Art. 41 c.p.c. — Regolamento di giurisdizione

[1]Finche' la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte puo' chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'articolo 37. L'istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all'articolo 367.

[2]La pubblica amministrazione che non e' parte in causa puo' chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa, finche' la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte di cassazione

31 pronunce che riguardano l’art. 41 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 14571/2026

    17 maggio 2026

    Con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 19, comma 1, lett. e)- bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, dall'art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile "ratione temporis", ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio ambito come appena individuato - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari.

    Art. 41 c.p.c. · Art. 37 c.p.c. · Art. 77 Riscossione imposte sul reddito

    Rassegna di maggio 2026, p. 17 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 7907/2026

    31 marzo 2026

    In relazione ad una domanda di risarcimento danni per la lesione dell'integrità psico-fisica, proposta da un dipendente in regime di diritto pubblico nei confronti della propria amministrazione, il riparto di giurisdizione è strettamente connesso alla natura dell'azione di responsabilità fatta valere, in quanto, se trattasi di azione contrattuale, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a., se trattasi di azione extracontrattuale, invece, appartiene al g.o..; al fine di tale accertamento, devono considerarsi i tratti propri dell'illecito posto a base della pretesa risarcitoria, onde stabilire se sia denunciata una condotta dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti - costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso - o se la condotta presenti caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto d'impiego. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione amministrativa in ordine alla domanda risarcitoria proposta da un appartenente alla Polizia di Stato che lamentava di aver riportato danni fisici in conseguenza di una caduta causata dalla temporanea collocazione di un cavo elettrico sul pavimento dell'ufficio, trattandosi di condotta violativa degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro).

    Art. 41 c.p.c. · Art. 2087 c.c. · Art. 3 TU pubblico impiego · Art. 63 TU pubblico impiego

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 18 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 5925/2026

    16 marzo 2026

    In tema di incentivi alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, la controversia avente ad oggetto la domanda del gestore del servizio energetico di restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di agevolazioni, laddove sia fondata su un provvedimento di decadenza ormai definitivo - perché non impugnato ovvero perché confermato da sentenza passata in giudicato - rientra nella giurisdizione del g.o. in quanto non investe la legittimità del suddetto provvedimento, ormai assurto a presupposto fattuale e giuridico irretrattabile, né la spettanza, misura o conformazione dell'incentivo ma attiene all'esecuzione patrimoniale di un assetto del rapporto già consolidato, non più connesso all'esercizio di un potere autoritativo.

    Art. 41 c.p.c. · Art. 133 c.p.a.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 10 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 4664/2026

    2 marzo 2026

    Il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dallo stesso soggetto che ha proposto il giudizio di merito in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, configurabili anche in assenza di contestazione sul punto da parte del convenuto, sempre che siano idonei a rappresentare la sussistenza di un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. (Nella specie, in relazione ad una controversia in materia di concessioni di lavori pubblici autostradali, la S.C ha ravvisato l'interesse della concessionaria alla proposizione del regolamento, pur in assenza di contestazioni sulla giurisdizione da parte del Ministero resistente dinanzi al TAR, stante l'incertezza in ordine a possibili interferenze e sovrapposizioni incidenti sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo, anche alla luce di numerose pronunce delle Sezioni Unite che, con riferimento al medesimo rapporto concessorio e su questioni analoghe, avevano dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario).

    Art. 41 c.p.c. · Art. 37 c.p.c. · Art. 133 c.p.a.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 5 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 293/1984

    Illegittimità dichiarata
    19 dicembre 1984

    Qualora sia stato proposto regolamento preventivo di giurisdizione soltanto la Corte di Cassazione, e non il giudice di merito, puo` sollevare eventuali questioni relative alla legittimita` degli effetti conseguenti alla sospensione dell'attivita` istruttoria nel giudizio di merito in quanto esse si riflettono in peculiarita` probatorie del procedimento davanti alla Corte di Cassazione medesima (Inammissibilita` - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 41 e 367 c.p.c. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Pretore di Roma sotto il particolare profilo che la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, comportando la sospensione necessaria del processo e di conseguenza dell'attivita` istruttoria del giudice di merito, diretta all'accertamento dei fatti rilevanti senza limitazione di mezzi di prova, devolve il giudizio alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione costrette, dalla peculiarita` del rito, a valutare i soli documenti gia` acquisiti o al piu` ad acquisire soltanto nuovi documenti, con esclusione di altri mezzi di prova). - V. sent. n. 73/1973.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 41 c.p.c. · Art. 367 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 294/1984

    Questione inammissibile
    19 dicembre 1984

    Come e` stato affermato da questa Corte con sentenza n. 73 del 1973 la priorita`, stabilita con la normativa di cui agli artt. 41, 48 e 367 c.p.c., dell'esigenza dell'accertamento irretrattabile della giurisdizione del giudice adito, anche ante causam, con la richiesta di provvedimenti urgenti anticipatori, rispetto all'esigenza della pronta decisione sui provvedimenti stessi e` frutto di una scelta non arbitraria e pertanto, in se`, costituzionalmente non illegittima del legislatore. Spetta, pertanto, al legislatore eliminare eventuali squilibri verificatisi nel rapporto tra tutela d'urgenza ed accertamento della giurisdizione (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 41, 48 e 367 c.p.c. sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., denunciando l'effetto paralizzante della sospensione del procedimento, imposta dall'art. 367 c.p.c., in caso di intervenuta proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, rispetto al potere del giudice adito anche ante causam con la sola richiesta di provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., di emettere provvedimenti a contenuto anticipatorio della futura decisione di merito). - Cfr. sent. n. 73/1973. - V. sent. n. 284/1974.

    Art. 24 cost. · Art. 41 c.p.c. · Art. 48 c.p.c. · Art. 367 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 246/1983

    Questione infondata
    28 luglio 1983

    Rientra nella libera discrezionalita` del legislatore ne` appare irrazionale l'effetto sospensivo del regolamento preventivo di giurisdizione. Non puo` profilarsi alcun parallelo tra le questioni incidentali di legittimita` costituzionale, nelle quali il giudice che le solleva e` chiamato ad una valutazione preliminare della questione stessa, e l'istanza di regolamento di giurisdizione in ordine alla quale al giudice della causa di merito non e` consentito nulla di simile: trattasi, infatti, di istituto e di norme completamente diverse tenendosi conto della ratio del regolamento preventivo di giurisdizione che indice soltanto sulla appartenenza del potere di decidere ed e` inteso ad accelerare il corso dei procedimenti. Non e` pertanto fondata l'eccezione di legittimita` costituzionale dell'art. 30 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nella parte in cui, richiamando gli artt. 41 e 367 c.p.c., comportano l'automatica sospensione del giudizio davanti al TAR.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 103 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art41 · fonte del testo

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