Corte costituzionale

Ordinanza n. 581/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/2000 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge

27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la

protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia),

nonché degli artt. 16 e 18, secondo comma della legge della Regione

Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione

della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria),

promosso con ordinanza emessa il 23 luglio 1999 dal giudice di pace

di Bologna nel procedimento civile vertente tra Boni Anna e la

Provincia di Bologna, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento della Regione Emilia-Romagna e del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di risarcimento del danno

causato da un cinghiale nei confronti di un'autovettura il giudice di

pace di Bologna, con ordinanza del 23 luglio 1999 (pervenuta alla

cancelleria di questa Corte in data 24 gennaio 2000), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 27

dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la

protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia),

nonché degli artt. 16 e 18, secondo comma, della legge della Regione

Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione

della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 32, primo comma, e 42, secondo

comma, della Costituzione;

che, ad avviso del rimettente, nella giurisprudenza di

legittimità si afferma il principio secondo cui in caso di danni a

persone e/o a cose causati da animali selvatici non sia applicabile

l'art. 2052 cod. civ. e il conseguente regime di inversione

dell'onere della prova, bensì l'art. 2043 cod. civ., il che

comporterebbe l'applicazione della regola generale per cui incombe al

danneggiato di provare, tra l'altro, la colpa della pubblica

amministrazione;

che, pertanto, mentre il conduttore di attività agricola

sarebbe esentato dal provare la responsabilità della pubblica

amministrazione per ottenere il risarcimento del danno prodotto da

animali selvatici, il singolo danneggiato dagli stessi animali,

invece, dovrebbe fornire tale prova;

che questa diversa disciplina sarebbe priva di

ragionevolezza, atteso che il presente momento storico è

caratterizzato da una massiccia immissione di animali selvatici,

specie nei parchi naturali, con forte incremento di incidenti

stradali e danni a terzi;

che la normativa sopra citata, nella parte in cui "non

prevede la risarcibilità dei danni causati da animali selvatici a

persone e/o a cose, alla stessa stregua della risarcibilità prevista

e disciplinata per i danni alla produzione agricola", violerebbe il

principio di uguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.), nonché la

tutela della salute (art. 32, primo comma, Cost.) e quella della

proprietà privata (art. 42, secondo comma, Cost.);

che nel presente giudizio di legittimità costituzionale è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per

l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza della

questione;

che è intervenuto il Presidente della Giunta regionale pro

tempore della Regione Emilia-Romagna, chiedendo analogamente che la

questione sia dichiarata inammissibile e infondata.

Considerato che, in ordine alle eccezioni di inammissibilità

sollevate dalla difesa erariale e dalla Regione intervenuta,

principalmente appuntate sulla genericità ed indeterminatezza della

prospettazione del giudice a quo questa Corte ritiene che le stesse

siano prive di fondamento, in quanto dal contesto della motivazione

del provvedimento di rimessione è possibile evincere le disposizioni

che il giudice a quo intende censurare, individuandole nell'art. 26

della legge n. 968 del 1977 (come sostituiti dalle omologhe

disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dettante "Norme per

la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo

venatorio") e negli artt. 16 e 18, secondo comma, della legge della

Regione Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n. 8 (nel suo testo

originario), essendo questo il complesso di norme che regolano il

regime di accertamento e di ristoro dei pregiudizi alla produzione

agricola derivanti dagli animali selvatici;

che, pertanto, occorre esaminare nel merito la prospettata

violazione, da parte della normativa così individuata, del principio

di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione nel non prevedere la

risarcibilità dei danni causati da animali selvatici a persone e/o a

cose alla stessa stregua (e in particolare con lo stesso regime

probatorio) di quello previsto dalle disposizioni citate per i danni

alla produzione agricola, vulnus che sarebbe per il rimettente ancor

più evidente alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale di

legittimità che ritiene applicabile alla specie il regime ordinario

di responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ. anziché quello

di cui all'art. 2052 dello stesso codice;

che, ad avviso di questa Corte, l'esigenza di una parità di

trattamento tra le situazioni di fatto che si assumono analoghe di

chi patisce un danno alla produzione agricola e di chi invece vede

danneggiata la propria persona o i propri beni dalla fauna selvatica

non sussiste, atteso che non solo sono differenti le predette due

fattispecie, ma la ratio della normativa denunciata risiede nella

specificità della protezione offerta in relazione ai danni subiti

dalle produzioni agricole a causa della fauna selvatica; il

legislatore ha cioè inteso approntare una peculiare tutela

all'agricoltura indennizzando gli effetti negativi ad essa derivanti

dalla presenza di quegli animali sul territorio, presenza che

nell'attuale contesto storico sociale è ritenuta meritevole di

protezione nel quadro di un armonico equilibrio ambientale;

che, considerata la natura speciale della indennizzabilità

prevista dalle disposizioni censurate, queste norme non possono

essere estese oltre i casi espressamente previsti; né la loro

irragionevolezza può essere ricollegata all'interpretazione della

giurisprudenza di legittimità sull'art. 2052 cod. civ., secondo cui

questa disposizione è applicabile solo in presenza di danni

provocati da animali domestici con esclusione di quelli selvatici,

per i quali si applica invece l'art. 2043 cod. civ; giurisprudenza

che trova la sua giustificazione nella diversità delle situazioni

poste a raffronto, atteso lo "stato di naturale libertà che

caratterizza la fauna selvatica";

che, in ordine alle ulteriori censure relative agli artt. 32

e 42 della Costituzione, ritiene questa Corte che la possibilità di

tutela generale ex art. 2043 cod. civ. escluda la configurabilità

dei lamentati vizi;

che, pertanto, la questione sollevata deve ritenersi, sotto

ogni profilo, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 11 febbraio

1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma

e per il prelievo venatorio) nonché degli artt. 16 e 18, secondo

comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 15 febbraio 1994,

n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per

l'esercizio dell'attività venatoria) sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 32, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione,

dal giudice di pace di Bologna, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente e redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:581 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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