Codice civile

Art. 330 c.c.

[1]Decadenza dalla ((responsabilita' genitoriale)) sui figli.

[2]Il giudice puo' pronunziare la decadenza dalla ((responsabilita' genitoriale)) quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

[3]In tale caso, per gravi motivi, il giudice puo' ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 330 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14090/2026

    13 maggio 2026

    Nei procedimenti di affido eterofamiliare, le relazioni d'istituti o di operatori specializzati non integrano una delega a terzi di potere decisorio, poiché le risultanze di dette indagini ed informazioni - che le parti hanno il diritto di esaminare e contestare - sono rimesse, nel quadro di tutte le complessive emergenze istruttorie, alla valutazione finale del giudice procedente, il cui ampio potere di apprezzamento, sovrapponendosi all'iniziativa di servizi sociali e psicologi, assorbe il nesso causale con il danno eventualmente subito.

    Art. 330 c.c. · Art. 5-bis adozione · Art. 333 c.c. · Art. 2043 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1448/2026

    22 gennaio 2026

    In tema di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, la valutazione del giudice deve fondarsi su fatti concreti ed elementi indiziari gravi, precisi e concordanti tali da dimostrare, in caso di allontanamento del minore dalla famiglia, la sussistenza di un pericolo per la sana ed armoniosa crescita specificamente accertato come imputabile ai genitori, cui deve essere data la possibilità di difendersi dalle contestazioni loro mosse. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l' ordinanza della corte di appello che, nel confermare il provvedimento di collocazione della minore presso una comunità, con limitazione della responsabilità genitoriale, si era fondato essenzialmente su una relazione scolastica in cui si riportavano dichiarazioni su presunti maltrattamenti rese dalla minore, senza che la stessa o i suoi genitori fossero stati ascoltati, neppure con l'impiego di idoneo ausiliare).

    Art. 330 c.c. · Art. 315-bis c.c. · Art. 333 c.c. · Art. 336-bis c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 32004/2025

    9 dicembre 2025

    In tema di provvedimenti de potestate, la tutela della personalità del figlio rileva come vincolo alla discrezionalità educativa, in quanto la responsabilità genitoriale è finalizzata all'interesse del minore ed al rispetto della sua libertà di autodeterminazione, comprensiva anche degli aspetti relativi all'orientamento sessuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto impugnato che aveva confermato la decadenza dalla responsabilità genitoriale in assenza di episodi di maltrattamenti e di forme di violenza psichica o psicologica, soltanto sulla base della difficoltà del padre e della madre a comprendere e a condividere il coming out della figlia quattordicenne).

    Art. 330 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 322 del testo, che riproduce l'art. 330 del progetto, mantiene immutato il principio della impugnabilità degli atti compiuti dal genitore sui beni del figlio, senza le forme abilitative richieste dalla legge. Nell'art. 323 si detta la disciplina degli atti vietati al genitore, per le considerazioni che saranno illustrate in materia di tutela a proposito degli atti vietati al tutore e al protutore (art. 378).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 170

  • In ordine ai provvedimenti che l'autorità può prendere, per la tutela del figlio, nei riguardi dell'esercente la patria potestà, è sembrato superfluo specificare nell'art. 330 che il tribunale può pronunciare la decadenza dalla patria potestà quando l'esercizio di questa abbia luogo con pregiudizio morale o patrimoniale del figlio la preoccupazione che possa sorgere il dubbio che si tratti di pregiudizio soltanto materiale non è sembrata fondata, in quanto è ovvio che i doveri inerenti alla patria potestà hanno, in gran parte, contenuto di ordine morale, e perciò rispetto ad essi il pregiudizio del figlio non può essere che morale. È stato anche proposto di ristabilire la sospensione dall'esercizio della patria potestà, contemplato nell'art. 387 del progetto della Commissione Reale e che venne soppresso nel progetto definitivo, per la considerazione che i casi, in cui si poteva far luogo alla sospensione, costituivano in effetti anche casi di impedimento all'esercizio della patria potestà. È stato in contrario osservato che possono prospettarsi molte ipotesi, in cui non ricorre un vero e proprio impedimento materiale e assoluto, che permetta il passaggio dell'esercizio della patria potestà alla madre, ai sensi dell'art. 317, e in queste ipotesi sarebbe pertanto giustificato l'istituto della sospensione. La questione sta nella determinazione del concetto di impedimento fissato dall'art. 317. Se esso si concepisce come una circostanza estrinseca alla persona dell'esercente la patria potestà, evidentemente non vi rientrano il vizio di mente e l'infermità che sono le ipotesi in cui si vorrebbe applicare la sospensione. Ma, se al termine l'impedimento si mantiene, come pare si debba fare, il significato che esso ha nella sua comune accezione, in esso deve farsi rientrare qualsiasi causa, estrinseca o intrinseca alla persona, che le impedisca l'esercizio della patria potestà. Ne pare che si possa invocare, per introdurre la sospensione dall'esercizio della patria potestà nel codice civile, la norma dell'art. 34 del codice penale, che contempla tale sospensione. Basta al riguardo tenere presente che la sospensione del citato art. 34 costituisce una pena accessoria, conseguente alla condanna per determinati reati, per mettere in evidenza che nessun rapporto vi è tra il provvedimento che è stato invocato nel campo civile e quello regolato dalla legge penale. Non è sembrato necessario di stabilire nell'art. 331 che in seguito alla dichiarazione di decadenza dalla patria potestà del padre, i casi, in cui il tribunale può ordinare il collocamento del figlio presso terzi o in un istituto di istruzione, devono presentare una eccezionale gravità. Infatti, il concorso di straordinarie circostanze, tali da giustificare l'intervento del tribunale, risulta già dall'inciso «in speciali circostanze». È stata però modificata la dizione dell'articolo, quale risultava dal progetto, per seguire la proposta di sostituire alla specificazione delle varie modalità, nelle quali può consistere il collocamento del figlio fuori della casa paterna, una formulazione generica, facendo cenno dell'allontanamento dalla casa paterna, in conformità alla formula usata dal codice del 1865. Nel caso di condotta del genitore pregiudizievole al figlio (art. 333) è stata mantenuta, in conformità al progetto, la competenza del tribunale per adottare i provvedimenti che si rendessero necessari nell'interesse della prole. L'intervento, in generale, dell'autorità giudiziaria per vigilare sulla vita morale e materiale della famiglia nell'interesse dei figli minori è funzione così delicata che sembra opportuno affidarla senz'altro al tribunale. Il giudice tutelare può tuttavia sempre intervenire nei casi di urgente necessità a norma dell'art. 336, ed egualmente può intervenire l'autorità pubblica in favore del minore, in base alla norma generale dell'articolo 403.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 171

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 2001 al 7 febbraio 2014. 2 parole tolte, 4 parole aggiunte in 2 capoversi.

Decadenza dalla tolto: potesta' aggiunto: responsabilita' genitoriale sui figli.

Il giudice puo' pronunziare la decadenza dalla tolto: potesta' aggiunto: responsabilita' genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art330 · fonte del testo

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