Art. 2909 c.c. — Cosa giudicata
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
107 pronunce che riguardano l’art. 2909 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
La prova del giudicato esterno, salvo il caso di espressa ammissione della controparte, dev'essere fornita attraverso il certificato di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., attenendo ad una questione di ordine pubblico processuale, sottratta al principio di non contestazione; tale prova può essere fornita per la prima volta nel giudizio cassazione solo allorché il giudicato si sia inequivocabilmente formato dopo la pronuncia della sentenza impugnata ovvero dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello e, pertanto, successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica.
Art. 2909 c.c. · Art. 360 c.p.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 115 c.p.c.
Il principio secondo cui sussiste litisconsorzio necessario, in riferimento a società di persone, nelle controversie in cui debba essere accertato unitariamente il rapporto tra società e soci, come nel caso della rettifica del reddito di una società di persone e conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non trova applicazione nella diversa ipotesi in cui si verta in tema di impugnazione di cartelle esattoriali notificate separatamente alla società e ai soci sulla base di corrispondenti distinti avvisi di accertamento, giacché esse trovano titolo nei rispettivi avvisi, la cui legittimità ben può essere autonomamente e separatamente valutata.
Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 329 c.p.c.
Il convenuto non è obbligato a chiamare in causa, a pena di inammissibilità della domanda successivamente coltivata, il proprio garante improprio, ad eccezione del caso in cui un simile obbligo sia stato convenzionalmente pattuito tra le parti a pena di decadenza.
Art. 2909 c.c. · Art. 32 c.p.c. · Art. 1655 c.c. · Art. 1656 c.c.
Il contrasto di giudicati non è deducibile quale motivo di revocazione, con riferimento a decisioni della Corte di cassazione, neppure nel caso in cui sia dedotto un conflitto con un precedente giudicato costituito da sentenze della stessa Corte che abbiano deciso la causa nel merito, atteso che tale causa di revocazione non è contemplata dalla legge con riguardo alle pronunce di legittimità.
Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 395 c.p.c.
Nel giudizio di opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, comma 1, c.p.c., sono litisconsorti necessari tutti i soggetti che sono stati parte nel giudizio definito la sentenza oggetto di impugnazione, poiché l'opponente ha interesse a fare accertare l'esistenza del suo diritto verso tutti coloro che da tale decisione sono vincolati.
Art. 2909 c.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 102 c.p.c. · Art. 404 c.p.c.
In tema di successioni, la riforma della sentenza non definitiva che abbia individuato il testamento sulla cui base devolvere l'eredità e disposto la prosecuzione del processo per la divisione dei beni relitti, travolge automaticamente, per l'effetto espansivo esterno ex art. 336, comma 2, c.p.c., la successiva sentenza definitiva di divisione, senza che rilevi la mancata impugnazione di quest'ultima.
Art. 2909 c.c. · Art. 336 c.p.c.
Il giudicato che si forma su una sentenza di rito con la quale si nega che una determinata domanda sia stata proposta, con l'atto introduttivo o con altro atto, nel corso del giudizio, si risolve nell'accertamento irretrattabile che non vi è stata alcuna domanda e, dunque, alcun atto determinativo della interruzione della prescrizione, né in via istantanea né in via permanente, fino al giudicato e tale accertamento, ove la domanda venga proposta in un altro giudizio, non può più essere messo in discussione dal giudice investito di essa.
Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 2901 c.c. · Art. 2943 c.c.
La pronuncia in rito d'inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudicato formatosi in altro giudizio, promosso contro gli stessi convenuti da altre parti, in ordine ad una questione di natura processuale, quale la legittimazione all'esperimento dell'azione surrogatoria, precludesse l'esame dell'eccezione di carenza di legittimazione all'esercizio dell'azione surrogatoria, ex artt. 1917 e 2900 c.c., in ipotesi di sopravvenuto fallimento del debitore inerte surrogato, nel diverso giudizio conclusosi con la sentenza impugnata).
Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 2900 c.c.
L'assoluzione dell'imputato secondo la formula "perché il fatto non sussiste", pronunciata all'esito del dibattimento a cui il danneggiato abbia partecipato come parte civile o comunque sia stato messo in condizione di partecipare, esplicando, ex art. 652 c.p.p., effetti extrapenali nel giudizio civile di danno nei confronti delle altre parti del processo penale, preclude al giudice civile di rimettere in discussione l'accertamento di "fatto" svolto in sede penale e in forza delle regole proprie di quel giudizio, ma non anche di indagare, ai fini della sua cognizione, su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale, così come sull'accertamento dell'elemento soggettivo dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione d'appello che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di una struttura sanitaria, ritenendo formatosi il giudicato sulla sua assenza di responsabilità a seguito dell'assoluzione del medico, pronunciata a definizione di un processo penale cui l'azienda sanitaria aveva partecipato, senza considerare che, in sede civile, venivano in rilievo profili di responsabilità non esaminati dal giudice penale).
Art. 2909 c.c. · Art. 75 c.p.p. · Art. 652 c.p.p. · Art. 1176 c.c.
Il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice all'azione, quando essa abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di proporre specifica impugnazione sul punto.
Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c.
In tema di giudicato esterno, l'interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire limite all'attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell'ordinamento processuale italiano, il principio dello stare decisis.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado che, nell'esaminare l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva attribuito valore di giudicato esterno alla statuizione del giudice francese che, nel giudizio di accertamento dell'invalidità del pignoramento eseguito in Francia sulla base del medesimo decreto ingiuntivo, ne aveva dichiarato la non esecutività, stante l'inidoneità della notifica nulla per violazione del Reg. UE n. 1393 del 2007 a determinare la decorrenza del termine per proporre opposizione).
Art. 2909 c.c. · Art. 633 c.p.c. · Art. 650 c.p.c.
L'annullamento dell'avviso di accertamento per un vizio di motivazione è decisione che, pur se passata in giudicato, non estende i suoi effetti ad altre controversie, anche intercorrenti tra le stesse parti, che riguardino il medesimo rapporto tributario, non involgendo il merito della pretesa tributaria, sicché non si crea contrasto con il giudicato - di merito - già intervenuto tra l'ente impositore e le altre parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto correttamente motivato un avviso di accertamento catastale, emesso a seguito di procedura DOCFA, essendo irrilevante l'esistenza di un precedente giudizio, conclusosi con decisione della Corte di cassazione di annullamento di altro avviso di accertamento per vizio di motivazione, trattandosi di atti diversamente motivati).
Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 7 Statuto del contribuente
Costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato (anche) interno, quello che risolva una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; la suddetta autonomia non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verta in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorra a formare un capo unico della decisione.
Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c.
In tema di indennità di sopraelevazione ex art. 1127 c.c., ove la sentenza determinativa della stessa sia pronunciata individualmente e proporzionalmente nei confronti dei singoli proprietari dell'ultimo piano ed in favore degli altri condomini, si è in presenza di un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo in cui le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, e dunque l'impugnazione della sentenza resa in tale situazione di cumulo di cause scindibili rimane riferita ad uno o ad alcuni dei rapporti processuali cumulati; ne consegue che non è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva, vertendosi in caso di cumulo soggettivo di attori e convenuti per l'accertamento di crediti e di debiti a ciascuno di loro autonomamente spettanti, senza che l'impugnazione principale proposta da uno di essi possa rimettere in discussione le posizioni delle altre parti.
Art. 2909 c.c. · Art. 1127 c.c. · Art. 103 c.p.c. · Art. 332 c.p.c.
Il giudicato esterno é rilevabile d'ufficio nel giudizio di rinvio a condizione che a) la questione del giudicato non sia preclusa, quantomeno implicitamente, dalla sentenza rescindente; b) il giudicato non si sia formato nei precedenti gradi di merito, in quanto, in tale ipotesi, lo strumento processuale é l'impugnazione per revocazione delle pregresse statuizioni, per contrasto di giudicati.
Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 383 c.p.c. · Art. 384 c.p.c.
Il giudicato formatosi sulla pronuncia di rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica di preliminare di vendita, per il mancato adempimento o la mancata offerta della prestazione inerente al prezzo, non osta, sempre che il contratto non sia stato risolto, a che quella domanda possa essere riproposta, sulla base della sopravvenienza di detto adempimento o di detta offerta.
Art. 2909 c.c. · Art. 2932 c.c.
In presenza di una decisione sulla sola competenza, la qualificazione del contratto contenuta nella relativa pronuncia non è coperta da giudicato, in quanto costituisce un accertamento meramente strumentale e funzionale alla sola individuazione del giudice competente, restando impregiudicata la possibilità per il giudice del merito di procedere a diversa qualificazione del rapporto - ancorché in contrasto con le premesse della pronuncia sulla competenza -mediante l'esame e l'applicazione delle relative norme di diritto sostanziale.
Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 42 c.p.c.
In tema di efficacia soggettiva del giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., la sentenza resa nei confronti della società incorporante, all'esito di un giudizio iniziato dalla società incorporata, che prima di proporre la domanda aveva a sua volta incorporato altra società, fa stato nel diverso giudizio iniziato dalla società incorporata e proseguito dalla incorporante.
Art. 2909 c.c.
L'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, ma il giudicato - quale affermazione obiettiva di verità - può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, purché questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato. (Nella specie, la S.C., in relazione ad un sinistro stradale che aveva coinvolto una autovettura e un motociclo, dando origine a due distinti giudizi - l'uno intentato dal proprietario dell'autovettura e l'altro dal conducente del motociclo - ha escluso che il giudicato formatosi nel primo, in ordine alla ripartizione percentuale di responsabilità tra i conducenti coinvolti, potesse spiegare efficacia riflessa nel secondo).
Art. 2909 c.c.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, idonea ad acquisire efficacia di giudicato limitatamente a tale aspetto, ma non a formare il giudicato sostanziale, sicché avverso la stessa è inammissibile l'istanza di regolamento di competenza, essendo priva di rilevanza ogni questione inerente alla determinazione del giudice competente a provvedere sulla domanda.
Art. 2909 c.c. · Art. 42 c.p.c. · Art. 43 c.p.c. · Art. 100 c.p.c.
Qualora un comproprietario agisca in rivendica, non sussiste litisconsorzio necessario con gli altri comproprietari se il convenuto eccepisce la proprietà esclusiva del bene, senza formulare un'apposita domanda riconvenzionale, perché, essendo l'eccezione volta soltanto al rigetto dell'avversa domanda, l'eventuale accertamento incidentale sulla proprietà non è suscettibile di passare in giudicato.
Art. 2909 c.c. · Art. 948 c.c. · Art. 36 c.p.c. · Art. 102 c.p.c.
L'annullamento, con sentenza passata in giudicato, dell'avviso di accertamento nei confronti di una società di persone, avendo carattere pregiudiziale, spiega i suoi effetti anche in favore dei soci, anche se questi non abbiano partecipato al giudizio presupposto, ed è pertanto opponibile all'Amministrazione finanziaria, quale parte in causa nel processo con la società.
Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 14 Disposizioni sul processo tributario · Art. 37 Accertamento imposte sui redditi
Nel caso in cui la sentenza di secondo grado abbia rigettato l'appello con una doppia motivazione, involgente profili di inammissibilità e di merito, che non possa ritenersi in nessuna parte espressione di meri obiter dicta, sebbene debba escludersi che il giudice, con la prima statuizione, si sia spogliato della potestas iudicandi, l'impugnazione delle sole parti afferenti al merito rende inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione, in quanto, essendo divenuta definitiva l'autonoma statuizione in rito non impugnata, non potrebbe comunque giungersi all'annullamento della decisione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che, a fronte di una sentenza di secondo grado contenente, al contempo, statuizioni di inammissibilità dell'appello per un vizio della relativa notificazione e di rigetto nel merito dell'impugnazione, censurava unicamente queste ultime).
Art. 2909 c.c. · Art. 111 cost. · Art. 100 c.p.c. · Art. 324 c.p.c.
La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. Pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un canto, la caducazione della sentenza impugnata, a differenza di quanto avviene nel caso di rinuncia al ricorso, che ne determina il passaggio in giudicato; e, dall'altro, l'assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Art. 2909 c.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 306 c.p.c. · Art. 390 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, una volta divenuto definitivo, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo che ne rappresenta il fondamento, con la conseguenza che, laddove il debitore intenda contestare la pretesa mediante la deduzione di autonomi controdiritti, ha l'onere di impugnare la sentenza che abbia erroneamente qualificato le sue domande riconvenzionali come eccezioni, altrimenti formandosi, sul punto, un giudicato preclusivo di un'autonoma azione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello - resa in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia - che aveva ritenuto formatosi il giudicato, in assenza di specifica impugnazione della sentenza di primo grado sul punto, circa la qualificazione come eccezioni e non come domande riconvenzionali delle difese dell'opponente, nonostante queste avessero ad oggetto la dedotta inesigibilità della restituzione del deposito cauzionale e la asserita sussistenza di controcrediti del locatore, compensabili con il suo debito restitutorio).
Art. 2909 c.c. · Art. 633 c.p.c. · Art. 645 c.p.c. · Art. 650 c.p.c.
Il giudicato sull'insussistenza di una causa di nullità del contratto, coprendo il dedotto e il deducibile, preclude la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del medesimo contratto sotto altro profilo. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, una volta formatosi il giudicato sulla statuizione di rigetto della domanda di nullità di un mutuo fondiario svolta dai fideiussori in un precedente giudizio, fosse rilevabile d'ufficio, in sede di legittimità, la nullità di una clausola fideiussoria, contenuta nel medesimo contratto, per contrasto con la direttiva 93/13/CEE, alla stregua della sentenza della CGUE del 17 maggio 2022 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19).
Art. 2909 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 1421 c.c.
L'ambito di operatività del principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile è correlato all'oggetto del processo, estendendosi non solo alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, e non invece a domande diverse per petitum e causa petendi, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione, la quale tuttavia non può ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto che la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale avanzata, in un secondo giudizio, in relazione al contegno tenuto dalla controparte dopo la stipula di una lettera di intenti fosse preclusa dal giudicato intervenuto su analoga domanda, precedentemente proposta, con riferimento al comportamento tenuto dalla stessa parte nella fase delle trattative antecedenti al raggiungimento del suddetto accordo).
Art. 2909 c.c. · Art. 1337 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 40 c.p.c.
Le pronunce rese dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di giurisdizione sono dotate di efficacia esterna (cd. efficacia panprocessuale) e, pertanto, producono effetti, con efficacia di giudicato anche per il futuro, nei successivi giudizi tra le stesse parti ed aventi ad oggetto la medesima domanda o, nell'ambito del medesimo rapporto di durata - ferma l'identità di parti, di petitum sostanziale e di causa petendi - domande che si distinguano unicamente perché ineriscono a frazioni temporali diverse, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento.
Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 360 c.p.c. · Art. 374 c.p.c.
Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per motivi di giurisdizione, avverso le pronunce emesse dal Consiglio di Stato, non trova ostacolo nella circostanza che tale questione non sia stata sollevata nelle precedenti fasi processuali, nondimeno l'effetto preclusivo si ricollega al maturarsi del giudicato interno formatosi per la mancata impugnazione di una pregressa pronuncia resa esplicitamente sulla giurisdizione ovvero sul merito, nel presupposto implicito della giurisdizione medesima.
Art. 2909 c.c. · Art. 111 cost. · Art. 362 c.p.c.
La sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria o di simulazione non ha efficacia di giudicato, neanche implicito, in ordine all'esistenza del credito legittimante l'azione, dal momento che quest'ultimo non integra un fatto costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio, di modo che il relativo accertamento, non cadendo su una questione pregiudiziale in senso tecnico, non costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico della decisione.
Art. 2909 c.c. · Art. 1414 c.c. · Art. 2901 c.c.
In materia di distanze nelle costruzioni, qualora subentri una disposizione derogatoria favorevole al costruttore, si consolida - salvi gli effetti di un eventuale giudicato sull'illegittimità della costruzione -il diritto di quest'ultimo a mantenere l'opera alla distanza inferiore, se, a quel tempo, la stessa sia già ultimata, restando irrilevanti le vicende normative successive, fermo, peraltro, il diritto del vicino al risarcimento del danno subito nel periodo tra l'edificazione e l'entrata in vigore del disposto normativo legittimante. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva disposto l'arretramento dell'edificio ricostruito con aumento di volume, senza considerare la modifica normativa, sopraggiunta nelle more del giudizio, che consentiva di qualificare l'opera come ristrutturazione).
Art. 2909 c.c. · Art. 873 c.c. · Art. 3 Testo unico in materia edilizia. (Testo A)
Nei giudizi di opposizione all'esecuzione, promossa in base a titolo giudiziale, il giudice ha il potere-dovere di interpretare la portata precettiva del giudicato, al fine di identificare il diritto sostanziale del caso concreto coattivamente da soddisfare, in base ai canoni esegetici di cui all'art. 12 prel., senza possibilità di integrare il titolo o di revisionare le valutazioni compiute dal giudice che lo ha emesso, né di compiere nuovi accertamenti in fatto sul diritto su cui il provvedimento ha definitivamente statuito.
Art. 2909 c.c. · Art. 474 c.p.c. · Art. 615 c.p.c.
Il giudicato esterno formatosi a seguito di una sentenza della Corte di cassazione è rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale può acquisire conoscenza della stessa anche prescindendo dalle allegazioni delle parti e facendo ricorso, se necessario, a strumenti informatici e banche dati elettroniche. (Nella specie, la S.C. ha deciso il ricorso relativo all'impugnazione, da parte del legale rappresentante di un'associazione sportiva, di un atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni indirizzatogli quale condebitore solidale, sulla base del rilievo dell'efficacia di giudicato esterno di una sentenza di legittimità, con la quale era stato annullato l'avviso di accertamento presupposto, emesso nei confronti dell'associazione suddetta).
Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c.
In ambito di rapporti giuridici di durata, quale è il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, rispetto alle obbligazioni periodiche, il principio per cui l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, destinato ad esplicare la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, trova un limite nella ricorrenza di elementi di discontinuità, in fatto ed in diritto, che sono ostativi rispetto a tali effetti futuri e che ricorrono anche quando è richiesta una valutazione ex novo, di tempo in tempo, delle situazioni giuridiche interessate. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'incidenza del giudicato formatosi tra le parti su voci retributive accessorie della dirigenza sanitaria (retribuzione di risultato) che vanno attribuite, sulla base di fondi stabiliti dalla contrattazione collettiva anno per anno, in modo uniforme per tutti i lavoratori che concorrono al loro riparto per il principio di parità di trattamento ex art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001).
Art. 2909 c.c. · Art. 40 TU pubblico impiego · Art. 45 TU pubblico impiego
Le sentenze di merito, che statuiscono sulla giurisdizione anche implicitamente, sono idonee ad acquistare autorità di giudicato esterno su detta statuizione, spiegando i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale sono state rese, soltanto quando si coniugano con una decisione di merito, fermo restando che tale efficacia presuppone il passaggio in giudicato formale delle sentenze stesse ed è limitata a quei processi che hanno per oggetto cause che, sia sul piano soggettivo, sia sul piano oggettivo, sono identiche a quella in cui si è formato il giudicato esterno (anche sulla giurisdizione), il quale costituisce oggetto di eccezione in senso proprio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui ha ritenuto che il difetto di giurisdizione, già dichiarato dal Tribunale, non era idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale ed a spiegare effetti al di fuori del processo in carenza di una statuizione nel merito della domanda).
Art. 2909 c.c. · Art. 37 c.p.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 362 c.p.c.
La sentenza di accoglimento di una domanda di rilascio di un bene immobile non ha efficacia di giudicato implicito sul diritto di proprietà dell'immobile, non integrando la relativa questione un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione, perché l'azione di rilascio può fondarsi anche su un rapporto di natura obbligatoria. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la sentenza di accoglimento della domanda di rilascio proposta dal comodante esplicasse efficacia di giudicato sulla questione della proprietà del bene).
Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 1803 c.c.
In tema di giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, la considerazione, da parte giudice, di elementi estranei al decisum da attuare (nella specie, controcrediti erariali a fronte di quello da rimborso IVA fatto valere da una banca) si traduce in una inammissibile deviazione rispetto alla funzione tipica di quel giudizio, che è inteso a rendere effettivo quanto già riconosciuto e non a riesaminarlo sulla scorta di profili fino a quel momento avulsi o ignoti.
Art. 2909 c.c. · Art. 70 Disposizioni sul processo tributario
Per stabilire se e in quali limiti un atto relativo a beni immobili è opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, le cui indicazioni sono volte a individuare, in maniera inequivoca, gli estremi essenziali del negozio e i beni a cui esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo; pertanto, in caso di accoglimento dell'azione revocatoria di una donazione, gli effetti di tale sentenza, riferita alla trascrizione dell'atto revocato, non si estendono alla trascrizione della successiva rettifica di quel negozio, alla quale si riferisce una diversa nota di trascrizione.
Art. 2909 c.c. · Art. 2652 c.c. · Art. 2665 c.c. · Art. 2666 c.c.
In materia di continenza di cause pendenti in gradi diversi, ove i due giudizi, parzialmente coincidenti, si trovino rispettivamente in primo grado e in cassazione non trova applicazione la disciplina dell'art. 39 c.p.c., ma l'esigenza di coordinamento è garantita attraverso lo strumento della sospensione, ex art. 295 c.p.c., del processo che avrebbe subito l'attrazione, fino al passaggio in giudicato dell'altro che l'avrebbe esercitata, evitando così il rischio di giudicati contrastanti.
Art. 2909 c.c. · Art. 39 c.p.c. · Art. 295 c.p.c.
In tema di contenzioso tributario, il giudice dell'impugnazione dell'atto di intimazione può valutare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado reiettiva del ricorso contro l'atto impositivo presupposto, in quanto tale valutazione è funzionale ad individuare il quantum della pretesa esattiva.
Art. 2909 c.c. · Art. 112 c.p.c. · Art. 336 c.p.c.
In materia di espropriazione per pubblica utilità, il giudizio diretto alla determinazione dell'indennità di occupazione legittima e quello volto al risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà per accessione invertita, accertata con sentenza passata in giudicato, sono autonomi e distinti, in ragione della diversa causa petendi, fondata, nel primo caso, sulla privazione del godimento del bene e, nel secondo, sulla perdita della proprietà, con la conseguenza che, nei rapporti tra i due giudizi, può acquistare efficacia di giudicato soltanto la qualificazione giuridica del terreno, quale antecedente logico-giuridico della decisione sull'indennità di occupazione, e non anche l'accertamento del suo valore di mercato, in considerazione sia dell'autonomia dei rapporti sia della diversità dei periodi rilevanti.
Art. 2909 c.c. · Art. 22-bis Testo unico espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A) · Art. 32 Testo unico espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A) · Art. 54 Testo unico espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)
La procedura di accertamento con adesione non influisce in alcun modo sulla procedura di recupero dell'aiuto di Stato illegittimo, che non è attività di accertamento fiscale, ma attività imposta dal diritto UE allo Stato membro; ne consegue che l'esigenza di dare immediata esecuzione all'ordine di recupero adottato dalla Commissione europea consente di derogare al giudicato formatosi su un precedente avviso di accertamento in ragione della immodificabilità della pretesa impositiva prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 218 del 1997.
Art. 2909 c.c. · Art. 2 Accertamento con adesione · Art. 324 c.p.c.
In materia di IMU, il presupposto d'imposta costituito dalla proprietà del bene, in caso di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c., si realizza con l'effetto traslativo prodotto dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
Art. 2909 c.c. · Art. 2932 c.c. · Art. 324 c.p.c.
In tema di abusivo frazionamento del credito, laddove il danneggiato abbia instaurato due distinti giudizi per il risarcimento dei danni alle cose e alla persona e nel primo di essi sia intervenuta una transazione, la seconda domanda non è improponibile, non ravvisandosi il rischio di giudicati contrastanti, che rappresenta la ratio fondamentale del divieto del frazionamento suddetto.
Art. 2909 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 88 c.p.c.
L'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione ha efficacia di giudicato limitatamente all'accertamento della scadenza del contratto e alla legittimità del rilascio e non si estende ai diritti di credito sorti dal rapporto locatizio, con la conseguenza che non preclude la successiva proposizione, da parte del conduttore, della domanda di ripetizione, ex art. 79 l. n. 392 del 1978, delle somme pagate in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla legge, trattandosi di azione distinta e fondata su presupposti diversi.
Art. 2909 c.c. · Art. 2033 c.c. · Art. 657 c.p.c. · Art. 664 c.p.c.
La sentenza di accoglimento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. - rimedio avente effetto meramente demolitorio o rescindente - ha natura costitutiva e, come tale, è destinata a spiegare effetti soltanto a decorrere dal relativo passaggio in giudicato. (Fattispecie relativa a eccezione di giudicato riguardante l'inesistenza del credito azionato, fondato su ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. e dichiarato insussistente in accoglimento di opposizione proposta dal terzo pignorato).
Art. 2909 c.c. · Art. 617 c.p.c. · Art. 282 c.p.c.
Il giudice d'appello, in caso di accoglimento del gravame sul merito della domanda, non può provvedere d'ufficio sulle spese del giudizio di primo grado erroneamente non liquidate, in quella sede, in ragione della mancanza di una specifica domanda della parte vittoriosa, trattandosi di statuizione sulla quale, in mancanza di specifica impugnazione, si è formato il giudicato interno, e che, in quanto dotata di un'autonoma ratio decidendi, non dipende da quella sul merito e non è, quindi, suscettibile di caducazione ex art. 336 c.p.c..
Art. 2909 c.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 112 c.p.c. · Art. 324 c.p.c.
L'improponibilità della domanda successiva, con la quale sia stato richiesto il risarcimento di un danno derivante dal medesimo fatto lesivo, essendo preordinata ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, sussiste anche nel caso in cui la stessa non possa essere riproposta. (Nella specie - relativa a un caso in cui, in pendenza del giudizio per il risarcimento del danno materiale, era passata in giudicato la statuizione conclusiva di un secondo giudizio nel quale il danneggiato aveva invocato il risarcimento di quello non patrimoniale derivante dal medesimo sinistro, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'improponibilità della seconda domanda, sul presupposto che, al momento della relativa proposizione, l'attore avrebbe potuto modificare il petitum della prima - ancora sub judice - e che i due giudizi sarebbero potuti essere riuniti).
Art. 2909 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 99 c.p.c.
Il giudicato che si forma all'esito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. copre il dedotto e il deducibile in relazione all'oggetto del giudizio, il cui thema decidendum resta circoscritto alle ragioni di contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata fatte valere dall'opponente con l'atto introduttivo (ovvero, per l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 615 c.p.c., con il ricorso introduttivo della fase sommaria) e, quanto alle specifiche condizioni dell'azione esecutiva contestate dall'opponente, ovvero alle specifiche vicende, di natura sostanziale o processuale, da questi dedotte come idonee a produrre un effetto estintivo, impeditivo o modificativo sul credito portato dal titolo esecutivo, si estende a tutte le questioni (di fatto e di diritto) che, in relazione a quelle condizioni o vicende, sarebbero state deducibili, nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie; ne consegue che, con riguardo ad esse, è inammissibile la deduzione, in un successivo giudizio, di circostanze di fatto non allegate, o non ritualmente allegate o provate, così come di questioni giuridiche non prese in esame, per qualsiasi ragione, nel precedente giudizio, neanche se articolate sotto profili diversi da quelli ivi dedotti ed esaminati.
Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 615 c.p.c.
La cessione del credito per il rimborso dell'INVIM decennale non è soggetta alla disciplina speciale di cui agli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923, all'art. 43-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e all'art. 1 del d.m. n. 384 del 1997, ma a quella ordinaria ex artt. 1260 ss. c.c., con la conseguenza che l'opponibilità della cessione all'amministrazione finanziaria é subordinata alla relativa notificazione o accettazione ex art. 1264 c.c. e che il cessionario, quale avente causa ex art. 2909 c.c., è legittimato a proporre, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudizio di ottemperanza del giudicato formatosi in capo al cedente sul credito per il rimborso del tributo.
Art. 2909 c.c. · Art. 43-bis Riscossione imposte sul reddito · Art. 70 Disposizioni sul processo tributario · Art. 1264 c.c.
In tema di spese di lite, il giudice d'appello non può disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sulla base di ragioni diverse da quelle poste dal primo giudice, quando la decisione di accoglimento nel merito, non impugnata, abbia acquistato autorità di giudicato.
Art. 2909 c.c. · Art. 92 c.p.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 342 c.p.c.
In tema di limiti soggettivi del giudicato, in base al principio generale di cui all'art. 1306 c.c., gli effetti della pronuncia operano secundum eventum litis, di modo che la sentenza può essere opposta a coloro che sono rimasti estranei al processo se ad essi favorevole, postulando l'efficacia del giudicato nei confronti del terzo la chiara manifestazione dell'intenzione di fare proprio l'altrui accertamento.
Art. 2909 c.c. · Art. 1306 c.c.
Qualora uno dei giudizi, riguardante il medesimo rapporto giuridico tra le stesse parti, sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, benché il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, secondo cui l'accertamento del rapporto di pertinenzialità della soffitta con uno degli alloggi, passato in giudicato all'esito di un giudizio avente a oggetto l'accertamento del diritto di prelazione derivante da un contratto di locazione, rappresentava un antecedente fattuale e giuridico necessario della decisione da adottare nel secondo giudizio, attinente all'accertamento della situazione proprietaria - in via pertinenziale - della soffitta).
Art. 2909 c.c.
In tema di abusivo frazionamento dei crediti, la valutazione dell'esistenza, o meno, di un interesse del creditore, oggettivamente valutabile, alla tutela giudiziale separata dei crediti è riservata al giudice di merito, trattandosi di un accertamento di fatto; tale valutazione, tuttavia, dev'essere sorretta da una motivazione riferita alla fattispecie concreta esaminata e non dev'essere espressa in termini meramente assertivi ed astratti. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento della Corte d'appello che aveva dichiarato improponibile, per abusivo frazionamento dei crediti, la domanda avente a oggetto compensi professionali di un avvocato fondata sulla sola esistenza di un rapporto di durata tra professionista e clienti e sulla contemporanea esigibilità dei crediti, priva di qualsiasi riferimento specifico alla documentazione prodotta dal professionista sul contenuto eterogeneo delle diverse cause, senza considerare che la trattazione congiunta era preclusa dall'individuazione, da parte del Tribunale inizialmente adito dal professionista, di diversi giudici competenti).
Art. 2909 c.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 88 c.p.c. · Art. 92 c.p.c.
Gli accertamenti non indispensabili ai fini della decisione non hanno efficacia di giudicato esterno, ma possono assumere effetto persuasivo ai fini della formazione del convincimento del giudice investito di un diverso giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in un giudizio di nullità di un testamento pubblico per difetto di sottoscrizione, dedotto in ragione dell'inesistenza della causa impeditiva dichiarata dal testatore e attestata dal notaio, aveva ritenuto precluso tale accertamento sul presupposto dell'efficacia vincolante della sentenza di rigetto della querela di falso proposta avverso il medesimo testamento, relativa alla veridicità della dichiarazione resa al pubblico ufficiale).
Art. 2909 c.c.
Nel caso in cui, in ragione dell'accoglimento del ricorso proposto in via principale, resti assorbito il ricorso incidentale proposto avverso un capo autonomo della sentenza, quest'ultimo non passa in giudicato, con la conseguenza che la relativa questione è rimessa alla cognizione del giudice del rinvio, ove dinanzi allo stesso ritualmente riproposta.
Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 384 c.p.c.
In caso di declaratoria di incompetenza per territorio derogabile, il giudicato interno in ordine alla competenza si forma esclusivamente se la controversia è stata tempestivamente riassunta dinanzi al giudice dichiarato competente e se non vi è stata impugnazione del provvedimento con il regolamento di competenza a istanza di parte.
Art. 2909 c.c. · Art. 44 c.p.c. · Art. 39 c.p.c. · Art. 40 c.p.c.
I danni sopravvenuti conseguenti al medesimo fatto dedotto in un primo giudizio costituiscono incremento conseguente al trascorrere del tempo delle voci di danno già riconosciute in quella sede, sicché se in tale giudizio è intervenuta sentenza definitiva essi non possono essere pretesi con autonoma iniziativa giudiziaria, in quanto coperti dal giudicato. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile la domanda di condanna ad ulteriori interessi passivi del mutuo e spese condominiali relativi all'immobile compravenduto, oggetto di precedente pronuncia di risoluzione e risarcimento dei danni da inadempimento, affermando che il danneggiato avrebbe dovuto coltivare la pretesa nel primo giudizio, in cui il Tribunale - con pronuncia non impugnata - aveva ritenuto inammissibile la domanda proposta dopo l'intervento delle preclusioni istruttorie).
Art. 2909 c.c. · Art. 183 c.p.c.
Il giudice d'appello può qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, purché non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il petitum e la causa petendi ed eserciti tale potere-dovere nell'ambito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica, dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che in riforma della decisione di primo grado - la quale aveva dichiarato la nullità parziale di una fideiussione conforme a modelli ABI - ha riqualificato la garanzia personale prestata come contratto autonomo di garanzia).
Art. 2909 c.c. · Art. 112 c.p.c. · Art. 342 c.p.c. · Art. 346 c.p.c.
La sentenza della Corte di cassazione, resa ai sensi dell'art. 382, comma 3, ultima parte, c.p.c., acquista l'autorità di cosa giudicata formale al momento della sua pubblicazione, senza che assuma a tal fine rilevanza la proponibilità avverso la stessa del rimedio straordinario della revocazione - ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. - che è mezzo di impugnazione estraneo al tema della cosa giudicata, dunque sottratto al regime di cui all'art. 324 c.p.c.
Art. 2909 c.c. · Art. 382 c.p.c. · Art. 391-bis c.p.c. · Art. 324 c.p.c.
La regola generale dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo subisce eccezioni nei soli casi in cui la sua estensione si giustifica - limitatamente agli effetti caducatori, e quindi con esclusione di quelli ordinatori e conformativi - per la particolare natura dell'atto (ad esempio, un regolamento o un atto plurimo inscindibile) o per la presenza di un legame tale fra i destinatari che, valutato unitamente al vizio che inficia la validità del provvedimento, rende inconcepibile, sul piano logico e giuridico, che l'atto stesso possa continuare a produrre effetti nella sfera giuridica dei soggetti non impugnanti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di estensione del giudicato di annullamento - in ragione della riscontrata difformità rispetto ai criteri di preferenza stabiliti dal bando - di due graduatorie emesse all'esito di altrettante procedure selettive riservate a personale del Ministero dell'interno).
Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 97 cost.
Qualora il giudice penale, nell'assolvere l'imputato per intervenuta abolitio criminis, pronunci nei suoi confronti condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile, a tale statuizione deve riconoscersi efficacia vincolante, in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, nel successivo giudizio civile risarcitorio, che resta deputato unicamente all'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile ex art. 1223 c.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui la Corte d'appello, in sede di rinvio ex art.622 c.p.p., aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla parte civile, erroneamente escludendo la rilevanza civilistica della condotta integrante abuso d'ufficio, in conseguenza dell'avvenuta abrogazione della relativa fattispecie di reato, nonostante il giudice penale, nell'assolvere, per tale ragione, l'imputato, avesse tenuto ferma la statuizione di condanna generica al risarcimento del danno).
Art. 2909 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 578 c.p.p. · Art. 622 c.p.p.
L'introduzione di un nuovo orientamento giurisprudenziale non è configurabile quale jus superveniens e, quindi, non può implicare alcuna modifica della situazione di diritto, incidente sui presupposti del rapporto obbligatorio o sulla sua regolamentazione, capace di superare il giudicato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che aveva escluso - sulla base di un nuovo indirizzo giurisprudenziale, pur in assenza di mutamenti della situazione giuridica o di fatto - il permanere del diritto al trattamento pensionistico in favore dei ciechi civili in caso di sopravvenuta carenza del requisito reddituale, affermato invece da precedente decisione passata in giudicato).
Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c.
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, quando vi è stata una statuizione di inammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità, vigente ratione temporis l'art. 274 c.p.c., cui non è seguito il giudizio di merito, essendo il rapporto ormai esaurito, sul giudizio non incide la pronuncia di incostituzionalità n. 50 del 2006 della Corte cost. e il giudicato di inammissibilità dell'azione per improponibilità della domanda, per essere decaduto l'attore, preclude la riproposizione dell'azione; quando, invece, vi è stata una statuizione di ammissibilità della domanda, vigente ratione temporis l'art. 274 c.p.c., cui è seguito il giudizio di merito, il rapporto non può dirsi esaurito e, quindi, sul giudizio incide la pronuncia di incostituzionalità dell'art. 274 c.p.c. e, comunque, le statuizioni espresse, ai fini della delibazione dell'ammissibilità dell'azione non possono vincolare il giudice del merito, così da precluderne un nuovo esame.
Art. 2909 c.c. · Art. 274 c.c. · Art. 324 c.p.c.
Il rigetto della domanda nel merito non implica implicito rigetto anche dell'eccezione di prescrizione, la quale resta, invece, assorbita, poiché l'accertamento della prescrizione presuppone logicamente l'esistenza del diritto, con la conseguenza che, non formandosi il giudicato interno, la questione può essere delibata dal giudice d'appello a seguito di mera riproposizione ex art. 346 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza emessa dalla corte d'appello in sede di rinvio, per avere esaminato l'eccezione di prescrizione dei diritti discendenti da un contratto di assicurazione della responsabilità civile in assenza di impugnazione incidentale della compagnia, vittoriosa in primo grado in ragione della ritenuta inoperatività della polizza).
Art. 2909 c.c. · Art. 2938 c.c. · Art. 2952 c.c. · Art. 345 c.p.c.
In tema di COSAP (Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche), l'accertamento della non debenza del canone con una decisione passata in giudicato, riferita ad una determinata annualità, ha effetto di giudicato esterno nel processo instaurato tra le stesse parti, riguardante l'accertamento del menzionato canone per annualità diverse, con l'unico limite dato dalle sopravvenienze - di fatto o di diritto - che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino la disciplina.
Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c.
L'interpretazione della portata del giudicato - sia esso interno od esterno - va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendo farsi riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione.
Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c.
L'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile hanno un'autonomia non solo processuale ma anche sostanziale, in quanto il primo risponde all'esigenza di garantire, in sede di separazione personale, un contributo al coniuge economicamente più debole, nella permanenza del vincolo matrimoniale e dei doveri che ne discendono, mentre il secondo ha natura assistenziale e compensativo-perequativa, in un contesto di cessazione definitiva del vincolo, e si fonda su differenti presupposti valutativi; ne consegue che non può ritenersi sussistente un conflitto di giudicati ex art. 2909 c.c. tra le determinazioni assunte, al riguardo, nella sentenza di separazione e le statuizioni della sentenza di divorzio, posto che la preclusione del giudicato opera esclusivamente nell'ambito di giudizi identici quanto a soggetti, petitum e causa petendi.
Art. 2909 c.c. · Art. 151 c.c. · Art. 156 c.c. · Art. 1 divorzio
Nel caso in cui venga emessa una sentenza non definitiva, con prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta vincolato dalla pronuncia, ancorché non passata in giudicato, sia per le questioni definite sia per quelle che costituiscono il presupposto logico necessario del prosieguo, senza alcuna possibilità di adottare una diversa decisione con la sentenza definitiva, pena la violazione del giudicato interno, rilevabile d'ufficio (anche in sede di legittimità) non solo quando la sentenza non definitiva non è stata immediatamente impugnata né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ma anche per inosservanza della preclusione derivante dalla decisione non definitiva la cui impugnazione sia stata riservata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con cui la Corte d'appello, in riforma della sentenza impugnata, aveva liquidato il danno da responsabilità precontrattuale per ingiustificata interruzione delle trattative volte alla stipula di un contratto di locazione, discostandosi dal criterio individuato da due sentenze non definitive di primo grado e recepito nella sentenza definitiva del Tribunale).
Art. 2909 c.c.
La revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. presuppone che il giudicato esterno rispetto al quale la sentenza d'appello si sia posta in contrasto si sia formato prima della pronuncia di quest'ultima, essendo esperibile, in caso contrario, il rimedio del ricorso per cassazione, ferma restando la possibilità di far valere, in sede di legittimità, il suddetto giudicato, anche laddove sia intervenuto successivamente alla scadenza dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione.
Art. 2909 c.c.
Nell'ambito dell'esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, la compensazione può essere fatta valere, mediante opposizione ex art. 615 c.p.c., soltanto in relazione a crediti sorti successivamente alla formazione del titolo, dovendo altrimenti essere eccepita in seno al giudizio di merito in cui il titolo suddetto si è formato.
Art. 2909 c.c. · Art. 474 c.p.c. · Art. 615 c.p.c. · Art. 1241 c.c.
In tema di limiti oggettivi del giudicato, quest'ultimo copre il dedotto e il deducibile con esclusivo riguardo alla situazione di fatto esistente - e tenuta presente dal giudice - al momento della decisione, senza precludere la rilevabilità di fatti che sopravvengono alla sua formazione.
Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 112 c.p.c. · Art. 101 c.p.c.
In tema di danni da emotrasfusioni, la pronuncia emessa nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni nei confronti del Ministero della Salute ha efficacia di giudicato, circa il momento di acquisizione della consapevolezza del nesso causale tra emotrasfusione e insorgenza della patologia, nel successivo giudizio tra le stesse parti avente ad oggetto il diritto alla prestazione assistenziale di cui alla l. n. 210 del 1992, sicché il giudice del merito è tenuto a rilevarne la formazione anche d'ufficio, a condizione che risulti dagli atti di causa.
Art. 2909 c.c. · Art. 2043 c.c.
In materia catastale, il giudicato tributario tra contribuente e amministrazione finanziaria è vincolante ex art. 2909 c.c. solo in relazione alla situazione fattuale (vale a dire alle unità immobiliari in cui l'edificio era suddiviso) cristallizzata al momento della decisione, mentre non è coperta dal giudicato esterno la sopravvenienza di mutamenti dello stato di fatto tradottisi in variazioni catastali, quali fusioni, frazionamenti e ampliamenti, cosicché le unità immobiliari soggette a variazione possono ricevere l'attribuzione di una diversa categoria o rendita, in conseguenza della mutazione delle relative caratteristiche intrinseche ed estrinseche.
Art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno formatosi su incarichi professionali conferiti in un determinato periodo di tempo non si estende a quelli conferiti in un periodo successivo, seppur regolati dalla medesima convenzione tariffaria reiterata negli anni, non essendovi identità né di petitum nè di causa petendi.
Art. 2909 c.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 88 c.p.c. · Art. 92 c.p.c.
Laddove un avviso di accertamento catastale, emesso nei confronti del nudo proprietario di una costruzione e del superficiario, sia stato separatamente impugnato dagli stessi, in violazione del vincolo del litisconsorzio necessario, il giudicato di annullamento ottenuto dal proprietario della costruzione può essere invocato, nel giudizio autonomamente instaurato dal proprietario del suolo, per ottenere l'estensione in suo favore dell'effetto caducatorio, stante l'inscindibilità del legame che avvince la titolarità dei due diritti rispetto all'unitario classamento del fabbricato.
Art. 2909 c.c. · Art. 102 c.p.c.
La domanda di revisione ex art. 83 del d.P.R. n. 1124 del 1965, motivata dall'aggravamento dei postumi di una malattia professionale determinata da uno o più eventi lesivi già indennizzati (in rendita o in capitale) per effetto di sentenza passata in giudicato, deve valutarsi comparando la nuova lesione dell'integrità psico-fisica con quella esistente al momento del precedente accertamento giudiziale, nel senso che il grado di menomazione attribuito alla condizione patologica preesistente, non più scindibile in singole lesioni, costituisce il dato di partenza per stabilire la nuova percentuale invalidante, in caso di modifica in senso peggiorativo dello stato di salute dell'assicurato.
Art. 2909 c.c. · Art. 83 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 78 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Al giudice nazionale non è consentito, per difetto assoluto di giurisdizione, interpretare le sentenze della Corte EDU al fine di stabilirne la portata precettiva nei confronti dello Stato, essendo riservato il relativo potere alla Corte medesima, in forza degli artt. 32 e 46 della Convenzione, nonché dell'art. 79 del proprio regolamento. (Nel ribadire tale principio, la S.C. ha escluso che, nella fattispecie giunta al suo esame, venisse in rilievo un problema di tal genere, dal momento che tra le parti non vi era contrasto circa il contenuto della condanna pronunciata dalla Corte EDU e la relativa esecuzione, disquisendosi unicamente in ordine all'avvenuta formazione di un giudicato sovranazionale preclusivo della possibilità, per il giudice ordinario, di liquidare ulteriori danni rispetto a quelli già riconosciuti a titolo di equa soddisfazione ex art. 41 Convenzione EDU).
Art. 2909 c.c.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la P.A., in presenza di pronunce giurisdizionali ottenute da suoi dipendenti, passate in giudicato e fra loro in contrasto in ordine alla validità di una procedura finalizzata al conseguimento di una superiore fascia retributiva, nell'estendere a tutti gli interessati gli effetti delle eventuali decisioni di annullamento della relativa graduatoria incontra l'unico limite - ricavabile dall'art. 97 Cost. e dai principi di correttezza e buona fede - rappresentato dall'obbligo di tenere una condotta omogenea verso tutti i partecipanti e di rispettare le sentenze, già divenute definitive, favorevoli a chi detta procedura abbia contestato, trattandosi di atto gestorio di diritto privato del rapporto di lavoro posto in essere dal datore nell'esercizio dei suoi poteri.
Art. 2909 c.c. · Art. 1175 c.c. · Art. 1375 c.c. · Art. 97 cost.
Qualora la contestazione in ordine alla legittimazione passiva sia relativa, piuttosto, all'esistenza stessa dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione, alla fattispecie oggetto del giudizio, di una determinata normativa, non si configura alcuna idoneità della relativa statuizione al giudicato, in quanto l'applicabilità di una disciplina ad una fattispecie è attività qualificatoria di mero diritto cui ogni giudice è tenuto in forza del principio "iura novit curia", da cui è estranea ogni delibazione sul merito del rapporto dedotto in giudizio, questa sola suscettibile di passare in cosa giudicata.
Art. 2909 c.c. · Art. 360 c.p.c. · Art. 112 c.p.c.
La domanda proposta da un terzo estraneo al condominio, volta all'accertamento della proprietà esclusiva su un bene condominiale, deve essere proposta in contraddittorio con tutti i condomini in quanto litisconsorti necessari, incidendo l'azione sul diritto pro quota di ciascuno di essi; ne consegue la nullità della sentenza emessa senza la loro partecipazione e il rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., al fine di consentire la piena tutela del diritto di difesa dei soggetti pretermessi.
Art. 2909 c.c. · Art. 1117 c.c. · Art. 948 c.c. · Art. 102 c.p.c.
In tema di obbligazioni solidali, la mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte di uno dei debitori solidali soccombenti, ove si tratti di giudizio avente ad oggetto un rapporto obbligatorio scindibile, determina il passaggio in giudicato della decisione nei suoi confronti, ancorché altri condebitori abbiano proposto impugnazione, non trovando applicazione, in tal caso, la regola dell'art. 1306, comma 2, c.c., che consente di opporre al creditore la sentenza favorevole pronunciata tra questi e altro condebitore, la quale opera solo se il condebitore che intende avvalersene non abbia partecipato al relativo giudizio.
Art. 2909 c.c. · Art. 1306 c.c. · Art. 324 c.p.c.
Quando il danneggiato da condotte illecite ascrivibili a più soggetti esercita l'azione di risarcimento dei danni cumulativamente nei confronti di tutti, postulandone la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2055 c.c., il giudicato, in mancanza di una espressa domanda sul punto, non si estende anche all'accertamento della concausazione collettiva dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha escluso che nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti di una struttura sanitaria e del Ministero della Salute, in cui quest'ultimo, restando contumace, non aveva proposto alcuna domanda nei confronti dell'altro convenuto, si fosse formato il giudicato sulla loro responsabilità comune, preclusivo del successivo accertamento, in distinto giudizio, della responsabilità esclusiva del Ministero stesso).
Art. 2909 c.c. · Art. 2055 c.c. · Art. 345 c.p.c. · Art. 1298 c.c.
La sentenza penale di assoluzione resa in grado d'appello, nell'ambito del giudizio abbreviato svoltosi dinanzi al G.U.P., anche se irrevocabile non ha efficacia di giudicato nel processo civile, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., in quanto non è pronunziata a seguito di dibattimento, così come imposto dalla legge ai fini della sua efficacia vincolante.
Art. 2909 c.c. · Art. 654 c.p.p.
In tema di illecito concorrenziale accertato con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, il giudicato sull'assenza di fatti impeditivi al soddisfacimento del credito avente titolo nel contratto "a valle" dell'intesa restrittiva "a monte" osta all'accoglimento della domanda risarcitoria il cui danno si assuma discendere, in via diretta o indiretta, da un'esecuzione del contratto stesso, quando tale esecuzione abbia potuto dispiegarsi in forza delle clausole preposte a dare attuazione a quell'intesa.
Art. 2909 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato
Se una sentenza, formalmente unica, è resa tra litisconsorti facoltativi (nella specie progettista dei lavori ed imprese incaricate delle loro realizzazione), il capo concernente l'uno è autonomo rispetto all'altro sì che passa in giudicato quello non impugnato, e perciò non è modificabile dal giudice del gravame dell'altro, neppure se lo ritiene presupposto logico di questo.
Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 329 c.p.c. · Art. 103 c.p.c.
Qualora la sentenza respinga la domanda di risoluzione del contratto di locazione - indicato dal locatore come ad uso abitativo - per morosità ex art. 55 l. n. 392 del 1978 e ometta di pronunciarsi sulla riconvenzionale del conduttore volta all'accertamento dell'uso non abitativo, l'accoglimento dei motivi di ricorso riguardanti la minuspetizione è sufficiente ad impedire la formazione di un giudicato implicito sulla tipologia della locazione, con la conseguenza che sono inammissibili, per difetto di interesse, gli ulteriori motivi volti a censurare il rigetto della domanda di risoluzione, decisione di per sé vantaggiosa per il locatario.
Art. 2909 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1456 c.c. · Art. 101 c.p.c.
In tema di decorrenza della prescrizione, la declaratoria di nullità per simulazione assoluta è sovrapponibile all'effetto dell'azione revocatoria, in quanto, secondo il disposto dell'art. 2941, n. 8 c.c., anche nella simulazione l'esito consiste in un occultamento del diritto, in senso lato, nei confronti del creditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto che la prescrizione del diritto nascente da un precedente contratto preliminare potesse decorrere durante un giudizio inteso a far valere la simulazione assoluta di un contratto di vendita immobiliare, invece che dal passaggio in giudicato di tale accertamento).
Art. 2909 c.c. · Art. 2935 c.c. · Art. 2941 c.c.
Le prestazioni sanitarie in regime di accreditamento non sono obbligazioni periodiche o di durata, ma vengono erogate dalle strutture accreditate in base ad un contratto annuale unitario, che prevede un sistema di pagamento con acconti e saldi, sulla scorta delle fatture emesse dalle singole società; ne consegue che, una volta accertata, con efficacia di giudicato, l'esistenza del contratto per una parte delle prestazioni rese al fine del pagamento del saldo, non può essere rimessa in discussione la sussistenza di detto contratto nel giudizio per il pagamento degli acconti fondati sullo stesso titolo contrattuale.
Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c.
In tema di eccezione di compensazione, ove il convenuto prospetti i fatti costitutivi di un controcredito di importo maggiore rispetto a quello oggetto della domanda principale e questi siano contestati, il controcredito diviene oggetto di domanda di accertamento per l'intero suo ammontare, quand'anche non sia espressamente formulato un petitum di condanna per l'eccedenza, con la conseguenza che esso resta accertato, con efficacia di giudicato nell'an e nella sua interezza e non nella sola somma riguardo alla quale si è riconosciuto l'effetto compensativo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nell'ambito di un procedimento di sfratto per morosità, aveva negato l'efficacia di giudicato, in ordine all'accertamento di maggiori importi versati dalla conduttrice "in nero", di una precedente sentenza, resa all'esito di analogo procedimento avviato dalla locatrice per mensilità differenti, che, a fronte dell'eccezione di compensazione per somme maggiori della morosità in quella sede richiesta, aveva rigettato la domanda di risoluzione, così riconoscendo il controcredito nella sua totalità).
Art. 2909 c.c. · Art. 35 c.p.c. · Art. 1241 c.c.
Nel processo tributario, l'efficacia del giudicato esterno sui rapporti di durata non trova ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione per un determinato periodo rispetto a fatti verificatisi al di fuori di esso si giustifica solo in relazione a quelli non aventi carattere di durata o comunque variabili da periodo a periodo, non anche con riguardo agli elementi costitutivi di fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente.
Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 51 Disposizioni sul processo tributario
L'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 - a mente del quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata dal giudice tributario in esito a giudizio di ottemperanza è ammesso per "violazione delle norme del procedimento" - deve essere interpretato nel senso che è possibile denunciare alla S.C. non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro "error in procedendo" nel quale sia incorso il giudice dell'ottemperanza e, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare ed eventualmente integrare il "dictum" costituito dal giudicato cui l'amministrazione non si sia adeguata o l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha dichiarato ammissibile il ricorso con cui il contribuente denunciava l'erroneo rilievo da parte del giudice dell'ottemperanza della sussistenza di un giudicato ostativo alla sua domanda, derivante dalla statuizione di rigetto di precedente ricorso per ottemperanza per prescrizione del diritto al rimborso dell'imposta riconosciuto con la sentenza di condanna, rigettandolo poi nel merito in ragione del corretto rilievo, nella decisione impugnata, dell'idoneità della sentenza resa nel precedente giudizio di ottemperanza ad acquisire autorità di cosa giudicata sostanziale ex art. 2909 c.c.).
Art. 2909 c.c. · Art. 70 Disposizioni sul processo tributario
Il decreto della Corte d'appello emesso in sede di reclamo ai sensi degli artt. 2888 c.c. e 113 disp. att. c.c., riguardante il rifiuto di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria da parte del conservatore, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., in quanto provvedimento reso all'esito di un procedimento privo di natura contenziosa e insuscettibile di passare in giudicato; diversamente, qualora la parte contesti il diritto all'iscrizione ipotecaria, il relativo accertamento va compiuto in contraddittorio con chi ha eseguito la formalità, portatore di un interesse contrario, e in sede contenziosa, al fine di ottenere una pronuncia - idonea al giudicato e, quindi, ricorribile per cassazione - sull'esistenza del diritto alla cancellazione ovvero sull'inesistenza del diritto della controparte all'iscrizione.
Art. 2909 c.c. · Art. 2888 c.c. · Art. 111 cost.
Il ricorso per cassazione, con il quale si deduce la violazione dell'art. 2909 c.c., deve contenere, a pena di inammissibilità, per il principio dell'autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., la specifica indicazione della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l'errata interpretazione.
Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 366 c.p.c.
Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva escluso la sussistenza del giudicato esterno in ordine all'estinzione delle obbligazioni di una compagnia assicuratrice per intervenuto esaurimento del massimale aggregato, accertata in altro giudizio tra le medesime parti e in relazione al medesimo periodo di vigenza del contratto, ma avente diverso petitum e diversa causa petendi, in quanto relativa ad altro sinistro).
Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c.
L'interpretazione della portata del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che aveva illegittimamente integrato ab extra, con conseguente rideterminazione in peius della carriera della ricorrente, la sentenza passata in giudicato con cui, tanto nella motivazione quanto nel dispositivo, era stato univocamente riconosciuto il diritto della docente al computo integrale del servizio prestato ai fini dell'anzianità di servizio e della retribuzione, senza alcun abbattimento e senza escludere l'applicazione della regola dell'equivalenza prevista dell'art. 489 del d.lgs. n. 297 del 1994).
Art. 2909 c.c. · Art. 489 Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
L'individuazione dei limiti (soggettivi ed oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. presuppone l'identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi ed oggettivi) della domanda (personae, petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su una azione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva accolto l'eccezione di giudicato, in quanto non vi era identità tra le domande di garanzia proposte nei giudizi conclusi con le sentenze richiamate dalle parti e la domanda di garanzia formulata nella fattispecie in esame, essendo diverse le parti della domanda principale risarcitoria e, dunque, diversi il petitum e la causa petendi della domanda accessoria, con cui era stato azionato, in forza di una clausola on claims made basis, il diritto di manleva dell'ente ospedaliero verso la compagnia assicuratrice).
Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 1917 c.c. · Art. 1932 c.c.
Il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma 1, c.c. integra un'eccezione in senso lato ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio anche in appello (così come in sede di rinvio), fermo restando il limite del giudicato interno, sicché, qualora sulla questione vi sia stata una statuizione di primo grado, il giudice di secondo grado può pronunciarsi solo se la decisione gli sia stata devoluta mediante l'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha escluso la possibilità di ravvisare l'avvenuta eventuale formazione del giudicato interno sulle questioni concernenti l'esistenza dell'illecito commesso dall'ente locale e l'entità delle relative conseguenze dannose, in relazione alla compromissione delle capacità edificatorie del terreno di proprietà degli originari attori, atteso che tali questioni erano state costantemente devolute, dapprima al giudice d'appello, e poi al giudice di legittimità, e quindi al giudice del rinvio, mediante le impugnazioni proposte dalle parti).
Art. 2909 c.c. · Art. 1227 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 345 c.p.c.
In tema di formazione del giudicato, se una sentenza contiene due statuizioni, una di cessazione della materia del contendere (nella specie, in relazione alla domanda di esecuzione dell'obbligo di concludere il contratto definitivo ex art. 2932 c.c.) e l'altra contenente un accertamento (nella specie, di responsabilità del promissario acquirente che non aveva dato esecuzione al preliminare, ai fini della soccombenza virtuale), detta seconda statuizione va impugnata onde evitare che la decisione diventi definitiva, a differenza della prima che è inidonea al giudicato, salvo quanto alla statuizione del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Art. 2909 c.c. · Art. 2932 c.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 324 c.p.c.
In presenza di una domanda di regresso avanzata verso più condebitori solidali, la statuizione di accoglimento nei confronti di uno solo di essi "per l'intero" implica il rigetto della stessa domanda proposta contro gli altri, sicché l'accoglimento dell'impugnazione volta a censurare tale rigetto, postulando l'erroneità del riconoscimento del diritto in via esclusiva e totalitaria, produce effetto, ex art. 336 c.p.c., sulla statuizione di accoglimento quale parte dipendente dalla decisione impugnata.
Art. 2909 c.c. · Art. 1299 c.c. · Art. 2055 c.c. · Art. 336 c.p.c.
Il cessionario beneficia "ope legis" degli effetti dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito oggetto della cessione e, quindi, acquista il diritto - ex art. 2902 c.c., non concepibile come scisso dal credito ceduto - di agire "in executivis" nei confronti del terzo acquirente, come confermano, sul piano sistematico, il trasferimento al cessionario di tutti i privilegi (ex art. 1263 c.c.) e degli effetti del pignoramento eseguito dal cedente e la considerazione che l'atto in frode alle ragioni creditorie è egualmente pregiudizievole per il creditore cessionario, indipendentemente dalla circolazione del credito "ex latere creditoris".
Art. 2909 c.c. · Art. 2901 c.c. · Art. 2902 c.c. · Art. 1260 c.c.
L'erronea declaratoria di inammissibilità in rito di un'eccezione riconvenzionale comporta che il giudice si spogli della sua "potestas iudicandi", con la conseguenza che la successiva statuizione, anche in relazione al merito della controversia, deve essere in realtà considerata come una mera argomentazione spesa ad abundantiam, come tale non rilevante ai fini decisori.
Art. 2909 c.c. · Art. 329 c.p.c. · Art. 324 c.p.c.
Il giudicato penale di condanna, formatosi su una fattispecie di "reato di danno" in cui il danno- evento coincide con il danno-conseguenza, si estende anche all'accertamento dell'esistenza del danno che, pertanto, non può formare oggetto di ulteriore accertamento in sede civile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, affermando che il giudicato penale di condanna per il reato previsto dall'art. 224, comma 2 l.fall. si estende non solo alla violazione dei doveri contestata all'amministratore, ossia la distribuzione di utili fittizi, ma anche all'accertamento che tale condotta ha determinato il dissesto della società o, comunque, il suo aggravamento).
Art. 2909 c.c. · Art. 651 c.p.p.
Il figlio del de cuius nato fuori dal matrimonio, già riconoscibile secondo la legge vigente al tempo di apertura della successione, ha il potere di interrompere l'usucapione dei beni ereditari, senza dovere attendere il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione, poiché, ai fini della idoneità dell'atto interruttivo del possesso ad usucapionem di un bene ereditario, non è richiesto l'acquisto della qualità di erede da parte del figlio, essendo sufficiente l'interesse alla conservazione del patrimonio ereditario, che, nel caso di specie, sussiste fin dalla morte del genitore.
Art. 2909 c.c. · Art. 250 c.c. · Art. 269 c.c. · Art. 1165 c.c.
In tema di ricorso per cassazione, pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l'inammissibilità del motivo, con cui si denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c., restando precluse ogni tipo di attività nomofilattica. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso nel quale la sentenza di primo grado - dalla quale desumere la violazione del giudicato interno in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire e la conseguente inapplicabilità nei giudizi pendenti dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto con l'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla l. n. 215 del 2021 - era stata riportata solo nel frontespizio).
Art. 2909 c.c. · Art. 360 c.p.c. · Art. 366 c.p.c. · Art. 12 Riscossione imposte sul reddito
Nella riscossione coattiva delle spese di giustizia penale, la legittimazione passiva rispetto all'opposizione esecutiva del debitore spetta sia all'agente della riscossione, sia al Ministero della giustizia, perché il primo acquista la legittimazione all'esercizio delle azioni nascenti dalla pretesa creditoria e il secondo mantiene la titolarità del credito, con la conseguenza che deve ritenersi ammissibile l'impugnazione proposta dal Ministero avverso la decisione sfavorevole, atteso che il giudicato formatosi fra il debitore e l'agente fa stato, indipendentemente dalla denuntiatio litis, anche nei confronti dell'ente creditore.
Art. 2909 c.c. · Art. 208 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 100 c.p.c.
L'accoglimento, con sentenza passata in giudicato, della domanda ex art. 2932 c.c. presuppone l'implicita validità ed efficacia del contratto preliminare, con conseguente preclusione, da giudicato esterno, dell'esame di ogni ulteriore deduzione, eccezione o domanda tendenti all'accertamento di una sua causa di invalidità.
Art. 2909 c.c. · Art. 2932 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2909 cod. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede, secondo il "diritto vivente", la cosiddetta "efficacia riflessa" del giudicato civile cioè la possibilità di opporre il suddetto giudicato a soggetti rimasti estranei al processo, titolari di un diritto dipendente o subordinato alla situazione definita in quel processo. Precedenti - ord. nn. 450, 282 e 174/1999 richiamate in ordine al principio secondo cui il mancato esame di punti decisivi della controversia si risolve nella inottemperanza del giudice rimettente all'onere di argomentare e motivare sulla rilevanza della sollevata questione, così da rendere la stessa manifestamente inammissibile. L.T.
Art. 2909 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 619 c.p.c.
GIUDICE ORDINARIO ? - Dovendo il conciliatore decidere le cause di sua competenza secondo equità e con l'osservanza dei principi regolatori della materia, il relativo giudizio non prescinde dalla qualificazione giuridica del fatto e non preclude al giudice di decidere la lite in base alle sole norme di diritto. Nella fattispecie il conciliatore ha adottato una decisione secondo diritto e pertanto il presupposto in base al quale è stato sollevato il dubbio di incostituzionalità, e cioè l'efficacia vincolante della pronuncia adottata secondo equità in successivi giudizi da decidersi secondo diritto, appare insussistente.
Art. 2909 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 102 cost.
La mancata trasmissione di atti di causa, posti dal giudice a quo a fondamento della questione, non consente di verificare se il sospetto di incostituzionalita` abbia una base concreta. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costitituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 102, secondo comma, e 106, secondo comma, Cost. - degli artt. 2909 cod.civ., 324 e 113, come modificato dall'art. 3 della legge 30 luglio 1984, n.399, cod.proc.civ. in quanto prevedono che l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato e decisa secondo equita` debba far stato in un giudizio da decidersi secondo diritto).
Art. 2909 c.c. · Art. 3 Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2909 · fonte del testo
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