È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost. - del combinato disposto degli articoli da 18 a 35 cod. proc. civ. - nella parte in cui non viene previsto uno spostamento della competenza per territorio secondo principi predeterminati quali quelli previsti, per il processo penale, dall'art. 11 cod. proc. pen.: a) nel caso in cui un magistrato sia attore o convenuto in un procedimento civile; b) ovvero, in linea subordinata <<limitatamente al caso in cui il giudizio civile abbia ad oggetto fatti la cui rilevanza penale debba essere incidentalmente accertata>>; c) ovvero, in via ulteriormente subordinata, <<nei procedimenti civili per diffamazione a mezzo stampa in cui sia applicabile la sanzione di cui all'art. 12 legge sulla stampa>> -, in quanto la richiesta sentenza additiva comporta, secondo la stessa prospettazione del giudice rimettente, una scelta fra più soluzioni possibili, che è rimessa al legislatore. Invero, solo quest'ultimo può stabilire, nell'esercizio del suo potere discrezionale, quando ricorra quell'identità di 'ratiò che imponga l'estensione pura e semplice del criterio di cui all'art. 11 cod. proc. pen. e quando, invece, <<quella 'ratiò non ricorra affatto o sia realizzabile attraverso la previsione di un foro derogatorio appropriato alla specifica materia>>; così da evitare che vengano sacrificati altri interessi o valori costituzionalmente rilevanti, come potrebbe accadere ove, ad esempio, per una esecuzione forzata o per una causa divisoria o per un regolamento di confini, diventasse competente il giudice di un distretto assai lontano dal foro attualmente 'singulatim' previsto nel codice di rito civile. red.: G. Leo
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost. · Art. 25 cost.