Codice civile

Art. 1079 c.c. — Accertamento della servitù e altri provvedimenti di tutela

Il titolare della servitu' puo' farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e puo' far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Puo' anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 1079 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 14307/2026

    14 maggio 2026

    In tema di condominio negli edifici, in caso di esercizio di actio confessoria servitutis, anche se implicante la rimozione degli ostacoli frapposti all'esercizio del diritto reale, la legittimazione passiva spetta all'amministratore, ai sensi dell'art. 1131, comma 2, c.c., senza che sussista litisconsorzio necessario di tutti i condòmini, non incidendosi sui loro diritti individuali, a differenza del caso in cui il contro il condominio sia proposta l'actio negatoria implicante la rimozione delle opere comuni attraverso le quali la servitù è esercitata.

    Art. 1079 c.c. · Art. 1130 c.c. · Art. 1131 c.c. · Art. 102 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 1105/2026

    19 gennaio 2026

    L'azione diretta all'accertamento del divieto - previsto nel regolamento condominiale - di adibire l'immobile a determinate destinazioni ha natura di confessoria servitutis ed implica la legittimazione passiva di colui che, oltre a contestare l'esistenza del diritto, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine) in quanto il giudicato che ne deriva - contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino - può esser fatto valere solamente nei confronti di tale soggetto; gli autori materiali della lesione del diritto, tra cui il conduttore nei cui confronti si richieda la cessazione della destinazione abusiva, invece, possono essere evocati in giudizio solamente se la loro condotta sia concorrente con quella di detto soggetto o comunque presupponga la contestazione della servitù.

    Art. 1079 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 31986/2025

    9 dicembre 2025

    In tema di servitù, l'omissione delle prestazioni accessorie, derivanti dal titolo costitutivo e gravanti sul proprietario del fondo servente, non costituisce illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., integrando piuttosto inadempimento di obbligazioni aventi natura propter rem. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato come contrattuale la responsabilità del proprietario del fondo gravato da una servitù di oleodotto, per aver danneggiato la relativa conduttura nel corso delle operazioni di pulitura di un canale irriguo, sul presupposto che dal contratto costitutivo del diritto reale fosse chiaramente evincibile l'assunzione, da parte del proprietario del fondo servente, dell'obbligo di astenersi dal compiere attività potenzialmente idonee ad impedire il pieno esercizio della servitù).

    Art. 1079 c.c. · Art. 1067 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2043 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In un capo autonomo, costituito da un unico articolo (1079), riceve disciplina legislativa l'azione tipica a tutela delle servitù (actio confessoria). È colmata così una lacuna del codice del 1865, che di tale azione non faceva parola. Nello stesso articolo si menzionano inoltre i provvedimenti consequenziali di tutela che il titolare della servitù può invocare, ove della servitù sia accertata l'esistenza. DI ALCUNE SERVITÙ IN MATERIA DI ACQUE.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 514

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1079 · fonte del testo

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