Codice civile

Art. 1372 c.c. — Efficacia del contratto

[1]Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non puo' essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

[2]Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

10 pronunce che riguardano l’art. 1372 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9783/2026

    16 aprile 2026

    In tema di mutuo ipotecario, nel vigore della legge fallimentare, l'accollo, da parte del terzo acquirente del bene ipotecato, del debito del mutuatario non produce l'effetto di rendere il titolare dell'ipoteca, che non vi abbia aderito, creditore dell'acquirente-accollante; ne consegue che, in caso di fallimento dell'acquirente del bene e di espropriazione forzata portata a termine ex art. 41, comma 2, del T.U.B., il creditore ipotecario, non aderente all'accollo, ha diritto di trattenere la somma ricavata dalla vendita del bene, o la quota di sua spettanza di tale somma, anche se non si è insinuato al passivo del fallimento.

    Art. 1372 c.c. · Art. 1273 c.c. · Art. 1333 c.c. · Art. 1411 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7994/2026

    31 marzo 2026

    In tema di appalti pubblici, l'integrazione contrattuale durante la fase di esecuzione non può tradursi in una modificazione del contenuto essenziale del contratto, quale emerge dalle condizioni riportate nel bando di gara, risultando altrimenti alterato il risultato della procedura di aggiudicazione, tanto nel caso in cui le nuove condizioni siano più favorevoli all'aggiudicatario, restando in tal modo penalizzati i concorrenti che di quelle facilitazioni non abbiano potuto tener conto, quanto nel caso in cui esse appaiano più gravose, non potendo costringersi l'aggiudicatario ad accollarsi oneri non valutati al momento dell'offerta.

    Art. 1372 c.c. · Art. 1374 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2426/2026

    5 febbraio 2026

    In tema di contratti bancari, l'art. 117, comma 7, lett. a), del d.lgs. n. 385 del 1993, come modificato dal d.lgs. n. 141 del 2010, si applica anche ai contratti stipulati anteriormente, poiché disciplina il regolamento negoziale derivante dal contratto - prevedendo l'applicazione dei tassi sostitutivi emessi nei dodici mesi precedenti l'operazione, se più favorevoli al cliente - e non la fattispecie negoziale in sé.

    Art. 1372 c.c. · Art. 1284 c.c. · Art. 1339 c.c. · Art. 117 Testo unico in materia bancaria e creditizia

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 292/2026

    6 gennaio 2026

    In tema di contratto di fideiussione, la clausola che prevede che gli eredi del garante siano solidalmente obbligati per il debito contratto non viola il divieto di patto successorio di cui all'art. 458 c.c., in quanto non è volta ad incidere sulla delazione ereditaria ma conserva la funzione tipica di garanzia del contratto cui accede, né si pone in contrasto col principio, sotteso all'art. 1372 c.c., di relatività degli effetti del contratto, dal momento che, alla luce della disciplina generale in tema di successioni (in particolare degli artt. 470 e 484 c.c.), agli eredi è sempre concessa la facoltà di sottrarsi al vincolo, rinunciando all'eredità o accettandola con beneficio di inventario, nonostante qualunque divieto del testatore.

    Art. 1372 c.c. · Art. 458 c.c. · Art. 752 c.c. · Art. 484 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nel sistema di limiti alla autonomia della volontà sul quale, come si è detto (n. 603), è costruito il nuovo codice, la regola dell'art. 1123, primo comma, del codice precedente, secondo cui il contratto è legge tra le parti, non può avere perduto il significato di affermare la giuridicità del rapporto convenzionale; per tale sua funzione, e solo per questa, essa è stata riprodotta nell'art. 1372, primo comma, in pieno collegamento con l'art. 1173, di cui applica il principio secondo cui la volontà privata non può creare in modo indipendente effetti giuridici (cfr. anche articoli 1987 e 2004). Questo principio afferma l'immanente e perenne soggezione della volontà individuale al comando della legge. E se ne intende la necessità, in base alla considerazione che il riconoscimento della giuridicità si fonda sulla valutazione dell'utilità generale degli effetti che ne derivano; il compito di fare questa valutazione non può attribuirsi al singolo senza porre in pericolo l'uniformità a cui essa deve ispirarsi, senza cioè far luogo ad una relatività di giudizi che scompone disordinatamente gli scopi della pluralità organizzata. È escluso ogni arbitrio individuale anche nella determinazione dell'estensione soggettiva dei contratti. L'effetto di questi è limitato in via di massima alla sfera di coloro che contraggono (art. 1372, secondo comma), perchè l'autonomia non può legittimare invasioni nell'orbita dei diritti del terzo.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 627

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1372 · fonte del testo

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