Codice civile

Art. 2900 c.c. — Condizioni, modalità ed effetti

[1]Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, puo' esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purche' i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.

[2]Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 2900 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15818/2026

    22 maggio 2026

    L'azione surrogatoria conferisce al creditore la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui e ha perciò carattere eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi e alle condizioni previsti dalla legge, cosicché, ove il debitore non sia più inerte, ma abbia tenuto comportamenti idonei e sufficienti ad esprimere la sua volontà circa la gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto affinché a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può sindacare le modalità con cui il debitore ritenga di esercitare i propri diritti, né contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da lui compiute a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento, soccorrendo all'uopo altri strumenti di tutela a garanzia delle pretese del creditore, quali, ove ne ricorrano i requisiti, l'azione revocatoria, ovvero l'opposizione di terzo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione del creditore all'esercizio dell'azione surrogatoria in relazione ad una controversia di impugnazione, per falsità, di un testamento olografo con cui il de cuius aveva designato unico erede il debitore e nella quale quest'ultimo si era costituito aderendo alle domande degli attori e disponendo così del diritto che gli sarebbe derivato dal testamento, in modo da privare il proprio creditore della legittimazione all'azione surrogatoria per insussistenza dell'inerzia).

    Art. 2900 c.c. · Art. 2901 c.c. · Art. 81 c.p.c. · Art. 404 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 13244/2026

    7 maggio 2026

    La pronuncia in rito d'inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudicato formatosi in altro giudizio, promosso contro gli stessi convenuti da altre parti, in ordine ad una questione di natura processuale, quale la legittimazione all'esperimento dell'azione surrogatoria, precludesse l'esame dell'eccezione di carenza di legittimazione all'esercizio dell'azione surrogatoria, ex artt. 1917 e 2900 c.c., in ipotesi di sopravvenuto fallimento del debitore inerte surrogato, nel diverso giudizio conclusosi con la sentenza impugnata).

    Art. 2900 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 1917 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25382/2025

    16 settembre 2025

    Ai fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria è necessario un interesse specifico del creditore, che ne giustifichi l'ingerenza, in deroga al principio dell'autonomia privata, nella sfera giuridica del debitore, per la configurabilità del quale è necessario il riscontro di un pericolo di insolvenza attuale e concreto del debitore, non essendo sufficiente la generica eventualità di una futura insufficienza della garanzia patrimoniale rappresentata dal suo patrimonio.

    Art. 2900 c.c. · Art. 100 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. interl. n. 23/2025

    2 gennaio 2025

    La Sezione Seconda civile, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione di particolare importanza - sulla quale ha dato atto della sussistenza di un contrasto nella giurisprudenza civile - concernente i presupposti necessari ai fini dell’esperibilità ad opera del creditore dell’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. È stata sollevata altresì la questione, connessa, della valutazione dell’interesse ad agire di chi agisce in via surrogatoria, se in relazione al mero sopravvenuto esercizio o anche alla cura diligente dell’azione da parte del titolare fino all’accoglimento di tale azione, per evitare esercizi strumentali dell’azione da parte del titolare inizialmente rimasto inerte. L’ordinanza interlocutoria ha quindi evidenziato l’esistenza di un primo orientamento, più tradizionale, che considera come presupposto dell'azione surrogatoria oltre all'esistenza del credito di chi agisce rispetto al titolare dell'azione ed all'insolvenza del debitore, l'inerzia di quest'ultimo, ossia il suo comportamento omissivo, o insufficientemente attivo, al quale non può equipararsi un comportamento positivo, per cui il creditore non può chiedere di sostituirsi al debitore per sindacare le modalità con cui questi ha ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica (Cass. 2.2.2016 n. 1996; Cass. 12.4.2012 n. 5805; Cass. 4.8.1997 n. 7187; Cass. 28.5.1988 n. 3665). Vi è poi un secondo orientamento, che valorizza maggiormente il fatto che l'art. 2900 c.c., a differenza di quanto previsto nel previgente codice civile del 1865 all'art. 1234, non parla più di inerzia del debitore, ma di debitore che trascura di esercitare i propri diritti ed azioni nei confronti dei terzi. Poiché con il termine “trascura” il legislatore, come desumibile dalla relazione al codice civile (n. 1181), ha inteso precisare che a legittimare l'intervento del creditore quale sostituto processuale del titolare del diritto, o dell'azione processuale, non è necessaria un'inattività totale del debitore, bensì è sufficiente un esercizio incompleto e quantitativamente insufficiente del diritto (Cass. n.1867/2000). Muovendo da quanto innanzi, si è evidenziato quindi che alcune pronunce di legittimità hanno ritenuto utilizzabile l'azione surrogatoria, oltre che nei casi di totale inerzia del debitore, anche nei casi in cui quest'ultimo non esplichi nella tutela dei suoi diritti la necessaria diligenza (tra queste Cass. 11.5.2009 n. 10744; Cass. 22.11.2022 n. 34297; Cass. 4.8.1997 n. 7187; Cass. 28.5.1988 n. 3665). L’ordinanza interlocutoria ha, quindi, posto un’ulteriore questione circa l'esperibilità, in via surrogatoria, dell'azione di riduzione per lesione di legittima, da parte del creditore del legittimario totalmente pretermesso, il quale abbia trascurato di esercitarla dovendosi valutare se sia preferibile una rivalutazione dello strumento dell'impugnazione della rinuncia da parte dei creditori di cui all'art. 524 c. c., o se, invece, debba prestarsi adesione alla tesi più radicale espressa da Cass. 29.7.2008 n. 20562. La predetta decisione ha, in particolare, riconosciuto all'azione regolata dall'art. 524 c.c. natura recuperatoria - mirando essa a rendere inopponibile al creditore la rinuncia del chiamato all'eredità ed a consentirgli di soddisfarsi sui beni ereditari che per il chiamato all'eredità si sono ormai perduti in conseguenza della sua rinuncia all'eredità - senza però fare assumere al chiamato la qualità di erede ed ha ritenuto inapplicabile analogicamente tale disposizione al legittimario totalmente pretermesso, che non rientra tra i chiamati all'eredità, che diventano eredi con l'accettazione e ad essa possono rinunciare con un effetto di immediato impoverimento del loro patrimonio.

    Art. 2900 c.c. · Art. 374 c.p.c. · Art. 524 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'ultimo capo del terzo titolo è destinato a disciplinare i poteri che la legge attribuisce al creditore al fine d'impedire che la responsabilità patrimoniale del debitore possa essere menomata per effetto di atti compiuti dal debitore medesimo. Collegati sotto questo profilo teleologico, sono regolati l'azione surrogatoria, l'azione revocatoria e il sequestro conservativo. Dell'azione surrogatoria.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1180

  • L'art. 2900 pone in rilievo la finalità eminentemente conservativa dell'azione surrogatoria, ed escludendone l'esercizio quando si tratta di diritti e di azioni che non hanno un contenuto patrimoniale, nonchè di diritti e di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare, ne determina l'ambito con formula più chiara, comprensiva e precisa di quella adoperata dall'art. 1234 del codice del 1865, il quale parlava di diritti «esclusivamente inerenti alla persona del debitore». Nel designare uno dei presupposti dell'azione, anzichè far riferimento, come si suole, all'inerzia, ho creduto preferibile far riferimento alla trascuranza del debitore nell'esercizio dei diritti e delle azioni a lui spettanti, al fine di chiarire che, qualora concorrano gli altri presupposti, l'azione è esperibile anche nei casi in cui il debitore, pur non rimanendo inattivo nella tutela dei suoi diritti, tuttavia non esplichi in questa tutela la necessaria diligenza. Correlativamente alla funzione conservativa dell'azione surrogatoria, sono legittimati ad esercitarla anche i creditori a termine o sotto condizione: nessuna limitazione apporta al riguardo l'art. 2900. Anche se il credito è soggetto a condizione sospensiva, non può essere precluso al creditore di avvalersi dell'azione surrogatoria, dato che il codice (art. 1356) riconosce in genere al titolare di un diritto sottoposto a condizione la facoltà di porre in essere le opportune misure conservative per assicurare la realizzazione delle sue aspettative. Per l'esercizio dell'azione non si esige dall'art. 2900 alcuna preventiva autorizzazione giudiziale, che pur talvolta la giurisprudenza e qualche isolato scrittore, sulle orme della dottrina francese, ritennero occorrere sotto l'impero del codice precedente. Ho creduto opportuno disporre nel secondo comma dell'art. 2900, ponendo termine ad una questione dibattuta, che il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi. La citazione è imposta dall'evidente interesse che nella lite ha il debitore, titolare del diritto dedotto in giudizio. Si rileva poi dal detto comma che è pienamente ammissibile anche l'esercizio stragiudiziale di diritti del proprio debitore (interruzione della prescrizione, opponibilità della prescrizione, ecc.). Dell'azione revocatoria.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1181

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2900 · fonte del testo

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