Codice civile

Art. 2751-bis c.c.

[1]Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle societa' od enti cooperativi e delle imprese artigiane.

[2]Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

  • 1)le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonche' il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile; 59 139 149
  • 2)le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione; 110 320
  • 3)le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennita' dovute per la cessazione del rapporto medesimo; 320
  • 4)i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonche' i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'articolo 2765;
  • 5)i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonche' delle societa' ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti; 220
  • 5-bis)i crediti delle societa' cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti. 5-ter. i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici. 144
Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

59

La Corte Costituzionale con sentenza 17-28 novembre 1983, n. 326, (in G.U. 1a s.s. 07/12/1983, n. 336) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2751 bis n. 1 c.c. (sub art. 2 l. 29 luglio 1975, n. 426) nella parte in cui non munisce del privilegio generale istituito dall'art. 2 l. 426/1975 il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, del quale sia responsabile il datore di lavoro, se e nei limiti in cui il creditore non sia soddisfatto dalla percezione delle indennita' previdenziali e assistenziali obbligatorie dovute al lavoratore subordinato in dipendenza dello stesso infortunio."

Corte Costituzionale

110

La Corte Costituzionale con sentenza 26-29 gennaio 1998, n. 1, (in G.U. 1a s.s. 04/02/1998, n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2751-bis, n. 2, del codice civile limitatamente alla parola "intellettuale".

Corte Costituzionale

139

La Corte Costituzionale con sentenza 22-29 maggio 2002, n. 220, (in G.U. 1a s.s. 05/06/2002, n. 22) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti a malattia professionale, della quale sia responsabile il datore di lavoro."

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276

144

Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ha disposto (con l'art. 86, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui al n. 5-ter dell'articolo 2751-bis del codice civile si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione prevista dal presente decreto."

Corte Costituzionale

149

La Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo-6 aprile 2004, n. 113, (in G.U. 1a s.s. 14/04/2004, n. 15) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a causa dell'illegittimo comportamento del datore di lavoro."

D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98

220

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 82, comma 3-bis) che "Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalita' mutualistica, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, e' riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220".

Corte Costituzionale

320

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 giugno - 1 luglio 2022, n. 167 (in G.U. 1ª s.s. 06/07/2022, n. 27), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 3), e dell'art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (che ha modificato il comma 1, numero 2) del presenete articolo) "nella parte in cui non prevedono, in favore dell'agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, il privilegio generale sui mobili esteso al credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle provvigioni dovute per l'ultimo anno di prestazione".

Testo vigente dal 7 luglio 2022

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

10 pronunce che riguardano l’art. 2751-bis c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5663/2026

    12 marzo 2026

    In tema di privilegio generale ex art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c. sui crediti dei professionisti, il limite degli "ultimi due anni di prestazione" va riferito, in caso di incarichi plurimi, al complessivo rapporto professionale, con esclusione dal privilegio dei corrispettivi relativi ad incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del rapporto, poiché il limite biennale risponde anche all'esigenza di contemperare l'interesse del creditore privilegiato con quello degli altri creditori, evitando l'erosione della garanzia patrimoniale generica mediante una prelazione priva di pubblicità; la verifica della unitarietà o meno della prestazione (anche mediante distinzione tra attività stragiudiziale e giudiziale) integra un accertamento di fatto non censurabile in cassazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso il privilegio per il compenso relativo ad attività stragiudiziale ritenuta esaurita in epoca anteriore all'ultimo biennio del complessivo rapporto).

    Art. 2751-bis c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5670/2026

    12 marzo 2026

    In tema di opposizione allo stato passivo, la prestazione del professionista incaricato della redazione di un business plan per la società in liquidazione giudiziale non si esaurisce nel corretto utilizzo dei dati aziendali ricevuti, ma comprende anche la verifica della loro attendibilità; sicché, ove il curatore sollevi eccezione di inadempimento deducendo l'inattendibilità dei dati contabili posti alla base del piano, è irrilevante che questo sia stato redatto secondo le regole dell'arte, poiché, essendo fondato su dati non attendibili, risulta in concreto inutile per il cliente.

    Art. 2751-bis c.c. · Art. 39 c.c.i.i. · Art. 44 c.c.i.i. · Art. 84 c.c.i.i.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1138/2026

    20 gennaio 2026

    Il rimborso forfetario di cui all'art. 2, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, pur essendo commisurato per relationem all'importo del compenso per attività giudiziale spettante al difensore, costituisce una spesa non specificamente inerente all'attività giudiziale prestata con la conseguenza che, non essendo assimilabile al compenso professionale in senso stretto, lo stesso non è assistito dal privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2 c.c.

    Art. 2751-bis c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 29754/2025

    11 novembre 2025

    La degradazione al chirografo del credito per t.f.r. pattuita in sede di concordato preventivo omologato, dalla quale discenda un pregiudizio al diritto di surroga dell'Inps, non preclude il diritto alla prestazione previdenziale a carico del Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 2 della l. n. 297 del 1982, potendo l'Inps far valere la responsabilità dell'assicurato ai sensi dell'art. 1916, comma 3, c.c.

    Art. 2751-bis c.c. · Art. 2 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica · Art. 1916 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 451/1998

    Questione infondata
    30 dicembre 1998

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, n. 1, del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Ferrara, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Marini…

    Art. 3 cost. · Art. 2751-bis c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

12 versioni dal 1975

1975oggi
  1. 7 luglio 2022 — oggiin vigoreper 4 anni
  2. 1 gennaio 2018 — 7 luglio 2022per 5 anni
  3. 21 agosto 2013 — 1 gennaio 2018per 4 anni
  4. 10 febbraio 2012 — 21 agosto 2013per un anno
  5. 15 aprile 2004 — 10 febbraio 2012per 8 anni
  6. 24 ottobre 2003 — 15 aprile 2004per 6 mesi
  7. 6 giugno 2002 — 24 ottobre 2003per un anno
  8. 1 gennaio 2001 — 6 giugno 2002per un anno
  9. 5 febbraio 1998 — 1 gennaio 2001per 3 anni
  10. 22 febbraio 1992 — 5 febbraio 1998per 6 anni
  11. 8 dicembre 1983 — 22 febbraio 1992per 8 anni
  12. 14 settembre 1975 — 8 dicembre 1983testo originarioper 8 anni

Che cosa è cambiato dal 7 luglio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2018 al 7 luglio 2022. .

2) le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto,tolto: . e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2751bis · fonte del testo

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