Legge sull’aborto

Art. 6 aborto

L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, puo' essere praticata:

  • a)quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
  • b)quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

Testo vigente dal 22 maggio 1978

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 6 aborto, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1903/2025

    27 gennaio 2025

    In tema di risarcimento del danno da nascita indesiderata conseguente a responsabilità medica, poiché l'interruzione volontaria della gravidanza è legittima in evenienze che restano eccezionali, l'impossibilità della scelta della madre di determinarsi a quella, imputabile a negligente carenza informativa del medico curante, può essere fonte di responsabilità civile a condizione che: a) ricorrano i presupposti normativi di cui all'art. 6 della l. n. 194 del 1978; b) risulti la volontà della donna di non portare a termine la gravidanza. Il relativo onere della prova ricade sulla gestante, ma può essere assolto anche in via presuntiva, sempre che i presupposti della fattispecie facoltizzante siano stati tempestivamente allegati e siano rispettati i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c..

    Art. 6 aborto · Art. 2697 c.c. · Art. 2729 c.c. · Art. 2043 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 366/2004

    Questione inammissibile
    26 novembre 2004

    È manifestamente inammissibile, per totale difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 27, ultimo comma, e 32 della Costituzione, degli artt. 5, 6 e 7 della legge 22 maggio 1978, n. 194. Il giudice ‘a quò, infatti, per ritenere rilevante la questione di legittimità costituzionalità proposta, avrebbe dovuto motivatamente affermare che, trascorsi i primi novanta giorni di gravidanza, la gestante, se informata delle malformazioni del feto, avrebbe potuto, in base alla normativa impugnata, decidere l’eventuale interruzione della gravidanza, in quanto non sussisteva la possibilità di vita autonoma del nascituro malformato.

    Art. 2 cost. · Art. 27 cost. · Art. 32 cost. · Art. 2043 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 45/1982

    Questione inammissibile
    16 febbraio 1982

    dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5, 8, ultimo comma, 22, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata con ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 31 e 37 Cost. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 47/1982

    Questione infondata
    16 febbraio 1982

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 l. 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 29, 30, 31 e 32 in quanto il giudice a quo ha omesso ogni motivazione in punto di rilevanza, limitandosi ad un inconferente richiamo alle relazioni svolte dalle Commissioni parlamentari sul disegno della legge in esame. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perché già decisa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 l. 22 maggio 1978, n. 194, in riferimento all'art. 30 Cost., nella parte in cui prevede che la gestante minore degli anni 18 possa ottenere il provvedimento di autorizzazione all'interruzione della gravidanza infratrimestrale, anche senza che di ciò sia a conoscenza chi esercita la potestà sulla minore stessa. Al riguardo v. Sent. n. 109/1981.

    Art. 30 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;194~art6 · fonte del testo

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