Codice civile

Art. 1241 c.c. — Estinzione per compensazione

Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantita' corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

11 pronunce che riguardano l’art. 1241 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 2752/2026

    7 febbraio 2026

    L'accoglimento nel medesimo giudizio della domanda di pagamento del corrispettivo pattuito e di quella riconvenzionale di risarcimento del danno da inadempimento giustifica la compensazione d'ufficio dei rispettivi crediti, in quanto relativi allo stesso rapporto negoziale.

    Art. 1241 c.c. · Art. 112 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 167/2026

    3 gennaio 2026

    In tema di liquidazione dell'IVA di gruppo, la compensazione è configurabile soltanto per i crediti che siano confluiti nella dichiarazione presentata dalla controllante ed influiscano sull'imposta complessivamente dovuta da quest'ultima e dalle controllate (le quali restano responsabili, quali soggetti passivi d'imposta, a norma dell'art. 73, comma 3, penultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972), mentre non è ammissibile, per difetto del presupposto della reciprocità, in relazione a debiti e crediti che non confluiscano nella dichiarazione iva di gruppo, trattandosi di poste delle quali va esclusa la cessione ed in relazione alle quali, per conseguenza, la controllante non ha alcuna legittimazione.

    Art. 1241 c.c. · Art. 73 d.P.R. 633/1972

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 33950/2025

    24 dicembre 2025

    (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.). Il credito verso l'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo non è suscettibile di compensazione legale con il debito avente ad oggetto il pagamento del premio assicurativo. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

    Art. 1241 c.c. · Art. 1901 c.c. · Art. 1243 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30174/2025

    15 novembre 2025

    Il pegno di saldo di conto corrente bancario costituito a favore della banca depositaria si configura come pegno irregolare solo quando sia espressamente conferita alla banca la facoltà di disporre della relativa somma, mentre nel caso in cui difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare, ragion per cui la banca garantita non acquisisce la somma portata dal saldo, né ha l'obbligo di restituire al debitore il tantundem, sicché, difettando i presupposti per la compensazione dell'esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca, l'incameramento della somma conseguente all'escussione del pegno rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 67 l.fall. ed è assoggettabile a revocatoria fallimentare.

    Art. 1241 c.c. · Art. 1851 c.c. · Art. 1853 c.c. · Art. 2748 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1241 · fonte del testo

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