Art. 1453 c.c. — Risolubilità del contratto per inadempimento

[1]Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro puo' a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

[2]La risoluzione puo' essere domandata anche quando il giudizio e' stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non puo' piu' chiedersi l'adempimento quando e' stata domandata la risoluzione.

[3]Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non puo' piu' adempiere la propria obbligazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

48 pronunce che riguardano l’art. 1453 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16893/2026

    29 maggio 2026
    • Opere pubbliche (appalto di)

    In tema di appalti pubblici, il diritto al risarcimento del danno, in caso di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della stazione appaltante, non può trovare riscontro, sic et simpliciter, nella pregressa iscrizione delle riserve, le quali, tuttavia, ben possono essere assunte dal giudice del merito come base per la verifica, sotto il profilo dell'an e del quantum, della pretesa risarcitoria dell'appaltatore.

    Art. 1453 c.c. · Art. 1455 c.c. · Art. 1460 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 61 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16917/2026

    29 maggio 2026

    Qualora siano proposte contrapposte domande giudiziali di risoluzione del contratto, ciascuna fondata sull'inadempimento dell'altra parte, e tali domande vengano entrambe respinte, gli effetti della risoluzione pronunciata in ragione della reciprocità delle domande decorrono dal momento della proposizione dell'ultima di esse.

    Art. 1453 c.c. · Art. 1458 c.c. · Art. 1463 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 123 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16620/2026

    27 maggio 2026

    La vendita di autoveicolo recante il numero di motore o del telaio alterati, di provenienza furtiva e corredato da falsa documentazione, integra una consegna di aliud pro alio che legittima l'acquirente a proporre l'azione generale di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., indipendentemente da qualsiasi eventuale successiva regolarizzazione, dovendo attribuirsi rilevanza, ai fini indicati dalla medesima norma, allo stato della cosa al momento della conclusione del contratto (o della consegna) e non a situazioni future ed incerte.

    Art. 1453 c.c. · Art. 1346 c.c. · Art. 1490 c.c. · Art. 1495 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 116 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16623/2026

    27 maggio 2026

    L'azione ex art. 2932 c.c. esperita dal promissario acquirente, con richiesta di condanna alla cancellazione di ipoteca gravante sull'immobile oggetto di preliminare di compravendita, non è preclusa dall'ammissione del promittente venditore ad un concordato preventivo, in quanto le limitazioni poste da tale procedura concorsuale operano esclusivamente in sede esecutiva e non comportano il venir meno dell'obbligazione di trasferire l'immobile libero da iscrizioni pregiudizievoli, assunta con il contratto preliminare, cosicché, ove non sia possibile la cancellazione dell'ipoteca senza il consenso del creditore, nel caso in cui l'attivo della procedura non presenti la capienza necessaria per soddisfare il medesimo, il promissario acquirente potrà chiedere la risoluzione del rapporto derivante dalla sentenza ex art. 2932 c.c., oltre che la garanzia per l'evizione.

    Art. 1453 c.c. · Art. 1476 c.c. · Art. 1483 c.c. · Art. 2932 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 117 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  • La risoluzione può verificarsi esclusivamente rispetto ai contratti a prestazioni corrispettive, e cioè non soltanto rispetto ai contratti che implicano obbligazioni per entrambe le parti, secondo la definizione dell'art. 1099 cod. civ. del 1865, ma rispetto ad ogni contratto che abbia per oggetto attribuzioni patrimoniali reciproche in situazione di sinallagma, ossia in ogni caso in cui l'attribuzione procurata o promessa ad una parte è scopo dell'attribuzione procurata o promessa all'altra. Qualunque anomalia che alteri questo rapporto di interdipendenza, può ripercuotersi sulla vita del contratto, se impedisce che questo realizzi il bisogno per la cui soddisfazione era stato concluso. Anomalie influenti sul sinallagma sono l'inadempienza di una delle parti e l'impossibilità o l'eccessiva onerosità della prestazione dovuta da una di esse. A causa dell'inadempienza di una delle parti o della impossibilità di una delle prestazioni viene meno il rapporto funzionale tra le reciproche attribuzioni; a causa dell'eccessiva onerosità si crea uno squilibrio tra le attribuzioni medesime, in modo tale che gli effetti del contratto non sono più corrispondenti alla volontà iniziale delle parti. La identica conseguenza cui adducono ciascuna delle tentate situazioni, di rompere il vincolo di corrispettività e quindi di togliere giustificazione alla prestazione o alla controprestazione, ha condotto ad un avvicinamento delle medesime sotto l'unico profilo della risoluzione del contratto, in modo che questa viene considerata dal nuovo codice come rimedio concesso per ogni caso di mancata realizzazione del sinallagma. Della risoluzione per inadempimento.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 660

  • L'inadempimento di una delle parti legittima la domanda di risoluzione solo se abbia notevole importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte (art. 1455). Il principio, non ostante il silenzio del codice del 1865, era già ammesso dalla coscienza giuridica comune quale criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. La giurisprudenza ne aveva fatto applicazioni varie escludendo valore non soltanto all'inadempimento di un obbligo contrattuale accessorio, ma anche a quello di un'obbligazione principale se l'inadempimento stesso, per le modalità e le circostanze, appariva di lieve entità. Il principio, applicato nell'art. 1525 con riferimento alla vendita a rate, è ripetuto nell'art. 1564 a proposito della somministrazione, per precisarne la portata rispetto a questo contratto: ne può produrre infatti la risoluzione soltanto l'inadempimento che sia tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti. La risoluzione può essere chiesta anche se la parte fedele ai propri obblighi aveva promosso giudizio per ottenerne l'esecuzione; il che è ovvio dato che perdura lo stato di violazione del contratto. Non è invece consentito che la domanda di risoluzione si muti in domanda di adempimento (art. 1453, secondo comma); scegliendo la risoluzione, il contraente implicitamente dichiara di non avere più interesse al contratto, e il debitore non deve ulteriormente mantenersi pronto per l'esecuzione della prestazione. Reciprocamente, la domanda di risoluzione impedisce la purgazione della mora (art. 1453, terzo comma); per non indulgere eccessivamente verso il debitore, il nuovo sistema nega ogni diritto a dilazione giudiziaria, in modo che si evita ogni turbamento alla prontezza degli adempimenti, fondamentale in ogni ramo dell'economia, e si adegua tutto il sistema delle obbligazioni alla norma dell'art. 42 cod. comm. Quando non vi è clausola risolutiva espressa, la risoluzione si può ottenere mediante un procedimento monitorio di diffida ad adempiere (art. 1454), che rinvia il contraddittorio sulla controversia conseguente all'inadempimento, subordinandolo ad un'opposizione dell'inadempiente, e che dà al creditore il vantaggio di evitare le lungaggini di un'ordinaria azione giudiziale. Il creditore intimerà al debitore, per iscritto, di adempiere in un termine non inferiore a quindici giorni, salva diversa convenzione o salvo che, per la natura del contratto o in base agli usi, risulti congruo un termine minore. La diffida deve contenere la dichiarazione che, decorso inutilmente il termine stabilito, il contratto si intenderà risoluto; e infatti la persistente inadempienza del debitore provoca la risoluzione ipso iure. A tutela del creditore si è evitato l'effetto automatico assoluto, tanto della clausola risolutiva espressa quanto del termine essenziale. Tale automatismo potrebbe non corrispondere più all'interesse del creditore nell'atto in cui l'inadempimento si verifica: il creditore può quindi rinunciare all'effetto della clausola risolutiva espressa non dichiarando di volersene valere (art. 1456, secondo comma); può rinunciare all'effetto del termine essenziale domandando entro tre giorni l'esecuzione tardiva (art. 1457, primo comma). In caso di termine essenziale la dichiarazione del creditore è sottoposta a decadenza, perchè normalmente i contratti a termine essenziale hanno per oggetto prestazioni di valore variabilissimo e per non consentire al creditore di speculare senza limiti di tempo sulle possibilità alternative di conseguire la prestazione o il risarcimento: il sistema sostanzialmente è quello già previsto dall'art. 69 cod. comm. (cfr. anche art. 1517). Gli effetti della risoluzione per inadempimento sono stabiliti negli articoli 1458 e 1459 anche rispetto ai contratti plurilaterali rivolti a realizzare uno scopo comune; i limiti entro cui è consentito sospendere o rifiutare l'adempimento sono determinati negli articoli 1460, 1461 e 1462 in relazione all'exceptio inadimpleti contractus, al mutamento delle condizioni patrimoniali dei contraenti e alla clausola salve et repete.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 661

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1453 · fonte del testo

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