Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 709-ter c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14886/2026

    18 maggio 2026

    Il procedimento ex art. 709-ter c.p.c., essendo diretto ad assicurare la corretta attuazione o esecuzione dei preesistenti provvedimenti emessi in materia di esercizio della potestà dei genitori o di affidamento della prole minore, non consente l'emissione d'ufficio di una condanna al risarcimento del danno endofamiliare. (Nella specie, la S.C. ha disatteso l'argomentazione della Corte d'appello che, nel confermare la sentenza di condanna al risarcimento del danno endofamiliare emessa dal Tribunale a carico del padre, nei confronti della prole minore, pur in assenza di domanda in tal senso da parte della madre – che aveva chiesto unicamente il risarcimento del danno morale subito in proprio –, aveva ritenuto che tale condanna potesse essere emessa d'ufficio in base al disposto dell'art. 709-ter, comma 2, c.p.c., vigente ratione temporis).

    Art. 709-ter c.p.c. · Art. 147 c.c. · Art. 148 c.c. · Art. 2043 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 47 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 322/2010

    Questione inammissibile
    11 novembre 2010

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 709, quarto comma, e 709- ter cod. proc. civ., impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, commi primo e secondo, Cost., nelle parti in cui non consentono, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale, di sottoporre a reclamo davanti al Tribunale, in composizione collegiale, le ordinanze del giudice istruttore in materia di revoca o modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal presidente del tribunale nell'interesse della prole e dei coniugi ai sensi dell'art. 708, terzo comma, cod. proc. civ. I rimettenti, infatti, si sono sottratti all'onere di sperimentare la possibilità di pervenire ad una doverosa interpretazione costituzionalmente conforme della norma che consenta di colmare la dedotta carenza di tutela. In particolare, essi hanno omesso di considerare che, già prima della proposizione delle odierne questioni, in giurisprudenza si sono formati differenti orientamenti, nel cui contesto alle numerose pronunce di merito che hanno affermato anch'esse (senza peraltro trarre da ciò dubbi di costituzionalità) l'esclusione dell'ammissibilità della reclamabilità dei provvedimenti emessi dal giudice istruttore nei processi de quibus si contrappongono (oltre a talune posizioni, minoritarie, che ammettono la proponibilità del reclamo davanti alla Corte d'appello) altrettanto numerose decisioni di altri giudici di merito che sono pervenuti, per via interpretativa, alla medesima conclusione auspicata dal rimettente della reclamabilità di tali provvedimenti davanti al collegio mediante il rimedio del rito cautelare uniforme ai sensi dell'art. 669- terdecies cod. proc. civ. Sicché, in assenza di un consolidato diritto vivente, i prospettati dubbi di legittimità costituzionale sembrerebbero piuttosto risolversi in un improprio tentativo di ottenere dalla Corte l'avallo dell'interpretazione della norma propugnata dai rimettenti, con uso evidentemente distorto dell'incidente di costituzionalità. Infine, tenuto conto delle richiamate differenti opzioni interpretative rintracciabili in giurisprudenza, la soluzione richiesta dai rimettenti non appare come l'unica costituzionalmente obbligata, tanto più in un contesto, quale quello della conformazione degli istituti processuali, in cui il legislatore gode di ampia discrezionalità. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per mancata sperimentazione del tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, v. le citate ordinanze n. 192/2010, n. 110/2010 e n. 310/2009. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni volte ad ottenere un avallo interpretativo, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 219/2010 e n. 150/2009. Sull'ampia discrezionalità spettante al legislatore nella conformazione degli istituti processuali, v. le citate sentenze n. 281/2010 e n. 50/2010.

    Art. 709 c.p.c. · Art. 709-ter c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 2021 al 28 febbraio 2023. 211 parole tolte, 19 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilita' genitoriale o delle modalita' dell'affidamento e' competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 e' competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

tolto: A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalita' dell'affidamento, puo' modificare i provvedimenti in vigore e puo', anche congiuntamente:

tolto: 1) ammonire il genitore inadempiente;

tolto: 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'articolo 614-bis;

tolto: 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

tolto: I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art709ter · fonte del testo

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