Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde non solo il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine, ma altresì chi lo ha eseguito, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo (art. 51). Alla Commissione parlamentare parve eccessivo negare efficacia scriminante a qualsiasi errore di diritto, mentre, a suo avviso, dovrebbe aversi riguardo alla circostanza che l'esecutore abbia agito in buona fede. Senonchè l'errore di diritto (sempre che la legge consenta il sindacato sulla legittimità dell'ordine) non può escludere la punibilità, fuori dei casi in cui esso cada su una legge diversa dalla legge penale ed abbia cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato (art. 47). Quanto poi alla buona fede, se l'errore non è determinato da colpa, la punibilità è esclusa. Nel riesaminare l'articolo 55 del progetto (corrispondente all'articolo 51 del codice), ho soppresso i richiami agli articoli 116, n. 3°, e 117 del progetto medesimo. Tale soppressione mi è stata suggerita dalla opportunità di rendere applicabili, senza dar luogo ad equivoci, alle ipotesi disciplinate nell'articolo in esame, tutte le disposizioni relative all'aggravamento e all'attenuazione di pena, prevedute per l'ipotesi ordinaria di determinazione a commettere un reato. Nel primo capoverso il solo richiamo al n. 3° dell'articolo 116 sarebbe stato incompleto.
Relazione al Codice penale (1930), n. 35