Art. 449 c.c. — Registri dello stato civile
I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformita' delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformita' delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
1 pronuncia che riguarda l’art. 449 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
L'eventuale rifiuto opposto da uno dei nubendi alla trascrizione del matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico non costituisce atto illecito, dal momento che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, ult. periodo, della legge n. 121 del 1985, il consenso di entrambi integra il presupposto stesso per la suddetta trascrizione, a differenza della previgente disciplina di cui all'art. 14, comma 1, della l. n. 847 del 1929, che la contemplava quale adempimento necessario, espletabile su iniziativa di chiunque vi avesse interesse.
Art. 449 c.c. · Art. 8 Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede · Art. 2043 c.c. · Art. 14 Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Sono dichiarati inammissibili gli interventi del Centro Studi "Rosario Livatino", della libera associazione di volontariato "Vita è" e dell'Avvocatura per i diritti LGBTI nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto la norma risultante dal combinato disposto degli artt. 250 e 449 cod. civ. e 29, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000. Detti soggetti non sono stati parti nel giudizio a quo e non sono titolari di interessi direttamente riconducibili all'oggetto del giudizio stesso, sebbene di meri indiretti, e più generali, interessi, connessi ai loro scopi statutari. Per costante giurisprudenza costituzionale, la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo , oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). A tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non deve derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che tale pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio principale. ( Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2019, n. 217 del 2018 e n. 180 del 2018; ordinanze allegate alle sentenze n. 141 del 2019, n. 194 del 2018, n. 29 del 2017, n. 286 del 2016, n. 243 del 2016 e n. 84 del 2016 ).
Art. 250 c.c. · Art. 449 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art449 · fonte del testo
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