Legge sull’adozione

Art. 5-bis adozione

[1]Il minore puo' essere affidato al servizio sociale del luogo di residenza abituale, quando si trova nella condizione prevista dall'articolo 333 del codice civile e gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, si sono rivelati inefficaci o i genitori non hanno collaborato alla loro attuazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3. Con il provvedimento con cui dispone la limitazione della responsabilita' genitoriale e affida il minore al servizio sociale, il tribunale indica:

  • a)il soggetto presso il quale il minore e' collocato;
  • b)gli atti che devono essere compiuti direttamente dal servizio sociale dell'ente locale, anche in collaborazione con il servizio sanitario, in base agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 3;
  • c)gli atti che possono essere compiuti dal soggetto collocatario del minore;
  • d)gli atti che possono essere compiuti dai genitori;
  • e)gli atti che possono essere compiuti dal curatore nominato ((ai sensi dell'articolo 473-bis.7, secondo comma, del codice di procedura civile)); 31
  • f)i compiti affidati al servizio sociale ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  • g)la durata dell'affidamento, non superiore a ventiquattro mesi;
  • h)la periodicita', non superiore a sei mesi, con la quale il servizio sociale riferisce all'autorita' giudiziaria che procede ovvero, in mancanza, al giudice tutelare sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dal minore con i genitori, sull'attuazione del progetto predisposto dal tribunale. Il servizio sociale, nello svolgimento dei compiti a lui affidati e nell'adozione delle scelte a lui demandate, tiene conto delle indicazioni dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilita' genitoriale e del minore nonche', ove vi siano, ((del curatore, del curatore speciale e del collocatario)). 31 Entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento il servizio sociale comunica il nominativo del responsabile dell'affidamento al tribunale, ai genitori, agli esercenti la responsabilita' genitoriale, al curatore se nominato e al soggetto collocatario. Se l'affidamento al servizio sociale e' disposto con il provvedimento che definisce il giudizio, la decisione e' comunicata al giudice tutelare del luogo di residenza abituale del minore, per la vigilanza sulla sua attuazione. Il giudice competente per l'attuazione, su istanza del servizio sociale, adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore. Si applicano le disposizioni in materia di inefficacia e di proroga dell'affidamento di cui all'articolo 4, commi 4, 5 e 5-quater.

[2]28 2931

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

28

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

29

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

31

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 6) che "Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4, 5 e 5-quater, e di cui all'articolo 5-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche in relazione ai provvedimenti di affidamento del minore adottati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 5-bis adozione, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14090/2026

    13 maggio 2026

    Nei procedimenti di affido eterofamiliare, le relazioni d'istituti o di operatori specializzati non integrano una delega a terzi di potere decisorio, poiché le risultanze di dette indagini ed informazioni - che le parti hanno il diritto di esaminare e contestare - sono rimesse, nel quadro di tutte le complessive emergenze istruttorie, alla valutazione finale del giudice procedente, il cui ampio potere di apprezzamento, sovrapponendosi all'iniziativa di servizi sociali e psicologi, assorbe il nesso causale con il danno eventualmente subito.

    Art. 5-bis adozione · Art. 330 c.c. · Art. 333 c.c. · Art. 2043 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3489/2026

    17 febbraio 2026
    • Assistenza ai minori

    In caso di affidamento eterofamiliare ex art. 4, comma 2, della l. n. 184 del 1983, il compito di vigilare sull'attuazione del provvedimento definitivo riguardante i minori spetta al giudice tutelare, il quale può - senza modificare il regime stabilito in sede di cognizione - segnalare, anche tramite l'ausilio dei servizi sociali, eventuali difficoltà attuative e stimolare i poteri officiosi del tribunale per i minorenni.

    Art. 5-bis adozione · Art. 337 c.c. · Art. 4 adozione

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 26 novembre 2024. 2 parole tolte, 8 parole aggiunte in 2 capoversi.

e) gli atti che possono essere compiuti dal curatore nominato ai sensi dell'articolo tolto: 333 aggiunto: 473-bis.7, secondo comma, del codice aggiunto: di procedura civile;

… dichiarati decaduti dalla responsabilita' genitoriale e del minore nonche', ove vi siano, del curatore tolto: eaggiunto: , del curatore speciale aggiunto: e del collocatario. Entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento il servizio sociale comunica il nominativo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 6) che "Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4, 5 e 5-quater, e di cui all'articolo 5-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche in relazione ai provvedimenti di affidamento del minore adottati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art5bis · fonte del testo

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