Codice civile

Art. 2909 c.c. — Cosa giudicata

L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

107 pronunce che riguardano l’art. 2909 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16890/2026

    29 maggio 2026

    La prova del giudicato esterno, salvo il caso di espressa ammissione della controparte, dev'essere fornita attraverso il certificato di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., attenendo ad una questione di ordine pubblico processuale, sottratta al principio di non contestazione; tale prova può essere fornita per la prima volta nel giudizio cassazione solo allorché il giudicato si sia inequivocabilmente formato dopo la pronuncia della sentenza impugnata ovvero dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello e, pertanto, successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica.

    Art. 2909 c.c. · Art. 360 c.p.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 115 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16381/2026

    26 maggio 2026

    Il principio secondo cui sussiste litisconsorzio necessario, in riferimento a società di persone, nelle controversie in cui debba essere accertato unitariamente il rapporto tra società e soci, come nel caso della rettifica del reddito di una società di persone e conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non trova applicazione nella diversa ipotesi in cui si verta in tema di impugnazione di cartelle esattoriali notificate separatamente alla società e ai soci sulla base di corrispondenti distinti avvisi di accertamento, giacché esse trovano titolo nei rispettivi avvisi, la cui legittimità ben può essere autonomamente e separatamente valutata.

    Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 329 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15878/2026

    23 maggio 2026

    Il convenuto non è obbligato a chiamare in causa, a pena di inammissibilità della domanda successivamente coltivata, il proprio garante improprio, ad eccezione del caso in cui un simile obbligo sia stato convenzionalmente pattuito tra le parti a pena di decadenza.

    Art. 2909 c.c. · Art. 32 c.p.c. · Art. 1655 c.c. · Art. 1656 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14789/2026

    18 maggio 2026

    Il contrasto di giudicati non è deducibile quale motivo di revocazione, con riferimento a decisioni della Corte di cassazione, neppure nel caso in cui sia dedotto un conflitto con un precedente giudicato costituito da sentenze della stessa Corte che abbiano deciso la causa nel merito, atteso che tale causa di revocazione non è contemplata dalla legge con riguardo alle pronunce di legittimità.

    Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 395 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 219/2000

    Questione inammissibile
    19 giugno 2000

    Manifesta inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2909 cod. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede, secondo il "diritto vivente", la cosiddetta "efficacia riflessa" del giudicato civile cioè la possibilità di opporre il suddetto giudicato a soggetti rimasti estranei al processo, titolari di un diritto dipendente o subordinato alla situazione definita in quel processo. Precedenti - ord. nn. 450, 282 e 174/1999 richiamate in ordine al principio secondo cui il mancato esame di punti decisivi della controversia si risolve nella inottemperanza del giudice rimettente all'onere di argomentare e motivare sulla rilevanza della sollevata questione, così da rendere la stessa manifestamente inammissibile. L.T.

    Art. 2909 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 619 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 258/1989

    Questione infondata
    18 maggio 1989

    GIUDICE ORDINARIO ? - Dovendo il conciliatore decidere le cause di sua competenza secondo equità e con l'osservanza dei principi regolatori della materia, il relativo giudizio non prescinde dalla qualificazione giuridica del fatto e non preclude al giudice di decidere la lite in base alle sole norme di diritto. Nella fattispecie il conciliatore ha adottato una decisione secondo diritto e pertanto il presupposto in base al quale è stato sollevato il dubbio di incostituzionalità, e cioè l'efficacia vincolante della pronuncia adottata secondo equità in successivi giudizi da decidersi secondo diritto, appare insussistente.

    Art. 2909 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 102 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 353/1987

    Altra decisione
    29 ottobre 1987

    La mancata trasmissione di atti di causa, posti dal giudice a quo a fondamento della questione, non consente di verificare se il sospetto di incostituzionalita` abbia una base concreta. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costitituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 102, secondo comma, e 106, secondo comma, Cost. - degli artt. 2909 cod.civ., 324 e 113, come modificato dall'art. 3 della legge 30 luglio 1984, n.399, cod.proc.civ. in quanto prevedono che l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato e decisa secondo equita` debba far stato in un giudizio da decidersi secondo diritto).

    Art. 2909 c.c. · Art. 3 Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2909 · fonte del testo

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