Art. 652 c.p.p. — Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto e' stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno (( promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2)). La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.

Testo vigente dal 6 aprile 2001

Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 652 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13072/2026

    6 maggio 2026

    L'assoluzione dell'imputato secondo la formula "perché il fatto non sussiste", pronunciata all'esito del dibattimento a cui il danneggiato abbia partecipato come parte civile o comunque sia stato messo in condizione di partecipare, esplicando, ex art. 652 c.p.p., effetti extrapenali nel giudizio civile di danno nei confronti delle altre parti del processo penale, preclude al giudice civile di rimettere in discussione l'accertamento di "fatto" svolto in sede penale e in forza delle regole proprie di quel giudizio, ma non anche di indagare, ai fini della sua cognizione, su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale, così come sull'accertamento dell'elemento soggettivo dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione d'appello che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di una struttura sanitaria, ritenendo formatosi il giudicato sulla sua assenza di responsabilità a seguito dell'assoluzione del medico, pronunciata a definizione di un processo penale cui l'azienda sanitaria aveva partecipato, senza considerare che, in sede civile, venivano in rilievo profili di responsabilità non esaminati dal giudice penale).

    Art. 652 c.p.p. · Art. 75 c.p.p. · Art. 1176 c.c. · Art. 1218 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 134 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 7658/2026

    30 marzo 2026

    Nel caso in cui più danneggiati si siano costituiti parte civile nel processo penale, il rapporto processuale di ciascuno di essi con l'imputato danneggiante è autonomo rispetto agli altri, di modo che l'impugnazione di una sola delle parti civili o del P.M. avverso la sentenza penale assolutoria non produce effetti estensivi in favore delle altre, nei cui confronti può formarsi, pertanto, il giudicato, a seguito di acquiescenza alla sentenza o di rigetto dell'impugnazione dalle stesse proposta. (Nella specie, la S.C., correggendo la motivazione ex art. 384 c.p.c., ha confermato la decisione di merito che, a fronte della cassazione con rinvio ai soli effetti civili della sentenza di assoluzione dell'imputato, aveva dichiarato inammissibili le domanda risarcitorie avanzate, nel giudizio riassunto, da soggetti che, pur originariamente costituitisi parte civile, non avevano proposto il ricorso per cassazione, nonché da una parte nei cui confronti il suddetto ricorso era stato rigettato).

    Art. 652 c.p.p. · Art. 336 c.p.c. · Art. 329 c.p.c. · Art. 384 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 230 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1608/2026

    24 gennaio 2026

    Le dichiarazioni rese dalla persona offesa come testimone nel processo penale, nel quale non si sia costituita parte civile, entrano nel processo civile di risarcimento del danno, non quale prove testimoniali costituende, bensì come prove documentali precostituite atipiche - soggette ai limiti temporali previsti a pena di decadenza, nonché alla possibilità, per la controparte, di replicare, interloquire e controdedurre - e, dunque, liberamente valutabili dal giudice civile quali presunzioni semplici o argomenti di prova, ai sensi degli artt. 2729 c.c. e 310, comma 3, c.p.c., senza che questi sia vincolato dalla valutazione già espressa dal giudice del diverso processo.

    Art. 652 c.p.p. · Art. 2729 c.c. · Art. 310 c.p.c. · Art. 115 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 80 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 34505/2025

    29 dicembre 2025

    Il giudicato assolutorio in favore dell'imputato, ottenuto all'esito di un processo penale nel quale la parte civile era costituita, non esime coloro che a quel processo parteciparono quali responsabili civili per fatto altrui (nella specie, i genitori dell'imputato minorenne) dall'addebito risarcitorio per fatto proprio (nella specie, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quali custodi dell'immobile nel quale si era verificato il sinistro), fondato su un accertamento della relativa responsabilità compiuto in un autonomo giudizio civile.

    Art. 652 c.p.p. · Art. 75 c.p.p. · Art. 83 c.p.p. · Art. 2051 c.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 132 ↗

Tutte le 8 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 6 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 6 aprile 2001. 4 parole tolte, 8 parole aggiunte.

… civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato tolto: che aggiunto: o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile tolto: nel processo penale, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75aggiunto: , comma 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art652 · fonte del testo

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