Codice civile

Art. 1905 c.c. — Limiti del risarcimento

[1]L'assicuratore e' tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro.

[2]L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si e' espressamente obbligato.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 1905 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14046/2026

    13 maggio 2026

    Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, a fronte d'un testo chiaro ed inequivoco, non è consentito al giudice sindacare la convenienza economica dell'affare per l'assicurato, al fine di giustificare interpretazioni che mutino il contenuto oggettivo dei patti contrattuali.

    Art. 1905 c.c. · Art. 1322 c.c. · Art. 1882 c.c. · Art. 1362 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 13648/2026

    11 maggio 2026

    L'assicurazione contro gli infortuni non mortali costituisce un'assicurazione contro i danni ed è soggetta al principio indennitario - in virtù del quale l'indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito - regolato da una disciplina di natura imperativa quale norma d'ordine pubblico, come tale certamente inderogabile, volta ad evitare la trasformazione del contratto di assicurazione in fonte di lucro e di incentivo alla provocazione dolosa del sinistro da parte dell'assicurato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in applicazione del principio indennitario rinvenibile nell'art. 1910 c.c., aveva escluso il diritto all'indennizzo dell'assicurato che aveva scientemente omesso di comunicare all'assicuratore l'esistenza di altre polizze infortuni aventi ad oggetto il danno patrimoniale da diminuzione della capacità lavorativa generica).

    Art. 1905 c.c. · Art. 1908 c.c. · Art. 1909 c.c. · Art. 1910 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16212/2025

    17 giugno 2025

    L'assicurazione contro i danni ad una cosa, stipulata da chi non ne è il proprietario, è necessariamente un'assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c., a beneficio del proprietario stesso. (Nella specie, la S.C., in relazione a polizza assicurativa contro i danni da incendio ad un fabbricato stipulata dal conduttore, in forza di contratto di affitto di azienda, ha affermato che l'unico soggetto titolare dell'interesse esposto al rischio - il quale va individuato a priori, in base ai patti contrattuali, non a posteriori in base alle conseguenze del sinistro - era il proprietario, restando, pertanto, irrilevante, ai fini dell'individuazione del soggetto assicurato, che il conduttore avesse sostenuto le spese di ripristino dell'immobile).

    Art. 1905 c.c. · Art. 1891 c.c. · Art. 1904 c.c. · Art. 2043 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nell'assicurazione contro i danni la prestazione dell'assicuratore è limitata al danno sofferto (art. 1905, primo comma). Questo danno comprende anche i profitti sperati se il risarcimento per la mancata realizzazione di essi è previsto in contratto (art. 1905, secondo comma); nell'assicurazione della responsabilità civile poi l'indennizzo, entro i limiti determinati dalla stessa legge, si estende anche alle spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato (articolo 1917, terzo comma). Nell'assicurazione di una somma eccedente il valore delle cose, l'assicurato di buona fede deve corrispondere non più l'indennità di cui all'art. 428, secondo comma, cod. comm., di complicata determinazione, ma l'importo del premio proporzionalmente diminuito (art. 1909); per una migliore disciplina delle assicurazioni con polizze stimate si è detto che non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenute nella polizza o in altri documenti (art. 1908 terzo comma). È consentito assicurare lo stesso rischio presso più assicuratori, sia separatamente (art. 1910) che congiuntamente (art. 1911). Nel primo caso l'assicurato deve dare avviso a ciascun assicuratore delle altre assicurazioni concluse (art. 1910 primo comma); se omette questo avviso in buona fede l'assicurato è tenuto ai danni, e se l'omette con dolo perde il diritto all'indennità (art. 1910, secondo comma). Il risarcimento è dovuto da ciascun assicuratore secondo il rispettivo contratto, e cioè nei limiti della somma da ognuno assicurata (art. 1910, terzo comma); salvo il diritto di chi ha pagato al regresso verso gli altri assicuratori, in proporzione del rischio da ciascuno coperto (art. 1914, quarto comma). In tali casi v'è quindi una situazione di solidarietà; invece nel caso di coassicurazione con ripartizione di quote, ciascun assicuratore risponde del danno in proporzione della rispettiva quota (art. 1911). Circa l'obbligo di avviso del sinistro e di salvataggio delle cose assicurate, si distingue tra inadempimento colposo e inadempimento doloso: nella prima ipotesi l'indennizzo si riduce in proporzione del danno che l'assicuratore ha eventualmente sofferto a causa dell'inadempimento da parte dell'assicurato (art. 1915, secondo comma); nella seconda ipotesi l'assicurato perde il diritto all'indennità (art. 1915, primo comma). Il diritto di surroga dell'assicuratore verso il responsabile del danno è concesso anche nelle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali (art. 1916, quarto comma); ma è negato quando il danno è causato senza dolo dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato, stabilmente con lui conviventi, o da domestici (art. 1916, secondo comma). In queste ultime ipotesi le conseguenze della surroga ricadrebbero direttamente o indirettamente sull'assicurato, rendendo priva di effetti la copertura del rischio.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 754

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1905 · fonte del testo

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