[1]Finche' la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte puo' chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'articolo 37. L'istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all'articolo 367.
[2]
[2]La pubblica amministrazione che non e' parte in causa puo' chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa, finche' la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.
Con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 19, comma 1, lett. e)- bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, dall'art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile "ratione temporis", ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio ambito come appena individuato - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari.
In relazione ad una domanda di risarcimento danni per la lesione dell'integrità psico-fisica, proposta da un dipendente in regime di diritto pubblico nei confronti della propria amministrazione, il riparto di giurisdizione è strettamente connesso alla natura dell'azione di responsabilità fatta valere, in quanto, se trattasi di azione contrattuale, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a., se trattasi di azione extracontrattuale, invece, appartiene al g.o..; al fine di tale accertamento, devono considerarsi i tratti propri dell'illecito posto a base della pretesa risarcitoria, onde stabilire se sia denunciata una condotta dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti - costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso - o se la condotta presenti caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto d'impiego. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione amministrativa in ordine alla domanda risarcitoria proposta da un appartenente alla Polizia di Stato che lamentava di aver riportato danni fisici in conseguenza di una caduta causata dalla temporanea collocazione di un cavo elettrico sul pavimento dell'ufficio, trattandosi di condotta violativa degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro).
In tema di incentivi alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, la controversia avente ad oggetto la domanda del gestore del servizio energetico di restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di agevolazioni, laddove sia fondata su un provvedimento di decadenza ormai definitivo - perché non impugnato ovvero perché confermato da sentenza passata in giudicato - rientra nella giurisdizione del g.o. in quanto non investe la legittimità del suddetto provvedimento, ormai assurto a presupposto fattuale e giuridico irretrattabile, né la spettanza, misura o conformazione dell'incentivo ma attiene all'esecuzione patrimoniale di un assetto del rapporto già consolidato, non più connesso all'esercizio di un potere autoritativo.
Il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dallo stesso soggetto che ha proposto il giudizio di merito in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, configurabili anche in assenza di contestazione sul punto da parte del convenuto, sempre che siano idonei a rappresentare la sussistenza di un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. (Nella specie, in relazione ad una controversia in materia di concessioni di lavori pubblici autostradali, la S.C ha ravvisato l'interesse della concessionaria alla proposizione del regolamento, pur in assenza di contestazioni sulla giurisdizione da parte del Ministero resistente dinanzi al TAR, stante l'incertezza in ordine a possibili interferenze e sovrapposizioni incidenti sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo, anche alla luce di numerose pronunce delle Sezioni Unite che, con riferimento al medesimo rapporto concessorio e su questioni analoghe, avevano dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario).
Il giudice amministrativo è legittimato a proporre rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. per la risoluzione di una questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito, atteso che, ammettere un controllo in via preventiva sulla giurisdizione, già attribuito, in via successiva, alla Corte di cassazione, dall'art. 111, comma 8, Cost., risulta in linea con le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, configurandosi il rinvio come strumento che, tramite l'enunciazione di un principio di diritto suscettibile di applicazione in un numero indefinito di giudizi, già pendenti o futuri, nei quali si ponga la medesima questione, consente la corretta individuazione del giudice munito di giurisdizione senza pregiudicare lo scopo ultimo della miglior qualità della decisione di merito.
La domanda risarcitoria per danni non patrimoniali proposta dai familiari delle vittime del Covid, fondata sulla pretesa inidoneità dell'organizzazione del S.S.N. prima e durante la crisi pandemica, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., trattandosi di controversia relativa all'esercizio di un potere amministrativo concernente la gestione e l'organizzazione di un servizio pubblico, che, benché veda coinvolti diritti fondamentali (e, in particolar modo, il diritto alla salute), non può definirsi vincolato - in assenza di norme che predefiniscano in modo assoluto e cogente il diritto fondamentale e le modalità della sua protezione senza alcuna mediazione da parte del potere amministrativo - bensì discrezionale.
In tema di regolamento preventivo di giurisdizione, la preclusione stabilita dall'art. 41, comma 1, c.p.c., opera esclusivamente in presenza di una sentenza emessa dal giudice italiano, e non anche ove la questione di giurisdizione sia stata decisa da un giudice straniero, in quanto la condizione di esperibilità prevista dalla norma predetta consiste nella pendenza del giudizio di merito, che si identifica con il giudizio nel corso del quale è stato proposto il regolamento stesso.
La giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce una questione di merito e non di giurisdizione, sicché è inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del regolamento di giurisdizione con il quale era stato dedotto il difetto assoluto di giurisdizione per essere l'attività oggetto dell'accertamento ex adverso invocato - collaudo definitivo di un'opera pubblica - riservata in via esclusiva alla P.A., e non altrimenti surrogabile).
La controversia avente ad oggetto la domanda di accertamento del diritto a percepire il trattamento pensionistico, che trovi fonte nello svolgimento della prestazione di lavoro subordinato di fatto in favore della P.A., rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti - che, ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale - posto che la situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio riguarda esclusivamente la prestazione che si assume dovuta per effetto dei contributi previdenziali versati, attenendo, invece, al merito della causa la verifica dell'esistenza o meno del diritto al trattamento pensionistico presso la gestione pubblica.
Nel procedimento possessorio, non è ammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione prima della conclusione della fase sommaria o interdittale, e della introduzione della fase di merito ai sensi dell'art. 703, comma 4, c.p.c., atteso che l'art. 41 c.p.c., nello stabilire che la richiesta alle Sezioni unite della Corte di cassazione può essere formulata "finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado", richiede, quale condizione per la proposizione del detto regolamento, che sia in corso l'esame di una causa nel merito in primo grado e che essa non sia stata ancora decisa.
La controversia relativa all'impugnazione del verbale di accertamento delle quote di emissioni da restituire, poiché rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 47 del 2020, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di misura ripristinatoria compresa nell'ambito delle materie di cui all'art. 133, comma 1, lett. o, c.p.a., la cui concreta determinazione viene discrezionalmente effettuata, dal Comitato ETS designato per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE, nell'esercizio delle funzioni tipiche di cura dell'interesse pubblico e non già di un'attività meramente esecutiva.
In tema di esecuzione esattoriale per il pagamento di oneri dovuti a un consorzio pubblico, la domanda volta all'accertamento negativo del debito e alla condanna di ADER al risarcimento del danno rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, da un lato, non è configurabile quella tributaria, ove l'ente creditore non sia un consorzio di bonifica (come nella specie, trattandosi di un ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria) e il credito vantato concerna una pretesa strettamente privatistica avanzata a titolo di corrispettivo per specifiche prestazioni consortili; dall'altro, non sussiste la giurisdizione contabile, non essendovi alcuna relazione funzionale tra il preteso danneggiato e l'autore della condotta denunciata come illecita e causativa del danno (nella specie ADER, per non aver sospeso l'efficacia della cartella alla luce della contestazione del titolo).
In tema di appalto pubblico, la domanda di annullamento dell'aggiudicazione e degli atti presupposti rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, anche ove sia stata dedotta la violazione di diritti di privativa industriale da parte dell'aggiudicatario. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'afferenza alla giurisdizione ordinaria della domanda di annullamento fondata sulla dedotta non conformità dell'offerta dell'aggiudicatario al disciplinare, in quanto contenente soluzioni tecniche coperte da brevetto nella titolarità di altro partecipante, rilevando tale circostanza ai soli fini della valutazione dell'offerta medesima ai fini dell'aggiudicazione).
Nell'ambito dei procedimenti di istruzione preventiva (nella specie, introdotto da un ricorso per "accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e/o 696-bis c.p.c."), è inammissibile l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, non potendo logicamente ritenersi che la Cassazione possa decidere, in via preventiva, su una questione dinanzi a sé non prospettabile in sede di impugnazione, stante l'impossibilità di esperire il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. avverso provvedimenti di natura provvisoria e strumentale, quali quelli che possono essere emessi nei procedimenti suddetti.
In tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia proposta dall'assegnatario di un alloggio, relativa alla determinazione del canone di locazione in conformità ai criteri indicati dalla legge (nella specie, ex art. 36 della l.r. Veneto n. 39 del 2017), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che la domanda non è volta a contestare le modalità di esercizio di poteri discrezionali della P.A. ma resta circoscritta al rapporto contrattuale, avendo ad oggetto il diritto soggettivo a corrispondere un canone conforme ai criteri legali, senza che assuma rilevanza la deduzione dell'illegittimità di provvedimenti amministrativi emanati in violazione di tali criteri.
Le controversie relative al rapporto di lavoro del personale militare appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, anche nell'ipotesi in cui il diritto controverso venga fatto valere in giudizio iure successionis dagli eredi dell'interessato, dovendosi aver riguardo unicamente alla natura giuridica dell'originario rapporto dal quale il suddetto diritto scaturisce. (Fattispecie relativa al ricorso avverso il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico con il quale l'erede di un militare aveva impugnato il diniego di monetizzazione della licenza ordinaria non goduta dal de cuius per infermità dipendente da causa di servizio).
Il ricorso ex art. 112, comma 5 c.p.a., proposto dall'amministrazione soccombente al fine di ottenere chiarimenti sulla portata del dictum giudiziale da eseguire, non è impugnabile per difetto assoluto di giurisdizione, in quanto la relativa questione non investe la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, involgendo unicamente il sindacato sulla legittimità dell'esercizio del potere medesimo.
Spettano alla giurisdizione ordinaria le controversie aventi ad oggetto l'obbligo di rinegoziazione delle convenzioni tra gli esercenti attività di impresa nel settore dell'energia elettrica e gli enti locali nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 1, comma 953, della l. n. 145 del 2018, trattandosi di un obbligo di carattere privatistico, direttamente contemplato dalla legge, che non involge l'esercizio del potere autorizzativo pubblico dell'Amministrazione ma pretese fondate su diritti soggettivi patrimoniali nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti.
Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché l'adozione del provvedimento monitorio non costituisce decisione nel merito ai sensi dell'art. 41 c.p.c..
In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento con il quale si dichiara l'inoperatività ex post della garanzia prestata dal Fondo ex l. n. 662 del 1996, per inesistenza di un presupposto condizionante l'ammissione, poiché il gestore del Fondo, nel negare l'attivazione della garanzia, non esercita poteri discrezionali ma si limita a far valere una ragione di inefficacia della stessa a causa dell'assenza di una condizione stabilita dal contratto.
La nullità di una clausola contrattuale di proroga della giurisdizione sussiste solo nel caso in cui la mancanza di chiarezza e precisione renda oggettivamente problematica la sicura individuazione del giudice cui le parti hanno inteso affidare la risoluzione delle loro controversie e non, invece, quando la relativa formulazione richieda un'attività interpretativa rispetto alla quale si sia profilato un dissenso tra le parti, poiché in tal caso il giudice adito dovrà limitarsi ad indicare quale sia l'interpretazione corretta alla luce delle norme a tal fine applicabili, senza porre nel nulla la clausola. (Nella specie, con riferimento a una clausola di proroga che stabiliva l'applicazione della legge italiana ai rapporti giuridici tra le parti e, al contempo, indicava un foro esclusivo - quello del domicilio della parte convenuta - non coincidente con quello previsto come inderogabile dall'art. 413 c.p.c. per i rapporti di agenzia, la S.C. ha escluso la denunciata nullità, sul presupposto che trattavasi di mera divergente interpretazione della clausola in relazione ad un contrasto interno alla disposizione convenzionale).
La domanda proposta da privati nei confronti dell'ENI, del Ministero dell'Economia e della Cassa depositi e prestiti s.p.a. per il risarcimento dei danni conseguenti al cambiamento climatico derivante dall'incremento della concentrazione di CO2 nell'atmosfera è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, trattandosi di pretesa fondata sulla prospettazione di una responsabilità extracontrattuale dei convenuti ex artt. 2043, 2050, 2051 e 2058 c.c., conseguente alla lesione del diritto alla salute, alla vita e al rispetto della vita privata e familiare, di cui agli artt. 2 e 8 CEDU, nonché nella violazione degli artt. 9, terzo comma, e 41, secondo e terzo comma, Cost., come modificati dalla l. cost. n. 1 del 2022.
Le controversie relative alle sanzioni amministrative punitive (o in senso stretto) - le quali tendono a sottolineare il disvalore della condotta trasgressiva lesiva di un comando giuridico mediante la determinazione, vincolata per legge, di uno svantaggio patrimoniale a carico del trasgressore - appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, atteggiandosi la situazione giuridica del trasgressore in guisa di diritto soggettivo, mentre sono appannaggio del giudice amministrativo le controversie relative alle misure ripristinatorie (o sanzioni in senso lato), volte a reintegrare, mediante la prescrizione di una condotta specifica che si impone al trasgressore, l'interesse pubblico leso dal comportamento illecito, in quanto adottate dalla P.A. nell'esercizio delle proprie funzioni di cura dell'interesse pubblico suddetto, mediante l'uso della discrezionalità che ne connota l'azione.
La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione in un giudizio a cognizione piena non è preclusa dalla circostanza che il giudice adito (nella specie, una corte di giustizia tributaria) abbia provveduto su un'istanza di sospensione dell'esecuzione, ancorché, in occasione ed ai fini dell'emanazione di tale provvedimento avente carattere non definitivo (e quindi privo di attitudine al giudicato), la questione di giurisdizione sia stata risolta in un più ampio contesto, riferibile anche alla domanda di merito.
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ove due parti private contraddicano sul rispetto di un progetto stabilito da una convenzione urbanistica attuativa del Piano Regolatore Generale; in tale ipotesi, infatti, la violazione della convenzione è invocata unicamente per contestare un inadempimento privatistico produttivo di danno patrimoniale ed i diritti azionati riguardano la sfera giuridica di soggetti privati senza essere condizionati dal potere amministrativo, il cui esercizio non è posto in discussione e la cui cognizione sul vincolo conformativo del territorio ha mero carattere incidentale, costituendo uno dei parametri di valutazione ed accertamento dell'inadempimento e della responsabilità fatta valere.
Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione della speciale elargizione prevista dalla l. n. 302 del 1990, essendo, al riguardo, la P.A. priva di ogni potestà discrezionale, sia con riguardo all'entità della somma che con riguardo ai presupposti per la erogabilità; ne consegue che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
La clausola generale di giurisdizione estera, contenuta in un contratto-quadro di distribuzione, può essere validamente derogata dai contratti a valle ove nel relativo testo si faccia esplicito riferimento a condizioni generali contenenti clausole di giurisdizione incompatibili con la prima. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la clausola contemplante la giurisdizione estera, contenuta nel contratto-quadro, fosse derogata da una clausola contenuta in condizioni generali di contratto pubblicate sul sito della società italiana contraente ma non inserite nel testo dei singoli contratti di vendita).
In presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l'eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale, in conseguenza delle disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n. 25 del 1994 e dal d.lgs. n. 40 del 2006, deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito, dando così luogo ad una questione di giurisdizione e rendendo ammissibile il regolamento preventivo di cui all'art. 41 c.p.c., salvo che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana.
Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative all'accertamento della sussistenza di un contratto di locazione avente ad oggetto un bene appartenente al patrimonio pubblico. (Nella specie, pronunciandosi in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, la S.C. ha attribuito al g.o. la controversia relativa alla natura di bene del patrimonio disponibile comunale di un immobile occupato dalla ricorrente e alla sussistenza, in relazione allo stesso, di un rapporto ordinario di locazione assoggettato al regime di cui alla l. n. 431 del 1998).
Il potere di demolizione di un manufatto abusivo spetta in maniera autonoma e concorrente al giudice penale e all'amministrazione comunale, di modo che, ove il relativo provvedimento sia stato emesso dalla P.A. in esecuzione di una statuizione del giudice penale, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda volta a contestare le valutazioni da quest'ultimo effettuate in sede di individuazione del colpevole dell'abuso edilizio, e non già i vizi del suddetto provvedimento o del procedimento amministrativo ad esso prodromico.
La giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici sussiste con riguardo ad ogni controversia relativa all'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni affidate ai commissari. (Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ha ritenuto competere alla suddetta giurisdizione la domanda con la quale un Comune aveva invocato l'accertamento della natura allodiale di alcuni fondi, inseriti nel P.R.G. senza alcuna opposizione dell'Università agraria, escludendo la configurabilità di un'inammissibile iniziativa officiosa nell'ordinanza con cui il Commissario aveva disposto la chiamata in giudizio della suddetta Università agraria e della Regione).
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Sentenza n. 293/1984
Illegittimità dichiarata
19 dicembre 1984
Qualora sia stato proposto regolamento preventivo di giurisdizione soltanto la Corte di Cassazione, e non il giudice di merito, puo` sollevare eventuali questioni relative alla legittimita` degli effetti conseguenti alla sospensione dell'attivita` istruttoria nel giudizio di merito in quanto esse si riflettono in peculiarita` probatorie del procedimento davanti alla Corte di Cassazione medesima (Inammissibilita` - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 41 e 367 c.p.c. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Pretore di Roma sotto il particolare profilo che la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, comportando la sospensione necessaria del processo e di conseguenza dell'attivita` istruttoria del giudice di merito, diretta all'accertamento dei fatti rilevanti senza limitazione di mezzi di prova, devolve il giudizio alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione costrette, dalla peculiarita` del rito, a valutare i soli documenti gia` acquisiti o al piu` ad acquisire soltanto nuovi documenti, con esclusione di altri mezzi di prova). - V. sent. n. 73/1973.
Come e` stato affermato da questa Corte con sentenza n. 73 del 1973 la priorita`, stabilita con la normativa di cui agli artt. 41, 48 e 367 c.p.c., dell'esigenza dell'accertamento irretrattabile della giurisdizione del giudice adito, anche ante causam, con la richiesta di provvedimenti urgenti anticipatori, rispetto all'esigenza della pronta decisione sui provvedimenti stessi e` frutto di una scelta non arbitraria e pertanto, in se`, costituzionalmente non illegittima del legislatore. Spetta, pertanto, al legislatore eliminare eventuali squilibri verificatisi nel rapporto tra tutela d'urgenza ed accertamento della giurisdizione (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 41, 48 e 367 c.p.c. sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., denunciando l'effetto paralizzante della sospensione del procedimento, imposta dall'art. 367 c.p.c., in caso di intervenuta proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, rispetto al potere del giudice adito anche ante causam con la sola richiesta di provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., di emettere provvedimenti a contenuto anticipatorio della futura decisione di merito). - Cfr. sent. n. 73/1973. - V. sent. n. 284/1974.
Rientra nella libera discrezionalita` del legislatore ne` appare irrazionale l'effetto sospensivo del regolamento preventivo di giurisdizione. Non puo` profilarsi alcun parallelo tra le questioni incidentali di legittimita` costituzionale, nelle quali il giudice che le solleva e` chiamato ad una valutazione preliminare della questione stessa, e l'istanza di regolamento di giurisdizione in ordine alla quale al giudice della causa di merito non e` consentito nulla di simile: trattasi, infatti, di istituto e di norme completamente diverse tenendosi conto della ratio del regolamento preventivo di giurisdizione che indice soltanto sulla appartenenza del potere di decidere ed e` inteso ad accelerare il corso dei procedimenti. Non e` pertanto fondata l'eccezione di legittimita` costituzionale dell'art. 30 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nella parte in cui, richiamando gli artt. 41 e 367 c.p.c., comportano l'automatica sospensione del giudizio davanti al TAR.
Le norme sul regolamento preventivo di giurisdizione (artt. 41 e 367 c.p.c.) non si pongono in contrasto con l'art. 113 della Costituzione. Infatti, al legislatore ordinario è consentito di regolare i modi della tutela giurisdizionale e, in attuazione di cotesto principio, di individuare l'organo giurisdizionale competente in ordine al quale è ben possibile che la questione sia discussa. Peraltro, in pendenza del giudizio davanti alla Corte di Cassazione e pur dopo l'emissione dell'ordinanza non impugnabile di sospensione del giudizio di merito, il giudice di primo grado è legittimato, a sensi dell'art. 48 c.p.c., ad autorizzare il compimento degli atti ritenuti urgenti che non siano comunque connessi con la pronuncia sulla giurisdizione.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art41 · fonte del testo
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