Art. 42 c.p.c. — Regolamento necessario di competenza
La ((ordinanza)) che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza. 6772
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477
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La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."
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La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
L'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, che esclude l'applicazione, nel processo tributario, delle disposizioni del codice di procedura civile sul regolamento di competenza, deve intendersi riferito, in conformità all'esigenza di tutelare i diritti fondamentali garantiti dagli artt. 24, comma 1, 111, comma 2, Cost. e 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alle sole decisioni che le commissioni tributarie possono essere chiamate a rendere in ordine alla competenza, essenzialmente per territorio, come disciplinata dagli artt. 4 e 5 del suddetto decreto, sicché non esclude la proposizione del regolamento avverso i provvedimenti di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., impugnazione senz'altro ammissibile alla stregua del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 42 c.p.c..
In tema di sospensione del processo, al giudice non è consentita alcuna facoltà discrezionale di sospensione del processo civile esercitabile, d'ufficio o su accordo delle parti, al di fuori dei casi tassativi previsti dalla legge, per motivi di opportunità (quale, ad esempio, la necessità di risolvere una questione di diritto su cui sia attesa una pronuncia della Corte di cassazione in altri giudizi dinanzi ad essa pendenti, o perché debba farsi applicazione di una norma per la quale altro giudice abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale, oppure abbia disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E.), potendosi perciò impugnare con istanza di regolamento di competenza il provvedimento che dichiari la sospensione atipica del processo civile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato estinto il giudizio per tardiva riassunzione a seguito di un provvedimento di sospensione atipica - disposta su accordo delle parti e senza previsione di durata, rimessa al sopravvenire della decisione della S.C. in relazione a domanda analoga - non potendo farsi discendere l'estinzione dal decorso di un termine non stabilito dalla legge).
In tema di determinazione della competenza territoriale, il foro speciale di cui all'art. 637, comma 3, c.p.c. trova applicazione anche qualora la domanda monitoria abbia a oggetto il compenso per prestazioni professionali rese dall'avvocato nell'ambito di un arbitrato rituale, attesa l'assimilazione, sul piano funzionale, del relativo procedimento a quello giurisdizionale.(In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la competenza del tribunale adito ex art. 637, comma 3, c.p.c., cassando la decisione di merito che ne aveva escluso l'applicabilità sul presupposto che l'attività professionale fosse stata svolta in sede arbitrale e non in un processo giurisdizionale).
In tema di opposizione ad ingiunzione fiscale, qualora il servizio idrico integrato venga affidato in concessione a società in house - equiparabili ad un'articolazione interna dell'ente pubblico che le ha costituite - le controversie sulla sussistenza e sulla legittimità della pretesa erariale, proposte con l'opposizione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, vanno introdotte, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'articolazione territoriale del concessionario che ha materialmente predisposto e notificato l'ingiunzione (la sede amministrativa della società), e non al giudice nella cui circoscrizione la società in house ha la sede legale, atteso che il termine "ufficio" di cui al predetto comma 2 indica l'organo che ha compiuto l'attività, non la sede della persona giuridica.
In tema di contratti tra professionista e consumatore, la qualità di quest'ultimo - ai fini della determinazione della competenza per territorio - si trasmette agli eredi, non venendo meno, per effetto del decesso, né il rapporto di consumo, né le ragioni del peculiare regime di tutela ad esso correlato, con la conseguenza che, in caso di morte del consumatore, il relativo foro di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005 deve essere individuato sulla base del luogo di residenza o domicilio dei successori universali del defunto.
In presenza di una decisione sulla sola competenza, la qualificazione del contratto contenuta nella relativa pronuncia non è coperta da giudicato, in quanto costituisce un accertamento meramente strumentale e funzionale alla sola individuazione del giudice competente, restando impregiudicata la possibilità per il giudice del merito di procedere a diversa qualificazione del rapporto - ancorché in contrasto con le premesse della pronuncia sulla competenza -mediante l'esame e l'applicazione delle relative norme di diritto sostanziale.
In tema di liquidazione delle spese di lite, in caso di doppia impugnazione (ordinaria e con regolamento di competenza) del provvedimento dichiarativo di incompetenza con pronuncia sulle spese processuali, sussiste in capo al giudice dell'impugnazione ordinaria, innanzi al quale il giudizio è stato riassunto a seguito dell'accoglimento del regolamento, il dovere di provvedere in ordine alla liquidazione delle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., trattandosi di pronuncia che, rilevando l'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione per il venir meno del suo oggetto, definisce il giudizio innanzi a sé con sentenza volta a dare atto degli effetti di cui all'art.336, comma 2, c.p.c.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, idonea ad acquisire efficacia di giudicato limitatamente a tale aspetto, ma non a formare il giudicato sostanziale, sicché avverso la stessa è inammissibile l'istanza di regolamento di competenza, essendo priva di rilevanza ogni questione inerente alla determinazione del giudice competente a provvedere sulla domanda.
La pronuncia con la quale la Corte di cassazione dichiara la litispendenza e, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., cassa senza rinvio la sentenza impugnata non è impugnabile con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., poiché chiude definitivamente la causa ravvisando un'ipotesi di improponibilità originaria della domanda che, identica ad altra afferente a un giudizio prioritariamente incardinato, non poteva essere avanzata in violazione del principio "ne bis in idem".
La individuazione del giudice di merito competente da parte della Corte di Cassazione, in sede di regolamento di competenza, comporta che ogni ulteriore questione - come quella sulle spese processuali, nel caso che per qualsiasi ragione la Cassazione non abbia provveduto al riguardo - è devoluta al giudice dichiarato competente.
E' inammissibile il regolamento di competenza avverso il provvedimento che dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 50 c.p.c., per essere stato riassunto davanti ad un giudice diverso da quello indicato come competente, non trattandosi di una pronuncia sulla competenza.
Tra la causa di opposizione ex art. 615 c.p.c., finalizzata all'accertamento dell'insussistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata in ragione dell'invalidità della fideiussione cd. omnibus per contrarietà alla normativa antitrust, e quella pendente dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa cd. "superdistrettuale", avente ad oggetto l'accertamento della nullità del suddetto contratto, sussiste una relazione di continenza, sicché, ove i due giudizi pendano in gradi diversi, non potendo applicarsi la disciplina di cui all'art. 39 c.p.c., deve disporsi la sospensione ex art. 295 c.p.c. del processo di opposizione all'esecuzione (che avrebbe subito l'attrazione dinanzi al Tribunale delle imprese) fino alla definizione dell'altro processo con sentenza passata in giudicato.
La competenza territoriale sulle controversie riguardanti gli obblighi previdenziali di un lavoratore autonomo quale datore di lavoro appartiene al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente deputato a gestire la posizione previdenziale dei lavoratori, ex art. 444, comma 3, c.p.c. - che vale quale regola speciale cui vanno ricondotte le controversie riferite agli obblighi datoriali - e non a quello del luogo di residenza dell'attore, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 444 c.p.c., relativo alla generalità delle cause relative a diritti e ad obblighi previdenziali, non datoriali. (Principio affermato dalla S.C. in relazione ad una controversia avente ad oggetto cartelle di pagamento emesse per la riscossione di contributi previdenziali, originati da modelli DM10, dovuti dalla ricorrente per i suoi dipendenti).
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la pronuncia con cui il giudice dichiara la propria incompetenza non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione, dovendo contenere necessariamente, ancorché in forma implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato il provvedimento del Giudice di pace che, nel declinare la competenza per valore e territorio e rimettere l'intera controversia al Tribunale, avrebbe dovuto, nell'esercizio della sua competenza funzionale a decidere sull'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto, senza disporre la sospensione del giudizio).
Il procedimento di convalida di sfratto di cui agli artt. 657 e ss. c.p.c. non può essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non essendo ravvisabile la ratio di tale norma, che è quella di evitare il conflitto tra giudicati, stante la natura sommaria dei provvedimenti di cui agli artt. 663 e ss. c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con cui il giudice, all'udienza per la convalida della licenza per finita locazione di un immobile adibito ad alloggio del portiere, aveva disposto la sospensione del giudizio fino alla definizione di quello avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento dell'intimato).
L'ordinanza che rigetta un'eccezione di litispendenza è impugnabile con il regolamento di competenza, in quanto implica l'affermazione della sussistenza della competenza a decidere del giudice che la pronuncia.
Nel procedimento relativo all'azione di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, di cui alla l. n. 117 del 1988 (anteriormente alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015), il rilievo della violazione dei criteri di competenza territoriale inderogabile di cui all'art. 4 postulava, in difetto di tempestiva eccezione di parte, che il giudice istruttore, alla prima udienza, nel rimettere al collegio la decisione sull'ammissibilità della domanda, rilevasse - a norma dell'art. 38 c.p.c. - la questione di competenza su cui l'organo collegiale era chiamato a delibare, fermo restando che, laddove alla (esplicita o implicita) delibazione in senso positivo nel procedimento camerale ex art. 5 della l. n. 117 del 1988 fosse seguita, all'esito del giudizio a cognizione piena, una pronuncia declinatoria, quest'ultima era assoggettata all'ordinario regime di impugnazione di cui agli artt. 42 e 43 c.p.c. (laddove invece il decreto di inammissibilità pronunciato nella fase camerale, quand'anche esclusivamente fondato sull'accertamento dell'incompetenza territoriale inderogabile del giudice che lo aveva emesso, sarebbe stato impugnabile esclusivamente col reclamo in appello e successivo ricorso per cassazione).
Il provvedimento di sospensione della fase sommaria di un procedimento ex art. 8 della l. n. 24 del 2017 per il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è impugnabile con il regolamento necessario di competenza, in ragione della necessità di riconoscere, alla parte che ne contesta la fondatezza, la legittimazione ad esperire un controllo immediato avverso un provvedimento idoneo ad arrecarle un pregiudizio altrimenti irrimediabile.
L'ordinanza con cui il giudice, dopo aver invitato le parti alla precisazione delle conclusioni ex art. 187 c.p.c. e trattenuto la causa in decisione, disponga la prosecuzione dell'istruttoria sul merito della causa, senza pronunciarsi sull'eccezione di incompetenza ritualmente sollevata, integra una decisione implicita affermativa della stessa, suscettibile di passare in giudicato ove non impugnata immediatamente con regolamento necessario ex art. 42 c.p.c.; ovvero, nel caso in cui il giudice si sia pronunciato anche su questioni di merito, avverso tale provvedimento sarà esperibile il regolamento facoltativo o l'appello, a seconda che le contestazioni riguardino, rispettivamente, le statuizioni sulla competenza o pure quelle sul merito. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione della Corte di appello dichiarativa dell'incompetenza in favore degli arbitri, giacché il giudice di prime cure aveva emesso un'ordinanza non impugnata che, affrontato inequivocamente il tema dell'inefficacia di una clausola arbitrale, disponeva istruttoria per la quantificazione del credito litigioso).
In considerazione delle ragioni di speditezza ed economia processuale che informano la disciplina del processo dinanzi al giudice di pace, la dichiarazione di litispendenza emessa da quest'ultimo può essere impugnata non già con il regolamento di competenza ma con l'appello ex art. 339 c.p.c.
In tema di regolamento di competenza, avendo la relativa istanza la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della S.C. possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito al processo sino a quel momento, senza essere limitati dal contenuto della sentenza impugnata né dalle difese delle parti, e possono conseguentemente riguardare anche questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza.
L'incompetenza per territorio inderogabile, anche quando venga in rilievo il foro del consumatore, deve essere eccepita o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di trattazione, a norma dell'art. 38 c.p.c., trattandosi di questione pregiudiziale di rito che va posta, esaminata e risolta per prima rispetto alle questioni di merito, sicché ove detta preclusione venga violata, il vizio è deducibile in sede di regolamento di competenza e può essere rilevato d'ufficio dalla Corte di cassazione, poiché il principio costituzionale e sovranazionale di ragionevole durata del processo impedisce interpretazioni che abbiano per effetto la vanificazione dell'intera attività istruttoria già svolta.
Le parti non sono legittimate a dolersi della mancata proposizione del regolamento di competenza d'ufficio, ex art. 45 c.p.c., da parte del giudice dinanzi al quale la causa sia stata tempestivamente riassunta a seguito di pronuncia d'incompetenza, trattandosi di uno strumento discrezionale nell'esclusiva disponibilità del giudice non volto a supplire al mancato utilizzo del mezzo d'impugnazione messo a disposizione della parte dall'art. 42 c.p.c.
La decisione che, pronunciando sulla sola competenza, abbia respinto l'eccezione di interruzione del processo per intervenuta ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria è impugnabile esclusivamente con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., trattandosi di questione pregiudiziale di rito esaminata ai soli fini della pronuncia di competenza.
Nel rito del lavoro, avverso la sentenza con cui sia stata accolta la domanda principale e dichiarata inammissibile quella riconvenzionale per ragioni di competenza, il resistente che voglia censurare la mancata cognizione di quest'ultima è tenuto a proporre non già l'appello, bensì il regolamento necessario di competenza, anche se il giudice, al solo fine della ritenuta inammissibilità della riconvenzionale, abbia proceduto alla qualificazione giuridica del rapporto posto alla base della medesima.
In tema di affidamento dei figli minori, l'art. 38, comma 1, disp. att. c.c., nel testo vigente ante novella ex l. n. 206 del 2021, limita la vis attractiva del Tribunale ordinario all'ipotesi in cui innanzi a esso siano stati introdotti procedimenti attraenti di separazione o di divorzio prima del procedimento de potestate o di altri procedimenti di competenza del Tribunale per i minorenni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva dichiarato l'incompetenza del tribunale ordinario a provvedere sull'affidamento e sulla collocazione dei figli minori della coppia, poiché il ricorso dinanzi al Tribunale per i minorenni era stato introdotto dal P.M. in epoca antecedente al giudizio di separazione tra i coniugi dinanzi al Tribunale ordinario e prima del 22 giugno 2022, data di entrata in vigore della legge di riforma dell'art. 38 disp. att. c.c.).
L'incompetenza (anche per materia) dichiarata dal giudice adito, ove non impugnata con regolamento ex art. 42 c.p.c., o nel caso in cui questo sia dichiarato inammissibile, non può più essere rimessa in discussione né dalle parti, né dal giudice procedente, nei successivi gradi del procedimento, giacché la relativa declaratoria acquista efficacia di giudicato interno, sia nella parte relativa alla statuizione sull'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, sia con riguardo alla competenza dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la causa è stata tempestivamente riassunta.
In relazione alle domande proposte nei confronti della Repubblica Federale di Germania, aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subìti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, ove non sia originariamente convenuta anche un'amministrazione dello Stato italiano, la competenza territoriale si determina secondo le norme ordinarie, poiché, da un lato l'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (secondo cui i giudicati di condanna al risarcimento dei danni conseguenti ai crimini di guerra, compiuti in Italia o comunque in pregiudizio di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich, possono essere eseguiti esclusivamente sul Fondo "Ristori" istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze) non ha fatto venir meno la legittimazione passiva della Repubblica Federale tedesca nei giudizi di cognizione aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità per i predetti danni, introducendo un rimedio destinato ad operare esclusivamente nella fase esecutiva; dall'altro, la legittimazione passiva dello Stato estero non può reputarsi esclusa, in favore di quella dello Stato italiano, neppure sulla base della disposizione del comma 6 del medesimo art.43, il quale, prescrivendo la notificazione all'Avvocatura dello Stato degli atti introduttivi dei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, attribuisce al detto Ministero un mero diritto di intervento ad adiuvandum per sostenere le ragioni dello Stato estero convenuto, il cui esercizio, ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1611 del 1933, non implica, quanto alla competenza, l'applicazione della regola del foro erariale.
La sentenza che, in sede di opposizione, dichiari la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente ha natura di decisione esclusivamente sulla competenza, essendo la dichiarazione di nullità un mero effetto di diritto di tale declaratoria, ed è, pertanto, impugnabile solo con regolamento necessario di competenza, anche se emessa in grado di appello, poiché l'art. 42 c.p.c. non opera distinzioni tra sentenze di primo e di secondo grado.
In tema di litispendenza internazionale, il giudicato sulla giurisdizione nei confronti dello straniero o dello Stato estero non può spiegare effetto in un successivo processo inerente al medesimo rapporto, ma coinvolgente effetti diversi rispetto a quelli fatti valere nel primo processo non essendo possibile, sulla base del precedente giudicato, affermare o negare in un successivo processo "a priori" la giurisdizione, la quale risponde a criteri mutevoli nel tempo, atteso che il criterio di collegamento può atteggiarsi in modo diverso con riferimento a distinti giudizi, dovendo sussistere al momento della loro instaurazione, con la conseguenza che è illegittimità della sospensione del giudizio da parte del giudice italiano successivamente adito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva sospeso il procedimento innanzi a sé pendente, individuando la litispendenza di un procedimento innanzi al giudice straniero conclusosi con la declaratoria, passata in cosa giudicata, di difetto di giurisdizione in favore del giudice italiano.).
Anche a seguito della novella di cui alla l. n. 69 del 2009 circa la forma della decisione sulla competenza (da adottarsi con ordinanza anziché con sentenza) il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico) che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé è insuscettibile di impugnazione ex art. 42 c.p.c., ove il regolamento non sia preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, abbia affermato - in termini di assoluta e oggettiva inequivocità e incontrovertibilità - l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente davanti a sé la suddetta questione.
Il regolamento di competenza, anche dopo il mutamento della forma della decisione introdotto dalla l. n. 69 del 2009, presuppone un provvedimento decisorio sulla competenza che, ancorché non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, contenga l'affermazione del giudice adito, in termini inequivoci ed incontrovertibili, dell'idoneità della decisione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la questione di competenza.
La sentenza che abbia pronunciato sulla competenza e sulle spese può essere impugnata unicamente con l'istanza di regolamento per quanto riguarda la questione relativa alla competenza e nei modi ordinari relativamente alla pronuncia sulle spese, indipendentemente e separatamente dall'istanza di regolamento. (Nella specie, in presenza di adesione all'eccezione di incompetenza per territorio, il tribunale, anziché disporre la cancellazione della causa dal ruolo, aveva declinato la propria competenza e statuito sulle spese; tale statuizione era stata impugnata dinanzi alla corte distrettuale che aveva dichiarato inammissibile il gravame affermando che l'appellante non poteva impugnare la sentenza di primo grado limitatamente alle spese; la S.C. ha dunque cassato tale decisione in applicazione del principio enunciato).
L'ordinanza con cui il giudice nega la sospensione del processo, sollecitata da una parte ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non è impugnabile con il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 del codice di rito, in regione della formulazione letterale di quest'ultima norma, della sua ratio (assicurare un controllo immediato sulla legittimità di un provvedimento idoneo ad incidere significativamente sui tempi di definizione del processo) e dell'impossibilità di accedere ad un'interpretazione analogica della disposizione, avente carattere eccezionale.
Qualora fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato, ove non imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere facoltativamente disposta ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. applicandosi, in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati, l'art. 336, comma 2 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso avverso la decisione che aveva respinto la domanda di sospensione del giudizio di divisione in attesa della definizione, con passaggio in giudicato della relativa sentenza, del giudizio di usucapione introdotto dal convenuto dopo la sentenza di primo grado).
Il giudizio regolato dall'art. 8 della l. n. 24 del 2017 non ha natura di giudizio bifasico a struttura unitaria, ma è composto da due procedimenti distinti (il primo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena), funzionalmente collegati dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell'istanza di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.; tale natura, per un verso, esclude che la verifica della competenza debba avvenire già nel procedimento a cognizione sommaria, con effetto preclusivo in quello a cognizione piena, ed impone, anzi, che la relativa questione sia discussa in seguito all'introduzione della domanda di merito ex art. 281-undecies c.p.c., previa eccezione del convenuto nella comparsa di risposta, se si tratta di questione di competenza territoriale derogabile; per altro verso, stante la "retroazione" degli effetti (non solo sostanziali ma anche processuali) della domanda giudiziale ex art. 281-undecies c.p.c. al deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., la natura del giudizio impone di individuare il momento determinativo della competenza in quello della proposizione dell'istanza di ATP conciliativo, non assumendo rilievo mutamenti successivi della legge o dello stato di fatto, anche processuale. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
In tema di pregiudiziale comunitaria, il giudice nazionale, non di ultima istanza, innanzi al quale è proposta una controversia la cui decisione dipende da una questione già precedentemente sottoposta all'esame della CGUE, può legittimamente sospendere il giudizio in attesa della pronunzia della Corte di Lussemburgo, senza necessità di sollevare la medesima questione dinanzi alla giustizia eurounitaria e ferma restando la possibilità di impugnare con il regolamento necessario di competenza il provvedimento di sospensione, ancorché adottato dal giudice di pace.
La litispendenza internazionale presuppone, oltre all'identità delle parti, l'identità dei risultati pratici perseguiti dalle domande, a prescindere dall'identità del loro "petitum" immediato e del titolo specifico che esse fanno valere, atteso che l'art. 7 della l. n. 218 del 1995, interpretato alla luce del successivo art. 64, lett. e), mira ad evitare inutili duplicazioni di attività giudiziaria e ad eliminare il rischio di conflitto tra giudicati, obiettivi che sarebbero frustrati ove il giudizio nazionale e quello straniero potessero determinare risultati pratici fra loro incompatibili. (In applicazione del principio, la S.C. ha accolto il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza di sospensione del giudizio interno avente ad oggetto la declaratoria di estinzione del performance bond emesso dalla banca convenuta in favore di società bengalese a garanzia dell'adempimento di un contratto di appalto, difettando il presupposto dell'identità delle parti in assenza di prova della notifica alla società ricorrente dell'atto introduttivo del giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale pendente in Bangladesh).
In tema di procedimenti cautelari è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza - inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata - sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 c.p.c., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il tribunale, in applicazione del foro del consumatore, aveva rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata nell'ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, promosso da un architetto per accertare difformità e problematiche riscontrate nell'esecuzione di lavori commissionati per trasformare un furgone in camper).
In tema di competenza per territorio nelle controversie di lavoro, la nozione di dipendenza aziendale ex art. 413, comma 2, c.p.c., pur indicando il luogo in cui il datore di lavoro ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, non può prescindere dalla sussistenza di un significativo collegamento funzionale, oggettivo o soggettivo, con l'organizzazione aziendale, tale da escludere che il lavoratore possa scegliere liberamente ed insindacabilmente il luogo dal quale offrire la propria prestazione e, quindi, incidere sulla individuazione dei criteri legali per la delibazione sulla competenza territoriale. (Nella specie, pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, la S.C. ha escluso che l'abitazione del lavoratore potesse integrare la nozione di "dipendenza" per il sol fatto che egli vi svolgesse la prestazione lavorativa, non essendo sufficiente a dimostrare il suddetto collegamento funzionale il mero utilizzo di un computer o una stampante).
La pendenza tra altre parti, su analoga questione, di un giudizio di legittimità costituzionale o di un procedimento ex art. 267 TFUE davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, non giustifica la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., mancando il necessario carattere di pregiudizialità della controversia richiesto dalla norma, con la conseguenza che, in tali casi, il giudice, ove ritenga la questione rilevante ai fini del decidere, può solo rinviare la trattazione del processo in attesa della sua decisione, salva la possibilità di una sospensione su accordo delle parti.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Corte costituzionale
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 1994 al 4 luglio 2009. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.
Latolto: sentenzaaggiunto: ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non …
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
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