[1]Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non puo' statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale e' proposta non e' stata regolarmente citata e non e' comparsa.
[2]
[2]Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione e' derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullita', un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito ((...)) di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. 171173178
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
171
con decorrenza dal 30 giugno 2023
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
173
con decorrenza dal 28 febbraio 2023
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
178
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
In tema di revocatoria ordinaria avente a oggetto l'atto istitutivo di un trust a titolo gratuito, la domanda proposta nei confronti del beneficiario, soggetto privo di legittimazione passiva, non è idonea a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione nei confronti del trustee, unico litisconsorte necessario insieme al disponente, restando a tal fine irrilevante l'integrazione del contraddittorio disposta nei suoi confronti nel corso del giudizio.
La mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione relativa alla tempestività o meno dell'appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità.
Nel processo tributario, l'integrale sgravio del ruolo disposto dall'Amministrazione finanziaria dopo la sentenza di primo grado favorevole al contribuente non integra acquiescenza alla decisione e non preclude la proposizione dell'impugnazione, potendo tale comportamento essere giustificato dalla mera esigenza di evitare le ulteriori spese dell'esecuzione forzata; a tal fine, è irrilevante sia l'esistenza di atti prodromici all'atto impugnato, sia la circostanza che lo sgravio determini la cessazione della materia del contendere.
La mancata o tardiva accettazione del deposito telematico a opera della parte di atti decisivi ai fini del decidere, derivante da un ritardo della cancelleria, comporta violazione del diritto di difesa e nullità della decisione conseguentemente assunta senza tenere conto del relativo contenuto.
In tema di protezione internazionale, nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente indicato COI, aggiornate e pertinenti, specificamente riferite al rischio dedotto, indicandone la fonte e la data, il giudice, ove ritenga di utilizzare altre COI, di fonte diversa o più aggiornate, che depongono in senso opposto a quelle offerte dal richiedente, dovrà sottoporle preventivamente al contradditorio, perché diversamente si arrecherebbe, in concreto, un irredimibile vulnus al diritto di difesa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato, con rinvio, il decreto del tribunale che - decidendo su un ricorso nel quale erano state specificamente indicate le fonti di informazione riferite al rischio dedotto - aveva utilizzato fonti successive, che escludevano il rischio allegato dal ricorrente, senza, tuttavia, sottoporle al contraddittorio delle parti).
La sentenza che decida su una questione di puro diritto, rilevata d'ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (cd. terza via), non è nulla, in quanto da tale omissione può solo derivare un vizio di error in iudicando, ovvero di error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato; qualora, invece, ad essere officiosamente rilevate siano state questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione sostenendo che la violazione del dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini.
La rinnovazione dell'atto di citazione in appello affetta da nullità equivale, ai fini dell'art. 307, comma 3, c.p.c., a rinnovazione omessa, sicché non è consentita la concessione di un ulteriore termine per procedervi nuovamente, dovendo il giudizio di appello essere dichiarato estinto.
La nullità dell'atto di citazione per petitum omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, fermo restando che non è consentito introdurre, con l'integrazione della domanda disposta ex art. 164, comma 5, c.p.c., un oggetto del decidere ulteriore rispetto a quello inizialmente prospettato.
In tema di eredità giacente, il curatore, pur non essendo rappresentante del chiamato all'eredità, è comunque legittimato, attivamente e passivamente, in tutte le cause concernenti la stessa e il cui svolgimento rientra negli scopi che la sua attività è destinata a realizzare in rapporto agli interessi che ne rappresentano il presupposto, durante il periodo di giacenza, cosicché, in tali ipotesi, va dichiarata, anche d'ufficio, la nullità, per difetto di contraddittorio, del provvedimento emesso all'esito di un giudizio a cui il curatore non sia stato chiamato a partecipare.
Nei procedimenti di separazione o divorzio, è nulla, per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, la sentenza che venga pronunciata dopo la soppressione dell'udienza già calendarizzata per la rimessione della causa in decisione, ove neppure venga disposta la sua sostituzione con note scritte ex art.127-ter c.p.c.
Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, disciplinato dall'art. 99 l.fall., ove il tribunale si sia riservato di decidere concedendo un preventivo termine alle parti per il deposito di scritti difensivi, ma in seguito si sia pronunciato prima della scadenza del termine così assegnato, il provvedimento deve ritenersi affetto da nullità per violazione del principio del contraddittorio, come tale impugnabile con ricorso per cassazione, non assumendo rilievo contrario la circostanza che la concessione dei termini non fosse obbligatoria, ma rimessa alla discrezionalità del giudice.
L'obbligo di preventiva instaurazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. non sussiste in relazione a questioni di natura processuale, cosicché non integra una violazione del diritto di difesa la circostanza che il giudice abbia rilevato il difetto di legittimazione della parte, per la prima volta, al momento della decisione.
Il giudice dell'appello non eccede dai propri poteri se riconosce il giusto fondamento della tesi di una delle parti in considerazione di una normativa diversa rispetto a quella da essa invocata, perché è compito del giudice individuare ed applicare il diritto vigente, fermo restando che l'esercizio del potere di qualificazione, proprio del giudice, non può comportare la modifica officiosa della domanda o l'introduzione nel giudizio d'una eccezione in senso stretto.
La mancata assegnazione alle parti, nonostante le stesse non vi abbiano rinunciato, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche non determina la nullità della sentenza allorquando tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza siano comunque intercorsi i termini previsti dalla suddetta disposizione, dovendosi in tal modo ritenere il vizio sanato. (Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione del contraddittorio, atteso che, a fronte della mancata concessione, da parte della Corte d'appello, del termine per le note di replica, la parte avrebbe potuto in ogni caso autonomamente provvedere al relativo deposito, essendo stata adottata la decisione in data successiva alla decorrenza del termine all'uopo previsto dall'art. 190 c.p.c.).
La necessità di attivare il preventivo contraddittorio delle parti non riguarda le questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda, contemplati da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che fosse assoggettata all'obbligo del preventivo contraddittorio la declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla C.T.R. in ragione dell'insussistenza del potere rappresentativo della società appellante in capo alla persona fisica conferente il mandato alle liti, tanto più che tale statuizione era intervenuta all'esito di rituale invito alla regolarizzazione della procura alle liti).
La parte che impugni la sentenza, deducendone la nullità per non aver potuto esporre le proprie difese in relazione ad una questione mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio e sulla quale si sia fondata la decisione, non ha alcun onere di dedurre uno specifico pregiudizio, poiché la mancata assegnazione dei termini per il deposito di memorie comporta, di per sé, la nullità della sentenza, come sanzione posta a garanzia del principio costituzionale del giusto processo. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di appello che, in relazione all'infortunio occorso ad un paziente ricoverato presso una struttura ospedaliera, aveva rigettato la domanda di manleva formulata dal nosocomio nei confronti della società assicuratrice, sulla base della questione dell'intervenuta risoluzione consensuale del contratto, rilevata d'ufficio e non indicata alle parti, che in tal modo erano state private del potere di allegazione e prova sulla stessa).
In tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, la decisione del giudice di sostituire l'udienza con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, rigettando l'istanza di discussione orale avanzata da una parte, non è di per sé lesiva del principio del contraddittorio e del diritto difesa, essendo onere dell'istante dimostrare la lesione concreta derivante da detta scelta mediante l'indicazione degli aspetti che la discussione orale le avrebbe consentito di evidenziare e approfondire, a integrazione dei precedenti atti difensivi.
In tema di limiti oggettivi del giudicato, quest'ultimo copre il dedotto e il deducibile con esclusivo riguardo alla situazione di fatto esistente - e tenuta presente dal giudice - al momento della decisione, senza precludere la rilevabilità di fatti che sopravvengono alla sua formazione.
In tema di successione tra enti pubblici, la soppressione dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), ai sensi dell'art. 42, comma 9, della l.r. Marche n. 19 del 2022, non ha determinato la successione universale dell'Azienda sanitaria territoriale di Ancona, alla quale la norma attribuisce la funzione di gestione liquidatoria delle posizioni non trasferite alle aziende sanitarie territoriali, permanendo, conseguentemente, la legittimazione processuale dell'ente soppresso.
Nel giudizio di appello, una volta esaurita la fase di trattazione con l'udienza di precisazione delle conclusioni, la discussione orale della causa o in altro modo, nelle memorie conclusive non sono ammissibili produzioni documentali, le quali darebbero luogo a un'insanabile violazione del contraddittorio.
Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione contenente la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo per causa tipica, qualora si intenda impugnare il capo relativo alla condanna alle spese, deve essere proposta opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e, nel conseguente giudizio, sono litisconsorti necessari, oltre al beneficiario, tutte le parti processuali a carico delle quali è posto l'obbligo del pagamento. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza che, pronunciando nel giudizio di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, senza integrare il contraddittorio nei confronti dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva dichiara estinta, aveva annullato il decreto del giudice dell'esecuzione di liquidazione del compenso del professionista delegato alla vendita).
Qualora la sentenza respinga la domanda di risoluzione del contratto di locazione - indicato dal locatore come ad uso abitativo - per morosità ex art. 55 l. n. 392 del 1978 e ometta di pronunciarsi sulla riconvenzionale del conduttore volta all'accertamento dell'uso non abitativo, l'accoglimento dei motivi di ricorso riguardanti la minuspetizione è sufficiente ad impedire la formazione di un giudicato implicito sulla tipologia della locazione, con la conseguenza che sono inammissibili, per difetto di interesse, gli ulteriori motivi volti a censurare il rigetto della domanda di risoluzione, decisione di per sé vantaggiosa per il locatario.
Il giudice del rinvio, se intende decidere la controversia sulla base di rilievi officiosi, è tenuto, nel rispetto del principio del contraddittorio, ad informare le parti sulla natura delle eccezioni rilevabili d'ufficio, poiché l'attività difensiva deve essere esplicata anche sotto forma di significativa presa di posizione dei difensori su questioni di fatto e di diritto, anche di carattere interpretativo, non consistenti in mere qualificazioni di natura giuridica.
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso. (Nella specie, in relazione ad una domanda di retratto agrario, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato che l'indebita estensione del quesito peritale all'accertamento di un fatto principale - la mancata alienazione dei fondi rustici nel biennio precedente - integrava una "nullità assoluta" rilevabile ex officio dal giudice).
La domanda di nullità negoziale proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, comma 1, c.p.c., salvo il potere-dovere del giudice del gravame di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 345, stante la doverosità del rilievo officioso di ogni possibile causa di nullità, previa indicazione alle parti ex art. 101, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la domanda non va dichiarata inammissibile in ragione della sua novità ma esaminata nel merito, all'esito della relativa conversione.
Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio.
Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione sia prima facie infondato, è superfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.
Il giudizio di stima del valore di un complesso aziendale, ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, si compone di questioni puramente estimative (cd. estimative semplici) - concernenti valutazioni tecniche per la rilevazione dell'obiettiva consistenza qualitativa/quantitativa del cespite e l'individuazione dei fattori di calcolo per il complessivo giudizio di valore - che hanno natura fattuale, integrando un apprezzamento di merito, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, e di questioni di puro diritto (cd. estimazione complessa) - concernenti l'interpretazione e l'applicazione di leggi, di atti e negozi giuridici rispetto all'imposta considerata, senza risolversi in un mero giudizio di valore, come quando vengono dedotti vizi del procedimento di accertamento o occorre l'individuazione dei criteri giuridici per la suddetta imposizione rispetto ai fatti accertati - che, invece, assumono rilevanza anche agli effetti di quanto previsto dall'art. 101, comma 2, c.p.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Corte costituzionale
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Ordinanza n. 454/2005
Parametro
15 dicembre 2005
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla…
Art. 24 cost. · Art. 101 c.p.c. · Art. 22 Disposizioni sul processo tributario · Art. 5 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari
La prevista presenza nei giudizi pensionistici innanzi alla Corte dei conti, del P.M. con taluni poteri di indagine ed istruttori, non lede il diritto di difesa delle parti. L'amministrazione che eroga il trattamento pensionistico - alla quale viene tempestivamente comunicato il ricorso - può infatti essere rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, mentre il privato può farsi rappresentare e difendere da un avvocato del libero foro. A sua volta, agendo per l'osservanza della legge, il P.M. ne garantisce obiettivamente l'applicazione ed integra eventualmente l'attività delle parti, risultando comunque assicurati la regolarità del contraddittorio e il retto svolgimento del processo. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., degli artt. 72, 75 e 81 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, in relazione all'art. 101 cod.proc.civ.).
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 26 novembre 2024. 2 parole tolte.
… a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il depositotolto: in cancelleriaaggiunto: ... di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art101 · fonte del testo
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