Codice civile

Art. 844 c.c. — Immissioni

[1]Il proprietario di un fondo non puo' impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilita', avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

[2]Nell'applicare questa norma l'autorita' giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprieta'. Puo' tener conto della priorita' di un determinato uso.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 844 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 11337/2026

    27 aprile 2026

    L'art. 844 c.c. contiene un elenco esemplificativo delle immissioni suscettibili di divieto, ma, in ragione del carattere eccezionale dei limiti all'esercizio del diritto di proprietà, la tassatività sussiste nel genus, con la conseguenza che detta norma, da interpretarsi in via estensiva, è applicabile alle fattispecie caratterizzate dalla materialità, dal carattere mediato o indiretto - quale propagazione dell'attività svolta nel fondo - e dall'attualità di una situazione di intollerabilità, derivante da una continuità o periodicità dell'immissione stessa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito che ha escluso, senza svolgimento di un'indagine tecnica, la natura di immissioni intollerabili nel caso di forti flussi di aria da due condizionatori posti sulla colonna d'aria del proprietario sottostante e ad altezza d'uomo).

    Art. 844 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 29798/2025

    12 novembre 2025

    La P.A., in quanto tenuta a osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni - e, quindi, il principio del neminem laedere - è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al facere necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono di per sé atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al richiamato principio del neminem laedere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva condannato Roma Capitale a disporre idonee misure affinché nel tratto stradale interessato dall'immissione di polveri sottili fosse collocato il limite di velocità di 30/kmh, oltre che a provvedere, a proprie cure e spese, all'eliminazione delle immissioni sonore nocive attraverso il posizionamento di pannelli fonoassorbenti, trattandosi di attività materiali adottate ai sensi dell'art. 2058 c.c.).

    Art. 844 c.c. · Art. 32 cost. · Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 19767/2025

    17 luglio 2025

    In tema di immissioni rumorose, la valutazione diretta a stabilire se esse siano comprese o meno nei limiti della soglia consentita dall'art. 844 c.c. - che detta delle limitazioni legali della proprietà in ragione di rapporti di vicinato - è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e deve riferirsi, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, anche sulla base di nozioni di comune esperienza, sicché il rilievo della loro intollerabilità non é censurabile nel giudizio di legittimità.

    Art. 844 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 631/2025

    10 gennaio 2025

    In tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-ter del d.l. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 13 del 2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non censurabile la valutazione di intollerabilità delle immissioni sonore derivanti dalla circolazione di autoveicoli su un'autostrada, effettuata sulla base del criterio del c.d. "differenziale", di cui all'art. 4, comma 1, del d.p.c.m. 14 novembre 1997, piuttosto che di quelli previsti dalla normativa pubblicistica di cui al d.P.R. n. 142 del 2004).

    Art. 844 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 247/1974

    Questione infondata
    23 luglio 1974

    Non sono fondate, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo e terzo comma, 42, secondo e terzo comma, Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 844 cod. civ., regolante la materia delle immissioni in alienum. L'art. 844 cod. civ. è destinato, infatti, a risolvere il conflitto tra proprietari di fondi vicini per le influenze negative derivanti da attività svolte nei rispettivi fondi e pertanto il criterio della normale tollerabilità, in esso accolto, va riferito esclusivamente al contenuto del diritto di proprietà e non può essere utilizzato per giudicare della liceità di immissioni che rechino pregiudizio anche alla salute umana e all'integrità dell'ambiente naturale, alla cui tutela è rivolto in via immediata tutto un altro ordine di norme di natura repressiva e preventiva.

    Art. 844 c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il principio di socialità, da cui l'istituto della proprietà è pervaso, torna a riflettersi sulla disciplina delle immissioni. Per l'art. 844 il proprietario del fondo deve sopportare le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino che non superino la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alle condizioni dei luoghi. Il duplice criterio del grado d'intensità delle immissioni e del carattere particolare della zona è coordinato a quello delle esigenze della produzione: si prescrive al giudice di contemperare nell'applicazione della norma le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Un ulteriore criterio è indicato al giudice per agevolare la risoluzione dei delicati conflitti nei rapporti di vicinato, autorizzandolo a tener conto della priorità di un determinato uso. Del riordinamento della proprietà rurale.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 412

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art844 · fonte del testo

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