[1]Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.
[2]
[2]Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata.
[3]
[3]I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario.
[4]
[4]((Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.))
Atto introduttivo del giudizio ordinario davanti al tribunale, con fatti numerati, diritto e conclusioni già scritti per le domande più frequenti, istanze istruttorie, procura in calce e relata.
Costituzione del convenuto nel giudizio ordinario davanti al tribunale, con eccezioni tipiche già scritte, presa di posizione sui fatti, riconvenzionale, chiamata del terzo e procura in calce.
Memoria da depositare almeno quaranta giorni prima dell’udienza: svolgimento del processo, questioni indicate nel decreto dell’art. 171-bis, repliche, controeccezioni già scritte, domande conseguenti, precisazioni, chiamata del terzo e conclusioni.
Memoria da depositare almeno venti giorni prima dell’udienza: replica alle novità della prima memoria avversaria, eccezioni conseguenti, prova per testi, interrogatorio formale, esibizione, informazioni della PA, consulenza tecnica e documenti numerati in prosecuzione.
Memoria da depositare almeno dieci giorni prima dell’udienza: replica alle eccezioni nuove, opposizione ai capitoli avversari già scritta sui limiti di legge, prova contraria con testimoni e documenti.
Il terzo entra nel processo: le tre forme dell’art. 105 già scritte, tempestività e limiti dell’art. 268, diritto del terzo, posizione sulle domande delle parti, prove, documenti e procura in calce.
Difese finali nel termine dell’art. 189: svolgimento del processo, fatti con le prove, diritto e onere della prova, fatti non contestati, valutazione di testimoni e CTU, contegno delle parti, quantificazione, spese e conclusioni trascritte dalle note.
Replica alla comparsa conclusionale avversaria nel termine dell’art. 189: argomenti confutati uno per uno, onere della prova, lettura delle prove, argomenti nuovi dichiarati inammissibili, conclusioni richiamate.
Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.
Atto introduttivo del procedimento semplificato davanti al tribunale, con fatti numerati, diritto e conclusioni già scritti per le domande più frequenti, la ragione del rito, istanze istruttorie, procura in calce e relata.
Costituzione del resistente nel procedimento semplificato, con eccezioni tipiche già scritte, presa di posizione sui fatti, richiesta di passare al rito ordinario, riconvenzionale, chiamata del terzo e procura in calce.
Atto del debitore ingiunto, con citazione nel rito ordinario o ricorso nel procedimento semplificato, motivi tipici già scritti, sospensione o diniego della provvisoria esecuzione, revoca del decreto e procura in calce.
Ricorso ex artt. 409 e 414 c.p.c. con più domande nello stesso atto — licenziamento e reintegrazione, inquadramento, differenze retributive, straordinario, TFR, contributi — fatto a paragrafi titolati, istanze istruttorie a blocchi e conclusioni per gruppi.
Costituzione del convenuto ex art. 416 c.p.c.: eccezioni tipiche già scritte dai fatti (incompetenza, legittimazione, decadenza, prescrizione, pagamento), presa di posizione fatto per fatto, difese sulle domande del ricorso, riconvenzionale con l’istanza dell’art. 418, chiamata del terzo, prove e procura in calce.
Ricorso del lavoratore ex artt. 414 e 441-bis c.p.c.: regime secondo la data di assunzione e le dimensioni del datore, licenziamento disciplinare, per motivo oggettivo, senza motivi, orale o nullo, impugnazione stragiudiziale dell’art. 6 della l. 604/1966, tutele graduate come le prevedono l’art. 18 dello Statuto, l’art. 8 della l. 604/1966 e il d.lgs. 23/2015.
Ricorso ex art. 700 c.p.c. prima o durante la causa di merito, con fumus e periculum a punti, la misura richiesta, l’istanza di decreto senza contraddittorio e la somma per ogni giorno di ritardo.
Ricorso ex art. 671 c.p.c. prima o durante la causa di merito, con il credito, il fondato timore di perdere la garanzia, i beni mobili, immobili e i crediti da sequestrare, e l’istanza di decreto senza contraddittorio.
Intimazione al conduttore che non paga il canone, con la contestuale citazione per la convalida, l’ingiunzione per i canoni, procura in calce e formula per l’udienza.
Intimazione al conduttore prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, il diritto scritto secondo il regime della locazione, l’indennità di avviamento per gli usi diversi, procura in calce e relata.
Intimazione al conduttore che non rilascia l’immobile dopo la scadenza, quando la tacita riconduzione è esclusa, con la contestuale citazione per la convalida, procura in calce e relata.
Opposizione del debitore che contesta il diritto di procedere a esecuzione forzata: al precetto, con citazione o ricorso, o a esecuzione iniziata, con ricorso al giudice dell’esecuzione; motivi tipici già scritti e sospensione del titolo o del processo.
Opposizione ai vizi formali del titolo, del precetto, delle notificazioni e dei singoli atti di esecuzione, nel termine perentorio di venti giorni: citazione prima dell’esecuzione, ricorso al giudice dell’esecuzione dopo, con i provvedimenti dell’art. 618.
Separazione giudiziale, anche con addebito, divorzio o le due domande insieme: fatti, diritto e conclusioni su figli, casa e assegni già scritti, piano genitoriale, documenti economici, procura e relata.
Costituzione del convenuto nella separazione o nel divorzio: presa di posizione sui fatti, eccezioni, domande riconvenzionali su figli, casa e assegni, piano genitoriale e documenti economici.
88 pronunce che riguardano l’art. 91 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.
Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 24699/2026
18 agosto 2026
Le Sezioni Unite civili, risolvendo un contrasto insorto all’interno della giurisprudenza della Corte, hanno affermato il principio secondo cui la nomina di un consulente di parte nel corso del processo fa presumere de facto che la parte abbia assunto l’obbligazione di remunerarlo, ai sensi dell’art. 1709 c.c., sicchè la relativa spesa, in quanto rientrante nelle spese di lite di cui all’art. 91 c.p.c., va liquidata ex officio a prescindere dall’avvenuta dimostrazione del relativo esborso, salvo che l’altra parte dimostri che la prestazione sia avvenuta a titolo gratuito o il debito sia altrimenti estinto. Al contempo, le Sezioni Unite hanno precisato che tale principio non può applicarsi per le spese per ottenere una perizia di parte nella fase stragiudiziale, le quali, non essendo spese processuali, costituiscono un danno emergente, che non è liquidabile d’ufficio, ed esige invece una domanda di parte e la prova del danno consistito nella necessità di dover sostenere un esborso, il cui risarcimento non ha per presupposto la dimostrazione, da parte del danneggiato, che la spesa è stata già sostenuta, essendo sufficiente che egli provi di avere contratto la relativa obbligazione, oppure la necessità o l’utilità della spesa da sostenere in futuro.
In tema di equa riparazione, la mancata opposizione dell'Amministrazione alla domanda non costituisce, di per sé, ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese processuali, ove l'istante sia stato costretto ad agire in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto, essendo tale compensazione consentita ex art. 92 c.p.c. soltanto nei casi tassativamente previsti dalla norma, come risultante dalla sentenza additiva della Corte cost. n. 77 del 2018. (Nella specie la S.C., nel cassare il provvedimento impugnato, ha escluso la rilevanza, a tal fine, della mancata partecipazione del Ministero all'udienza di opposizione e della sua rimessione al giudice sull'esercizio dei poteri istruttori officiosi, dopo peraltro avere concluso per il rigetto dell'opposizione).
Nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro o il risarcimento dei danni, per la determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese (comprese quelle relative al procedimento di ATP) a carico della parte soccombente, il criterio del disputatum, riferito al momento iniziale della lite, deve essere contemperato con quello del decisum, inteso quale eventuale minore importo giudizialmente accertato a favore della parte vincitrice, il quale fissa la dimensione reale della lite secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità, evitando che domande esagerate conferiscano alla causa un valore diverso da quello reale.
In tema di spese processuali, l'impugnazione di uno o più avvisi di accertamento relativi a diverse annualità d'imposta del medesimo tributo integra un'unica domanda articolata in una pluralità di capi, rispetto alla quale il parziale accoglimento, anche per una singola annualità, costituisce idonea giustificazione alla compensazione delle spese giudiziali.
In tema di spese legali, la decisione del giudice di merito di compensarle è censurabile in sede di legittimità, per violazione di legge, quando la relativa motivazione, che deve fondarsi sulla interpretazione della norma elastica di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. e del parametro delle "gravi ed eccezionali ragioni", sia palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea. (Nella specie, la S.C. ha cassato la statuizione con la quale il giudice del merito aveva disposto la compensazione delle spese di lite, in relazione ad una ipotesi di cessione del credito, sulla base del solo dato - del tutto fisiologico in rapporto alla struttura del rapporto sostanziale e processuale dedotto in giudizio, e, dunque, privo dei caratteri della gravità e della eccezionalità - della coincidenza delle difese svolte dalla parte cedente con quelle svolte dalla cessionaria, attrice principale, nei confronti della debitrice ceduta).
In tema di opposizione all'esecuzione esattoriale, qualora il debitore contesti l'unitaria pretesa esecutiva azionata mediante intimazione di pagamento su plurime cartelle, sussiste, ai fini dell'applicazione dell'art. 97 c.p.c., un interesse comune tra l'agente della riscossione e gli enti impositori che abbiano partecipato al giudizio in funzione difensiva rispetto alla medesima pretesa, indipendentemente dalla distinzione dei rispettivi ruoli sul piano sostanziale o dall'imputabilità dell'esito della lite a condotte riferibili all'uno o all'altro; con la conseguenza che la condanna solidale alle spese di lite costituisce corretta applicazione anche solo del principio di causalità, restando irrilevanti, nei rapporti con il debitore vittorioso, le questioni attinenti al riparto interno delle responsabilità tra ente creditore ed esattore.
In tema di liquidazione delle spese di lite, in caso di doppia impugnazione (ordinaria e con regolamento di competenza) del provvedimento dichiarativo di incompetenza con pronuncia sulle spese processuali, sussiste in capo al giudice dell'impugnazione ordinaria, innanzi al quale il giudizio è stato riassunto a seguito dell'accoglimento del regolamento, il dovere di provvedere in ordine alla liquidazione delle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., trattandosi di pronuncia che, rilevando l'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione per il venir meno del suo oggetto, definisce il giudizio innanzi a sé con sentenza volta a dare atto degli effetti di cui all'art.336, comma 2, c.p.c.
Nel caso in cui al processo di primo grado abbiano partecipato l'Agenzia delle Entrate e l'agente della riscossione e la condanna alle spese sia stata emessa nei soli confronti di quest'ultimo, la mancata impugnazione, da parte sua, della relativa statuizione non preclude al giudice di secondo grado di riformarla, in conseguenza di una valutazione di stretta connessione della stessa rispetto all'accoglimento dell'appello proposto dall'altra parte soccombente in prime cure.
La nomina di un consulente di parte fa presumere che la parte abbia assunto l'obbligazione di remunerarlo, ai sensi dell'art. 1709 c.c., con la conseguenza che la relativa spesa, in quanto rientrante nelle spese di lite di cui all'art. 91 c.p.c., va liquidata ex officio a prescindere dalla dimostrazione del relativo esborso, salvo che l'altra parte dimostri che la prestazione sia avvenuta a titolo gratuito o il debito sia stato altrimenti estinto.
In tema di spese giudiziali, le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificarne la compensazione totale o parziale devono essere espressamente motivate e riferite a specifiche circostanze o aspetti della controversia, quali la condotta processuale della parte soccombente o l'incidenza di fattori esterni non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza; dette ragioni, inoltre, non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva compensato le spese del giudizio di ottemperanza, valorizzando la mancanza di un preventivo sollecito di pagamento, circostanza ritenuta estranea e neutra rispetto alla controversia).
L'istanza di correzione di errore materiale non integra um motivo di gravame, anche quando sia rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere; pertanto, il suo accoglimento da parte del giudice d'appello non assume di per sé rilievo ai fini della valutazione della soccombenza nel relativo giudizio, la quale va riferita esclusivamente all'esito della controversia, come delimitata dai motivi di gravame veri e propri e dalle eccezioni eventualmente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
La individuazione del giudice di merito competente da parte della Corte di Cassazione, in sede di regolamento di competenza, comporta che ogni ulteriore questione - come quella sulle spese processuali, nel caso che per qualsiasi ragione la Cassazione non abbia provveduto al riguardo - è devoluta al giudice dichiarato competente.
In tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, quando è contenuto tra il minimo e il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità.
Nelle cause di divisione, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è possibile esclusivamente per le spese processuali di difesa, che non gravano sulla massa e vanno regolate secondo il principio della soccombenza, sempre che ricorrano le condizioni di reddito previste ex lege, da valutarsi tenendo conto anche del valore della quota di comproprietà, salvo contestazioni sull'entità di essa, nel qual caso si considera la sola parte non contestata.
Ai fini della liquidazione delle spese di lite del terzo interveniente deve aversi riguardo esclusivamente al valore della domanda da questi proposta, nel caso di intervento autonomo ex art. 105, comma 1, c.p.c., e al valore della causa determinato ai sensi dell'art. 10 c.p.c., nel caso di intervento adesivo dipendente ex art. 105, comma 2, c.p.c.
In tema di liquidazione delle spese di lite nei giudizi instaurati ai sensi della l. n. 89 del 2001, il valore della causa va determinato con riferimento all'ammontare complessivo dell'equo indennizzo riconosciuto, anche quando il giudizio si sia svolto a seguito di rinvio, non potendo esso essere limitato alla sola differenza liquidata in aggiunta all'importo già attribuito.
I documenti dimostrativi delle spese processuali, tra le quali rientrano quelle sostenute per dotarsi di un consulente tecnico di parte, non soggiacciono alle preclusioni istruttorie.
Nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti conclusisi con il proscioglimento nel merito del pubblico dipendente convenuto, anche nel regime di cui all'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 174 del 2016, per quanto il giudice contabile debba provvedere alla liquidazione delle spese legali, da porre a carico dell'amministrazione di appartenenza, mediante una statuizione di condanna ex art. 91 c.p.c., il dipendente prosciolto può comunque chiedere a tale amministrazione il rimborso dell'eventuale maggior importo delle spese defensionali sostenute, secondo parametri di pertinenza, causalità e adeguatezza, anche quantitativa, secondo le regole di disciplina delle corrispondenti prestazioni, in quanto tale diritto attiene al rapporto sostanziale fra amministrazione e dipendente.
Nella liquidazione dei compensi spettanti al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può tenersi conto - ai fini della quantificazione in misura uguale o prossima ai valori minimi - della riqualificazione del reato contestato.
La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha interesse ad impugnare la statuizione di compensazione delle spese di lite affinché le stesse siano regolate nel pieno rispetto dei criteri legali e, primariamente, secondo la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c., atteso che, pur non beneficiando, in via immediata, della condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite, essa soggiace alla rivalsa dello Stato nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 134 del d.P.R. n. 115 del 2002.
L'avvocato che si difende personalmente conserva il diritto alla liquidazione delle spese di lite, non incidendo l'esercizio della facoltà di cui all'art. 86 c.p.c. sulla natura professionale dell'attività svolta, sicché il giudice deve liquidare in suo favore le competenze spettanti secondo il principio di soccombenza e in base alle tariffe professionali, non essendo giustificata da tale sola circostanza la compensazione delle spese alla luce dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018.
In presenza di una parte totalmente vittoriosa la pronuncia di irripetibilità delle spese, in deroga all'applicazione del principio di soccombenza, deve essere supportata da congrua motivazione e adottata nei casi normativamente previsti, mentre la contumacia del soccombente è insufficiente a giustificare, di per sé, tale provvedimento.
In tema di liquidazione delle spese giudiziali, in presenza di una nota spese depositata dal difensore della parte vittoriosa in base ai decreti ministeriali recanti la determinazione dei relativi parametri ma redatta previa individuazione di un valore della lite erroneo e riconducibile ad uno scaglione inferiore, il giudice deve riconoscere allo stesso il compenso spettantegli applicando lo scaglione relativo al valore della lite correttamente individuato, anche se tale compenso risulti maggiore di quello erroneamente richiesto.
Il giudice d'appello, in caso di accoglimento del gravame sul merito della domanda, non può provvedere d'ufficio sulle spese del giudizio di primo grado erroneamente non liquidate, in quella sede, in ragione della mancanza di una specifica domanda della parte vittoriosa, trattandosi di statuizione sulla quale, in mancanza di specifica impugnazione, si è formato il giudicato interno, e che, in quanto dotata di un'autonoma ratio decidendi, non dipende da quella sul merito e non è, quindi, suscettibile di caducazione ex art. 336 c.p.c..
Al procedimento di sequestro liberatorio previsto dagli artt. 1216, comma 2, c.c. e 79 disp. att. c.c., il quale ha natura cautelare e costituisce una species del sequestro di cui all'art. 687 c.p.c., si applicano le norme del procedimento cautelare uniforme, di cui agli artt. 669-bis e ss. c.p.c., sicché, a seguito della modifica dell'art. 669-septies c.p.c. apportata dall'art. 50 della l. n. 69 del 2009, la statuizione sulle spese contenuta nel provvedimento conclusivo del suddetto procedimento è impugnabile con il reclamo di cui all'art. 669 terdecies c.p.c. e non con il ricorso per cassazione ex art. 111 comma 7 Cost., trattandosi di un provvedimento che, in quanto suscettibile di un diverso rimedio, è privo del carattere di definitività.
In materia di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., le spese di consulenza tecnica d'ufficio non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto di omologa del tribunale che, nell'insussistenza del requisito sanitario, aveva onerato il ricorrente, avente i requisiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., delle spese della consulenza tecnica d'ufficio).
In caso di condanna alle spese in favore di una parte processuale composta da più soggetti, assistiti dal medesimo difensore e dei quali solo uno o alcuni siano ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la regola della divisibilità dell'obbligazione - normalmente operante, ai sensi dell'art. 1298 c.c., nei soli rapporti interni - è applicabile anche nei rapporti esterni, in forza del carattere imperativo dell'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, con la conseguenza che la condanna alle spese va pronunciata a favore dello Stato per la quota riferibile al patrocinato e il soccombente, in deroga all'art. 1296 c.c., non può pagare l'importo totale della condanna ad uno qualsiasi dei soggetti vincitori.
Nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazione alternativa del "minor importo meglio ritenuto di giustizia e/o di equità", la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, e non di quello per le cause di valore indeterminabile, atteso che in tal caso l'incertezza sull'importo richiesto, data dalla domanda alternativa, riguarda il solo limite minimo.
"di opinamento" - Attribuzione - Presupposti - Conseguenze. In tema di liquidazione dei compensi dell'avvocato, la tassa di opinamento dovuta per il parere del Consiglio dell'Ordine, necessario quando sia richiesta la liquidazione in misura superiore ai massimi tariffari, può essere posta a carico della parte soccombente solo ove il giudice ritenga giustificato il superamento dei massimi; diversamente, la relativa spesa non è rimborsabile, non essendo causalmente riconducibile alla condotta del soccombente.
La decisione sopravvenuta delle Sezioni Unite della Corte di cassazione adottata per "mancanza di precedenti univoci o pienamente convincenti" sulla questione di diritto già oggetto di un procedimento pendente giustifica la compensazione delle spese di lite integrando i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
Nel caso in cui la sentenza di primo grado venga impugnata, in relazione al solo capo relativo alle spese, nei confronti di alcuni soltanto degli originari litisconsorti necessari, la causa da inscindibile diviene scindibile e la notifica dell'impugnazione alle altre parti ha, pertanto, valore di mera litis denuntiatio, con la conseguenza che nessuna statuizione sulle spese può essere emessa nei confronti di queste ultime, dal momento che, anche se costituite, non possono essere considerate né soccombenti né vittoriose rispetto alla controversia principale, in quanto non destinatarie di alcuna domanda. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, nell'ambito di un giudizio di impugnazione di una cartella relativa a sanzioni amministrative per violazioni del c.d.s., il giudice di secondo grado potesse condannare la ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, essendo il thema decidendum del gravame circoscritto alla regolamentazione delle spese del processo di primo grado nei rapporti tra trasgressore ed ente impositore).
In tema di liquidazione delle spese nei giudizi dinanzi al TAR, la tabella n. 21 del d.m. 55 del 2014, al numero 5, individua la fase cautelare come fase autonoma, distinta da quelle di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale; ne consegue che essa non può essere ricondotta alla fase istruttoria prevista dal comma 5, lett. c) dell'art. 4, del medesimo decreto - che ricomprende nella fase istruttoria i "procedimenti comunque incidentali"- dovendo il giudice, nel procedere alla determinazione dei compensi, accertare lo svolgimento dell'attività cautelare e riconoscerne il compenso, non potendo escluderlo sul presupposto dell'asserita mancanza di autonoma rilevanza.
In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., qualora sia presentata tempestiva opposizione, è inammissibile il successivo ricorso per cassazione contro il decreto che, nelle more, abbia posto le spese dell'ATP a carico della parte che aveva reso la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., poiché le doglianze concernenti una irrituale statuizione sulle spese di lite relative alla suddetta fase devono essere proposte nei confronti della liquidazione adottata dal giudice in esito al giudizio di opposizione, a nulla rilevando che, con il suddetto decreto, il giudice abbia dichiarato estinto il richiamato procedimento di ATP.
Qualora la parte vincitrice di un procedimento a carattere contenzioso abbia chiesto la compensazione delle spese, la condanna del soccombente al relativo pagamento si pone in contrasto con l'art. 112 c.p.c., poiché tale statuizione, nonostante abbia carattere consequenziale ed accessorio e, quindi, debba essere emessa dal giudice pure in assenza di espressa istanza dell'interessato, può essere oggetto di rinunzia.
Il raddoppio del contributo unificato contemplato dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trova applicazione anche nel caso in cui la Corte di cassazione, in esito a ricorso proposto dalla parte privata, cassi senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c., "perché la causa non poteva essere proposta", dal momento che la sentenza impugnata viene meno ma solo perché l'originario ricorrente ha incardinato, sin dal primo grado, un giudizio del tutto superfluo.
Nel caso di rinuncia agli atti del giudizio anteriore alla costituzione della controparte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese processuali, le quali, ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c., vanno poste a carico del rinunciante solo ove la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, senza che, peraltro, assuma rilevanza la costituzione in causa di quest'ultima all'esclusivo fine di ottenere il rimborso delle spese, in quanto è necessario che l'opponente alla rinuncia vanti un interesse giuridicamente rilevante, suscettibile di fargli ottenere dalla decisione sul merito un'utilità maggiore rispetto a quella derivante dall'estinzione. (Principio affermato in una fattispecie nella quale le parti appellate si erano costituite dopo la ricezione della notifica della rinunzia agli atti del giudizio, senza avanzare alcuna richiesta di decisione nel merito e senza allegare le ragioni per le quali l'accoglimento del gravame gli avrebbe apportato utilità maggiori rispetto all'estinzione del processo).
In materia di spese processuali, quando l'azione o l'impugnazione è stata promossa dal difensore privo di procura, l'attività di questi non produce effetti nei confronti di colui nel cui nome dichiara di agire, potendo egli, quindi, essere condannato al pagamento delle spese del giudizio; diversamente, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura, l'attività processuale resta provvisoriamente efficace e la procura, pur invalida, è idonea a instaurare un rapporto processuale con la parte rappresentata, sicché non è ammissibile la condanna del difensore alle spese. (Nella specie, a fronte della declaratoria di inammissibilità di un ricorso proposto in forza di una procura generale anteriore alla sentenza impugnata, la S.C. ha escluso la condanna del difensore alle spese, sul presupposto che la suddetta procura, pur inidonea all'instaurazione del giudizio di legittimità, risultava esistente nei rapporti tra la società conferente e il legale).
In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 (come modificato dal d.m. n. 37 del 2018), non può scendere al di sotto del 50% dei relativi valori medi, non essendo tenuto, peraltro, a fornire alcuna specifica motivazione ove rispetti detto limite.
In tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi secondo il d.m. n. 55 del 2014 dev'essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, senza distinguere tra la fase di a.t.p. ex art. 445-bis c.p.c. e quella del giudizio di opposizione, aveva proceduto ad una liquidazione complessiva delle spese di lite, in misura superiore ai massimi tariffari).
La regolazione delle spese processuali è informata al principio per cui esse spettano al vincitore, sicché ad essa sono estranei tanto il giudizio di equità quanto altri e diversi scopi, con la conseguenza che la compensazione, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca o di quelli contemplati dalla prima parte dell'art. 92, comma 2, c.p.c., resta un'ipotesi eccezionale, che richiede un'adeguata motivazione da parte del giudice.
L'avvocato che si difende personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c. conserva il diritto alla liquidazione delle spese di lite; la circostanza della difesa personale non giustifica la compensazione, consentita - alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 92, comma 2, c.p.c. dal d.l. n. 132 del 2014 e della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 - nelle ipotesi tassative della reciproca soccombenza, dell'assoluta novità della questione, del mutamento della giurisprudenza o delle sopravvenienze di eccezionale gravità.
La rinuncia all'azione - che, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte - estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo vengano poste a carico del rinunciante, in applicazione della regola di cui all'art. 306, comma 4, c.p.c., con esclusione di qualsivoglia potere del giudice di compensarle, in tutto o in parte.
Il regolamento delle spese di lite è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, di modo che la condanna ex art. 91 c.p.c. può essere emessa, a carico del soccombente, anche d'ufficio e in mancanza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., non essendo tenuto, peraltro, il giudice, in tal caso, a specificare le singole voci liquidate.
L'art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c. richiede, per la sua applicazione, l'accoglimento in misura non superiore alla proposta conciliativa e presuppone quindi una domanda di condanna ad una prestazione apprezzabile in termini quantitativi (e dunque frazionabile), cosicché sono escluse dal suo ambito sia le pronunce dichiarative o costitutive, sia le proposte che prescindono dal petitum dell'azione esercitata, per essere irriducibili ad una frazione del bene oggetto di domanda, in quanto hanno contenuto sostanzialmente transattivo e non processuale conciliativo; ne deriva l'inapplicabilità al processo di esecuzione in cui l'aggravio delle spese a carico del debitore deriva dalla legge (art. 510, comma 1, c.p.c.) e non da una decisione del giudice.
Il sindacato di legittimità sulla statuizione relativa alle spese processuali è ammissibile nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendole a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò anche nel caso in cui il regolamento delle spese sia avvenuto alla stregua della cd. soccombenza virtuale, a fronte della dichiarazione di cessazione della materia del contendere. (Nella specie, nell'ambito di un giudizio in materia di invalidità civile, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere compensando le spese processuali, sul presupposto che la prestazione richiesta era stata riconosciuta in via amministrativa nel corso di giudizio, il quale era stato però introdotto quando il relativo procedimento amministrativo non era ancora esaurito, non essendo ancora trascorso il termine di nove mesi previsto dall'art. 3 del d.P.R. n. 698 del 1994, la cui inosservanza non era stata specificamente contestata dal ricorrente).
Il giudice d'appello, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Le spese sopportate dal terzo chiamato in causa, indicato dal convenuto quale effettivo responsabile dei fatti contestati, non possono essere poste a carico dell'attore che abbia visto accolta, anche parzialmente, la propria domanda nei confronti del solo convenuto, e ciò anche nel caso in cui, essendo stata disposta la chiamata del terzo ai sensi dell'art. 107 c.p.c., sia stato lo stesso attore, quale parte più diligente, a notificargli la relativa citazione.
Nel giudizio di cassazione, il consolidamento della giurisprudenza di legittimità dopo la proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.) si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, nonché quando venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri. (In applicazione del principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha escluso che eccepire l'inammissibilità dell'appello possa integrare gli estremi di una "domanda contrapposta", idonea a fondare la soccombenza reciproca tra le parti).
Nell'ambito delle spese di c.t.u. è da distinguere tra anticipazione, liquidazione e ripartizione: la prima, ove disposta, serve a garantire all'ausiliario la disponibilità dei mezzi necessari all'adempimento dell'incarico; la seconda avviene su istanza dell'ausiliario con decreto motivato ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, che consente al medesimo di ottenere il pagamento nei confronti di una qualunque delle parti processuali, le quali sono obbligate in via solidale; la ripartizione definitiva delle spese, invece, è demandata alla sentenza che conclude il giudizio ed è retta dal principio della soccombenza ex artt. 91 e 92 c.p.c.; pertanto, il decreto di liquidazione non ripartisce le spese, ma incide esclusivamente sui rapporti tra le parti e il consulente.
In tema di spese processuali, l'obbligazione di pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1 del d.P.R. n. 115 del 2002, è prevista ex lege per un importo predeterminato e grava "in ogni caso" sulla parte soccombente, per effetto della stessa condanna alle spese, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare, tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito da parte del giudice medesimo.
In tema di liquidazione dei compensi di avvocato, se sono proposte più domande - alcune di valore indeterminabile e altre di valore determinato -, la controversia deve essere ritenuta, nel complesso, di valore indeterminabile solo laddove l'applicazione del relativo scaglione tariffario consenta il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello scaglione relativo al cumulo delle domande di valore determinato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che - a fronte di una domanda di valore determinato, relativa all'accertamento della violazione delle distanze nelle costruzioni, ed una di valore indeterminabile, consistente nell'azione di rivendica della proprietà - aveva liquidato il compenso in base al valore dimostratosi più elevato in rapporto ai due scaglioni presi in considerazione).
L'ordinanza emessa, ex art. 373 c.p.c., nel procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello non deve contenere la liquidazione delle spese, trattandosi di una pronuncia soltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all'esito del giudizio di cassazione e di fronte alla quale non esiste una parte definitivamente soccombente, sicché la relativa liquidazione spetta alla Corte di cassazione, nell'ambito di quella delle spese del giudizio di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, a fronte di un controricorso tardivo, a carico del ricorrente soccombente potessero liquidarsi le spese affrontate dal controricorrente per resistere all'istanza di sospensione della sentenza).
In tema di liquidazione delle spese processuali, alla parte vittoriosa assistita dall'Avvocatura dello Stato non spetta né il contributo per la cassa forense - previsto dall'art. 11 della l. n. 576 del 1980 (come modificato dall'art. 2 della l. n. 175 del 1983) solo per gli iscritti all'albo degli avvocati -, né il rimborso dell'IVA, alla cui applicazione gli avvocati dello Stato non sono tenuti, non essendo esercenti "arti o professioni" ma dipendenti dello Stato.
In tema di spese processuali, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede un compenso specifico per la fase istruttoria, contemplandone uno unitario per la "fase istruttoria e/o di trattazione", il quale, con riguardo al processo d'appello, è, quindi, dovuto anche in assenza di istruzione probatoria, in ragione dell'ineludibilità della trattazione - cui allude la stessa rubrica dell'art. 350 c.p.c. -, coincidente con le attività previste in detta norma.
Nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazione alternativa del «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa», la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile. (Fattispecie relativa a una domanda di risarcimento del danno nella quale, alla specifica quantificazione della somma invocata, si accompagnava il riferimento al «diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.»).
La disciplina delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. è informata al principio della soccombenza, riferito all'esito finale del giudizio, sicché, anche in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, la parte il cui ricorso per cassazione sia stato rigettato non ha diritto alla rifusione delle stesse.
In tema di spese di lite, i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cui al comma 2 sono costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi che la giustifichino, fermo restando che, in caso di compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", il limite a tale deroga è dato dall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica e coerente, la cui violazione risulta censurabile in sede di legittimità.
In tema di condominio negli edifici, è nulla la deliberazione dell'assemblea condominiale che, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest'ultimo, pro quota, il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo; in tal caso, infatti, non può farsi applicazione, neanche in via analogica, degli artt. 1132 e 1101 c.c., trattandosi di spese per prestazioni fornite a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino.
Ai fini della liquidazione delle spese di lite, il valore delle controversie in materia di prelazione urbana, avendo la relativa domanda natura reale in considerazione del possibile esercizio dell'azione di riscatto ex art. 39 l. n. 392 del 1978, si determina ai sensi dell'art. 15, comma 1, c.p.c., moltiplicando per duecento la rendita catastale.
Dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. discende l'applicazione, senza alcuna valutazione discrezionale della Corte, delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c.: tuttavia, a differenza della sanzione di cui al comma 3, quella di cui al comma 4 prescinde dalla costituzione dell'intimato, in quanto, da un lato, si tratta di una sanzione prevista a favore della collettività e non della parte vittoriosa, e, dall'altro, la ratio della norma é diretta a disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata.
In tema di spese processuali, la procedura di correzione di errore materiale non è esperibile nel caso in cui si deduca una erronea liquidazione forfettaria di spese borsuali asseritamente documentate, esulando tale ipotesi dall'ambito di intervento "integrativo" consentito a norma degli artt. 287 e ss. c.p.c.
In tema di determinazione del compenso spettante al difensore nel caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, mentre gli onorari di avvocato devono essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine con l'esaurimento o la cessazione dell'incarico professionale, i diritti di procuratore, invece, vanno liquidati alla stregua delle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni, le quali si esauriscono nell'atto stesso in cui sono compiute.
Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato.
Il regolamento delle spese processuali è conseguenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, per cui la condanna al loro pagamento legittimamente può essere emessa, a carico della parte soccombente, anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che non risulti un'esplicita volontà di quest'ultima di rinunziarvi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nel regolare le spese di lite del primo grado di giudizio, le aveva poste unicamente a carico dei convenuti, dovendo ravvisarsi nella richiesta, contenuta nell'atto di gravame, di "condannare i convenuti a pagare le spese di lite del primo grado" un'esplicita rinuncia nei confronti della parte volontariamente intervenuta).
Nell'ipotesi di accordo sui compensi, l'accertata debenza di una somma superiore a quella già corrisposta e derivante dalla sola quantificazione degli oneri accessori non comporta che l'avvocato possa essere considerato parte vittoriosa, in quanto, ai fini della valutazione della soccombenza, rileva il solo importo liquidato a titolo di compenso e non la maggior somma dovuta a tale titolo, esulando dal principio della domanda il riconoscimento degli oneri accessori, siccome previsti dalla legge. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva condannato al pagamento delle spese di lite il difensore).
Il decreto emesso in sede di reclamo dal tribunale, ai sensi dell'art. 2192 c.c., non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, di cui all'art. 111 Cost., con riguardo alle statuizioni che si riferiscono alla gestione del registro e, quindi, agli atti da iscrivere o da cancellare, mentre ad opposta conclusione deve pervenirsi con riguardo all'eventuale distinta decisione con la quale il giudice, pronunciando sul reclamo, condanni una parte al pagamento delle spese processuali, in quanto questa ha carattere decisorio e definitivo, risolvendo un conflitto tra le parti in ordine ad un diritto soggettivo senza che la stessa sia modificabile o revocabile neppure in un procedimento diverso.
In ipotesi di domande di condanna separata dei convenuti, il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome.
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, formulata ex art. 283 c.p.c., instaura un subprocedimento incidentale, privo di autonomia rispetto al giudizio di merito, sicché la regolamentazione delle spese ad esso relative va disposta, al pari di quella concernente le spese del procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo, tenendo conto del suo esito complessivo.
La sentenza che abbia pronunciato sulla competenza e sulle spese può essere impugnata unicamente con l'istanza di regolamento per quanto riguarda la questione relativa alla competenza e nei modi ordinari relativamente alla pronuncia sulle spese, indipendentemente e separatamente dall'istanza di regolamento. (Nella specie, in presenza di adesione all'eccezione di incompetenza per territorio, il tribunale, anziché disporre la cancellazione della causa dal ruolo, aveva declinato la propria competenza e statuito sulle spese; tale statuizione era stata impugnata dinanzi alla corte distrettuale che aveva dichiarato inammissibile il gravame affermando che l'appellante non poteva impugnare la sentenza di primo grado limitatamente alle spese; la S.C. ha dunque cassato tale decisione in applicazione del principio enunciato).
La parte che ha partecipato al procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. è legittimata ad agire con una azione di accertamento negativo della propria responsabilità, prospettata nell'ambito di detto procedimento, al fine di verificare giudizialmente la correttezza o meno di quanto assunto nell'ATP, posto che la consulenza è liberamente apprezzabile e utilizzabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite; tuttavia, l'azione, per risultare ammissibile, deve essere sorretta da un concreto e attuale interesse ad ottenere detto accertamento, ex art. 100 c.p.c., tenuto conto del comportamento processuale della controparte, non potendo coincidere unicamente con quello dell'attore di ottenere la refusione delle spese di ATP sostenute nella fase stragiudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, dell'azione di accertamento negativo proposta da un odontoiatra, la cui responsabilità era stata esclusa in sede di ATP, in quanto, stante la condotta inerte assunta dalla controparte, che non aveva contrastato la domanda, risultava finalizzata esclusivamente al rimborso delle spese).
In tema di compensi di avvocato, gli aumenti e le riduzioni previsti, rispettivamente, dai commi 2 e 4 dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, per l'ipotesi di difesa di (o contro) una pluralità di parti, non sono sindacabili in sede di legittimità se contenuti entro i minimi e massimi di tariffa, non necessitando in quest'ultimo caso di specifica motivazione, fermo restando, comunque, che deve trattarsi di cause riguardanti soggetti caratterizzati dalla stessa posizione processuale.
In tema di spese processuali, la querela di falso proposta in via principale va considerata causa di valore indeterminabile, tenuto conto sia dello scopo di eliminare la verità del documento, sia delle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità.
Nel giudizio di opposizione promosso avverso le risultanze conclusive della consulenza tecnica d'ufficio svolta in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., la soccombenza, quale criterio determinativo della statuizione sulle spese, deve essere valutata con riferimento al complesso dell'attività processuale svolta, comprensiva sia della fase di istruzione preventiva che di quella contenziosa di merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, nell'accogliere due delle tre domande originariamente proposte dal ricorrente, aveva condannato l'INPS al pagamento della metà delle spese di lite della fase di istruzione preventiva, compensandole per la restante metà, e posto, invece, a carico del ricorrente quelle del giudizio di opposizione, sulla scorta di una valutazione della soccombenza parcellizzata in rapporto alle due fasi suddette).
Il giudice d'appello che rinvia la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo, perché con quel provvedimento chiude il giudizio davanti a sé. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'applicabilità del principio anche in ipotesi di erronea rimessione al giudice di primo grado, per vizio di costituzione del giudice, non sindacabile in quanto non impugnata).
Il soggetto che interviene in un giudizio tra altre parti, facendo propria la posizione di uno dei contendenti ed assumendo una posizione attiva di contrasto verso l'altro, resta soggetto al principio della soccombenza, ai fini della regolamentazione delle spese, prescindendo da ogni questione sulla legittimazione o sull'interesse ad intervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che, nel provvedere sulle spese in sede di rinvio, non aveva tenuto conto della soccombenza reciproca in grado d'appello derivante dall'essere stato accolto l'appello incidentale ma rigettato quello proposto in via principale da altra parte, sostenuto adesivamente dall'appellante in via incidentale).
In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse; ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito.
Il difensore della parte vittoriosa in base a una sentenza d'appello poi cassata con rinvio - anche se ha dichiarato solo in sede esecutiva di essere distrattario e purché abbia ottenuto, in tale qualità, l'assegnazione di somme - è passivamente legittimato per la domanda di ripetizione d'indebito svolta nel giudizio di rinvio, poiché la richiesta di restituzione di quanto pagato non può essere rivolta nei confronti dell'assistito, che non ha percepito alcunché, e la domanda, tesa al ripristino della situazione patrimoniale anteriore al pagamento, presuppone la legittimazione del solvens e dell'accipiens soltanto.
Il recupero dal soccombente, da parte dell'amministrazione vittoriosa, del contributo unificato prenotato a debito, al fine di trasferirlo all'erario, non integra adempimento di un'obbligazione fiscale (essendo stata questa già definita tra amministrazione della giustizia e parte processuale del processo concluso) ma realizza il diritto alla ripetizione dei costi del giudizio, sicché in ordine alla relativa azione sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, involgendo essa profili meramente patrimoniali circoscritti alla fase esecutiva del titolo giudiziario e non già l'esercizio di poteri pubblici autoritativi.
La liquidazione delle spese relative al sub procedimento cautelare deve essere operata nell'ambito di una valutazione complessiva dell'esito della controversia, attraverso una riconsiderazione delle spese di lite, comprensive delle spese del procedimento endoprocessuale, sulla base dell'esito del giudizio.
In tema di spese processuali e ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento, la controversia avente ad oggetto il solo accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli è di valore indeterminabile (e, quindi, non inferiore ad Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00), salva la possibilità per il giudice di applicare lo scaglione immediatamente inferiore per le particolarità della specifica lite, che giustificano il riferimento ad uno scaglione più basso, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia.
Il contratto di patrocinio legale tra curatore fallimentare e avvocato è libero nel contenuto, purché rispetti i parametri delle tabelle forensi e il divieto per il professionista di percepire, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa, ma è vincolato nella forma scritta ad sustantiam, che sussiste anche nell'ipotesi di atti non contestuali, ove la procura difensiva rilasciata dal curatore rechi l'accettazione della proposta scritta di accordo formulata dal difensore.
Nel giudizio di verificazione dello stato passivo, il compenso spettante al difensore del fallimento, nel periodo precedente all'introduzione del numero 20-bis della tabella allegata al d.m. n. 147 del 2022, va determinato dal giudice delegato, in sede di liquidazione, secondo i parametri previsti dalla tabella 2, per i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale, avendo riguardo alle distinte fasi ivi previste nonché al valore della domanda.
Il criterio di liquidazione unitaria del compenso dovuto al difensore del fallimento, previsto dall'art. 4, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012, presuppone che l'attività professionale sia stata svolta in un unico giudizio, eventualmente risultato tale all'esito del provvedimento di riunione, e non trova quindi applicazione nell'ipotesi in cui i giudizi siano rimasti separati tra loro.
Il compenso spettante al difensore del fallimento per l'esecuzione del sequestro conservativo rientra in quello dovuto per la fase decisionale del procedimento cautelare, poiché, a differenza del pignoramento, il sequestro si attua con la mera consegna materiale del provvedimento autorizzativo al conservatore dei registri immobiliari per la relativa trascrizione, senza necessità della sua comunicazione al debitore.
Le Sezioni Unite Civili – risolvendo un contrasto interpretativo – hanno affermato il seguente principio: «Nel procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287-288 e 391-bis cod. proc. civ., in quanto di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcun caso una situazione di soccombenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 91 cod. proc. civ., neppure nella ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, opponga resistenza all’istanza».
La Sezione Terza civile ha disposto la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza, nonché oggetto di contrasto, se, in tema di procedimento di correzione di errore materiale, ove la parte non ricorrente si costituisca e resista alla relativa istanza, così contrapponendo il proprio interesse a quello del ricorrente, si configuri, all’esito del giudizio, una situazione di soccombenza che impone al giudice di provvedere sulle spese processuali, ai sensi dell’art. 91 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Corte costituzionale
7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Sentenza n. 157/2014
Questione infondata
4 giugno 2014
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, ultimo comma, cod. proc. civ. [introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 212 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 10 del 2012], impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui dispone che la liquidazione delle spese e competenze legali della parte vittoriosa nelle cause previste dall'art. 82, comma 1, cod. proc. civ. - cioè in quelle instaurabili dinanzi al giudice di pace, il cui valore non superi la somma di euro 1.100,00 e per le quali è ammessa la facoltà delle parti di stare in giudizio personalmente - non possa superare, nel caso in cui la parte stessa sia stata assistita e rappresentata da un difensore, il valore della domanda. Infatti, con la disciplina censurata il legislatore ha esercitato la propria discrezionalità in tema di norme processuali in termini assolutamente ragionevoli poiché le cause coinvolte sono esclusivamente quelle devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace; le eventuali difficoltà nel reperimento di un difensore che adegui l'importo del proprio onorario a quello del valore della lite si risolve in un mero inconveniente di fatto; il principio del bilanciamento dei valori di pari rilievo costituzionale rende il diritto di difesa cedevole a fronte del valore del giusto processo. Inoltre, le snelle e semplici cause di competenza del giudice di pace, decidibili secondo equità, non possono essere comparate con le cause di lavoro, attinenti a diritti maggiormente rilevanti sul piano sociale e appartenenti, peraltro, alla competenza del Tribunale ordinario. - Sull'assistenza del difensore quale normale presidio per l'esercizio effettivo del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., v., per tutte, le citate sentenze nn. 106/2010 e 63/1972. - In tema di ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nel dettare norme processuali, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 270/2012, 446/2007, 158/2003 e 59/1999. In particolare, circa la scelta di non obbligatorietà dell'assistenza di difensore abilitato in relazione alla tenuità del valore della lite o alla natura della controversia, v. la citata sentenza n. 158/2003; circa l'opzione per una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino (stante la non indefettibile coessenzialità alla tutela giurisdizionale della ripetizione di dette spese), v. le citate sentenze nn. 270/2012, 117/1999 e 196/1982. - Relativamente al mero inconveniente di fatto, non involgente un problema di costituzionalità, in quanto non direttamente riferibile alla previsione della norma censurata, ma ricollegabile, invece, alla sua concreta applicazione, v. le citate sentenze nn. 270/2012 e 295/1995.
Art. 91 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212
È manifestamente inammissibile, perché priva di adeguata motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 91, ultimo comma, cod. proc. civ. - aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. b ), del d.l. 22 dicembre 2011, n. 212 - e 9, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012), recante la disciplina della liquidazione delle spese processuali da parte del giudice, nonché del d.m. 20 luglio 2012 n. 140, impugnati in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 Cost. , in quanto - posto che "nelle cause di valore non eccedente € 516,46, in cui le parti possono stare in giudizio personalmente, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda" - il combinato disposto di dette norme mortificherebbe il lavoro dell'avvocato, imponendo una liquidazione per spese e compensi irrisoria, se non addirittura pari a zero. Il giudice a quo si è limitato a far riferimento ad una ipotesi astratta, evocata - espressamente - «a mo' di esempio», ma, con riferimento al caso concreto, non ha spiegato quale sarebbe l'importo massimo liquidabile sulla base della denunciata normativa, quale l'importo ritenuto, invece, adeguato e quali siano le ragioni per le quali sarebbe più equo un tale diverso importo.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 cod. proc. civ. e 75 disp. att. cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono il contraddittorio sul quantum delle spese processuali. Va escluso, infatti, che sulle questioni relative alle spese processuali e, in particolare, sulla loro quantificazione sia necessario instaurare uno specifico contraddittorio tra le parti, in quanto la pronuncia sulle spese non è assimilabile ad una decisione di merito, non è da questa scindibile, stante la natura accessoria e dipendente della decisione sulle spese rispetto al capo della sentenza che dispone sul diritto fatto valere in giudizio ed è, comunque, assicurato dal sistema processuale alle parti di poter interloquire anche sulla liquidazione giudiziale delle spese processuali. Peraltro, il regolamento delle spese processuali non incide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende in giudizio, non potendosi sostenere che la possibilità di conseguire la ripartizione delle spese processuali consenta alla parte di difendere meglio la sua posizione. - Sull'esclusione dell'incidenza del regolamento delle spese processuali sul diritto alla tutela giurisdizionale, vedi citata, ordinanza n. 117/1999.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 82 e 91 c.p.c., censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui - secondo il «diritto vivente costituito dalla costante giurisprudenza di legittimità» - dispongono che le spese di lite vanno comunque poste a carico della parte soccombente e non del difensore, anche quando, la soccombenza è ascrivibile esclusivamente alla intempestiva proposizione dell'appello da parte dell'avvocato, in violazione dell'obbligo di normale diligenza professionale. Invero, non è irragionevole la scelta del legislatore di mantenere separato il piano sostanziale del mandato alla lite, regolato dalle norme civilistiche del mandato, da quello strettamente processuale della soccombenza, funzionale alle esigenze proprie del giudizio, nel quale confluiscono aspetti pubblicistici riguardanti anche l'esigenza di assicurare la difesa tecnica e di garantire una equilibrata posizione delle parti in lite. Inoltre, non può essere evocato come tertium comparationis l'art. 94 cod. proc. civ., in quanto esso concerne l'istituto - del tutto distinto dalla rappresentanza tecnica - della "parte in senso formale", che assume la qualità di parte per rappresentare quella "sostanziale" o per integrarne la capacità, così come è del tutto privo di fondamento il richiamo dell'art. 24 Cost., in ordine alla dedotta violazione del diritto di difesa della parte, essendo sempre fatto salvo il diritto di questa di agire in separata sede nei confronti del difensore negligente, in base alle regole della responsabilità professionale. - In merito alla discrezionalità del legislatore nella materia processuale purché sia salvaguardato il limite della ragionevolezza, v., citata, ordinanza n. 383/1987.
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 311, 320, 113, secondo comma,
e 316, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di
pace di Roma con il provvedimento di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo d…
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - a prescindere dalla non pertinenza, nel caso di specie, del parametro dell'art. 97 Cost., che attiene unicamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo - la Corte ha più volte riconosciuto l'ampia discrezionalità spettante al legislatore nel dettare le norme processuali, col solo limite della non irragionevole predisposizione degli strumenti di tutela. Peraltro, il regolamento delle spese processuali non incide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende in giudizio, non potendosi sostenere che la possibilità di conseguire la ripartizione delle spese processuali consenta alla parte di difendere meglio la sua posizione. - Sul parametro dell'art. 97 Cost., v. S. n. 385/1997, 'ex plurimis'. - Riguardo alla discrezionalità spettante al legislatore nel dettare le norme processuali, cfr., tra le altre, S. n. 295/1995. - V., altresì, S. nn. 79/1997 e 53/1998, nelle quali si afferma - alla stregua della univoca giurisprudenza della Corte - che <<un modello processuale non deve necessariamente costituire parametro per un rito diverso, essendo giustificata la non simmetrica costruzione delle norme processuali in tema di spese di lite, allorquando esse si sostanzino in strumenti procedimentali ricollegati a differenti sistemi in sé compiuti ed autonomi, diretti a regolare materie non omogenee>>. - V., inoltre, S. nn. 119/1969 e 196/1982.
dichiara:
a) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Nuova
disciplina del contenzioso tributario") - nella parte in cui esclude
l'applicabilità al processo tributario degli artt. 90, 92, 93, 94, 95,
96 e 97 c.p.c.;
b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell…
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 2009 al 21 febbraio 2012. 22 parole aggiunte.
aggiunto: Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art91 · fonte del testo
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