Art. 2042 c.c. — Carattere sussidiario dell'azione
L'azione di arricchimento non e' proponibile quando il danneggiato puo' esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
L'azione di arricchimento non e' proponibile quando il danneggiato puo' esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
5 pronunce che riguardano l’art. 2042 c.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.
In tema di azione di indebito arricchimento, in caso di nullità del contratto, la domanda ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito disciplinata dall'art. 2033 c.c. ed è proponibile se quest'ultima è preclusa in virtù dei limiti che ne condizionano l'esperimento, ossia in caso di carenza ab origine dei presupposti fondanti la relativa domanda.(Nella specie, la S.C. ha confermato l'esperibilità da parte di un Comune dell'azione ex art. 2041 c.c. a fronte della declaratoria di nullità del contratto di somministrazione di acqua, per carenza della forma scritta, rilevando che il ricorso all'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. da parte dell'amministrazione era impedito dall'impossibilità per l'utente di provvedere alla restituzione in natura dei quantitativi di acqua consumati).
Art. 2042 c.c. · Art. 2041 c.c. · Art. 2033 c.c. · Art. 1418 c.c.
In tema di azione di ingiustificato arricchimento, al fine di determinare l'indennizzo spettante all'autore di una prestazione d'opera professionale in favore dell'Amministrazione, in assenza di un contratto valido, il depauperamento patrimoniale deve tenere conto, oltre che dei costi e degli esborsi sopportati, a titolo di danno emergente, del valore economico del sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche spese dal professionista, a titolo di lucro cessante, al netto di ogni percentuale di guadagno, attraverso una valutazione che, per la difficoltà di quantificazione del preciso ammontare, può essere officiosa ed equitativa ex art. 1226 c.c. e può basarsi anche sulla tariffa professionale, da intendersi come mero parametro di riferimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato, che aveva negato l'indennizzo ex art. 2041 c.c. al professionista, progettista e direttore dei lavori di un appalto di opera pubblica svolto in favore della P.A., in assenza di un contratto valido per difetto di forma scritta, ritenendo inapplicabile la tariffa professionale ai fini della determinazione della diminuzione patrimoniale subita).
Art. 2042 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2233 c.c. · Art. 2041 c.c.
Il pactum fiduciae non ha efficacia traslativa ma meramente obbligatoria, in quanto vincola al ritrasferimento della proprietà, sicché, in ipotesi di sua violazione, è possibile agire per il risarcimento del danno, con conseguente esclusione della proponibilità dell'azione ex art. 2041 c.c., stante il difetto del requisito della sussidiarietà, necessario per attivare il rimedio generale contro l'ingiustificato arricchimento.
Art. 2042 c.c. · Art. 2041 c.c.
In tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni contratte non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, sicché resta esclusa, per difetto del requisito della sussidiarietà, l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente, il quale può, comunque, riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000, con apposita deliberazione dell'organo competente, che riconosca l'utilità dell'arricchimento, non bastando, a tal fine, il mero comportamento degli organi rappresentativi, in quanto insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale sulla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico- finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute.
Art. 2042 c.c. · Art. 2041 c.c.
Le Sezioni Unite Civili – decidendo su questione di massima di particolare importanza – hanno affermato il seguente principio: «Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l’esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall’illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico.».
Art. 2042 c.c.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Una larghissima corrente di dottrina e di giurisprudenza si è già orientata, de iure condito, verso il riconoscimento di un'azione generale di arricchimento diretta ad ovviare all'indebita locupletazione nei casi in cui non sia possibile impedirla con l'esperimento di azioni particolari, della stessa (articoli 1190, 1443, 1769. 2037, terzo comma, 2038. ecc.) o di diversa natura. Il codice nuovo ha accolto questo indirizzo, corrispondente agli scopi di giustizia e di equità che l'ordinamento giuridico deve realizzare, specie se vuole esprimere dal suo seno uno spirito di solidarietà. Questo spirito non può tollerare spostamenti patrimoniali disgiunti da una causa giustificatrice. Il suum cuique tribuere, principio etico assunto nella sfera del diritto, vieta che si tuteli l'aumento patrimoniale conseguito ingiustamente, per non attribuire ad un soggetto un vantaggio che spetta invece ad altri, e correlativamente per non assoggettare quest'ultimo a un'ingiusta perdita. Il codice fissa all'azione di arricchimento l'estremo di un alimento patrimoniale conseguito senza giusto fondamento, e corrispondente a una diminuzione sofferta da terzi (art 2041, primo comma). Non è stato e non poteva essere chiarito legislativamente, con una formula generale, il concetto di arricchimento ingiustificato: ma la pratica e la dottrina potrà soccorrervi, ricercando se il singolo trasferimento di valori trovi a fronte la prestazione di un corrispettivo, abbia causa nella liberalità, o sia legittimato da una precisa disposizione della legge. Sarà ingiusto il trasferimento, se l'indagine suddetta risulterà negativa. Conseguenza sarà allora l'obbligo dell'arricchito di prestare un'indennità a colui che ha subito la diminuzione patrimoniale. Se la diminuzione patrimoniale consiste nella perdita di una cosa determinata, s'impone all'arricchito il dovere di restituirla in natura (art. 2041, secondo comma) o, qualora l'abbia successivamente alienata, di ricuperarla dall'acquirente. Dalla dottrina e dalla giurisprudenza favorevole all'azione di arricchimento è stato acquisito il principio secondo cui essa è proponibile solo in via sussidiaria, nel caso cioè in cui il danneggiato, esercitando altra azione, non possa conseguire l'indennizzo per il pregiudizio subito (art. 2042). È ovvio infatti, che, là dove si possa eliminare una situazione anormale con l'applicazione di una norma particolare, il ricorso all'azione generale mancherebbe del suo presupposto, ossia del pregiudizio, altrimenti evitabile. Dei fatti illeciti.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 792
Sotto questa rubrica si comprendono quei fatti produttivi di danno che il codice civile del 1865, denominava delitti o quasi delitti; ossia quei comportamenti e quelle situazioni dell'uomo, rispetto ad altre persone o a cose, contrastanti col principio generale che impone ai singoli, nello svolgimento della loro attività, di non cagionare danni agli altri. È sembrata più esatta la denominazione di «fatti illeciti», anzichè quella di «atti illeciti», perchè in altra parte del libro delle obbligazioni (articoli 1324 e 1334), con la voce atti si sono designati i negozi giuridici.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 793
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2042 · fonte del testo
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