È da escludere che il mutato orientamento del Consiglio di Stato (Ad. plen., n. 7 del 1989, Sez. VI, nn. 372 e 475 del 1989), cui però ha continuato a contrapporsi la giurisprudenza della Corte di cassazione, abbia dato vita ad un nuovo "stato di diritto", nel quale possa dirsi venuto meno il già costante indirizzo interpretativo secondo cui la rivalutazione automatica prevista dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. è inapplicabile ai crediti di natura previdenziale. Tuttavia, poiché tale inapplicabilità, in ogni caso, dipende non dall'art. 429, terzo comma, ma dall'art. 442 cod. proc. civ., ha errato il giudice 'a quò nel proporre nei confronti del primo, anziché del secondo, la questione di legittimità costituzionale sollevata in proposito. Ne' rileva in contrario che unitamente all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. sia stato impugnato l'art. 1224 cod. civ.. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1224 cod. civ., 429, terzo comma, cod. proc. civ. e 150 dispos. att. cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 38, 97 e 113 Cost.). - Riguardo al principio che, a seguito di mutato orientamento giurisprudenziale, possa dirsi non più sussistente il presupposto della questione di legittimità costituzionale: S. nn. 72/1983, 325/1983 e 104/1984. - Sulla improponibilità della questione in oggetto nei confronti dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.: S. n. 350/1990.
Art. 1224 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 36 cost.