Art. 35 c.p.c. — Eccezione di compensazione

Quando e' opposto in compensazione un credito che e' contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito, questi, se la domanda e' fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, puo' decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione di compensazione, subordinando, quando occorre, l'esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione; altrimenti provvede a norma dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 35 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5856/2026

    15 marzo 2026

    In tema di sezione specializzata in materia di impresa, l'attrazione di competenza, ex art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, opera solo in presenza della connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., per cui non sussiste fra l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci della società fallita introdotta dalla procedura ex art. 146 l.fall. e l'azione revocatoria o di declaratoria di nullità o di simulazione avanzata davanti al tribunale fallimentare.

    Art. 35 c.p.c. · Art. 31 c.p.c. · Art. 32 c.p.c. · Art. 34 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 50 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 26537/2025

    1 ottobre 2025

    L'art. 40 c.p.c., nel testo novellato dalla l.n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. per subordinazione o forte (art. 31, 32, 34, 35 e 36, c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario (salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale), dovendosi conseguentemente escludere la possibilità di proporre cumulativamente più domande - soggette a riti diversi - connesse solo soggettivamente ex artt. 33 o 103 c.p.c..

    Art. 35 c.p.c. · Art. 31 c.p.c. · Art. 32 c.p.c. · Art. 34 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 76 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 23801/2025

    24 agosto 2025

    In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opponente di una domanda riconvenzionale eccedente la competenza (per materia o valore) del giudice adito in via d'ingiunzione, non ne esclude la competenza funzionale e inderogabile a decidere sull'opposizione, poiché spetta al giudice dell'opposizione una sommaria cognizione dei fatti allegati a base della domanda riconvenzionale all'esito della quale, ove ritenga la loro manifesta infondatezza, dovrà confermare provvisoriamente il decreto ingiuntivo e rimettere la causa riconvenzionale al giudice superiore competente, rientrando cosi nella disciplina della condanna con riserva (con ogni conseguenza, prima fra tutte la revoca del decreto ingiuntivo in ipotesi di accoglimento successivo della riconvenzionale); ove, invece, la cognizione sommaria non attinga a un esito di infondatezza manifesta, il giudice dell'opposizione dovrà far precedere la separazione della riconvenzionale da un accertamento, con valenza limitata alla decisione sull'opposizione, dell'effetto modificativo o estintivo dei fatti posti a fondamento della riconvenzionale, che comunque appartengono alla causa come mezzo di eccezione. (Principio affermato in una fattispecie in cui il petitum della domanda azionata dal committente in via riconvenzionale - risarcimento del danno per vizi dell'opera - era di importo superiore all'ammontare del credito azionato in via monitoria dall'appaltatore davanti al giudice di pace).

    Art. 35 c.p.c. · Art. 645 c.p.c. · Art. 36 c.p.c. · Art. 39 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 176 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16196/2025

    16 giugno 2025

    In tema di eccezione di compensazione, ove il convenuto prospetti i fatti costitutivi di un controcredito di importo maggiore rispetto a quello oggetto della domanda principale e questi siano contestati, il controcredito diviene oggetto di domanda di accertamento per l'intero suo ammontare, quand'anche non sia espressamente formulato un petitum di condanna per l'eccedenza, con la conseguenza che esso resta accertato, con efficacia di giudicato nell'an e nella sua interezza e non nella sola somma riguardo alla quale si è riconosciuto l'effetto compensativo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nell'ambito di un procedimento di sfratto per morosità, aveva negato l'efficacia di giudicato, in ordine all'accertamento di maggiori importi versati dalla conduttrice "in nero", di una precedente sentenza, resa all'esito di analogo procedimento avviato dalla locatrice per mensilità differenti, che, a fronte dell'eccezione di compensazione per somme maggiori della morosità in quella sede richiesta, aveva rigettato la domanda di risoluzione, così riconoscendo il controcredito nella sua totalità).

    Art. 35 c.p.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 1241 c.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 88 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 216/2001

    Questione infondata
    4 luglio 2001

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 36 cod. proc. civ., e dell'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, nella parte in cui, nei giudizi civili nei quali sia parte un magistrato, non rendono applicabile retroattivamente il criterio di individuazione della competenza introdotto dall'art. 30-bis cod. proc. civ.. La questione, infatti, è stata sollevata dal presidente del tribunale, chiamato a provvedere su una istanza di astensione, e quindi al di fuori di un "giudizio" ai sensi dell'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1. - Nello stesso senso, v. ordinanza n. 35/1998. M. R.

    Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 370/1998

    Questione inammissibile
    6 novembre 1998

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. e la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 35 cod. proc. civ., rispettivamente sollevate con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost. ed agli artt. 3, 24 e 101 Cost., in quanto identiche questioni sono già state dichiarate inammissibili con la sent. n. 51 del 1998 e non sono state svolte ulteriori ragioni di incostituzionalità. - Sent. n. 51/1998 red.: S. Di Palma

    Art. 18 c.p.c. · Art. 19 c.p.c. · Art. 20 c.p.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 51/1998

    Questione inammissibile
    12 marzo 1998

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost. - del combinato disposto degli articoli da 18 a 35 cod. proc. civ. - nella parte in cui non viene previsto uno spostamento della competenza per territorio secondo principi predeterminati quali quelli previsti, per il processo penale, dall'art. 11 cod. proc. pen.: a) nel caso in cui un magistrato sia attore o convenuto in un procedimento civile; b) ovvero, in linea subordinata <<limitatamente al caso in cui il giudizio civile abbia ad oggetto fatti la cui rilevanza penale debba essere incidentalmente accertata>>; c) ovvero, in via ulteriormente subordinata, <<nei procedimenti civili per diffamazione a mezzo stampa in cui sia applicabile la sanzione di cui all'art. 12 legge sulla stampa>> -, in quanto la richiesta sentenza additiva comporta, secondo la stessa prospettazione del giudice rimettente, una scelta fra più soluzioni possibili, che è rimessa al legislatore. Invero, solo quest'ultimo può stabilire, nell'esercizio del suo potere discrezionale, quando ricorra quell'identità di 'ratiò che imponga l'estensione pura e semplice del criterio di cui all'art. 11 cod. proc. pen. e quando, invece, <<quella 'ratiò non ricorra affatto o sia realizzabile attraverso la previsione di un foro derogatorio appropriato alla specifica materia>>; così da evitare che vengano sacrificati altri interessi o valori costituzionalmente rilevanti, come potrebbe accadere ove, ad esempio, per una esecuzione forzata o per una causa divisoria o per un regolamento di confini, diventasse competente il giudice di un distretto assai lontano dal foro attualmente 'singulatim' previsto nel codice di rito civile. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art35 · fonte del testo

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