Codice civile

Art. 1227 c.c. — Concorso del fatto colposo del creditore

[1]Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento e' diminuito secondo la gravita' della colpa e l'entita' delle conseguenze che ne sono derivate.

[2]Il risarcimento non e' dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

18 pronunce che riguardano l’art. 1227 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 15651/2026

    22 maggio 2026

    In tema di responsabilità ex art. 2049 c.c. della compagnia assicuratrice per l'attività illecita posta in essere dal proprio agente, la condotta oggettivamente colposa del danneggiato, la cui incidenza sull'evento dannoso va sempre valutata, anche di ufficio, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., può assumere efficacia eziologica esclusiva in presenza di un marcato coinvolgimento soggettivo, dato dalla chiara percepibilità che la condotta del preposto si poneva in assenza o al di fuori del rapporto con l'intermediario o dal consapevole coinvolgimento nell'elusione della disciplina legale posta in essere dal preposto o dall'acquiescenza all'irregolare condotta da questi tenuta, desunta da elementi presuntivi quali, ad esempio, il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle stesse, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socioeconomiche.

    Art. 1227 c.c. · Art. 2049 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 13076/2026

    6 maggio 2026

    In tema di responsabilità sanitaria, il concorso di colpa di uno dei danneggiati congiunto della vittima, salva la proposizione di domanda di regresso nei suoi confronti, non assume rilievo, a fini riduttivi dell'obbligazione risarcitoria, in relazione ai danni patiti iure proprio dagli altri congiunti della vittima stessa, dei quali il medico risponde in via solidale, e, dunque, per l'intero; per il danno di cui il sanitario risponde nei confronti del suddetto danneggiato che abbia colposamente concorso alla sua causazione, trova, invece, applicazione il disposto dell'art. 1227, comma 1, c.c.

    Art. 1227 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2055 c.c. · Art. 2059 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 10668/2026

    22 aprile 2026

    L'art. 1227, comma 1, c.c., operante anche in caso di responsabilità extracontrattuale per il richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., prevede, in caso di concorso del fatto colposo del creditore, soltanto la diminuzione del risarcimento al medesimo dovuto, proporzionalmente alla gravità della colpa di questi ed all'entità delle sue conseguenze, operandosi così una compensazione parziale in sede di liquidazione del danno, senza che il menzionato fatto concorrente possa venire altresì preso in considerazione come produttivo di un'autonoma ragione di danno risarcibile in favore del danneggiante.

    Art. 1227 c.c. · Art. 2056 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6947/2026

    23 marzo 2026

    La persona che, in conseguenza della disabilità indotta da un fatto illecito, abbia necessità di trasferirsi in una abitazione adeguata alle sue mutate esigenze, ha diritto al risarcimento del danno rappresentato dai costi sostenuti per l'acquisto di un nuovo immobile, la cui liquidazione, in quanto impossibile nel suo esatto ammontare, deve avvenire in via equitativa ex art. 1226 c.c., tenendo conto dei proventi o dei frutti che la vittima possa ricavare dalla vendita o dalla locazione della sua precedente dimora.

    Art. 1227 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 1223 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 156/1999

    Questione infondata
    10 maggio 1999

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2051 - in quanto non applicabile anche alla p.a. per i beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini - 2043 - in quanto prevede che l'inerzia colposa della p.a., atta a creare e a non rimuovere situazioni di pericolo, sia causa di responsabilità della stessa solo in presenza di una situazione di "insidia" stradale - e 1227, comma 1, cod. civ., in quanto esclude, ove sia presente detta "insidia", un accertamento del concorso di colpa del danneggiato - sia perché, relativamente all'art. 2051 - ai sensi del quale il proprietario delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile solo in quanto ne sia custode e dunque sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse - l'interpretazione, secondo cui alla p.a. non è applicabile tale disposizione, allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile, per la notevole estensione di esso e le modalità di uso, diretto e generale, da parte dei terzi, un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti, rimane indubbiamente nell'ambito del sistema codicistico della responsabilità extracontrattuale, venendosi solo a precisare, in conformità alla evidente 'ratiò dello stesso art. 2051, i limiti di operatività di uno dei particolari criteri di imputazione previsti dal codice civile in luogo di quello generale posto dall'art. 2043; sia perché, relativamente all'art. 2043, nell'ambito di questa disposizione - interpretata nel senso che colui, il quale intenda far valere la responsabilità contrattuale della p.a. deve, una volta esclusa, nei limiti chiariti, l'applicabilità dell'art. 2051, dimostrare che l'evento dannoso sia eziologicamente ricollegabile ad una "insidia" (o trabocchetto), cioè ad una situazione di fatto che rappresenti pericolo occulto per l'utente del bene demaniale, e segnatamente della strada aperta al pubblico - la nozione di "insidia stradale" viene a configurarsi come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dall'esperienza giurisprudenziale mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, col preciso fine di meglio distribuire fra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di "semplificazione analitica" della fattispecie generatrice della responsabilità in esame; sia perché, relativamente all'art. 1227 comma 1, una volta acclarata la responsabilità della p.a., l'inapplicabilità di tale disposizione dipende da evidenti ragioni di incompatibilità logica fra un possibile concorso di colpa del danneggiato e la stessa nozione di "insidia", essendo questa contraddistinta dai caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità del pericolo; sia, infine, perché l'utilizzazione giurisprudenziale della suddescritta figura sintomatica di colpa non è estranea neanche alla responsabilità extracontrattuale dei privati, convenuti per il risarcimento dei danni conseguenti a difetto di manutenzione dei loro immobili, e tale difetto, al di fuori di specifici obblighi di legge o contrattuali (e salvo quanto precisato con riguardo all'art. 2051), rileva unicamente sotto specie di violazione del principio del "neminem laedere" allo stesso modo per la p.a. e per i privati, eventuali diversità di giudizio dovendosi ricollegare soltanto alle peculiarità del bene, influenti sulla relativa manutenzione. red.: S. Di Palma

    Art. 2043 c.c. · Art. 2051 c.c. · Art. 1227 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 82/1995

    Questione inammissibile
    6 marzo 1995

    Manifesta inammissibilità della questione, in quanto il giudice 'a quò dubita della legittimità costituzionale non delle denunciate norme, bensì dell'interpretazione - da lui peraltro non fatta propria - che di esse, a suo avviso (peraltro non del tutto esatto), verrebbe data in giurisprudenza. red.: G.L. rev.: S.P.

    Art. 2043 c.c. · Art. 2051 c.c. · Art. 1227 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 14/1985

    Questione infondata
    23 gennaio 1985

    Il comportamento del creditore, sia egli capace o no, si pone egualmente come un evento di cui il debitore, che non l'ha cagionato, ragionevolmente non deve rispondere. Sicché non contrasta con il principio di eguaglianza la norma di cui all'art. 1227 cod. civ. - quale risulta dalla pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione - nella parte in cui, nei confronti dell'incapace di intendere e di volere, che con la sua condotta abbia concorso a causare il danno complessivamente da lui subito, esclude la risarcibilità di quella parte del danno stesso che sia stata causata dal comportamento di esso danneggiato e non consente la risarcibilità, nemmeno in via equitativa e in misura parziale, di quella stessa parte di danno. Ne' sussiste violazione del principio di eguaglianza, sotto il profilo del contrasto della norma impugnata con i principi ricavabili dal combinato disposto degli artt. 2046 e 2047 cod. civ., in quanto quest'ultimo, concernendo l'autore dell'illecito, non può essere assunto come tertium comparationis rispetto all'art. 1227, riguardante la persona offesa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.).

    Art. 1227 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 2047 c.c. · Art. 2048 c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La liquidazione del danno derivante da violazione dei doveri inerenti a un rapporto giuridico specifico, anche secondo il nuovo codice deve essere fatta tenendo conto del lucro cessante e del danno emergente, in quanto siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o del ritardo (art. 1223): quindi saranno esclusi dal risarcimento i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (art. 1227, secondo comma). Sono dovuti però soltanto i danni prevedibili al momento in cui è sorta l'obbligazione; se poi l'inadempimento è derivato dal dolo del debitore, devono risarcirsi anche i danni imprevedibili (art. 1225). Questi principii sono tradizionali, concordemente affermati; si è invece sempre discusso se, nel caso di concorso di colpa del creditore nella produzione del danno, sia dovuto l'intero risarcimento o se l'importo del danno debba ridursi proporzionalmente. La dottrina e la giurisprudenza formatasi sul codice civile del 1865, traendo ispirazione anche da singole disposizioni positive (art. 1868 cod. civ. sostituito dall'art. 12, ultimo comma, del r. d. 12 ottobre 1919, n. 2099, sulla responsabilità degli albergatori, e art. 662 del cod. comm. nel testo sostituito con la legge 14 giugno 1925, n. 938, in materia di urto di navi), sul riflesso che tra fatto e danno deve correre un nesso di causalità e che, se concorrono più cause poste in essere da soggetti diversi, questi, nei rapporti interni, rispondono in proporzione del grado di colpa efficiente ascrivibile a ciascuno, aveva affermato che, quando uno dei soggetti in colpa efficiente fosse lo stesso danneggiato, la responsabilità del danneggiante veniva ridotta in proporzione dell'efficienza della colpa del danneggiato. Il codice civile nuovo ha consacrato questa interpretazione nell'art. 1227, primo comma, ove non si è detto che il dolo o la colpa grave del danneggiante assorba, togliendone ogni rilevanza, la colpa lieve del danneggiato; ma, con una formola elastica, si è permesso al giudice di giungere, secondo le circostanze, anche a tale risultato. Il creditore deve provare l'esistenza e l'ammontare del danno. Quanto all'ammontare, in relazione alle varie situazioni che in pratica possono verificarsi, la difficoltà di una prova specifica del danno di cui è sicura l'esistenza è superabile dal giudice con una valutazione concreta equitativa (art. 1226) ovvero con una valutazione-limite, entro la quale egli può rimetterne la determinazione alla coscienza del creditore mediante il giuramento suppletorio (art. 2736, n. 2). Gli articoli 1223, 1226 e 1227 si applicano anche alla liquidazione dei danni dipendenti da fatti illeciti; ma di tale argomento si tratterà in altro luogo (n. 801). DEI MODI DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DIVERSI DALL'ADEMPIMENTO.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 572

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1227 · fonte del testo

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