in particolare a quella che fissa requisiti per le strutture ricettive “classificate”, che rientrano nel sistema regionale del turismo. Né la norma impugnata rientra nell’ordinamento civile (perché limiterebbe il contenuto del diritto di proprietà), perché il fatto che una norma implichi una compressione del diritto di proprietà non la attrae di per sé nell’orbita del diritto civile; del resto, la limitazione dei diritti dei proprietari rappresenta un riflesso intrinseco alla disciplina urbanistica. (Precedenti: S. 186/2025 -mass. 47033; S. 80/2012 - mass. 36204).
Art. 3 cost. · Art. 832 c.c. · Art. 41 cost.
dichiara estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Puglia 20 maggio 2014, n. 27 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Così d…
Art. 117 cost. · Art. 3 cost. · Art. 832 c.c. · Art. 97 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'orientamento del nostro diritto patrimoniale in genere, la configurazione del diritto di proprietà e la determinazione, del contenuto concreto di questo si ricollegano ai principi affermati nella Carta del lavoro, la quale non senza intima ragione costituisce la premessa del codice civile. La Dichiarazione VII pone il principio che «lo Stato corporativo considera l'iniziativa privata conte lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione». Dalla Dichiarazione risulta «che il lavoro sotto tutte le sue forme è un dovere sociale» e che «il complesso della produzione è unitario dal punto di vista nazionale: i suoi obbiettivi sono unitari e si riassumono nel benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza nazionale». Nella stessa Dichiarazione VII è detto che «l'organizzazione privata della produzione essendo funzione di interesse nazionale, l'organizzatore dell'impresa è responsabile all'indirizzo della produzione di fronte allo Stato» ed è enunciato il concetto della «collaborazione delle forze produttive». L'iniziativa privata come lo strumento più efficace nell'interesse della produzione, il dovere del lavoro, l'unità della produzione, la solidarietà degli interessi tra i partecipanti alla produzione stessa, la responsabilità dell'imprenditore verso lo Stato sono i principi ai quali l'istituto della proprietà privata è legato e i criteri direttivi della disciplina dell'istituto nel nuovo codice. L'ordine corporativo rispetta il principio della proprietà privata. Questa completa la personalità umana: è un diritto e, se è un diritto, è anche un dovere. Tanto che noi pensiamo che la proprietà privata deve essere intesa in funzione sociale; non quindi la proprietà passiva, ma la proprietà attiva, che non si limita a godere i frutti della ricchezza, ma li sviluppa, li aumenta, li moltiplica. La proprietà privata e l'iniziativa privata sono rispettate, ma l'una e l'altra devono essere dentro lo Stato, che solo può proteggerle, controllarle, vivificarle.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 403
Se la proprietà che il nostro ordinamento riconosce e tutela è la proprietà attiva che sviluppa, aumenta e moltiplica i frutti della ricchezza, ne consegue che un elemento del diritto di proprietà è costituito dal lavoro. Il titolare del diritto non può rimanere inerte così come fu dichiarato da uno dei commissari nel corso dei lavori preparatori del codice francese: «il proprietario di una cosa può usarne come vuole: la conservi o la distrugga, ne è padrone assoluto». Nell'ordinamento dell'Italia fascista il lavoro è un dovere sociale e il proprietario deve provvedere all'utilizzazione dei propri beni, per conseguirne la massima produttività. La Dichiarazione VII della Carta del lavoro afferma perciò, come si è già messo in rilievo, che, essendo «l'organizzazione privata della produzione una funzione di interesse nazionale», l'organizzatore è responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte allo Stato. È una responsabilità che deriva dal fatto che gli individui, pure perseguendo un interesse privato, provvedono insieme a un interesse generale. L'iniziativa privata è tutelata quando compie la sua funzione, nel campo della produzione, di strumento utile nell'interesse generale. La tutela di questo interesse, quando l'iniziativa privata manchi, è data da sanzioni espressamente previste per il caso in cui il proprietario lasci improduttivi i propri beni o comunque li trascuri con nocumento della pubblica economia o tiene ragioni dell'igiene o del pubblico decoro.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 404
L'esercizio della proprietà privata, oltre che essere informato negativamente a spirito di socialità - dove al vantaggio proprio sia collegata l'eventualità di un danno altrui - deve anche positivamente ispirarsi a solidarietà e a collaborazione, dovunque le situazioni di fatto rendano possibile una sana e feconda unione di forze. Quando tra più proprietari fondiari sussiste un interesse comune, sia all'esecuzione, alla manutenzione o all'esercizio di opere di bonifica o di miglioramento fondiario, sia alla derivazione e all'uso delle acque, la collaborazione si rende necessaria e, se non è realizzata spontaneamente nella forma di consorzi volontari, può essere imposta dall'autorità mediante costituzione di consorzi coattivi. Altra situazione tipica adatta allo sviluppo di una collaborazione sotto forma di servizi reciproci tra fondi si ha nei rapporti di vicinanza; e le servitù coattive ammesse nell'interesse privato non configurano soltanto un regime positivo di difesa della proprietà, ma anche un regime positivo di servizi necessari od utili per la gestione economica della proprietà altrui. All'idea di una vasta solidarietà sociale si riconduce anche il principio per cui ai vantaggi collegati all'esercizio del diritto sono correlativi specifici oneri e obblighi. Così, quando vengono eseguite opera di bonifica non dichiarate di competenza dello Stato od opere di regolamento di corsi d'acqua o di riparazione o rimozione ad essi relative, ciascun proprietario interessato è tenuto a contribuire alla spesa in proporzione del vantaggio che ne ricava. Se un incremento di valore non deriva al fondo da impiego di capitale o lavoro da parte del proprietario, ma è occasionato dall'esecuzione di un'opera pubblica, è dovuto dal privato avvantaggiato un contributo di miglioria. Anche qui al diritto reale si congiunge un rapporto d'obbligazione che ristabilisce l'equilibrio sociale mediante un corrispettivo.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 406
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art832 · fonte del testo
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