Codice civile

Art. 1298 c.c. — Rapporti interni tra debitori o creditori solidali

[1]Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.

[2]Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 1298 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16835/2026

    29 maggio 2026

    Nelle obbligazioni solidali passive c.d. "paritetiche" (o ad interesse comune), ferma l'operatività del regresso, non trova spazio la surrogazione legale, giacché l'adempimento posto in essere dal condebitore - che in tal caso si configura come adempimento di un'obbligazione solo parzialmente altrui - non proviene da un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio plurisoggettivo e, per conseguenza, non unisce alla causa estintiva una causa ulteriore, coincidente con un interesse giuridicamente qualificato ad eseguire la prestazione sulla base di un titolo diverso da quello originario, produttiva, oltre che di un effetto estintivo, anche di un effetto di carattere traslativo.

    Art. 1298 c.c. · Art. 1292 c.c. · Art. 1299 c.c. · Art. 2055 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11168/2026

    25 aprile 2026

    In tema di responsabilità sanitaria, ai fini dell'individuazione del regime normativo applicabile all'azione di rivalsa della struttura nei confronti del sanitario - ossia l'art. 9 della l. n. 24 del 2017, che la subordina al riscontro del dolo o della colpa grave in capo al sanitario, ovvero il regime di diritto comune delle obbligazioni solidali, anteriore alla suddetta norma, fondato sul regresso "pro quota" e sulla presunzione di pari contribuzione, ai sensi degli artt. 1298 e 2055 c.c. - occorre aver riguardo al momento in cui si colloca la vicenda generatrice della corresponsabilità solidale, e non, invece, a quello dell'avvenuta liquidazione e corresponsione del risarcimento, che costituisce unicamente un presupposto di concreta azionabilità del regresso.

    Art. 1298 c.c. · Art. 9 gelli bianco · Art. 2055 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9949/2026

    17 aprile 2026

    In tema di responsabilità sanitaria, la disciplina dell'art. 9 della l. n. 24 del 2017, che subordina l'azione di rivalsa al riscontro del dolo o della colpa grave, è finalizzata, in coerenza con la ratio complessiva dell'intervento legislativo, a bilanciare l'assunzione del rischio organizzativo da parte della clinica con una responsabilità del professionista circoscritta alle ipotesi di maggiore gravità, sicché opera tutte le volte in cui il sanitario abbia contribuito causalmente al danno nell'ambito di una prestazione resa mediante l'organizzazione della struttura, indipendentemente dal fatto che egli risponda anche contrattualmente verso il paziente, a nulla rilevando, in senso contrario, il disposto dell'art. 10 della medesima legge, il quale non delimita l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 9, ma si limita a regolare la distribuzione dell'onere assicurativo tra struttura e sanitario.

    Art. 1298 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 9 gelli bianco

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 32204/2025

    10 dicembre 2025

    In caso di condanna alle spese in favore di una parte processuale composta da più soggetti, assistiti dal medesimo difensore e dei quali solo uno o alcuni siano ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la regola della divisibilità dell'obbligazione - normalmente operante, ai sensi dell'art. 1298 c.c., nei soli rapporti interni - è applicabile anche nei rapporti esterni, in forza del carattere imperativo dell'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, con la conseguenza che la condanna alle spese va pronunciata a favore dello Stato per la quota riferibile al patrocinato e il soccombente, in deroga all'art. 1296 c.c., non può pagare l'importo totale della condanna ad uno qualsiasi dei soggetti vincitori.

    Art. 1298 c.c. · Art. 1296 c.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 133 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1298 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari