Art. 1453 c.c. — Risolubilità del contratto per inadempimento
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[1]Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro puo' a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
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[2]La risoluzione puo' essere domandata anche quando il giudizio e' stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non puo' piu' chiedersi l'adempimento quando e' stata domandata la risoluzione.
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[3]Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non puo' piu' adempiere la propria obbligazione.
48 pronunce che riguardano l’art. 1453 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16893/2026
29 maggio 2026
Opere pubbliche (appalto di)
In tema di appalti pubblici, il diritto al risarcimento del danno, in caso di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della stazione appaltante, non può trovare riscontro, sic et simpliciter, nella pregressa iscrizione delle riserve, le quali, tuttavia, ben possono essere assunte dal giudice del merito come base per la verifica, sotto il profilo dell'an e del quantum, della pretesa risarcitoria dell'appaltatore.
Qualora siano proposte contrapposte domande giudiziali di risoluzione del contratto, ciascuna fondata sull'inadempimento dell'altra parte, e tali domande vengano entrambe respinte, gli effetti della risoluzione pronunciata in ragione della reciprocità delle domande decorrono dal momento della proposizione dell'ultima di esse.
La vendita di autoveicolo recante il numero di motore o del telaio alterati, di provenienza furtiva e corredato da falsa documentazione, integra una consegna di aliud pro alio che legittima l'acquirente a proporre l'azione generale di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., indipendentemente da qualsiasi eventuale successiva regolarizzazione, dovendo attribuirsi rilevanza, ai fini indicati dalla medesima norma, allo stato della cosa al momento della conclusione del contratto (o della consegna) e non a situazioni future ed incerte.
L'azione ex art. 2932 c.c. esperita dal promissario acquirente, con richiesta di condanna alla cancellazione di ipoteca gravante sull'immobile oggetto di preliminare di compravendita, non è preclusa dall'ammissione del promittente venditore ad un concordato preventivo, in quanto le limitazioni poste da tale procedura concorsuale operano esclusivamente in sede esecutiva e non comportano il venir meno dell'obbligazione di trasferire l'immobile libero da iscrizioni pregiudizievoli, assunta con il contratto preliminare, cosicché, ove non sia possibile la cancellazione dell'ipoteca senza il consenso del creditore, nel caso in cui l'attivo della procedura non presenti la capienza necessaria per soddisfare il medesimo, il promissario acquirente potrà chiedere la risoluzione del rapporto derivante dalla sentenza ex art. 2932 c.c., oltre che la garanzia per l'evizione.
In tema di compravendita, la consapevolezza del vizio, valevole a far decorrere il termine per la denuncia ex art. 1495 c.c., presuppone la percezione delle cause interne del difetto, che ne identificano la natura, non essendo invece necessaria la conoscenza delle cause esterne che lo hanno determinato.
Ai fini della legittimità del recesso di cui all'art. 1385 c.c., come in materia di risoluzione contrattuale, non è sufficiente l'inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall'art. 1455 c.c., dovendo il giudice tenere conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l'utilità del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo.
L'inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per l'adempimento di un'obbligazione, pur impedendo, in mancanza di una diffida ad adempiere, la risoluzione di diritto ex art. 1457 c.c., non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell'art. 1453 c.c., se si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza, ossia se il ritardo superi ogni ragionevole limite di tolleranza; il relativo accertamento costituisce apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che va condotto in relazione all'oggetto ed alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto ed al persistente interesse dell'altro contraente alla prestazione dopo un certo tempo.
In tema di risoluzione per inadempimento, il divieto di richiedere l'adempimento quando sia stata già chiesta la risoluzione, stabilito dall'art. 1453, comma 2, c.c., non preclude la proposizione contestuale della domanda di risoluzione in via principale e di quella di adempimento in via subordinata.
Il divieto per il debitore di adempiere la propria obbligazione dopo la proposizione della domanda di risoluzione - divieto che si basa sulla mancanza di interesse del creditore ad ottenere l'adempimento - non è assoluto, presupponendo la fondatezza di tale domanda in base ai fatti dedotti, con la conseguenza che, nel caso in cui la domanda non sia fondata, per cui il comportamento del debitore anteriore alla domanda non giustifichi il disinteresse del creditore all'adempimento, lo stesso debitore non è esonerato dall'obbligo di adempiere (o di farne congrua offerta); ne deriva, ulteriormente, che il persistente inadempimento del debitore può, nei contratti di durata, può incidere sulla gravità di tale contegno, legittimando l'accoglimento della domanda di risoluzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva riconosciuto l'obbligo per il mutuatario, anche in pendenza della domanda di risoluzione, di continuare a corrispondere le rate alle scadenze stabilite secondo l'originario piano di ammortamento o, quanto meno, offrire la somma dovuta, così da costituire in mora l'istituto di credito mutuante).
Qualora, anziché recedere dal contratto, la parte non inadempiente si avvalga dei rimedi ordinari della richiesta di adempimento ovvero della risoluzione del negozio, la restituzione della caparra è ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale, in conseguenza del venir meno della causa della corresponsione, giacché, in tale ipotesi, essa perde la suindicata funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria all'importo convenzionalmente stabilito in contratto e la parte che allega di avere subito il danno, oltre alla restituzione di quanto prestato in relazione al contratto od in esecuzione del medesimo, ha diritto anche al risarcimento dell'integrale danno subito, se e nei limiti in cui riesce a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale degli artt. 1453 ss. c.c.
In tema di competenza, ai fini della determinazione del valore della causa, ai sensi dell'art. 12, comma 1, c.p.c., si deve far riferimento, in caso di domanda di risoluzione del contratto, all'ammontare delle restituzioni che conseguono al venir meno anticipato del vincolo contrattuale.
In tema di appalto, quando le opere appaltate si interrompono per l'emergere nel corso della loro esecuzione di problematiche incidenti sulla possibilità di proseguire l'intervento nel rispetto delle regole dell'arte, non si applicano le disposizioni previste dagli artt. 1667, 1668, 1669 c.c., ma le norme ordinarie in materia di inadempimento contrattuale, potendo la domanda deve essere vagliata in base ai rispettivi rapporti negoziali intrattenuti con il committente, ove sia esercitata anche un'azione di responsabilità contrattuale verso i professionisti incaricati della verifica geologica, della progettazione e della direzione dei lavori.
La clausola del contratto di appalto che vieta di subappaltare l'opera senza autorizzazione del committente non costituisce prova della precostituzione pattizia del rilievo di gravità dell'inadempimento, in quanto il subappalto non autorizzato non ha rilevanza diretta nei rapporti tra appaltatore e committente e, a quei fini, lo strumento idoneo è la clausola risolutiva espressa; in mancanza, la valutazione della gravità dell'inadempimento deve essere effettuata con gli ordinari criteri ex art. 1453 ss. c.c.
Il giudizio contenzioso relativo alla domanda di risoluzione, pregiudiziale alle domande restitutorie e risarcitorie nei confronti della massa fallimentare, divenuta improcedibile in ragione della dichiarazione di fallimento, non va riassunto, essendo il contraente in bonis semplicemente onerato di proporre la detta domanda, unitamente a quelle conseguenziali di contenuto risarcitorio e restitutorio, davanti al giudice delegato, il quale, in caso di mancata riproposizione in sede fallimentare, dovrà disporre la cancellazione della trascrizione.
La contemporanea pendenza del giudizio di risoluzione per inadempimento proposto dal contraente in bonis prima del fallimento del convenuto e trasferito in sede fallimentare e di quello avente ad oggetto la contrapposta domanda avanzata dal contraente poi fallito e proseguito dal curatore in sede ordinaria, non determina la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio endoconcorsuale in attesa di quello ordinario, in quanto l'accertamento dei diritti restitutorio e risarcitorio deve aver luogo, unitamente alla pronuncia sulla pregiudiziale costituiva, con il rito previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall., nel rispetto dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza che informano quest'ultimo e che, in ogni caso, la stabilità della pronuncia resa in sede fallimentare, assicurata dal giudicato endofallimentare, non si presta ad essere incisa dagli sviluppi del giudizio di un'azione di massa quale quella di risoluzione promossa dal curatore.
In tema di inadempimento contrattuale, l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. costituisce espressione del potere di autotutela riconosciuto alle parti e, pur essendo diretta a paralizzare la pretesa di adempimento della controparte inadempiente, non è incompatibile con la proposizione della domanda di risoluzione del contratto né con la richiesta di risarcimento del danno, atteso che l'inadempimento di una parte, oltre a escludere il dovere dell'altra di eseguire la propria prestazione, può incidere anche sull'interesse di quest'ultima alla conservazione del vincolo contrattuale.
In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, la domanda di risarcimento del danno non è implicitamente compresa in quella di risoluzione, trattandosi di domande autonome, sebbene cumulabili ai sensi dell'art. 1453, comma 1, c.c.; tuttavia, lo ius variandi previsto dal comma 2 della medesima disposizione consente alla parte non inadempiente di modificare, anche con la memoria ex art. 183 c.p.c., la domanda originaria di accertamento dell'inadempimento (o di accertamento negativo del credito) in quella di risoluzione del contratto, senza che ciò integri domanda nuova, purché il mutamento resti circoscritto alla medesima vicenda sostanziale.(Nella specie, la S.C. ha affermato l'ammissibilità della domanda di risoluzione proposta con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. - ratione temporis vigente - in sostituzione dell'originaria domanda di accertamento negativo del credito, cassando la sentenza che ne aveva dichiarato la tardività).
In tema di caparra confirmatoria, va qualificata in termini di declaratoria di risoluzione giudiziale per inadempimento, soggetta alla relativa disciplina generale, e non quale domanda di accertamento dell'esercizio del diritto potestativo di recesso, la domanda con cui la parte non inadempiente, che abbia corrisposto la caparra, chieda, oltre alla risoluzione del contratto, la condanna della controparte al pagamento del doppio della somma versata a tale titolo e il ristoro degli ulteriori danni asseritamente patiti, ovvero la parte che l'abbia incassata chieda, oltre alla risoluzione e all'accertamento del diritto a ritenerla, anche la riparazione dell'ulteriore nocumento patito.
In tema di vendita di immobile destinato ad abitazione, il mancato rilascio del certificato di abitabilità, al momento della stipula del contratto, è fonte di responsabilità risarcitoria se sono provati l'an, il quomodo e il quantum del danno, mentre, in mancanza di tale prova, il risarcimento del danno non spetta, soprattutto se sia accertato che il mancato rilascio non ha impedito alla parte acquirente di utilizzare il bene come abitazione, senza subire i pregiudizi economici che sarebbero potuti astrattamente derivare, anche in termini di spese per l'acquisizione di tale certificato.
In tema di preliminare di compravendita, il promissario acquirente può invocare la risoluzione per inadempimento ex art 1453 c.c. ove il bene oggetto del contratto non presenti una qualità promessa, che, sebbene non oggettivamente essenziale, rivesta tale carattere per volere dei contraenti, giacché le "qualità promesse" che legittimano la distinta azione di risoluzione della compravendita ai sensi dell'art. 1497 c.c. comprendono tutte quelle contrattate, sia in modo esplicito sia in modo implicito, e che possono variare, secondo le esigenze o il gusto del compratore, nonché quelle essenziali per un uso non previsto in contratto o non rientrante nella comune esperienza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la domanda di risoluzione per inadempimento di un preliminare di compravendita di terreni, per difetto di una qualità - la contiguità dei due gruppi di fondi, risultati separati da un terzo fondo, estraneo all'accordo - la cui specifica prospettazione aveva indotto il promissario acquirente alla stipula).
In tema di vendita di opere d'arte, l'errore di uno o di entrambi i contraenti sull'autenticità dell'opera negoziata e sull'effettiva identità del relativo autore può dar luogo, ex art. 1428 c.c., alla caducazione del contratto, perché comporta che questo debba intendersi concluso per effetto di una falsa rappresentazione dell'identità e delle qualità essenziali del relativo oggetto, avuta da una o da entrambe le parti al momento della conclusione dell'accordo. (Fattispecie in tema di vendita di dipinto dichiarato autentico e successivamente risultato contraffatto).
La violazione delle regole di condotta che disciplinano l'attività propedeutica alla conclusione del contratto, quando abbia per effetto di indurre l'altra parte alla stipula di un contratto che altrimenti non avrebbe concluso, può dar luogo a responsabilità contrattuale o all'annullamento per vizio del consenso, ma non alla risoluzione dello stesso, la quale ha come presupposto l'inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto e non dei patti precontrattuali. (In applicazione principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, dopo aver accertato la violazione, da parte di una società assicuratrice, degli obblighi informativi precontrattuali, aveva accolto la domanda dell'assicurato, volta alla risoluzione del contratto successivamente concluso).
In tema di appalto di opere, la mera consegna della res, in assenza di comportamenti successivi idonei a dare fondamento alla volontà di accettarla, non può essere intesa come accettazione tacita dell'opera, giacché le parti possono stabilire anche che la consegna avvenga decorso un determinato termine dall'accettazione dell'opera, ovvero che questa rimanga, anche dopo l'accettazione, presso l'appaltatore a disposizione del committente, il quale può decidere, a suo piacimento, quando ritirarla; in tale evenienza l'appaltatore deve essere compensato per le spese di custodia sostenute per l'affidamento della res alla sua fiducia e tale rapporto è regolato dalle norme sul deposito, con riferimento all'obbligo della diligenza nella custodia e alla responsabilità dell'appaltatore in caso di perimento della cosa per sua colpa.
In tema di IVA, la diversità di funzioni che la corresponsione della caparra confirmatoria può assumere nell'ambito della stipula di un preliminare di compravendita immobiliare - anticipazione del prezzo finale ovvero risarcimento forfettario - impone di distinguere, ai fini dell'assoggettabilità all'imposta, tra due ipotesi: nel caso di regolare esecuzione del contratto, la caparra è imputata in acconto sul prezzo dei beni oggetto del definitivo, soggetti ad IVA, andando ad incidere sulla relativa base imponibile e, prima ancora, ad integrare il presupposto impositivo ex art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972; l'inadempimento del preliminare, invece, ne propizia il trattenimento, risarcendo, in tal modo, il promittente venditore e, di conseguenza, non fa parte della base imponibile dell'IVA.
Ai fini della pronuncia di risoluzione, anche in presenza di collegamento negoziale, il giudice è tenuto a una valutazione sinergica e complessiva del comportamento delle parti, mediante un'indagine unitaria dell'intero assetto di interessi risultante dal collegamento, che non consente apprezzamenti frammentari delle singole condotte; ne consegue che, nel vagliare la fondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento, il giudice deve considerare anche le difese della parte convenuta che, espressamente o implicitamente, opponga l'inadempimento dell'altra ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Gli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento sono soggetti alla disciplina dell'indebito oggettivo, sicché, ai fini della decorrenza degli interessi dovuti sulle somme oggetto di restituzione, rileva la buona fede dell'accipiens, con la conseguenza che, essendo la stessa presunta, gli interessi decorrono dal giorno della domanda giudiziale o dall'atto stragiudiziale di costituzione in mora, a meno che risulti che chi ha ricevuto il pagamento fosse consapevole di non avere diritto a conseguirlo.
La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento con ritenzione della caparra confirmatoria ricevuta (o condanna al pagamento del doppio di quella versata) deve essere interpretata come volta ad ottenere la declaratoria della legittimità dell'intervenuto recesso con ritenzione della somma ricevuta a tale titolo, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, assumendo rilievo dirimente la richiesta relativa alla caparra, perché inerente una pretesa accessoria all'esercizio del diritto potestativo di recesso ed incompatibile con la domanda ex art. 1453 c.c. di risoluzione e risarcimento del danno secondo le regole generali.
La caparra confirmatoria, a differenza della penale, non può essere oggetto di riduzione equitativa da parte del giudice ex art. 1384 c.c., in quanto la prima è già sottoposta ad una limitazione ex lege entro la soglia del corrispettivo dovuto quale prestazione principale, tanto da escluderne intrinsecamente la manifesta eccessività e la necessità di ricondurla ad equità, a differenza della penale, la cui misura è liberamente concordata dalle parti.
In tema di appalto privato, la redazione del verbale di consegna non è esigibile in caso di mancata ultimazione dei lavori, poiché la consegna è una prestazione accessoria che presuppone l'opera ultimata, con la conseguenza che il committente può agire per l'adempimento e il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1453 c.c., e la prescrizione decennale della relativa azione decorre dalla scadenza del termine pattuito per l'ultimazione dell'opera.
Il danno da risoluzione per inadempimento contrattuale deve essere commisurato al differenziale tra il valore delle prestazioni non eseguite e la prestazione a carico della parte non inadempiente, senza che a tal fine sia necessario che la parte inadempiente proponga domande o eccezioni di compensazione propria, poiché in presenza di crediti e debiti originati da un medesimo rapporto deve procedersi d'ufficio alla loro compensazione impropria. (Nella specie, relativa a preliminare di trasferimento di quote di produzione di tabacco e dei connessi benefici comunitari, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva liquidato il danno da risoluzione commisurandolo al totale degli importi che la parte non inadempiente avrebbe ricevuto per i benefici anzidetti).
Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, a fronte di una richiesta di restituzione del doppio della caparra indebitamente cumulata con una domanda di risoluzione per inadempimento di un preliminare e conseguente risarcimento del danno, condanni la parte inadempiente alla restituzione di detta caparra, trattandosi del riconoscimento di un bene della vita omogeneo, seppure ridimensionato, rispetto a quanto "ab initio" richiesto e non sussistendo più alcun titolo della controparte a trattenere la somma versata.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ove intervenga il fallimento del contraente inadempiente, la dichiarazione della parte adempiente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa - che produce i propri effetti solo dal momento in cui il contraente, nel cui interesse è stata pattuita, comunica all'altro inadempiente l'intenzione di avvalersene - non è opponibile alla massa dei creditori, essendosi già prodotto l'effetto della destinazione del patrimonio del fallito al soddisfacimento paritario di tutti i creditori, con la conseguenza che gli effetti risolutori e risarcitori della risoluzione sarebbero lesivi della par condicio creditorum.
In tema di appalto, le domande di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo sono compatibili e possono essere introdotte ab origine nello stesso giudizio, oppure l'una può essere sostituita all'altra nel corso del medesimo, ex art. 1453, secondo comma, c.c., senza il rispetto delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. nella formulazione previgente, ratione temporis applicabile, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali.
In tema di preliminare di compravendita, l'esercizio del recesso, ai sensi dell'art.1385 c.c., non può essere giustificato dal solo pericolo di evizione, per il quale esiste il diverso rimedio disciplinato dall'art.1481 c.c., dovendo essere comunque verificati i suoi presupposti di operatività, secondo i criteri dettati dagli art.1453 e 1455 c.c., quanto ad esistenza, gravità e proporzionalità dell'inadempimento ascritto alla controparte.
Il termine stabilito per l'adempimento non può essere ritenuto essenziale quando la sua decorrenza è condizionata alla verificazione di un evento futuro e incerto, atteso che ciò è incompatibile con la dimostrazione inequivoca della volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo.
Qualora la sentenza respinga la domanda di risoluzione del contratto di locazione - indicato dal locatore come ad uso abitativo - per morosità ex art. 55 l. n. 392 del 1978 e ometta di pronunciarsi sulla riconvenzionale del conduttore volta all'accertamento dell'uso non abitativo, l'accoglimento dei motivi di ricorso riguardanti la minuspetizione è sufficiente ad impedire la formazione di un giudicato implicito sulla tipologia della locazione, con la conseguenza che sono inammissibili, per difetto di interesse, gli ulteriori motivi volti a censurare il rigetto della domanda di risoluzione, decisione di per sé vantaggiosa per il locatario.
In tema di preliminare di vendita immobiliare, mentre l'inadempimento del promissario acquirente comporta che al promittente venditore è dovuto il danno per la sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, il quale sussiste in re ipsa e non necessita quindi di prova, l'inadempimento del promittente venditore obbliga al risarcimento dei danni richiesti dal promissario acquirente solo se questi fornisce la prova della loro effettiva esistenza e se essi, quand'anche da liquidarsi in via equitativa, sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento.
In tema di intermediazione finanziaria, il termine prescrizionale decennale per l'esercizio, da parte dell'investitore, dell'azione volta ad ottenere la risoluzione del contratto recante l'ordine di investimento, con la conseguente restituzione di quanto investito, per effetto della violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, inizia a decorrere dalla data di avvenuta esecuzione dell'ordine predetto, essendo questo il momento in cui si verifica l'inadempimento agli obblighi suddetti e dal quale, dunque, il diritto alla risoluzione può esser fatto valere.
In tema di inadempimenti contrattuali reciproci, la loro valutazione comparativa non può essere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale.
Quando è dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2038 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza che, nel dichiarare la risoluzione dell'acquisto di bonds argentini e disporre in favore dell'investitore il rimborso della differenza tra prezzo di acquisto e valore di rivendita in perdita dei titoli, aveva disatteso parzialmente la richiesta della banca di restituzione di tutte le cedole medio tempore riscosse, accordandola unicamente per il periodo successivo alla data dalla domanda giudiziale).
Il recesso dal contratto del promissario acquirente prevista dall'art. 1385, comma 2, c.c. consente di conseguire in via stragiudiziale la risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, con la conseguenza che esso preclude la successiva domanda di adempimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato risolto in contratto per aver la promittente venditrice alienato a terzi l'immobile sebbene tale vendita fosse intervenuta successivamente all'intervenuto recesso del promissario acquirente che aveva, in seguito, inviato illegittimamente una diffida ad adempiere).
Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano escluso l'inadempimento della promittente venditrice, atteso che la condotta dei promissari acquirenti - che non si erano opposti ai diversi rinvii e avevano poi effettivamente stipulato il contratto definitivo in data successiva - evidenziava comunque che essi non avevano considerato perduta l'utilità economica derivante dal contratto preliminare oggetto di causa).
A fronte di una domanda di risoluzione per inadempimento, il giudice è tenuto a valutare l'importanza dell'inadempimento stesso, ai sensi dell'art. 1455 c.c., senza poterla implicitamente ricavare dall'accoglimento di una domanda uguale e contraria.
In tema di preliminare di vendita immobiliare, il danno da lucro cessante spettante al promittente venditore che agisca per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno, in ragione dell'inadempimento del promissario acquirente, danno derivante dalla sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, deve essere parametrato alla differenza (recte al deprezzamento) tra il prezzo pattuito nel preliminare e il valore commerciale dell'immobile al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo, potendosi tener conto anche di ulteriori circostanze, suscettibili di determinare un incremento o una riduzione del pregiudizio, a condizione che esse siano allegate e provate e appaiano ragionevolmente prevedibili e non meramente ipotizzate.
Accertata la mancanza di causa adquirendi a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento, l'azione accordata dalla legge per conseguire la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo.
Ai sensi dell'art. 1454 c.c., il contraente che si avvale dello strumento dalla diffida deve essere già vittima dell'altrui inadempimento e, pertanto, deve escludersi che essa possa essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto, trattandosi di uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro che sia inadempiente per ottenere una celere risoluzione del contratto senza dovere attendere la pronuncia del giudice.
In tema di compravendita immobiliare conclusa con scrittura privata, va escluso il grave inadempimento dell'acquirente che non abbia collaborato all'attività giuridica necessaria per la trascrizione dell'atto, trattandosi di condotta inidonea a cagionare danno all'alienante, già spogliatosi della proprietà dell'immobile e valevole a ledere, semmai, la posizione dello stesso acquirente, stante la finalità della trascrizione, diretta a risolvere l'eventuale conflitto tra più aventi causa da un comune autore.
Ai fini della decadenza di cui all'art. 3-bis, comma 7-bis, d.lgs. n. 502 del 1992, l'inadempimento del direttore generale di una azienda sanitaria non può essere desunto ipso facto dal mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività e, in particolare, del dovere della diligenza, per il quale trova applicazione il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c., da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La risoluzione può verificarsi esclusivamente rispetto ai contratti a prestazioni corrispettive, e cioè non soltanto rispetto ai contratti che implicano obbligazioni per entrambe le parti, secondo la definizione dell'art. 1099 cod. civ. del 1865, ma rispetto ad ogni contratto che abbia per oggetto attribuzioni patrimoniali reciproche in situazione di sinallagma, ossia in ogni caso in cui l'attribuzione procurata o promessa ad una parte è scopo dell'attribuzione procurata o promessa all'altra. Qualunque anomalia che alteri questo rapporto di interdipendenza, può ripercuotersi sulla vita del contratto, se impedisce che questo realizzi il bisogno per la cui soddisfazione era stato concluso. Anomalie influenti sul sinallagma sono l'inadempienza di una delle parti e l'impossibilità o l'eccessiva onerosità della prestazione dovuta da una di esse. A causa dell'inadempienza di una delle parti o della impossibilità di una delle prestazioni viene meno il rapporto funzionale tra le reciproche attribuzioni; a causa dell'eccessiva onerosità si crea uno squilibrio tra le attribuzioni medesime, in modo tale che gli effetti del contratto non sono più corrispondenti alla volontà iniziale delle parti. La identica conseguenza cui adducono ciascuna delle tentate situazioni, di rompere il vincolo di corrispettività e quindi di togliere giustificazione alla prestazione o alla controprestazione, ha condotto ad un avvicinamento delle medesime sotto l'unico profilo della risoluzione del contratto, in modo che questa viene considerata dal nuovo codice come rimedio concesso per ogni caso di mancata realizzazione del sinallagma. Della risoluzione per inadempimento.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 660
L'inadempimento di una delle parti legittima la domanda di risoluzione solo se abbia notevole importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte (art. 1455). Il principio, non ostante il silenzio del codice del 1865, era già ammesso dalla coscienza giuridica comune quale criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. La giurisprudenza ne aveva fatto applicazioni varie escludendo valore non soltanto all'inadempimento di un obbligo contrattuale accessorio, ma anche a quello di un'obbligazione principale se l'inadempimento stesso, per le modalità e le circostanze, appariva di lieve entità. Il principio, applicato nell'art. 1525 con riferimento alla vendita a rate, è ripetuto nell'art. 1564 a proposito della somministrazione, per precisarne la portata rispetto a questo contratto: ne può produrre infatti la risoluzione soltanto l'inadempimento che sia tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti. La risoluzione può essere chiesta anche se la parte fedele ai propri obblighi aveva promosso giudizio per ottenerne l'esecuzione; il che è ovvio dato che perdura lo stato di violazione del contratto. Non è invece consentito che la domanda di risoluzione si muti in domanda di adempimento (art. 1453, secondo comma); scegliendo la risoluzione, il contraente implicitamente dichiara di non avere più interesse al contratto, e il debitore non deve ulteriormente mantenersi pronto per l'esecuzione della prestazione. Reciprocamente, la domanda di risoluzione impedisce la purgazione della mora (art. 1453, terzo comma); per non indulgere eccessivamente verso il debitore, il nuovo sistema nega ogni diritto a dilazione giudiziaria, in modo che si evita ogni turbamento alla prontezza degli adempimenti, fondamentale in ogni ramo dell'economia, e si adegua tutto il sistema delle obbligazioni alla norma dell'art. 42 cod. comm. Quando non vi è clausola risolutiva espressa, la risoluzione si può ottenere mediante un procedimento monitorio di diffida ad adempiere (art. 1454), che rinvia il contraddittorio sulla controversia conseguente all'inadempimento, subordinandolo ad un'opposizione dell'inadempiente, e che dà al creditore il vantaggio di evitare le lungaggini di un'ordinaria azione giudiziale. Il creditore intimerà al debitore, per iscritto, di adempiere in un termine non inferiore a quindici giorni, salva diversa convenzione o salvo che, per la natura del contratto o in base agli usi, risulti congruo un termine minore. La diffida deve contenere la dichiarazione che, decorso inutilmente il termine stabilito, il contratto si intenderà risoluto; e infatti la persistente inadempienza del debitore provoca la risoluzione ipso iure. A tutela del creditore si è evitato l'effetto automatico assoluto, tanto della clausola risolutiva espressa quanto del termine essenziale. Tale automatismo potrebbe non corrispondere più all'interesse del creditore nell'atto in cui l'inadempimento si verifica: il creditore può quindi rinunciare all'effetto della clausola risolutiva espressa non dichiarando di volersene valere (art. 1456, secondo comma); può rinunciare all'effetto del termine essenziale domandando entro tre giorni l'esecuzione tardiva (art. 1457, primo comma). In caso di termine essenziale la dichiarazione del creditore è sottoposta a decadenza, perchè normalmente i contratti a termine essenziale hanno per oggetto prestazioni di valore variabilissimo e per non consentire al creditore di speculare senza limiti di tempo sulle possibilità alternative di conseguire la prestazione o il risarcimento: il sistema sostanzialmente è quello già previsto dall'art. 69 cod. comm. (cfr. anche art. 1517). Gli effetti della risoluzione per inadempimento sono stabiliti negli articoli 1458 e 1459 anche rispetto ai contratti plurilaterali rivolti a realizzare uno scopo comune; i limiti entro cui è consentito sospendere o rifiutare l'adempimento sono determinati negli articoli 1460, 1461 e 1462 in relazione all'exceptio inadimpleti contractus, al mutamento delle condizioni patrimoniali dei contraenti e alla clausola salve et repete.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 661
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1453 · fonte del testo
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