La facoltà del proprietario dell'ultimo piano dell'edificio di elevare nuove fabbriche era ammessa dall'art. 564 del codice del 1865, sempre che non ne derivasse danno al valore della proprietà degli altri condomini. Il R. decreto-legge 15 gennaio 1934 (art. 12), per andare incontro alle esigenze dell'economia generale di consentire le sopraedificazioni, favorì entro giusti limiti l'interesse del proprietario dell'ultimo piano. Determinò in forma tassativa quali specie di danni per gli altri proprietari fossero di ostacolo alla sopraedificazione, elencandone tre categorie: danni statici, estetici, e igienici. Stabilì inoltre l'obbligo di corrispondere agli altri condomini un'indennità non superiore al valore dell'area da occuparsi con la sopraelevazione, diviso per il numero dei piani dell'edificio, compreso quello da edificare. Nell'art. 1127 ho mantenuto sostanzialmente il sistema del R. decreto-legge 15 gennaio 1934, apportandovi però alcuni emendamenti. Ho innanzi tutto chiarito che la facoltà di sopraedificazione sussiste solo se non è vietata dal titolo. Ho poi risolto affermativamente la questione se la facoltà di sopraelevare spetti anche al proprietario esclusivo del lastrico solare. Circa i limiti entro i quali è riconosciuta tale facoltà, non ho fatto menzione dell'obbligo di eseguire le opere di consolidamento necessarie a sostenere il peso della nuova fabbrica, giacchè, stabilito che la sopraelevazione è ammessa solo quando le condizioni statiche dell'edificio la consentano, è implicito che non possa farsi se non siano eseguite, occorrendo, le anzidette opere. In ordine all'indennità da corrispondere agli altri condomini, ho adottato un criterio più equo e più preciso di quello seguito dal R. decreto-legge 15 gennaio 1934. Abbandonando la formula dell'art. 12, primo comma, del citato decreto-legge, il quale parlava d'indennità «non superiore» al valore dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, ho determinato l'indennità in una somma pari a tale valore, diviso per il numero dei piani, compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota spettante a chi fa la sopraelevazione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 530