Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

Art. 208 — Ufficio competente

Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attivita' connesse alla riscossione e' cosi' individuato:

  • a)per il processo civile, amministrativo ((...)) e tributario e' quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento e' passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento e' divenuto definitivo;
  • b)per il processo penale e' quello presso il giudice dell'esecuzione. (L) Negli articoli 6, 15, 16, 18, 22, 38, 39, 47, 57 e 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, i termini "ente creditore" e "soggetti creditori" non si riferiscono all'ufficio di cui al comma 1.

Testo vigente dal 1 gennaio 2022

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 208, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 560/2025

    9 gennaio 2025

    Nella riscossione coattiva delle spese di giustizia penale, la legittimazione passiva rispetto all'opposizione esecutiva del debitore spetta sia all'agente della riscossione, sia al Ministero della giustizia, perché il primo acquista la legittimazione all'esercizio delle azioni nascenti dalla pretesa creditoria e il secondo mantiene la titolarità del credito, con la conseguenza che deve ritenersi ammissibile l'impugnazione proposta dal Ministero avverso la decisione sfavorevole, atteso che il giudicato formatosi fra il debitore e l'agente fa stato, indipendentemente dalla denuntiatio litis, anche nei confronti dell'ente creditore.

    Art. 208 · Art. 100 c.p.c. · Art. 2909 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 2009 al 1 gennaio 2022. 1 parola tolta.

a) per il processo civile, amministrativotolto: , contabileaggiunto: ... e tributario e' quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento e' passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento e' divenuto definitivo;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art208 · fonte del testo

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