Codice civile

Art. 2841 c.c. — Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note

[1]L'omissione o l'inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale e' presa l'iscrizione, o nella nota non nuoce alla validita' dell'iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull'ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l'indicazione ne e' necessaria, o sull'identita' dei singoli beni gravati.

[2]Nel caso di altre omissioni o inesattezze, si puo' ordinare la rettificazione a istanza e a spese della parte interessata.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2841 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17028/2026

    30 maggio 2026

    Il cessionario di un credito garantito da ipoteca può far valere la responsabilità del notaio per l'invalidità dell'iscrizione ipotecaria, a causa della quale abbia perduto la garanzia, non a titolo di responsabilità, contrattuale, da contatto sociale, non sussistendo alcuna relazione socialmente tipica o qualificata tra il notaio rogante e il terzo cessionario, bensì a titolo extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., per l'interferenza illecita del professionista nel rapporto contrattuale (tra cedente e cessionaria) che ne impedisce l'adempimento e lede il diritto della cessionaria a far valere la garanzia.

    Art. 2841 c.c. · Art. 1173 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2043 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In ordine ai documenti che occorre presentare al conservatore dei registri immobiliari per ottenere l'iscrizione dell'ipoteca, alle indicazioni essenziali che deve contenere la nota da redigersi in doppio originale e alle formalità in genere dell'iscrizione (articoli 2835-2840), sono da rilevare talune aggiunte e innovazioni apportate alle norme del codice del 1865. Così (art. 2839), per l'iscrizione dell'ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine, si stabilisce che il titolo di credito deve essere esibito al conservatore, il quale vi annota l'eseguita iscrizione dell'ipoteca: l'annotazione è principalmente diretta ad evitare il pericolo di frodi in danno dei giratari. Per l'iscrizione dell'ipoteca a garanzia di titoli al portatore, si stabilisce, in correlazione al disposto dell'art. 2831, che al conservatore deve essere presentata copia dell'atto di emissione e del piano di ammortamento. Inoltre, a differenza del codice del 1865 (art. 1988), il quale disponeva che, eseguita l'iscrizione, il conservatore dovesse restituire i documenti e una delle note, certificando in calce di questa la data e il numero d'ordine dell'iscrizione, il testo (art. 2840) limita la restituzione ad uno degli originali della nota, prescrivendo che i titoli consegnati rimangano invece depositati presso il conservatore. Con questa nuova disposizione, che estende alle iscrizioni ipotecarie la regola dettata in tema di trascrizione (art. 2664), si elimina una diversità di disciplina, che non sarebbe giustificata. Ho dato la preferenza al sistema del deposito dei titoli, in quanto esso vale ad agevolarne l'esame da parte degli interessati. Quanto agli effetti che derivano da omissioni o inesattezze nei titoli e nelle note, essi ricevono nell'art. 2841 regolamentazione identica a quella che dettava l'art. 1998 del codice del 1865, salvo per ciò che concerne il grado d'incertezza, che, come per la trascrizione, non ho creduto opportuno di qualificare.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1157

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2841 · fonte del testo

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