[1]Le societa' di cui all'articolo precedente sono soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, e non potranno iniziare le operazioni senza essere autorizzate con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per la grazia e giustizia. 1

[2]L'autorizzazione sara' revocabile per gravi motivi, previa contestazione alla societa' dei fatti ad essa addebitati.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 361

1

Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 361 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti norme: art. 2, comma 1, della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nella parte in cui prevede il concerto del Ministro di grazia e giustizia; art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531".

Testo vigente dal 10 dicembre 1994

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13096/2026

    7 maggio 2026

    La P.A. è responsabile per i danni subiti dai risparmiatori quale conseguenza della violazione della diligenza e della correttezza nella vigilanza e nel controllo delle società fiduciarie, trattandosi di doveri previsti dagli artt. 2 della l. n. 1966 del 1939 e 3 del r.d. n. 531 del 1940, interpretati alla luce dei valori costituzionali a tutela del risparmio e dei principi di imparzialità e buona amministrazione, costituenti limiti esterni alla sua attività discrezionale e che integrano la norma primaria del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.; essa è, pertanto, tenuta a subire le conseguenze risarcitorie della propria condotta, che assume i connotati dell'illecito e provoca la lesione di diritti patrimoniali ove sia stata tardiva e comunque carente nell'adozione dei provvedimenti e delle iniziative, anche di informazione, che avrebbero potuto proteggere i risparmiatori dal pericolo della perdita delle somme investite. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'affermazione di responsabilità, per l'omessa vigilanza su una operazione di cessione del portafoglio di mandati fiduciari, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che, nonostante le gravi irregolarità riscontrate in capo alla cedente, aveva tardato a revocarne l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e a procedere ad una incisiva verifica sulle attività della cessionaria e aveva omesso di informare i risparmiatori di quest'ultima sui rischi connessi alla complessiva operazione).

    Art. 2 · Art. 2043 c.c. · Art. 41 cost. · Art. 47 cost.

    Rassegna di maggio 2026, pp. 137, 138 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 1994

Confronto con la versione in vigore dal 10 gennaio 1940 al 10 dicembre 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 18 aprile 1994, n. 361

    Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 361 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti norme: art. 2, comma 1, della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nella parte in cui prevede il concerto del Ministro di grazia e giustizia; art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-11-23;1966~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari