Codice civile

Art. 2236 c.c. — Responsabilità del prestatore d'opera

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta', il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

11 pronunce che riguardano l’art. 2236 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3671/2026

    18 febbraio 2026

    La responsabilità professionale dell'avvocato dev'essere accertata sulla base delle regole e degli orientamenti interpretativi vigenti al momento della prestazione, non incidendo sulla valutazione della diligenza del difensore la dichiarazione di incostituzionalità di una norma, intervenuta successivamente al passaggio in giudicato della pronuncia che ha definito il processo cui la condotta professionale è correlata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva escluso la responsabilità dell'avvocato per non avere proceduto a rituale notifica ad almeno uno dei controinteressati del ricorso amministrativo, sul presupposto dell'avvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 4, c.p.a., in virtù del quale il giudice amministrativo aveva escluso potesse disporsi la rinnovazione della notificazione nulla, per non essere ascrivibile il relativo esito negativo a causa non imputabile al notificante).

    Art. 2236 c.c. · Art. 136 cost. · Art. 1176 c.c. · Art. 40 c.p.a.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3215/2026

    13 febbraio 2026

    Il commercialista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi è tenuto, in base alla diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., a controllare che sussistano i presupposti di legge per l'inserimento dei relativi dati e, laddove gli venga richiesto di portare in deduzione determinate spese, a verificare la corretta esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge a tal fine.

    Art. 2236 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1176 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2664/2026

    6 febbraio 2026

    In tema di procedure concorsuali, l'avvocato, che svolge la sua prestazione in una procedura di concordato preventivo, deve adempiere l'incarico munendosi delle competenze necessarie ed adeguate all'opera per affrontare anche questioni di particolare complessità ex art. 2236 c.c., insite all'interno di una procedura concorsuale che, inevitabilmente, involge anche problematiche di natura contabile e fiscale.

    Art. 2236 c.c. · Art. 1176 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1603/2026

    24 gennaio 2026

    Il notaio incaricato della stipula di un atto di compravendita immobiliare risponde dei danni patiti dall'acquirente a causa dell'assenza nell'immobile dei requisiti per il rilascio del certificato di abitabilità, a nulla rilevando che la mancanza di quei requisiti potesse essere agevolmente accertata dall'acquirente stesso, quando non sia dimostrato che il professionista abbia informato il cliente di tale situazione e delle sue possibili conseguenze. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del notaio nonostante questi avesse omesso di informare l'acquirente circa la reale destinazione d'uso - di deposito invece che di civile abitazione - dell'immobile compravenduto e della conseguente mancanza di abitabilità).

    Art. 2236 c.c. · Art. 1175 c.c. · Art. 1375 c.c. · Art. 24 Testo unico in materia edilizia. (Testo A)

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 405/2007

    Parametro
    30 novembre 2007

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 91 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2007. F.to: Franco BILE, Presidente…

    Art. 82 c.p.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nel regolare il profilo contrattuale del rapporto si è data soluzione ai due dibattuti problemi della responsabilità del professionista e del rapporto tra professione e impresa, accogliendo i risultati dell'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale. Circa il primo problema (art. 2236) ci si trova di fronte a due opposte esigenze, quella di non mortificare l'iniziativa del professionista, col timore di ingiuste rappresaglie da parte del cliente in caso di insuccesso, e quella inversa di non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista. Il codice ha ritenuto che il punto d'equilibrio si trovi nell'applicazione delle normali regole di responsabilità, stabilendo, per i soli casi in cui ricorrono problemi tecnici di speciale difficoltà, l'esenzione del professionista dalla responsabilità per colpa lieve. Circa il secondo problema (art. 2238), il codice fissa il principio che l'esercizio di una professione non costituisce di per sè esercizio di un'impresa, neppure quando l'espletamento dell'attività professionale richiede l'impiego di mezzi strumentali e dell'opera di qualche ausiliario. Ma se, oltre l'attività meramente professionale, il professionista ne spiega altra più complessa, per modo che la prima rappresenti solo un elemento della seconda, non può negarsi l'esistenza di un'impresa, se ricorrono i requisiti di organizzazione indicati dall'art. 2082. Ciò si verifica anche se la più complessa attività ha per presupposto l'esercizio della professione, come nel caso del medico che all'attività professionale aggiunga la gestione di una clinica organizzata in forma d'impresa.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 917

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2236 · fonte del testo

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