Codice civile

Art. 1127 c.c. — Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio

[1]Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio puo' elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facolta' spetta a chi e' proprietario esclusivo del lastrico solare.

[2]La sopraelevazione non e' ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono.

[3]I condomini possono altresi' opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.

[4]Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennita' pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli e' inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 1127 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16887/2026

    29 maggio 2026

    In tema di condominio, integra sopraelevazione ai sensi dell'art. 1127 c.c. qualsiasi intervento che comporti la realizzazione di nuovi volumi ovvero l'aumento della superficie utile e della volumetria dell'edificio, restando irrilevante che l'opera costituisca attuazione o completamento dell'originario programma costruttivo dello stabile o sia stata prevista da precedenti pattuizioni attributive del diritto di edificare ulteriormente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto operante il limite delle condizioni statiche dell'edificio in relazione alla costruzione realizzata sul lastrico solare condominiale, affermando che la previsione progettuale originaria dell'intervento e la pattuizione del diritto di costruire erano recessive rispetto all'accertata inidoneità statica del fabbricato).

    Art. 1127 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 11403/2026

    27 aprile 2026

    Nella servitù altius non tollendi, in quanto servitù negativa, l'esercizio del diritto non si esplica mediante un comportamento positivo sul fondo servente, con la conseguenza che il non uso si identifica nella mancata osservanza dell'onere di riattivazione del diritto, successivamente ad un evento che lo ha violato e assume rilievo soltanto ove perduri per un periodo di oltre venti anni, comportando l'estinzione della servitù per prescrizione ex art. 1073 c.c. (Nella specie, la S.C. ha affermato che non si era verificata l'estinzione della servitù di non sopraelevazione per prescrizione, in quanto il manufatto in origine rimuovibile, costruito con tamponature in alluminio e vetro, era stato nel tempo sostituito da altro in legno e muratura, da considerarsi opera nuova rispetto al primo).

    Art. 1127 c.c. · Art. 1073 c.c. · Art. 1031 c.c. · Art. 1158 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9572/2026

    14 aprile 2026

    In tema di indennità di sopraelevazione ex art. 1127 c.c., ove la sentenza determinativa della stessa sia pronunciata individualmente e proporzionalmente nei confronti dei singoli proprietari dell'ultimo piano ed in favore degli altri condomini, si è in presenza di un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo in cui le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, e dunque l'impugnazione della sentenza resa in tale situazione di cumulo di cause scindibili rimane riferita ad uno o ad alcuni dei rapporti processuali cumulati; ne consegue che non è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva, vertendosi in caso di cumulo soggettivo di attori e convenuti per l'accertamento di crediti e di debiti a ciascuno di loro autonomamente spettanti, senza che l'impugnazione principale proposta da uno di essi possa rimettere in discussione le posizioni delle altre parti.

    Art. 1127 c.c. · Art. 103 c.p.c. · Art. 332 c.p.c. · Art. 324 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 25226/2025

    15 settembre 2025

    Il diritto di sopraelevare nuovi piani o nuove fabbriche spetta al proprietario esclusivo del lastrico solare o dell'ultimo piano di un edificio condominiale, ai sensi dell'art. 1127 c.c., comprese le limitazioni previste, senza necessità di alcun riconoscimento da parte degli altri condomini, mentre limiti o divieti all'esercizio di tale diritto, assimilabili ad una "servitù altius non tollendi", possono esser costituiti soltanto con espressa pattuizione, che può esser contenuta anche nel regolamento condominiale, di tipo contrattuale.

    Art. 1127 c.c. · Art. 1031 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La facoltà del proprietario dell'ultimo piano dell'edificio di elevare nuove fabbriche era ammessa dall'art. 564 del codice del 1865, sempre che non ne derivasse danno al valore della proprietà degli altri condomini. Il R. decreto-legge 15 gennaio 1934 (art. 12), per andare incontro alle esigenze dell'economia generale di consentire le sopraedificazioni, favorì entro giusti limiti l'interesse del proprietario dell'ultimo piano. Determinò in forma tassativa quali specie di danni per gli altri proprietari fossero di ostacolo alla sopraedificazione, elencandone tre categorie: danni statici, estetici, e igienici. Stabilì inoltre l'obbligo di corrispondere agli altri condomini un'indennità non superiore al valore dell'area da occuparsi con la sopraelevazione, diviso per il numero dei piani dell'edificio, compreso quello da edificare. Nell'art. 1127 ho mantenuto sostanzialmente il sistema del R. decreto-legge 15 gennaio 1934, apportandovi però alcuni emendamenti. Ho innanzi tutto chiarito che la facoltà di sopraedificazione sussiste solo se non è vietata dal titolo. Ho poi risolto affermativamente la questione se la facoltà di sopraelevare spetti anche al proprietario esclusivo del lastrico solare. Circa i limiti entro i quali è riconosciuta tale facoltà, non ho fatto menzione dell'obbligo di eseguire le opere di consolidamento necessarie a sostenere il peso della nuova fabbrica, giacchè, stabilito che la sopraelevazione è ammessa solo quando le condizioni statiche dell'edificio la consentano, è implicito che non possa farsi se non siano eseguite, occorrendo, le anzidette opere. In ordine all'indennità da corrispondere agli altri condomini, ho adottato un criterio più equo e più preciso di quello seguito dal R. decreto-legge 15 gennaio 1934. Abbandonando la formula dell'art. 12, primo comma, del citato decreto-legge, il quale parlava d'indennità «non superiore» al valore dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, ho determinato l'indennità in una somma pari a tale valore, diviso per il numero dei piani, compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota spettante a chi fa la sopraelevazione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 530

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1127 · fonte del testo

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