Art. 2952 c.c. — Prescrizione in materia di assicurazione

[1]Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

[2]Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. 330

[3]Nell'assicurazione della responsabilita' civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

[4]La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finche' il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

[5]La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennita'.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

330

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 9 febbraio 2024 n. 32 (in G.U. 1ª s.s. 06/03/2024 n. 10), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile, nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, e antecedente a quello sostituito con l'art. 22, comma 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale".

Testo vigente dal 7 marzo 2024

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 2952 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14323/2026

    14 maggio 2026

    In materia di contratto di assicurazione, la comunicazione prevista dall'art. 2952, comma 4, c.c., è atto unilaterale a carattere recettizio - la cui interpretazione va compiuta alla stregua dei criteri previsti dagli artt.1362 e ss. c.c., in ragione del rinvio ad essi operato dall'art. 1324 c.c., nei limiti della compatibilità con la particolare natura e struttura di tali negozi - idoneo a sospendere il corso della prescrizione qualora contenga l'espressione della volontà del dichiarante assicurato, in qualsiasi modalità idonea al raggiungimento dello scopo, pur senza formule sacramentali, di richiedere, per uno specifico sinistro, l'attivazione della copertura offerta da un ben individuato contratto di assicurazione.

    Art. 2952 c.c. · Art. 1324 c.c. · Art. 1334 c.c. · Art. 1362 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 157 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 11959/2026

    30 aprile 2026

    In caso di perizia contrattuale "pura", l'esercizio del diritto attuato attraverso l'atto di "chiamata" e il conseguente avvio di un procedimento che si sviluppa in una protratta e continua serie di operazioni, secondo le modalità contrattualmente previste, costituisce una condotta (di prolungato adempimento dell'obbligazione contrattuale) incompatibile con la valutazione normativa di inerzia del titolare che, ai sensi dell'art. 2934 c.c., giustifica il decorso della prescrizione e comporta un effetto interruttivo de die in diem per tutto l'arco delle operazioni in cui consiste tale perizia, sino alla sua definizione ovvero alla scadenza del termine a tal fine contrattualmente stabilito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto prescritto il diritto all'indennizzo assicurativo benché, a seguito di tempestiva denuncia dell'evento assicurato - una rapina del 20 novembre 2010- si fossero svolte le operazioni peritali di accertamento del danno da parte del tecnico incaricato dall'assicuratore e il procedimento si fosse concluso, senza accordo, con verbale del 25 settembre 2015 e che, dunque, al momento della chiamata di perizia contrattuale, effettuata dall'assicurata il 1° marzo 2017, il termine prescrizionale non fosse ancora decorso).

    Art. 2952 c.c. · Art. 2934 c.c. · Art. 2935 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 27 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11449/2026

    28 aprile 2026

    In tema di assicurazione contro i danni, la pendenza di un procedimento penale per fatti che hanno dato luogo a un danno coperto da assicurazione non costituisce, di per sé, fatto impeditivo del decorso della prescrizione del diritto all'indennizzo, salvo che le parti, nella loro autonomia contrattuale, non lo abbiano espressamente elevato a condizione sospensiva.

    Art. 2952 c.c. · Art. 2935 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 278 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 26999/2025

    7 ottobre 2025

    Il rigetto della domanda nel merito non implica implicito rigetto anche dell'eccezione di prescrizione, la quale resta, invece, assorbita, poiché l'accertamento della prescrizione presuppone logicamente l'esistenza del diritto, con la conseguenza che, non formandosi il giudicato interno, la questione può essere delibata dal giudice d'appello a seguito di mera riproposizione ex art. 346 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza emessa dalla corte d'appello in sede di rinvio, per avere esaminato l'eccezione di prescrizione dei diritti discendenti da un contratto di assicurazione della responsabilità civile in assenza di impugnazione incidentale della compagnia, vittoriosa in primo grado in ragione della ritenuta inoperatività della polizza).

    Art. 2952 c.c. · Art. 2938 c.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 345 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 82 ↗

Tutte le 10 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 32/2024

    Ha colpito questo articolo
    29 febbraio 2024

    Nella disciplina della prescrizione il legislatore gode di ampia discrezionalità che gli consente di perseguire finalità pubblicistiche e, al contempo, di bilanciare gli interessi privatistici delle parti che si contrappongono. Può, in particolare, stabilire lunghi termini di prescrizione, così come può, invece, prevedere termini brevi, magari associati a una flessibilità del termine di decorrenza ed eventualmente abbinati a un termine finale che non si può oltrepassare. Nondimeno, tale ampia discrezionalità incontra un limite: quello di non poter essere esercitata in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e di conseguenza inoperante la tutela voluta accordare al cittadino leso. (Precedente: S. 234/2008 - mass. 32634).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 47 Cost., l’art. 2952, secondo comma, cod. civ., nel testo introdotto dall’art. 3, comma 2-ter, del d.l. n. 134 del 2008, come conv., e antecedente a quello sostituito con l’art. 22, comma 14, del d.l. n. 179 del 2012, come conv., nella parte in cui non prevede l’esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale. La disposizione censurata dalla Corte d’appello di Firenze, prevedendo che gli «altri diritti», rispetto a quelli indicati al primo comma, derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, valica i limiti della discrezionalità legislativa. A tali «altri diritti», infatti, si ascrive in particolare quello che dà attuazione alla funzione del contratto: vale a dire il diritto al pagamento delle somme dovute dall’assicuratore al contraente o al terzo beneficiario. In tal caso, il dies a quo da cui decorre il termine di prescrizione biennale è costituito da un parametro che si identifica negli eventi – la morte o la sopravvivenza alla data di scadenza del contratto – dal carattere oggettivo, il cui abbinamento a un termine di prescrizione breve presenta, nel contesto delle polizze vita, profili di manifesta irragionevolezza. Da un lato, infatti, non si riscontra, rispetto ai diritti che derivano dall’assicurazione sulla vita, quella esigenza di un pronto accertamento del diritto che può giustificare una prescrizione breve. Da un altro lato, l’assicurazione sulla vita abbraccia fattispecie nelle quali il titolare del diritto al pagamento delle somme dovute dall’assicuratore è di frequente un terzo beneficiario, il quale ben potrebbe ignorare di essere titolare del diritto e, dunque, potrebbe risultare particolarmente pregiudicato da un termine di prescrizione breve. A fronte della prevalente funzione del contratto di assicurazione sulla vita, di risparmio previdenziale, non si giustifica la previsione di un sì breve termine di prescrizione per acquisire somme che derivano dal meccanismo di accumulo del risparmio e che spettano al verificarsi di eventi - la morte o la sopravvivenza alla data di scadenza dell’assicurazione - che non implicano, in genere, alcuna complessità di accertamento. Infine, l’estrema difficoltà, se non talora di impossibilità, a far valere i diritti regolati dalla norma censurata si ricava dal suo coordinamento sistematico con quella secondo cui gli importi non reclamati entro il termine di prescrizione debbano essere devoluti al fondo costituito con i rapporti “dormienti”, di cui all’art. 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005. Evidenziata la manifesta irragionevolezza della norma censurata essa, al contempo, contrasta con l’art. 47 Cost., che «tutela il risparmio in tutte le sue forme», poiché sacrifica diritti che, in virtù del contratto di assicurazione sulla vita, derivano dal risparmio previdenziale).

    Art. 2952 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 239/2002

    Questione inammissibile
    14 giugno 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui fissa in un anno dal verificarsi del sinistro il termine di prescrizione del diritto alla indennità assicurativa. Infatti nell'ordinanza di rimessione non sono indicati né gli elementi del giudizio 'a quò, né le ragioni per le quali si ritengono violate le disposizioni costituzionali, che vengono solo apoditticamente evocate.

    Art. 2952 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 153/2000

    Questione infondata
    24 maggio 2000

    È manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2952, secondo comma del codice civile, denunziato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede lo stesso termine annuale di prescrizione per i diritti di credito derivanti dai contratti di assicurazione contro gli infortuni e per quelli derivanti dai contratti di assicurazione contro i danni. Infatti, il contratto di assicurazione contro gli infortuni, così come ogni contratto di assicurazione disciplinato dagli artt. 1882 e segg. del codice civile, non ha lo scopo di tutelare la vita o l'integrità fisica della persona, ma quello di far conseguire all'assicurato il risarcimento del danno patito a seguito di un sinistro; e l'equilibrio tecnico ed economico del negozio si realizza tra l'insieme dei rischi assunti dall'assicuratore e l'insieme dei premi dovuti agli assicurati. Essendo perciò unica la funzione economica e sociale del contratto e unitaria la disciplina adottata da codice civile, la fissazione di un unico termine per tutti i diritti nascenti dal rapporto, quale che sia il bene assicurato, non provoca alcuna disparità di trattamento ne' viola il limite della ragionevolezza, posto al legislatore nell'esercizio dell'ampia discrezionalità attribuitagli in materia di fissazione del termine di prescrizione dei singoli diritti. A.M.M. V. la sentenza n. 18/1975 e l'ordinanza n. 284/1984, in tema contratto di assicurazione e le sentenze n. 10/1970 e n. 57/1962, a proposito del limite alla discrezionalità del legislatore in materia di fissazione del termine di prescrizione dei singoli diritti.

    Art. 2952 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Assorbita nel codice civile gran parte delle materie regolate dal codice di commercio, occorreva disciplinare talune delle brevi prescrizioni che quest'ultimo stabiliva nel quarto libro. L'ambito della prescrizione quinquennale in materia di società iscritte nel registro delle imprese è delineato dall'articolo 2949, primo comma, con una formula che si adegua all'insegnamento della migliore dottrina. Mi sembra che la nuova formula eviti le critiche e le gravi difficoltà d'interpretazione alle quali l'art. 919, n. 1, del codice di commercio apriva l'adito, parlando di «azioni derivanti dal contratto di società o delle operazioni sociali», sì che, considerata nella sua letterale accezione, la norma poteva indurre a ritenere che alla prescrizione quinquennale fossero soggetti anche i diritti derivanti dai rapporti posti in essere dalla società con i terzi nell'esplicazione della sua attività. Lo stesso termine di cinque anni è stabilito per la prescrizione dell'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori (art. 2949, secondo comma). Quanto al diritto del mediatore al pagamento della provvigione, il termine prescrizionale di due anni (art. 922 del codice di commercio) è ridotto a un anno (art. 2950). La prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto è regolata dall'art. 2951, che eleva i termini, eccessivamente brevi, stabiliti per il trasporto di cose dall'art. 926 del codice di commercio. Rimane immutato il termine di un anno per la prescrizione del diritto al pagamento delle rate di premio nel contratto di assicurazione, ma, circa la prescrizione degli altri diritti in materia assicurativa, a differenza del codice di commercio (art. 924), che non poneva distinzione alcuna, l'articolo 2952 distingue quelli che derivano dal contratto di assicurazione da quelli che derivano dal contratto di riassicurazione: per i primi è stabilito il termine di un anno; per i secondi il termine di due anni. Particolari disposizioni regolano la decorrenza di questi termini e la sospensione di essi. Ad eliminare il dubbio, in ordine ai diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, se, intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, torni a decorrere la prescrizione breve a cui è soggetto il rapporto deciso ovvero inizi il suo corso il termine di prescrizione ordinaria, provvede l'art. 2953, il quale risolve la questione in quest'ultimo senso. Delle prescrizioni presuntive.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1208

Che cosa è cambiato dal 7 marzo 2024

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 2012 al 7 marzo 2024.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2952 · fonte del testo

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