Art. 5 c.p.c. — Momento determinante della giurisdizione e della competenza

La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo. 67 72

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

72

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

Testo vigente dal 10 dicembre 1994

Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 5 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 12273/2026

    1 maggio 2026

    Il principio di irrilevanza delle sopravvenienze, stabilito dall'art. 5 c.p.c., essendo diretto a favorire la "perpetuatio iurisdictionis" e non ad impedirla, trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente adito, non anche qualora il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti, invece, l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda. (Principio affermato in relazione a fattispecie nella quale la norma sopravvenuta confermava la giurisdizione del g.o., già affermata dalla S.C. come esistente ab origine).

    Art. 5 c.p.c. · Art. 2033 c.c. · Art. 133 c.p.a. · Art. 10-bis Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

    Rassegna di maggio 2026, p. 5 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11242/2026

    27 aprile 2026

    In tema di giudizio per la dichiarazione di adottabilità, non trovando applicazione le disposizioni di cui agli artt. 473-bis e ss. c.p.c., la competenza per l'accertamento dello stato di abbandono spetta inderogabilmente, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 184 del 1983, al Tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore quando viene segnalato l'abbandono o a quello che disponga d'ufficio i relativi accertamenti, restando irrilevante, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., ogni successivo trasferimento del minore.

    Art. 5 c.p.c. · Art. 473-bis c.p.c. · Art. 473-bis.11 c.p.c. · Art. 8 adozione

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 104 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 28962/2025

    2 novembre 2025

    In tema di appalto pubblico, la domanda di annullamento dell'aggiudicazione e degli atti presupposti rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, anche ove sia stata dedotta la violazione di diritti di privativa industriale da parte dell'aggiudicatario. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'afferenza alla giurisdizione ordinaria della domanda di annullamento fondata sulla dedotta non conformità dell'offerta dell'aggiudicatario al disciplinare, in quanto contenente soluzioni tecniche coperte da brevetto nella titolarità di altro partecipante, rilevando tale circostanza ai soli fini della valutazione dell'offerta medesima ai fini dell'aggiudicazione).

    Art. 5 c.p.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 41 c.p.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 4 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28901/2025

    1 novembre 2025

    In tema di affidamento dei figli minori, l'art. 38, comma 1, disp. att. c.c., nel testo vigente ante novella ex l. n. 206 del 2021, limita la vis attractiva del Tribunale ordinario all'ipotesi in cui innanzi a esso siano stati introdotti procedimenti attraenti di separazione o di divorzio prima del procedimento de potestate o di altri procedimenti di competenza del Tribunale per i minorenni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva dichiarato l'incompetenza del tribunale ordinario a provvedere sull'affidamento e sulla collocazione dei figli minori della coppia, poiché il ricorso dinanzi al Tribunale per i minorenni era stato introdotto dal P.M. in epoca antecedente al giudizio di separazione tra i coniugi dinanzi al Tribunale ordinario e prima del 22 giugno 2022, data di entrata in vigore della legge di riforma dell'art. 38 disp. att. c.c.).

    Art. 5 c.p.c. · Art. 42 c.p.c. · Art. 1 Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie · Art. 333 c.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 14 ↗

Tutte le 16 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, settembre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 14/2008

    Questione inammissibile
    25 gennaio 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 6 del codice di procedura civile e degli artt. 3 e 5 della legge 31 maggio 1995, n. 218, censurati, in riferimento agli artt. 10 e 11 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la giurisdizione esclusiva di uno Stato non riconosciuto sovrano dallo Stato italiano (nella specie Governo del Principato di Seborga), ma considerato tale da comunità o Stati stranieri riconosciuti dall'Italia, dal momento che, essendosi il giudice rimettente limitato a indicare le norme denunciate e i parametri costituzionali da esse asseritamente lesi senza motivare riguardo al preteso contrasto, l'ordinanza di rimessione risulta del tutto carente di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza. - V., ex plurimis , ordinanze numeri 164, 161 e 123/2006, n. 123/2005.

    Art. 1 c.p.c. · Art. 5 c.p.c. · Art. 6 c.p.c. · Art. 3 Diritto internazionale privato

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 490/2000

    Questione infondata
    14 novembre 2000

    Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 76 e 97 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, lettera a), del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 e dell'art. 5 del codice di procedura civile, censurati nella parte in cui prevedono, <<da soli e nel loro combinato disposto>>, che nei processi civili, pendenti davanti al tribunale alla data di efficacia del d.lgs. n. 51 del 1998, si applichino le disposizioni in materia di competenza anteriormente vigenti, anche quando ciò comporti la declaratoria di incompetenza a favore di uffici soppressi. Nella specie, non si ravvisa violazione del principio di buon andamento e imparzialità della amministrazione - per essere questo del tutto estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale - ne' risulta in alcun modo violato il limite della ragionevolezza e della non arbitrarietà, alle scelte del legislatore in tema di successione di leggi processuali nel tempo ne', tantomeno, dei principi concernenti la delega legislativa, la quale non fa venire meno ogni discrezionalità del legislatore delegato, potendo essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega. Infine, deve osservarsi che le norme transitorie del decreto in esame sono improntate dall'intento di limitare la sopravvivenza dell'ufficio pretorile, al solo fine dell'esaurimento del contenzioso pendente, cosicché è escluso, in contrasto con il presupposto interpretativo da cui muove il giudice rimettente, che il tribunale previamente adito possa declinare la propria competenza a favore del soppresso ufficio del pretore, ben potendo il giudice unico di primo grado trattenere la causa in decisione. - Sul principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, cfr. l'ordinanza n. 30/2000 e le sentenze n. 281/1995 e n. 376/1993; cfr., altresì, in tema di limiti all'attività del legislatore, l'ordinanza n. 294/1998 e le sentenze nn. 400/1996 e 163/2000. A.M.M.

    Art. 5 c.p.c. · Art. 76 cost. · Art. 97 cost. · Art. 2 Provvedimenti urgenti per il processo civile

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 337/1988

    Questione infondata
    24 marzo 1988

    Nelle controversie di lavoro e previdenza, nella specie per il pagamento all'assicurato di pensione di vecchiaia, il giudice territorialmente competente puo` essere individuato - in forza del richiamo operato dagli artt. 442 e 443, cod.proc.civ. - anche facendo ricorso ai criteri di cui agli artt. 18, 19 e 20, stesso codice. Al riguardo, non sussiste disparita` di trattamento tra la situazione di tale avente diritto e quella del lavoratore marittimo infortunato o colpito da malattia professionale (per il quale la competenza territoriale e` radicata nel luogo in cui ha sede l'ufficio di porto di iscrizione della nave) non essendovi omogeneita` tra le situazioni raffrontate. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 5 e 444, comma primo, cod.proc.civ., denunziati - in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost. - nella parte in cui escludono la rilevanza dell'ultima residenza dell'assicurato in Italia ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie previdenziali).

    Art. 5 c.p.c. · Art. 444 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (25)

Se ne mostrano 13 su 25, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 1994

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art5 · fonte del testo

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