Codice civile

Art. 1224 c.c. — Danni nelle obbligazioni pecuniarie

[1]Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.

[2]Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non e' dovuto se e' stata convenuta la misura degli interessi moratori.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

12 pronunce che riguardano l’art. 1224 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13631/2026

    11 maggio 2026

    Ai fini della determinazione della competenza per valore in ordine alla domanda relativa a somma di danaro, vanno sommati al capitale ex art. 10, comma 2, c.p.c. sia gli interessi di mora già maturati ante litem oggetto di autonoma richiesta, dovendosi escludere gli interessi moratori scaduti non richiesti e quelli successivi alla data di notifica della domanda introduttiva, sia le spese, ove sostenute prima della proposizione della domanda.

    Art. 1224 c.c. · Art. 10 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 4300/2026

    25 febbraio 2026

    In tema di imposte sui redditi, gli interessi "comunque dovuti" per il ritardo nel versamento delle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio o risarcitorio, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della l. n. 413 del 1991, concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, non operando detta norma alcuna distinzione tra interessi moratori e interessi corrispettivi né fra interessi dovuti in misura legale e interessi dovuti in misura diversa ai sensi dell'art. 1224 c.c.

    Art. 1224 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 28190/2025

    23 ottobre 2025

    Ai crediti di natura tributaria (nella specie, derivante dalla pretesa monitoria di restituzione della maggiore IRPEF pagata) deve ritenersi applicabile la speciale regolamentazione degli interessi di cui agli artt. 44 e 44-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, e non già la disciplina dettata dagli artt. 1224, comma 1 e 1284 c.c., dovendosi altresì escludere l'applicabilità dell'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, stante la totale estraneità della materia delle imposte rispetto a quella delle c.d. transazioni commerciali, in considerazione dell'assenza del fondamento contrattuale dell'obbligazione e del particolare atteggiarsi delle parti.

    Art. 1224 c.c. · Art. 1284 c.c. · Art. 44 Riscossione imposte sul reddito · Art. 44-bis Riscossione imposte sul reddito

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 26388/2025

    30 settembre 2025

    La fornitura di ausili ortopedici a carico del servizio sanitario nazionale consegue ad un rapporto obbligatorio frutto della sequenza procedimentale prevista dal d.m. n. 332/1999 e non della volontà negoziale delle parti; ne consegue che, in caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo da parte del soggetto pubblico, non possono essere riconosciuti alla società fornitrice gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002.

    Art. 1224 c.c. · Art. 1173 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 399/2000

    Questione inammissibile
    28 luglio 2000

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, del "capitolato d'oneri generale per i contratti delle unità sanitarie locali relativi all'acquisizione di beni e servizi", allegato B alla legge della Regione Lazio 22 aprile 1989, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 giugno 1980, n. 58 e 8 settembre 1983,…

    Art. 3 cost. · Art. 117 cost. · Art. 1224 c.c. · Art. 1284 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 585/1990

    Questione inammissibile
    28 dicembre 1990

    È da escludere che il mutato orientamento del Consiglio di Stato (Ad. plen., n. 7 del 1989, Sez. VI, nn. 372 e 475 del 1989), cui però ha continuato a contrapporsi la giurisprudenza della Corte di cassazione, abbia dato vita ad un nuovo "stato di diritto", nel quale possa dirsi venuto meno il già costante indirizzo interpretativo secondo cui la rivalutazione automatica prevista dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. è inapplicabile ai crediti di natura previdenziale. Tuttavia, poiché tale inapplicabilità, in ogni caso, dipende non dall'art. 429, terzo comma, ma dall'art. 442 cod. proc. civ., ha errato il giudice 'a quò nel proporre nei confronti del primo, anziché del secondo, la questione di legittimità costituzionale sollevata in proposito. Ne' rileva in contrario che unitamente all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. sia stato impugnato l'art. 1224 cod. civ.. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1224 cod. civ., 429, terzo comma, cod. proc. civ. e 150 dispos. att. cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 38, 97 e 113 Cost.). - Riguardo al principio che, a seguito di mutato orientamento giurisprudenziale, possa dirsi non più sussistente il presupposto della questione di legittimità costituzionale: S. nn. 72/1983, 325/1983 e 104/1984. - Sulla improponibilità della questione in oggetto nei confronti dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.: S. n. 350/1990.

    Art. 1224 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 36 cost.

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  • Sentenza n. 408/1988

    Questione infondata
    7 aprile 1988

    Deve essere dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata subordinatamente all'accoglimento di altra, dichiarata inammissibile. (Inammissibilità della questione relativa agli artt. 1224 cod.civ., 429, comma terzo, cod.proc.civ., e 150 disp.att. cod.proc.civ., nella parte in cui escludono la rivalutazione automatica del credito relativo all'indennità di buonuscita E.n.p.a.s.; questione sollevata - in riferimento agli artt. 3, 36, comma primo, 38, comma secondo, 97, 24 e 113 Cost. - subordinatamente all'accoglimento della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, lett. b, L.n. 324 del 1959, come sostituito dall'art. 1, L. n. 185 del 1960). - v. massima precedente.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 97 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (8)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1224 · fonte del testo

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