Art. 2 — Definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto

La definizione delle imposte sui redditi ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, relativamentealle fattispecie per essa rilevanti. In tal caso l'imposta sul valore aggiunto e' liquidata applicando, sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e di quella considerata detraibile forfettariamente in relazione ai singoli regimi speciali adottati, e il volume d'affari incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di quelle per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione. Possono formare oggetto della definizione anche le fattispecie rilevanti ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto. Puo' essere oggetto di definizione anche la determinazione sintetica del reddito complessivo netto. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto ad impugnazione, non e' integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonche' ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui redditi. La definizione esclude, anche con effetto retroattivo, in deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, limitatamente ai fatti oggetto dell'accertamento; la definizione non esclude comunque la punibilita' per i reati di cui agli articoli 2, comma 3, e 4 del medesimo decreto-legge. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo all'accertamento delle imposte sui redditi, e dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante l'imposta sul valore aggiunto:

  • a)se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali e' possibile accertare un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire;
  • b)se la definizione riguarda accertamenti parziali;
  • c)se la definizione riguarda i redditi derivanti da partecipazione nelle societa' o nelle associazioni indicate nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria;
  • d)se l'azione accertatrice e' esercitata nei confronti delle societa' o associazioni o dell'azienda coniugale di cui alla lettera c), alle quali partecipa il contribuente nei cui riguardi e' intervenuta la definizione. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonche' per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 3 non si applicano sanzioni e interessi. 12 20 Le disposizioni dei commi da 1 a 5 si applicano anche in relazione ai periodi d'imposta per i quali era applicabile la definizione ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e dell'articolo 2, comma 137, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai sostituti d'imposta.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 dicembre 2010, n. 220

12

con decorrenza dal 1 febbraio 2011

La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 21) che "Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011".

D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96

20

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 6) che "Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, versando le somme dovute in base all'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 218 del 1997 sono ridotte alla meta'".

Testo vigente dal 24 giugno 2017 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 6638/2026

    20 marzo 2026

    A differenza dell'acquiescenza parziale all'avviso di accertamento, che si sostanzia in un atto unilaterale del contribuente, l'accertamento con adesione parziale ha natura bilaterale, con la conseguenza che, in caso di mancata accettazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, il contribuente non può ricorrere al giudice per ottenere una decisione sostitutiva del mancato consenso da parte di quest'ultima.

    Art. 2 · Art. 15 Accertamento con adesione

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 350 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 34948/2025

    31 dicembre 2025

    La procedura di accertamento con adesione non influisce in alcun modo sulla procedura di recupero dell'aiuto di Stato illegittimo, che non è attività di accertamento fiscale, ma attività imposta dal diritto UE allo Stato membro; ne consegue che l'esigenza di dare immediata esecuzione all'ordine di recupero adottato dalla Commissione europea consente di derogare al giudicato formatosi su un precedente avviso di accertamento in ragione della immodificabilità della pretesa impositiva prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 218 del 1997.

    Art. 2 · Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 218 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 22825/2025

    7 agosto 2025

    In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'integrazione dell'accertamento mediante l'emissione di ulteriori atti impositivi, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, è ammessa solo ove gli elementi posti a fondamento degli stessi siano nuovi, tali dovendosi ritenere anche quelli noti ad un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l'atto al momento dell'adozione dello stesso, senza che rilevi in senso contrario la circostanza che sia stato effettuato un primo accertamento parziale, anche ove definito con adesione; tale ipotesi non ricorre in presenza di diversa, o più approfondita, valutazione del "materiale probatorio" già acquisito dall'ufficio, essendo onere dell'Amministrazione finanziaria indicare quali siano i nuovi elementi che non ha potuto esaminare in occasione del precedente accertamento, in quanto in possesso di diverso ufficio fiscale.

    Art. 2 · Art. 33 Accertamento imposte sui redditi · Art. 43 Accertamento imposte sui redditi

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 397 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 788/2025

    12 gennaio 2025

    In tema di accertamento con adesione, le ipotesi, elencate dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 218 del 1997, in cui l'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, sono fra loro alternative e, pertanto, la definizione con adesione dell'accertamento parziale consente, ai sensi della lettera b) del citato art. 2, comma 4, l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini predetti, indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Ufficio, come invece richiesto nella diversa ipotesi prevista dalla precedente lettera a).

    Art. 2 · Art. 41-bis Accertamento imposte sui redditi · Art. 43 Accertamento imposte sui redditi · Art. 54 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di gennaio 2025, p. 130 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 452/1998

    Questione infondata
    30 dicembre 1998

    Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), nella parte in cui non prevede che il disposto dell'art. 2, comma 3, di tale decreto si applichi anche ai periodi d'imposta già definiti sulla base dell'art. 3 d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, nella l. 30 novembre 1994, n. 656, in quanto - posto che il d.lgs. n. 218 del 1997, nel procedere ad una revisione organica dell'istituto dell'accertamento con adesione, ha introdotto una nuova disciplina generale delle modalità per la definizione delle pendenze tributarie, cui si riconnettono anche effetti premiali sul piano penale; che l'art. 2, comma 3, seconda parte, prevede, sia pure con talune eccezioni, che la definizione esclude, anche con effetto retroattivo, in deroga all'art. 20 l. n. 4 del 1929, la punibilità per i reati previsti dal d.l. n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, nella l. n. 516 del 1982, limitatamente ai fatti oggetto dell'accertamento; e che il comma 6 del medesimo articolo precisa, a sua volta, che rientrano, nella disciplina di cui ai precedenti commi, anche i periodi d'imposta per i quali era applicabile, tra l'altro, la definizione ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 564 del 1994, convertito, con modificazioni, nella legge n. 656 del 1994 (accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi, c.d. "concordato di massa", ai fini delle imposte sul reddito e dell'I.V.A., nel quadro di una disciplina del concordato relativa alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994) - la disposizione impugnata deve essere interpretata, conformemente ai precetti costituzionali, nel senso che l'effetto estintivo della punibilità previsto dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997 comprende anche il caso in cui si sia già formulata adesione all'accertamento in base all'art. 3 d.l. n. 564 del 1994. - S. nn. 19/1995, 307/1996, 354/1997. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 2 Accertamento con adesione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 24 giugno 2017

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2011 al 24 giugno 2017.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96

    Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 6) che "Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, versando le somme dovute in base all'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 218 del 1997 sono ridotte alla meta'".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art2 · fonte del testo

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