Art. 51 c.p. — Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere

[1]L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorita', esclude la punibilita'.

[2]Se un fatto costituente reato e' commesso per ordine dell'Autorita', del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

[3]Risponde del reato altresi' chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.

[4]Non e' punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimita' dell'ordine.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 51 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9258/2026

    12 aprile 2026
    • Stampa

    Il titolo di un articolo di stampa assume valenza diffamatoria allorquando sia formulato in termini tali da recare un'affermazione compiuta, chiara, univoca, integralmente percepibile senza la lettura del testo, risultando così idonea di per sé, proprio in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare, fuorviare il lettore più frettoloso, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione.(Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha escluso la portata denigratoria di un titolo di stampa nel quale si affermava che la buona fede della ricorrente, cooperante in Siria ai tempi del conflitto armato, era stata tradita dagli aderenti ad un movimento, poi rivelatosi una diversa declinazione di un gruppo terroristico di matrice islamica).

    Art. 51 c.p. · Art. 595 c.p.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 82 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1930/2026

    28 gennaio 2026
    • Stampa

    In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel cd. giornalismo d'inchiesta, connotato dalla ricerca ed acquisizione autonoma, diretta ed attiva, della notizia da parte del professionista, l'esimente del diritto di cronaca, pur implicando una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia, non consente di denunciare presunti fatti illeciti che, alla stregua del motivato e insindacabile apprezzamento del giudice di merito, per un verso, difettino non solo della prova di verità storica ma anche di quella di plausibilità e verosimiglianza (anche in ragione del carattere ignoto delle fonti e degli elementi su cui si basa il relativo racconto) e, per altro verso, assumano una particolare valenza denigratoria, risolvendosi nella gratuita formulazione, senza alcun valido fondamento, di censure etiche e deontologiche.

    Art. 51 c.p. · Art. 21 cost. · Art. 11 Disposizioni sulla stampa · Art. 595 c.p.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 84 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 616/2026

    12 gennaio 2026

    In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, laddove la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme a opinioni dell'autore, in modo da costituire al contempo esercizio del diritto di cronaca e di critica, come avviene nel contesto del giornalismo di inchiesta, la valutazione della continenza richiede un bilanciamento tra l'interesse individuale alla reputazione e la libertà di manifestazione del pensiero, bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto.

    Art. 51 c.p. · Art. 21 cost. · Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 19 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19091/2025

    11 luglio 2025
    • Stampa

    In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, esprimendosi in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa, per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva affermato il carattere diffamatorio, per difetto del requisito della verità, anche putativa, di un servizio giornalistico nel quale, mediante domande incalzanti e commenti a chiusura del reportage, le condotte illecite venivano attribuite in termini di certezza ad una persona all'epoca sottoposta a un procedimento penale non ancora concluso, senza chiarire che le accuse mosse costituivano ancora delle mere ipotesi accusatorie non definitivamente suffragate dal vaglio dibattimentale).

    Art. 51 c.p. · Art. 21 cost. · Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 192 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, gennaio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 123/1972

    Questione infondata
    6 luglio 1972

    L'art. 28 della Costituzione riconduce il concetto di responsabilità dei funzionari e dei dipendenti dello Stato a quanto dispongono le leggi penali, civili ed amministrative, anche in considerazione di regole particolari che, in deroga alle regole comuni, determinino il contenuto ed i limiti di detta responsabilità, e la disciplina dei limiti può essere variamente individuata anche per categorie di soggetti o per speciali situazioni. Tale è appunto la categoria e la situazione di quegli organi che, come l'Arma dei Carabinieri, fanno parte direttamente, o per equiparazione, dell'Amministrazione militare dello Stato. Pertanto, l'art. 51, ultimo comma C.P., secondo cui non è punibile chi commette un fatto costituente reato in esecuzione di un ordine, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine stesso, non solo non contrasta con l'art. 28 della Costituzione, ma vi si adegua, in quanto entrambi gli articoli contengono un richiamo alla legge come regolatrice di determinati rapporti e non come espressione di un principio uniforme e livellatore.

    Art. 51 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 28 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Approfondimenti

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  • Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde non solo il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine, ma altresì chi lo ha eseguito, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo (art. 51). Alla Commissione parlamentare parve eccessivo negare efficacia scriminante a qualsiasi errore di diritto, mentre, a suo avviso, dovrebbe aversi riguardo alla circostanza che l'esecutore abbia agito in buona fede. Senonchè l'errore di diritto (sempre che la legge consenta il sindacato sulla legittimità dell'ordine) non può escludere la punibilità, fuori dei casi in cui esso cada su una legge diversa dalla legge penale ed abbia cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato (art. 47). Quanto poi alla buona fede, se l'errore non è determinato da colpa, la punibilità è esclusa. Nel riesaminare l'articolo 55 del progetto (corrispondente all'articolo 51 del codice), ho soppresso i richiami agli articoli 116, n. 3°, e 117 del progetto medesimo. Tale soppressione mi è stata suggerita dalla opportunità di rendere applicabili, senza dar luogo ad equivoci, alle ipotesi disciplinate nell'articolo in esame, tutte le disposizioni relative all'aggravamento e all'attenuazione di pena, prevedute per l'ipotesi ordinaria di determinazione a commettere un reato. Nel primo capoverso il solo richiamo al n. 3° dell'articolo 116 sarebbe stato incompleto.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 35

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art51 · fonte del testo

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