Codice civile

Art. 2888 c.c. — Rifiuto di cancellazione

Qualora il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di un'iscrizione, il richiedente puo' proporre reclamo all'autorita' giudiziaria.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2888 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14440/2025

    29 maggio 2025

    Il decreto della Corte d'appello emesso in sede di reclamo ai sensi degli artt. 2888 c.c. e 113 disp. att. c.c., riguardante il rifiuto di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria da parte del conservatore, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., in quanto provvedimento reso all'esito di un procedimento privo di natura contenziosa e insuscettibile di passare in giudicato; diversamente, qualora la parte contesti il diritto all'iscrizione ipotecaria, il relativo accertamento va compiuto in contraddittorio con chi ha eseguito la formalità, portatore di un interesse contrario, e in sede contenziosa, al fine di ottenere una pronuncia - idonea al giudicato e, quindi, ricorribile per cassazione - sull'esistenza del diritto alla cancellazione ovvero sull'inesistenza del diritto della controparte all'iscrizione.

    Art. 2888 c.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 111 cost.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2888 · fonte del testo

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