Art. 1173 c.c. — Fonti delle obbligazioni
Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformita' dell'ordinamento giuridico.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformita' dell'ordinamento giuridico.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
7 pronunce che riguardano l’art. 1173 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
Il cessionario di un credito garantito da ipoteca può far valere la responsabilità del notaio per l'invalidità dell'iscrizione ipotecaria, a causa della quale abbia perduto la garanzia, non a titolo di responsabilità, contrattuale, da contatto sociale, non sussistendo alcuna relazione socialmente tipica o qualificata tra il notaio rogante e il terzo cessionario, bensì a titolo extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., per l'interferenza illecita del professionista nel rapporto contrattuale (tra cedente e cessionaria) che ne impedisce l'adempimento e lede il diritto della cessionaria a far valere la garanzia.
Art. 1173 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2841 c.c.
In tema di spese giudiziali, il provvedimento di distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario, di cui all'art. 93 c.p.c., fa sorgere un rapporto di credito diretto tra il difensore e la parte soccombente, autonomo rispetto a quello fondato sul contratto di prestazione d'opera professionale tra patrono e cliente, sicchè quest'ultimo, già parte vittoriosa nella lite, è privo di legittimazione ad agire in revocatoria a tutela del credito oggetto di distrazione.
Art. 1173 c.c. · Art. 93 c.p.c. · Art. 2901 c.c. · Art. 100 c.p.c.
La responsabilità da contatto sociale postula l'ingerenza, da parte di un soggetto, nella sfera giuridica di un altro, per lo svolgimento di un'attività richiedente un particolare titolo abilitativo imposto dallo Stato - soggetta a regole di condotta prescritte dalla legge, specificamente volte a tutelare i terzi esposti ai rischi ad essa potenzialmente connessi -, con il conseguente affidamento del soggetto nella cui sfera giuridica si produce l'ingerenza in ordine alla conformità della prestazione ricevuta alle norme e agli standard professionali che la regolano. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sulla base della qualificazione come da contatto sociale della responsabilità di un geometra in qualità di progettista e direttore dei lavori per la realizzazione di un soppalco all'interno di un immobile, aveva condannato il professionista a risarcire il danno nei confronti del proprietario del bene, nonostante l'incarico gli fosse stato conferito dal conduttore).
Art. 1173 c.c. · Art. 1176 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2043 c.c.
La fornitura di ausili ortopedici a carico del servizio sanitario nazionale consegue ad un rapporto obbligatorio frutto della sequenza procedimentale prevista dal d.m. n. 332/1999 e non della volontà negoziale delle parti; ne consegue che, in caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo da parte del soggetto pubblico, non possono essere riconosciuti alla società fornitrice gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002.
Art. 1173 c.c. · Art. 1224 c.c.
In tema di consorzi obbligatori, non sono configurabili come obbligazioni reali (o "propter rem") le obbligazioni per il pagamento degli oneri di urbanizzazione da parte dei soggetti proprietari che non hanno preso parte alla negoziazione con l'ente pubblico.
Art. 1173 c.c.
In tema di responsabilità della P.A. per lesione dell'affidamento incolpevolmente riposto nella legittimità di un provvedimento amministrativo, da inquadrarsi nell'ambito della responsabilità da contatto sociale qualificato, l'onere probatorio è ripartito in base all'art. 1218 c.c., sicché il privato è tenuto a dimostrare il rapporto inerente al provvedimento autorizzatorio richiesto, il comportamento della P.A. contrario ai doveri di correttezza e buona fede e tale da ingenerare l'affidamento incolpevole (salva l'ipotesi del comportamento omissivo, per il quale è sufficiente la mera allegazione), il relativo nesso di causalità e il danno lamentato (da rapportarsi di norma al cosiddetto "interesse negativo"), mentre l'Amministrazione è onerata di provare che non vi è stato comportamento omissivo oppure che la condotta addebitata non è rilevante sotto il profilo eziologico oppure che l'evento di danno non le è imputabile.
Art. 1173 c.c. · Art. 1175 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2-bis l. 241/1990
Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciale, disciplinate dagli artt. 27 e 34 della l. n. 392 del 1978 (e, in regime transitorio, dagli artt. 69, 71 e 73 della stessa legge), il conduttore che, scaduto il contratto, rifiuta la restituzione dell'immobile in attesa di ricevere dal locatore il pagamento dell'indennità di avviamento a lui dovuta, è obbligato esclusivamente al pagamento del corrispettivo convenuto, a nulla rilevando il godimento dell'immobile o la sua mera detenzione senza concreta utilizzazione.
Art. 1173 c.c. · Art. 1460 c.c. · Art. 1571 c.c. · Art. 27 Legge sull’equo canone
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Come è stato già rilevato (n. 5), l'organizzazione di tutte le attività economiche secondo i principi corporativi ha fatto perdere all'ordinamento professionale dell'attività commerciale quel carattere speciale che aveva condotto a considerarne la disciplina con criteri di autonomia: uno stato professionale vi è, infatti, ormai in ogni zona produttiva, sia pure con le differenze determinate dalle particolarità di ciascuna di esse. Inoltre, sotto la spinta proficua e rinnovatrice della disciplina coordinata di tutti i fattori della produzione, voluta dal sistema corporativo, l'economia agraria, tradizionalmente riservata al diritto civile, ha potuto raggiungere un'organizzazione che ha spesso i caratteri dell'impresa industriale e commerciale: il buon padre di famiglia, come è stato esattamente rilevato, si presenta quale imprenditore nell'economia agricola non meno che in quella industriale o commerciale. A parte poi che certe esigenze, già peculiari all'attività commerciale lato sensu, sono poi divenute comuni ad ogni attività economica, una difformità di regime tra obbligazioni civili e obbligazioni commerciali si presentava in contrasto con l'unità dell'organizzazione economica, che l'ordinamento fascista ha realizzato ponendo i vari fattori della produzione in un quadro di collaborazione, di interdipendenza e di solidarietà. Dovendosi rispecchiare questa realtà nuova nel campo giuridico dei rapporti patrimoniali, la vecchia disputa sull'unità del diritto delle obbligazioni rimaneva certamente superata sul piano politico dei principii proclamati dalla Rivoluzione fascista. La tendenza all'unità fu perciò realizzata, e non per ragioni esclusivamente tecniche, come in passato si era sostenuto. Fu realizzata accogliendosi anzitutto i risultati che avevano acquisito de iure condito la dottrina e la pratica col riconoscere virtù espansiva ad alcune norme poste nel codice di commercio, le quali erano state già applicate anche alla materia civile; in secondo luogo con la estensione, a zone in cui l'opera dell'interprete non era ancora riuscita a raggiungere identità di regime, dei principi posti dalle leggi del commercio: queste nacquero, nella vita rigogliosa e agile dell'attività mercantile, con tale duttilità che in gran parte potevano dimostrarsi adatte, de iure condendo, a soddisfare pure le nuove esigenze dell'economia nazionale. Infine in alcuni casi, pur senza adottare soluzioni affermatesi nella sfera dei rapporti commerciali, si pose nel dovuto rilievo l'esigenza di speditezza della vita economica, attenuando il rigore della disciplina del codice civile.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 554
In tal modo si raggiunse anche l'effetto di rendere più energica la tutela del creditore non commerciante, coerentemente a una tendenza che il nuovo codice civile ha voluto porre tra le sue direttive essenziali. Il credito infatti è presupposto di sviluppo dell'economia generale; è una spinta possente della vita economica e dell'azione produttiva, incrementa gli scambi, rende fecondi quei capitali che, immobilizzati, non potrebbero rappresentarsi come reale ricchezza. Una concezione nuova ha pervaso la sua funzione con l'industrializzazione dell'economia; pure il credito reclamava nuovi indirizzi legislativi. Il codice Napoleone risentiva, con il suo favore verso il debitore, delle condizioni economiche e sociali del tempo in cui fu promulgato. Il popolo immiseriva, e il credito, che ne doveva soddisfare i più immediati bisogni, era reso possibile dall'accumulo di capitali nelle mani di persone insensibili ad ogni voce di pietà, non di rado praticanti l'usura. In questo quadro sociale l'indebolimento della tutela creditoria poteva corrispondere a un'esigenza etica apprezzabile. Il codice del 1865 sorse in mutate condizioni di ambiente; e, del resto ricollegandosi alla tradizione degli Statuti che aveva reagito contro l'eccessivo favor debitoris proclamato dal diritto canonico e dal diritto comune, potè lievemente recedere dalla tendenza umanitarista del codice Napoleone, che scoraggiava la funzione creditizia; non ebbe però più che un'intuizione delle esigenze nuove, la cui realtà apparve solo nella successione dei tempi. Il codice di commercio del 1882, trovando industrializzata la vita economica, impose quei pronti e sicuri adempimenti che sono condizione di un'economia ordinata e feconda di progresso. Non si spostò con esso l'indirizzo di favore dalla persona del debitore a quella del creditore; ma si migliorò la tutela di quest'ultimo, equilibrando ogni esigenza allora degna di speciale considerazione. Il credito, diffusosi il risparmio, è un dato di portata generale che interessa ogni categoria di produttori; la sua difesa perciò è anche la difesa del risparmio. Delle obbligazioni in generale. DISPOSIZIONI PRELIMINARI.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 555
Nell'elencare le fonti delle obbligazioni il nuovo codice (art. 1173) non considera la figura dei quasi-contratti e quella dei quasi-delitti, che non hanno mai potuto giustificarsi nè dal lato tradizionale, essendo ignote al diritto romano o classico, nè dal lato sostanziale, essendo prive di un contenuto determinato. I cosiddetti quasi-contratti e i cosiddetti quasi-delitti non sono istituti giuridici simili ai contratti e ai delitti; sono fatti di natura varia dai quali la legge fa scaturire obbligazioni, e che, appunto per la loro diversità, non sono suscettibili di classificazione. In particolare poi, per i quasi-delitti, la circostanza che l'obbligato non abbia cooperato materialmente alla produzione dell'evento appare un estremo irrilevante ai fini di una loro classificazione separata dai fatti illeciti, posto che l'evoluzione della dottrina della responsabilità ha messo in luce che anche la responsabilità indiretta deriva, di regola, da un comportamento (omissione) di chi è tenuto al risarcimento, e al quale, sotto particolari aspetti, potrebbe ugualmente ricondursi la produzione dell'evento lesivo.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 556
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1173 · fonte del testo
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