[1]((La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
[2]
[2]Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
[3]
[3]Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
[4]
[4]Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
[5]
[5]La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita)).
[6]
[6]Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
[7]
[7]Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
[8]
[8]Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
106 pronunce che riguardano l’art. 111 cost., dalle Rassegne del Massimario.
Cass. pen., Sez. Un., ord. n. 28647/2026
29 luglio 2026
PRIMO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali, in tema di impugnazioni, hanno affermato che non è appellabile dall’imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l’imputato stesso al risarcimento del danno in favore della parte civile. SECONDO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali, in tema di impugnazioni, hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’impugnazione con l’appello, da parte dell’imputato, della sentenza di proscioglimento, pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato lo stesso imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile.
L'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, che esclude l'applicazione, nel processo tributario, delle disposizioni del codice di procedura civile sul regolamento di competenza, deve intendersi riferito, in conformità all'esigenza di tutelare i diritti fondamentali garantiti dagli artt. 24, comma 1, 111, comma 2, Cost. e 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alle sole decisioni che le commissioni tributarie possono essere chiamate a rendere in ordine alla competenza, essenzialmente per territorio, come disciplinata dagli artt. 4 e 5 del suddetto decreto, sicché non esclude la proposizione del regolamento avverso i provvedimenti di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., impugnazione senz'altro ammissibile alla stregua del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 42 c.p.c..
Il decreto con il quale il Tribunale fallimentare, provvedendo sul reclamo ex art. 26 l. fall., proposto dal conduttore di un immobile avverso l'ordine di liberazione emesso dal giudice delegato, contestualmente decide anche sulla domanda riconvenzionale avanzata dalla curatela di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento, è impugnabile con l'appello e non con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., giacché la decisione, indipendentemente dalla forma e, dunque, dall'adozione con la cognizione sommaria propria del procedimento di reclamo, ha natura sostanziale di sentenza, resa all'esito di un giudizio di primo grado, provocato dalla proposizione della domanda riconvenzionale.
In tema di giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, l'ordinanza con la quale il giudice convalida il provvedimento impugnato per mancata comparizione alla prima udienza dell'opponente, che non abbia fatto pervenire tempestiva notizia di un suo legittimo impedimento, è sufficientemente motivata ove il giudice dia espressamente atto di aver valutato la documentazione prodotta, ritenendola inidonea ad incidere sulla valenza della pretesa sanzionatoria, senza necessità di una specifica disamina di ciascuna delle censure rivolte al provvedimento impugnato, cosicché, ove il provvedimento di convalida risponda a tali requisiti, resta esclusa la possibilità di sindacarne, in cassazione, la fondatezza ovvero la persuasività sotto il profilo della completezza e dell'esattezza, poiché solo la motivazione apparente o comunque avulsa dalle risultanze documentali costituisce vizio rilevabile in sede di legittimità.
Il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia, eventualmente, dell'avviso di accertamento o di rettifica dell'ufficio, sicché il giudice, ove ritenga in tutto o in parte invalido l'atto per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad accertare genericamente la debenza dell'imposta demandandone la sua successiva quantificazione ad una parte del giudizio, sia pure sulla base di alcuni criteri, atteso che l'art. 35, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992 - come interpretato alla luce degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 47 CDFUE - esclude la pronuncia di condanna indeterminata, rendendo necessario l'esame nel merito della pretesa, entro i limiti posti dalle domande di parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, in materia di plusvalenza non dichiarata a fini IRPEF, derivante da una vendita immobiliare, pur disconoscendo i metodi di calcolo utilizzati dall'ufficio, non aveva annullato l'avviso di accertamento ma aveva provveduto a rideterminare la base imponibile, individuando la plusvalenza da sottoporre a tassazione nella differenza fra il valore di cessione dichiarato e quello iniziale, antecedente la lottizzazione, oggetto di valutazione unitaria).
In tema di sospensione del processo, al giudice non è consentita alcuna facoltà discrezionale di sospensione del processo civile esercitabile, d'ufficio o su accordo delle parti, al di fuori dei casi tassativi previsti dalla legge, per motivi di opportunità (quale, ad esempio, la necessità di risolvere una questione di diritto su cui sia attesa una pronuncia della Corte di cassazione in altri giudizi dinanzi ad essa pendenti, o perché debba farsi applicazione di una norma per la quale altro giudice abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale, oppure abbia disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E.), potendosi perciò impugnare con istanza di regolamento di competenza il provvedimento che dichiari la sospensione atipica del processo civile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato estinto il giudizio per tardiva riassunzione a seguito di un provvedimento di sospensione atipica - disposta su accordo delle parti e senza previsione di durata, rimessa al sopravvenire della decisione della S.C. in relazione a domanda analoga - non potendo farsi discendere l'estinzione dal decorso di un termine non stabilito dalla legge).
In tema di giudizio di accertamento o di condanna nei confronti del debitore in bonis, l'art. 96, comma 2, n. 3), l. fall., nella formulazione vigente ratione temporis, si applica - in forza di un'interpretazione estensiva coerente con il principio di durata ragionevole del processo, ex art. 111 Cost. - anche nel caso in cui il fallimento sopravvenga alla sentenza di rigetto della domanda proposta da un creditore ed implica che, in caso di prosecuzione del giudizio di impugnazione proposto dal creditore, a seguito dell'interruzione per il fallimento del debitore, da parte del curatore o nei confronti dello stesso, la sentenza di accertamento del credito, eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado, spiega efficacia nei confronti del fallimento, allo stesso modo di quella di rigetto dell'impugnazione proposta o proseguita dal curatore, in caso di accoglimento della domanda creditoria in primo grado.
In tema di esdebitazione del debitore incapiente, sono ricorribili per cassazione unicamente i decreti che, nel contraddittorio tra le parti, decidono sul merito della domanda di esdebitazione proposta dal debitore, mentre non lo sono i decreti che si limitano a rilevare la mancanza di un requisito di ammissibilità o di procedibilità della domanda stessa.
Nel procedimento disciplinare innanzi al Consiglio nazionale forense non sono previsti termini perentori per l'inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento la cui inosservanza determini, di per sé, un vizio invalidante, con la conseguenza che la dedotta brevità del termine a comparire assegnato all'incolpato non è, per ciò solo, idonea a integrare la violazione dei principi del giusto processo ex artt. 6 CEDU e 111 Cost., dovendo la relativa valutazione essere condotta in concreto, con riferimento alla sua incidenza sull'effettivo esercizio del diritto di difesa.
In tema di esecuzione forzata, l'opposizione del debitore al cumulo dei mezzi espropriativi rappresenta un rimedio interno al processo di esecuzione, volto a sollecitare l'emanazione di un'ordinanza che, in quanto atto esecutivo, è soggetta esclusivamente al rimedio generale e residuale dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. e non anche all'impugnazione con il ricorso per cassazione regolato dall'art. 111 Cost..
In tema di opposizione al decreto di espulsione, il ricorso al modello cartolare previsto dall'art. 127 ter c.p.c. deve essere compiuto secondo compatibilità e assicurando il contraddittorio; ne consegue che nell'ipotesi in cui il giudice assegni all'amministrazione resistente un termine anticipato per la costituzione - non previsto dalla legge - l'inosservanza di tale termine non determina la tardività della costituzione, non avendo esso natura perentoria in difetto di esplicita previsione legale, tuttavia, qualora l'amministrazione si costituisca con memoria il giorno dell'udienza cartolare e il giudice trattenga la causa in decisione, senza consentire alla parte ricorrente di replicare alle difese avversarie, si ha una violazione del contraddittorio che richiede l'adozione di misure idonee a rimuovere il vizio, quali la fissazione di un'udienza in presenza o il rinvio ad una successiva udienza cartolare preceduta da nuovi termini per il deposito di note difensive.
In tema di appalti pubblici, la garanzia prevista dall'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, ratione temporis vigente, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore, si caratterizza per la configurazione di un meccanismo di attivazione dell'amministrazione appaltante, anche in corso di esecuzione del contratto, per l'operatività del quale è sufficiente la denuncia, senza necessità di particolari formalità, dell'inadempimento da parte del lavoratore, che determina l'insorgere dell'obbligo, in capo alla stazione appaltante, di procedere ai dovuti accertamenti e all'eventuale pagamento diretto all'esito del contraddittorio con l'appaltatore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso l'operatività della garanzia ritenendo inidonea la comunicazione del lavoratore priva di quantificazione del credito e di richiesta di pagamento diretto, nonché per circostanze sopravvenute quali la cessazione del rapporto e l'assenza di debiti residui dell'ente verso l'appaltatore).
In tema di giudizi di responsabilità amministrativa, il sindacato della Corte dei conti sull'utilizzo dei finanziamenti pubblici da parte del privato non travalica i limiti esterni della giurisdizione riservata al giudice contabile, né viola la sfera delle valutazioni tecnico-discrezionali riservate all'autorità amministrativa, per il solo fatto che alla P.A. sia attribuita una autonoma capacità di controllo circa la sussistenza dei presupposti per la percezione e l'utilizzo dei predetti finanziamenti, atteso che tale potere persegue interessi distinti e non è pregiudiziale al procedimento di accertamento contabile, restando autonomo e finalizzato, qualora esercitato, ad un provvedimento di decadenza oppure di revoca dei contributi non spettanti.
La mancata o tardiva accettazione del deposito telematico a opera della parte di atti decisivi ai fini del decidere, derivante da un ritardo della cancelleria, comporta violazione del diritto di difesa e nullità della decisione conseguentemente assunta senza tenere conto del relativo contenuto.
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'art. 2-bis, comma 1, della l. n. 89 del 2001, nel prevedere che "di regola" l'indennizzo sia liquidato in una forbice compresa tra euro 400,00 ed euro 800,00 per anno di ritardo, non pone un limite minimo inderogabile, consentendo al giudice di merito, purché con motivazione rigorosa e aderente al caso concreto, di riconoscere un importo inferiore al minimo previsto dalla norma, quando ciò sia giustificato dalle peculiarità della fattispecie (peculiarità che ricorrono, in particolare, nell'ambito delle procedure fallimentari, ove l'intervento tempestivo del Fondo di garanzia INPS, determinando la soddisfazione, totale o prevalente, del credito del lavoratore entro il termine di durata ragionevole, comporti una significativa attenuazione del patema d'animo correlato all'attesa, rendendo non irragionevole la liquidazione di un indennizzo annuo anche inferiore a euro 400,00 purché non meramente simbolico e tale da assicurare comunque un serio ristoro del pregiudizio non patrimoniale subito).
Il sistema delle impugnazioni in tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore si ricostruisce nel senso che il decreto di inammissibilità, emesso all'esito della verifica preliminare e senza contraddittorio, è reclamabile innanzi al tribunale in composizione collegiale, non essendo ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, in quanto il provvedimento non ha carattere decisorio, perché non pronunciato su diritti contrapposti; i decreti emessi in esito al reclamo avverso il diniego di omologazione, ovvero avverso l'avvenuta omologazione, sono suscettibili di ricorso straordinario per cassazione, configurandosi, in tali ipotesi, una decisione su diritti soggettivi contrapposti, resa in esito al contraddittorio tra le parti; la sentenza di diniego di omologa, emessa successivamente all'accesso alla procedura, è reclamabile, ex art. 51 c.c.i.i., davanti alla corte di appello, il cui provvedimento conclusivo è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 51, comma 3, c.c.i.i.
Nel processo tributario di merito, la trattazione del ricorso in camera di consiglio, anziché in pubblica udienza, in presenza di istanza ritualmente proposta ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che travolge la sentenza successiva per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, senza che la parte sia tenuta ad allegare o provare uno specifico pregiudizio derivante dalla mancata celebrazione dell'udienza pubblica, poiché la discussione orale, ove richiesta, costituisce autonoma espressione delle prerogative difensive garantite dagli artt. 24 e 111 Cost.
PRIMO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, in tema di impugnazione delle misure di prevenzione, a seguito dell’intervenuta modifica dell’art. 27 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per effetto della legge 17 ottobre 2017, n. 161, il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca è inoppugnabile e avverso detto provvedimento non è esperibile il rimedio dell’opposizione previsto dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. SECONDO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non prevede l’impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 Prot. addiz. CEDU.
La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame.
In tema di procedimento disciplinare dei magistrati, è legittima e non affetta da genericità la contestazione di incolpazioni alternative, costituite dall'indicazione di più reati o di fatti alternativi, in quanto non inserisce alcun margine di incertezza nell'incolpazione né rende non analitica la descrizione del fatto, ed assicura, invece, il pieno diritto di difesa, ponendo gli incolpati in condizione di replicare alla contestata violazione in relazione ad entrambe le alternative indicate. (Nella specie, la S.C. ha escluso, confermando sul punto la decisione impugnata, la genericità della contestazione relativa alla violazione delle disposizioni dettate dalla l. n. 140 del 2003, in cui si faceva riferimento sia alle intercettazioni indirette che a quelle occasionali).
È nulla la sentenza la cui motivazione è solo apparente, in quanto priva di riferimenti ai fatti dedotti in causa e fondata esclusivamente su una valutazione astratta dei principi generali della materia e della relativa normativa applicabile, non consentendo di individuare le ragioni della decisione e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che, in tema di concessione di permesso di soggiorno allo straniero extracomunitario, aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, limitandosi a una generica esposizione delle regole e dei principi in materia di protezione internazionale, stereotipata e standardizzata, senza prendere in considerazione le concrete ragioni della migrazione, pur indicate dallo straniero nel proprio racconto, qualificando la migrazione come motivata da sole ragioni economiche e trascurando i plurimi elementi dedotti dal richiedente che imponevano la verifica della possibile sussistenza di tratta per sfruttamento lavorativo e vincolo debitorio.).
Il ricorso incidentale tardivo, proposto dalla parte parzialmente soccombente su questioni pregiudiziali decise in senso ad essa sfavorevole nel precedente grado di merito, può essere esaminato e deciso con priorità, quando sia fondato su una ragione più liquida, che consenta di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha esaminato prioritariamente la questione, sollevata in sede di ricorso incidentale, della tempestività dell'appello principale ed ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, perché la corte di merito aveva erroneamente ritenuto che la soppressione dell'INPDAP costituisse un evento interruttivo ai fini della proroga del termine per impugnare ex art. 328, comma 3, c.p.c.)
Nel caso in cui la sentenza di secondo grado abbia rigettato l'appello con una doppia motivazione, involgente profili di inammissibilità e di merito, che non possa ritenersi in nessuna parte espressione di meri obiter dicta, sebbene debba escludersi che il giudice, con la prima statuizione, si sia spogliato della potestas iudicandi, l'impugnazione delle sole parti afferenti al merito rende inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione, in quanto, essendo divenuta definitiva l'autonoma statuizione in rito non impugnata, non potrebbe comunque giungersi all'annullamento della decisione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che, a fronte di una sentenza di secondo grado contenente, al contempo, statuizioni di inammissibilità dell'appello per un vizio della relativa notificazione e di rigetto nel merito dell'impugnazione, censurava unicamente queste ultime).
Il decreto con il quale il tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 26 l.fall., respinge il reclamo avverso l'atto con cui il curatore ha esercitato, ex art. 72 l.fall., la facoltà di scioglimento dal contratto pendente, non ha natura decisoria, in quanto non risolve una controversia su diritti soggettivi, ma rientra tra i provvedimenti che attengono all'esercizio della funzione di controllo circa l'utilizzo, da parte del curatore, del potere di amministrazione del patrimonio del fallito; ne deriva che tale provvedimento non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., potendo, i terzi interessati, contestare nelle sedi ordinarie, anche endoconcorsuali, gli effetti che dall'attività così esercitata si pretendono far derivare.
Al dottore commercialista o esperto contabile nominato custode di partecipazioni societarie sottoposte a pignoramento, il compenso per l'attività di custodia va liquidato ai sensi dell'art. 19 del d.m. n. 140 del 2012, con il limite massimo di un terzo del valore di realizzo del bene, previsto dall'art. 4, comma 4, del d.m. n. 80 del 2009 per i beni mobili pignorati, volto a garantire il diritto all'effettività della tutela giurisdizionale anche in fase esecutiva nel rispetto degli artt. 24 e 111 Cost..
In tema di amministrazione di sostegno, l'audizione del beneficiario costituisce adempimento necessario del procedimento, ai fini dell'adozione di un provvedimento congruo e commisurato alle concrete esigenze dell'amministrando, la cui volontà, sebbene non decisiva ai fini della decisione di apertura o di revoca dell'amministrazione, ove contraria all'attivazione o al mantenimento della misura ed espressa da persona pienamente lucida, dev'essere tenuta in debita considerazione dal giudice, che deve garantire l'equilibrio della decisione, avuto riguardo alla necessità di privilegiare il rispetto dell'autodeterminazione della persona interessata, così da distinguere fattispecie da fattispecie.
Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per motivi di giurisdizione, avverso le pronunce emesse dal Consiglio di Stato, non trova ostacolo nella circostanza che tale questione non sia stata sollevata nelle precedenti fasi processuali, nondimeno l'effetto preclusivo si ricollega al maturarsi del giudicato interno formatosi per la mancata impugnazione di una pregressa pronuncia resa esplicitamente sulla giurisdizione ovvero sul merito, nel presupposto implicito della giurisdizione medesima.
La tariffa cd. puntuale (o corrispettivo) sui rifiuti ex art. 1, comma 668, della l. n. 147 del 2013 - prevista, quale alternativa alla TARI, per i comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico - ha natura privatistica, essendo conseguentemente devolute le relative controversie alla giurisdizione ordinaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto soggetto alla giurisdizione tributaria il ricorso con il quale il titolare di un'utenza non domestica aveva contestato non già la quota fissa, bensì la tariffa puntuale richiesta per lo smaltimento dei rifiuti).
La Sezione Terza civile ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, 117 Cost. e 6 CEDU, dell’art. 573, comma 1- bis , c.p.p. (introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. a, n. 2, del d.lgs. n. 150 del 2022), secondo cui, «quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel processo civile». I profili di non manifesta infondatezza della questione sono stati ravvisati dalla S.C. in relazione: al principio di immutabilità del giudice (atteso che, a fronte di un’impugnazione della sentenza penale d’appello per i soli interessi civili, la trasmigrazione della controversia alla sezione civile potrebbe essere preclusa dalla concomitante impugnazione da parte del pubblico ministero, imprevedibile dalla parte ricorrente al momento dell’originaria impugnazione); al principio di ragionevolezza (in quanto la norma censurata, all’esito della valutazione preliminare di non inammissibilità del ricorso, rimessa alla sezione penale, sottrae irragionevolmente a quest’ultima, «per attribuirla alla sezione civile, la risoluzione di questioni che, sebbene funzionali alla decisione sul capo civile impugnato, tuttavia attengono preliminarmente a norme, categorie dogmatiche ed elaborazioni concettuali di natura processualpenalistica, normalmente estranee all’orizzonte conoscitivo del giudice civile» ); al principio di ragionevole durata del processo, «poiché si priva del potere cognitivo sull’impugnazione il giudice a cui è direttamente rivolta, normalmente deputato a verificare la sussistenza dei vizi previsti dall’art. 606 c.p.p., per attribuirla, mediante un macchinoso maccanismo di trasmigrazione preceduto da un non vincolante filtro di non inammissibilità, ad un giudice normalmente preposto ad un controllo di tipo diverso» ; al principio di parità di trattamento in situazioni analoghe, dal momento che la condanna civile risarcitoria, pronunciata dal giudice penale a seguito di costituzione di parte civile del danneggiato, è esposta a un sindacato (quello tipico del paradigma di cui all’art. 606 c.p.p.) più penetrante di quello che la medesima pronuncia, in relazione alla medesima fattispecie, potrebbe ricevere se fosse stata emessa, nella sede sua propria, dal giudice civile; al principio del giudice naturale, posto che, ove si ritenesse che la sezione civile abbia pieni poteri decisori in ordine alla qualificazione della fattispecie ai fini dell’applicazione della disciplina, si assisterebbe a un meccanismo per il quale lo stesso giudice-ufficio (ovvero la Corte di cassazione) potrebbe sconfessare, nella sua articolazione civile, la valutazione di non inammissibilità del ricorso già compiuta dall’altra sua articolazione penale.
In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'art. 288 c.p.c., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l'impugnabilità per altra via del provvedimento, in base al disposto dell'art. 177, comma 3, n. 3, c.p.c., a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo; il principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., vale anche per quella di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull'istanza di correzione di una sentenza è privo di natura decisoria e rappresenta una mera determinazione di natura amministrativa, non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti e funzionale esclusivamente all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento senza poter toccare il contenuto concettuale della decisione, restando impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, tramite il surrettizio ricorso al procedimento in esame per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio, sia stato violato il giudicato ormai formatosi.
Avverso l'ordinanza che - anche ai sensi dell'art. 618 c.p.c. - provvede sull'istanza di sospensione dell'esecuzione in conseguenza di un'opposizione esecutiva è ammesso esclusivamente il rimedio del reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c. (impregiudicata la decisione nella fase di merito sulle questioni già proposte in quella sommaria), restando esclusa, invece, l'esperibilità dell'opposizione ex art. 617 c.c. o del ricorso per cassazione.
La Quinta Sezione penale, in tema di misure cautelari personali, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6 CEDU e 14, par. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a decidere sulla medesima istanza cautelare del giudice per le indagini preliminari che, nell’ambito dello stesso procedimento, abbia già accolto quell’istanza, emettendo, a carico dell’indagato, un’ordinanza cautelare personale poi annullata dal Tribunale del riesame per il mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., atteso che la decisione in materia cautelare, non afferendo all’innocenza o alla colpevolezza, non può essere “pregiudicata” da altra decisione cautelare, quand’anche relativa al medesimo oggetto, non presentando i caratteri del “giudizio”, e che l’attività che si vorrebbe “pregiudicante” risulta svolta nella medesima fase processuale.
Il giudice amministrativo è legittimato a proporre rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. per la risoluzione di una questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito, atteso che, ammettere un controllo in via preventiva sulla giurisdizione, già attribuito, in via successiva, alla Corte di cassazione, dall'art. 111, comma 8, Cost., risulta in linea con le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, configurandosi il rinvio come strumento che, tramite l'enunciazione di un principio di diritto suscettibile di applicazione in un numero indefinito di giudizi, già pendenti o futuri, nei quali si ponga la medesima questione, consente la corretta individuazione del giudice munito di giurisdizione senza pregiudicare lo scopo ultimo della miglior qualità della decisione di merito.
L'obbligo di preventiva instaurazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. non sussiste in relazione a questioni di natura processuale, cosicché non integra una violazione del diritto di difesa la circostanza che il giudice abbia rilevato il difetto di legittimazione della parte, per la prima volta, al momento della decisione.
In tema di giudizio di ottemperanza, l'ordinanza del giudice che, senza dichiarare chiuso il procedimento ai sensi dell'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 546 del 1992, abbia ritenuto inammissibile il reclamo contro una delibera del commissario ad acta non è ricorribile per cassazione, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri di definitività e decisorietà.
In tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ex artt. 14 ter e ss. della l. n. 3 del 2012, il provvedimento reso dal tribunale in sede di reclamo sulla nomina o sostituzione del liquidatore non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., poiché non ha natura decisoria su posizioni di diritto soggettivo, ma è funzionale alla tutela dell'interesse pubblicistico al più corretto svolgimento della procedura concorsuale.
Le decisioni dei commissari agli usi civici ai sono soggette al reclamo alla corte d'appello, previsto dall'art. 32 l. n. 1766 del 1927, se pertinenti all'esistenza, natura ed estensione dei diritti di godimento promiscuo, alla qualità demaniale del suolo o all'appartenenza, a titolo particolare, dei beni delle associazioni e alla rivendicazione delle terre; per ogni diversa questione, invece, tali pronunce sono soggette al ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., esperibile come rimedio residuale nel termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza, anziché in quello ridotto di quarantacinque giorni stabilito per i ricorsi avverso le sentenze pronunciate in secondo grado dalla sezione speciale.
Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, cost. può essere proposto nei confronti del decreto con il quale il tribunale, in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., abbia disposto la sospensione, a norma dell'art. 108, comma 1, l.fall., delle operazioni di vendita solo se pronunciato dopo l'aggiudicazione definitiva del bene, in quanto in tal caso riveste carattere definitivo e natura decisoria.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 495, comma 1, c.p.c., nella parte in cui, precludendo la presentazione dell'istanza di conversione dopo l'emanazione dell'ordinanza che dispone la vendita, non prevede una tutela di favore del debitore in caso di pignoramento della casa di abitazione, in relazione agli artt. 2, 3, 24, 42, 47, 111 e 117, comma 1, Cost. (quanto a quest'ultimo, con riferimento all'art. 25 della Dichiarazione dei diritti dell'Uomo, all'art. 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966, all'art. 13, parte 1 della Carta Sociale Europea), poiché la previsione di un termine del tutto ragionevole per il debitore per la presentazione di un'istanza di conversione nel corso di un processo per espropriazione immobiliare attua un congruo contemperamento tra il diritto sociale all'abitazione e quello del creditore alla tutela del proprio credito.
La decisione sul reclamo avverso il decreto di trasferimento immobiliare, adottato in sede concorsuale dal giudice delegato, è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimento che incide su diritti reali che, in assenza di tale mezzo di impugnazione, verrebbero sacrificati in via definitiva, non essendo previsto al riguardo un diverso rimedio impugnatorio.
In tema di concordato semplificato, il decreto della corte di appello reso in sede di reclamo ed avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità della proposta di concordato, adottato in limine da parte del tribunale, non è ricorribile in cassazione né ai sensi degli artt. 25 sexies, comma 7, e 247 CCII, né, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.
Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. può essere proposto nei confronti del decreto con il quale il tribunale, in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., abbia disposto la sospensione, a norma dell'art. 108, comma 1°, l.fall., delle operazioni di vendita solo se pronunciato dopo l'aggiudicazione definitiva del bene.
E' inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso le misure protettive ex artt. 6 e ss. del d.l. n. 118 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 147 del 2021, trattandosi di provvedimenti, di natura interinale e cautelare, che, in quanto ontologicamente inidonei ad incidere con efficacia di giudicato su diritti soggettivi, non sono assimilabili alle decisioni pronunciate in funzione giurisdizionale previste dall'art. 111 Cost.
Il decreto con cui il tribunale revoca l'apertura del procedimento per l'omologazione del concordato semplificato non é soggetto a reclamo, ai sensi dell'art. 44, comma 2 CCII, e, pertanto, non è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., in mancanza del necessario requisito della decisorietà.
L'eccesso di potere giurisdizionale, deducibile come motivo di ricorso per cassazione, ex art. 111, comma 8, Cost., nell'ipotesi in cui l'indagine svolta dal giudice amministrativo ecceda i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, non si configura nel caso in cui il sindacato sulla legittimità dell'atto implichi la verifica dei requisiti prescritti per la partecipazione ad una selezione o per l'accesso a determinati benefici, la cui ricognizione non presenti alcun profilo di discrezionalità, trattandosi di circostanze oggettivamente riscontrabili nell'ambito del controllo di conformità del provvedimento alla normativa primaria e secondaria che lo disciplina. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato l'aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, sul presupposto che il g.a. non avesse invaso l'ambito discrezionale proprio dell'autorità amministrativa, alla quale aveva rimesso la decisione dopo aver rilevato l'erroneità del presupposto di fatto sotteso all'originaria determinazione impugnata, rappresentato dall'irrilevanza della sanzione precedentemente comminata alla ricorrente dall'AGCM).
Il contestuale svolgimento da parte di un magistrato della Corte dei conti dell'incarico di consigliere giuridico di un Ministro non determina la carenza di legittimazione dell'organo giudicante per assoluta inidoneità di uno dei componenti, né un vizio di costituzione del collegio di particolare gravità - ravvisabile quando sussista una alterazione strutturale dell'organo stesso, per vizi di numero o di qualità dei suoi membri, che ne impedisca l'identificazione con quello delineato dalla legge - e non integra una ipotesi di difetto di giurisdizione per illegittima costituzione del giudice speciale sicché non è denunciabile con ricorso per cassazione ex artt. 111, comma 8, Cost. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, non sussistendo il lamentato difetto assoluto di giurisdizione, atteso che il magistrato di cui si contestava la presenza nel collegio giudicante era legittimato a farne parte, in quanto munito dello status di magistrato della Corte dei conti, ed aveva legittimamente esercitato la potestas iudicandi, non trovandosi nella condizione giuridica del "fuori ruolo", essendo stato autorizzato a svolgere l'incarico da apposito provvedimento emesso dall'organo competente in data antecedente all'udienza di discussione e decisione).
Nei procedimenti di separazione e divorzio instaurati anteriormente al 28 febbraio 2023, nel rito vigente ante d.lgs. n. 149 del 2022, il provvedimento provvisorio e urgente adottato nell'interesse dei figli ex art. 337-ter c.p.c., a modifica dei provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c., anche se concernente l'esercizio in concreto della responsabilità genitoriale, è revocabile o modificabile soltanto dal giudice che lo ha pronunciato e non è, pertanto, impugnabile con ricorso per cassazione, neppure avverso l'ordinanza della corte d'appello che abbia dichiarato inammissibile il reclamo.
L'istanza di liquidazione delle competenze spettanti al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 implica il già intervenuto esperimento infruttuoso delle procedure per il recupero del credito professionale, sicché qualora essa sia intempestiva - in quanto il professionista non sia ancora in grado di dare prova del relativo presupposto - l'azione si consuma definitivamente e la domanda non può essere utilmente riproposta, in ossequio sia ai principi di ragionevole durata dei procedimenti e irrevocabilità dei provvedimenti giurisdizionali sia al principio di autoresponsabilità parametrato alle qualificate competenze professionali dell'avvocato.
Il decreto con cui il Tribunale definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, ha carattere decisorio, poiché è emesso all'esito di un procedimento di natura contenziosa ed è, quindi, idoneo al giudicato, ma, essendo reclamabile ai sensi dell'art. 183, comma 1, l.fall., non è definitivo e, quindi, soggetto a ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., il quale è, invece, proponibile avverso il provvedimento della corte d'appello conclusivo del giudizio sull'eventuale reclamo. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento della Corte d'appello che, in sede di reclamo avverso il decreto di omologazione della proposta concordataria, ne ha rilevato l'inammissibilità in presenza dei presupposti di cui all'art. 173 l.fall., ritenuti invece insussistenti dal giudice di prime cure).
Al procedimento di sequestro liberatorio previsto dagli artt. 1216, comma 2, c.c. e 79 disp. att. c.c., il quale ha natura cautelare e costituisce una species del sequestro di cui all'art. 687 c.p.c., si applicano le norme del procedimento cautelare uniforme, di cui agli artt. 669-bis e ss. c.p.c., sicché, a seguito della modifica dell'art. 669-septies c.p.c. apportata dall'art. 50 della l. n. 69 del 2009, la statuizione sulle spese contenuta nel provvedimento conclusivo del suddetto procedimento è impugnabile con il reclamo di cui all'art. 669 terdecies c.p.c. e non con il ricorso per cassazione ex art. 111 comma 7 Cost., trattandosi di un provvedimento che, in quanto suscettibile di un diverso rimedio, è privo del carattere di definitività.
La Sezione Terza ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 812, della legge n. 107 del 2024, nella parte in cui - stabilendo che, fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, «nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge» - non consente l’accesso alla giurisdizione a chi sia privo di mezzi e non possa versare la somma prevista, in nome di un interesse di natura fiscale, senza che l’onere imposto alla parte abbia un qualche collegamento con il migliore svolgimento della funzione giurisdizionale.
La decisione della Corte di appello, che conferma ai sensi dell'art. 47, comma 5, CCII il decreto con cui il tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato, senza provvedere all'apertura della liquidazione giudiziale, anche se adottata con sentenza e non con decreto non può essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., non avendo carattere decisorio.
Esula dal sindacato delle Sezioni Unite ex art. 111, comma 8, Cost., la sentenza con cui il Consiglio di Stato abbia dichiarato il difetto di giurisdizione su una domanda di restituzione di un'area occupata dalla p.a., sul presupposto di non poter conoscere in via incidentale della questione relativa alla validità ed efficacia di un contratto di compravendita alla stessa riferentesi, non integrando tale statuizione un rifiuto di esercizio della giurisdizione ma, al più, un error in procedendo nell'esercizio del potere giurisdizionale del giudice amministrativo.
E' inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. contro le sentenze del g.a. di rigetto dell'impugnazione dei provvedimenti applicativi di interdittive antimafia ex l. n. 159 del 2011, in quanto tali misure non determinano una limitazione della libertà personale, né in senso stretto - non venendo realizzate attraverso l'uso della coercizione fisica - né nel senso più ampio precisato dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza n. 30 del 1962, dal momento che, pur ammettendone il carattere di "stigma morale", non sono tali da comportare un totale assoggettamento della persona all'altrui potere.
Avverso le decisioni rese dal Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., volto a censurare l'interpretazione del giudicato, l'accertamento del comportamento tenuto dalla P.A. e la valutazione della relativa conformità a quello che essa avrebbe dovuto tenere, siccome avente ad oggetto errori che, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa. (Principio affermato in relazione alla decisione, resa in seno al giudizio di ottemperanza, con la quale il Consiglio di Stato, procedendo all'interpretazione di una precedente sentenza passata in giudicato - che aveva disposto la compensazione delle spese tra le parti -, aveva ritenuto che la relativa ottemperanza non potesse tradursi nel rimborso del contributo unificato anelato dal ricorrente).
In tema di processo telematico, il deposito di files audio e video in modalità non conformi alle specifiche tecniche di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 (nella specie, l'art. 13 del provvedimento del D.G.S.I.A. ratione temporis vigente) è ammissibile e non determina alcuna nullità, non essendo prevista alcuna sanzione processuale per la relativa violazione, salvo che ciò comporti la lesione dei diritti di difesa o del contraddittorio.
In tema di contraddittorio e poteri del giudice tributario, non lede il diritto di difesa la ripresa a tassazione contenuta nell'avviso di accertamento per importi maggiori di quelli oggetto del prodromico processo verbale di constatazione, in quanto solo con l'atto impositivo, che non dipende necessariamente dal p.v.c., si esterna ciò che viene constatato ed accertato dall'Amministrazione finanziaria ed è al rispetto del suo contenuto che è tenuto il giudice tributario.
E' inammissibile il ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale avverso la sentenza con cui il Consiglio di Stato abbia disapplicato una disposizione di legge interna per contrasto con una norma dell'Unione Europea contenuta in una direttiva non immediatamente esecutiva, dal momento che con esso si deduce un error in iudicando asseritamente consistente nell'erronea interpretazione della portata della direttiva europea nell'ordinamento nazionale e, dunque, afferente all'attività ermeneutica che costituisce il proprium della funzione giurisdizionale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui era stato dedotto che, nel disapplicare le disposizioni della normativa interna in tema di proroghe ex lege delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, il Consiglio di Stato era incorso in eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al potere legislativo, non avendo tenuto conto del carattere non auto-esecutivo della direttiva 2006/123/CE).
La notifica a mezzo del servizio postale del decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, con la conseguenza che il relativo avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare l'intervenuta consegna, la data di essa e l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che la prova della tempestività del ricorso è fornita dal ricorrente con il deposito del plico utilizzato per la spedizione e mezzo di raccomandata, laddove il giudice, in caso di dubbio, deve sollecitare l'esibizione del documento contenente la relata di notifica da parte dell'Amministrazione convenuta o chiederne autonomamente copia alla stessa Amministrazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva dichiarato inammissibile il ricorso perchè depositato oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla data della decisione della Commissione territoriale indicata nel provvedimento di rigetto, nonostante fosse stato provato che la notifica era avvenuta a mezzo posta raccomandata, senza eseguire alcuna indagine sul contenuto della relata di notificazione).
Nell'ambito dei procedimenti di istruzione preventiva (nella specie, introdotto da un ricorso per "accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e/o 696-bis c.p.c."), è inammissibile l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, non potendo logicamente ritenersi che la Cassazione possa decidere, in via preventiva, su una questione dinanzi a sé non prospettabile in sede di impugnazione, stante l'impossibilità di esperire il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. avverso provvedimenti di natura provvisoria e strumentale, quali quelli che possono essere emessi nei procedimenti suddetti.
L'eccesso di potere giurisdizionale "per arretramento", denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura allorquando il giudice speciale deneghi la propria giurisdizione sulla base dell'erroneo presupposto che la materia, astrattamente considerata, non possa formare oggetto della funzione giurisdizionale, mentre non si prospetta in caso di negazione in concreto di tutela, determinata dall'errata interpretazione di norme sostanziali o processuali, dal momento che, in tale ipotesi, la censura non investe la sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost., contro una sentenza del Consiglio di Stato relativa a sanzioni antitrust, con il quale si censurava la non corretta ricostruzione dei fatti di causa e la violazione delle indicazioni date, quanto all'interpretazione del diritto eurounitario, dalla Corte di Giustizia).
In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, non sussiste alcun obbligo del giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la questione interpretativa del diritto unionale, ogni volta in cui - vertendosi in ipotesi di "acte clair" - la corretta interpretazione del diritto dell'Unione europea è così ovvia da non lasciare spazio a nessun ragionevole dubbio, nonché nel caso - configurante un "acte éclairé" - nel quale la stessa Corte ha già interpretato la questione in un caso simile, o in materia analoga, in un altro procedimento in uno degli Stati membri. (Nella specie, la S.C. ha escluso il rinvio pregiudiziale richiesto, rilevando - in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità - l'impossibilità di assimilare le sanzioni amministrative pecuniarie comminate dalla CONSOB, ai sensi dell'art. 191, comma 2, TUF, per violazione di offerta al pubblico di titoli ex art. 94 TUF, a sanzioni sostanzialmente penali e, quindi, di configurare un problema di compatibilità con l'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE e con le garanzie previste dall'art. 6 CEDU).
Ai fini della rimessione in termini, il requisito essenziale della tempestività dell'istanza della parte colpita dalla decadenza va valutato rispetto al momento in cui si è palesata la necessità di svolgere l'attività processuale ormai preclusa ed alla consapevolezza acquisita dalla parte, a prescindere dalle eccezioni eventualmente sollevate a riguardo dalla controparte.
Il giudice adito in sede di reclamo avverso il piano di riparto non può, ai sensi dell'art. 110, comma 4, l.fall., vigente ratione temporis, disporre l'accantonamento di somme corrispondenti a crediti non ammessi al passivo, potendo disporlo per quelli oggetto di contestazione, da intendersi per tali i soli crediti già inseriti nel piano di riparto, che sono stati oggetto di contestazione per questioni relative alla graduazione dei crediti e all'ammontare della somma distribuita, che sono le sole che il giudice delegato può risolvere in sede di riparto.
In tema di impugnazione dell'ordinanza di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, emessa ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, il termine breve per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. decorre, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., dalla sua notificazione e non dalla comunicazione eseguita dalla cancelleria, con la conseguenza che, in mancanza di notifica a cura di parte, è applicabile il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
La configurabilità di un prospective overruling richiede la cumulativa presenza dei seguenti presupposti: a) che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su una regola del processo (non essendo, dunque, invocabile nel caso in cui il mutamento riguardi norme sostanziali); b) che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo (tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso); c) che, in conseguenza dell'overruling, si determini un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la configurabilità di un overruling in relazione al mutamento di orientamento - cui avevano dato avvio Cass. n. 15859 del 2019 e Cass. Sez. U. pen. n. 22065 del 2021 - in ordine alle regole, civili o penali, applicabili al giudizio civile di rinvio susseguente al rinvio ex art. 622 c.p.p., sia perché relativo a nome e principi anche di diritto sostanziale; sia perché non determinante effetti preclusivi del diritto di azione o di difesa della parte; sia, infine, perché l'orientamento pregresso non poteva dirsi né univoco né consolidato).
Il ricorso per cassazione proposto da un creditore, avverso il decreto di liquidazione del compenso al curatore, richiede la specifica allegazione e dimostrazione dell'interesse ad agire da parte del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso di un creditore concorsuale, assistito dal privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 2 c.c., il quale fondava la propria impugnazione sull'indimostrata affermazione che una riduzione del compenso liquidato al curatore avrebbe consentito un maggiore soddisfacimento dei creditori privilegiati, senza soffermarsi sui dati numerici atti a dimostrare la concretezza del pregiudizio da egli subito).
In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura il litisconsorzio necessario fra creditore, debitore e terzo pignorato, sicché, laddove sia mancata, nelle fasi di merito, la partecipazione di quest'ultimo al giudizio, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 383, comma 3, c.p.c., fermo restando che, ove il vizio venga rilevato, in sede di legittimità, in relazione ad un'azione ab origine improponibile (nella specie, un'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un'ordinanza di assegnazione del credito), deve disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, determinando l'anzidetta rimessione un inutile allungamento dei tempi per la definizione del giudizio, in contrasto col principio di ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., senza attribuire alcun vantaggio alla parte pretermessa, tenuto conto della certa non esperibilità dell'azione cui pure non ha partecipato.
L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura allorquando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, in tal modo esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, e non già in relazione all'attività di interpretazione (sia pure estensiva o analogica) di una disposizione di legge, nell'ambito della quale egli ben può compiere una valutazione circa la legittimità costituzionale della stessa, senza che il concreto esercizio di tale potere possa integrare un vizio di eccesso di potere giurisdizionale sindacabile ex artt. 111, comma 8, Cost. e 362, comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost., avverso una sentenza del Consiglio di Stato che, confermando la legittimità della disciplina regionale rilevante nella fattispecie concreta, aveva escluso che la stessa invadesse la sfera legislativa costituzionalmente riservata allo Stato).
La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione non può essere proposta ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c., non essendo detta ipotesi richiamata né dall'art. 391-bis, né dall'art. 391-ter c.p.c., ed è, invece, sempre ammissibile per errore di fatto, ai sensi dell'391-bis c.p.c. e, per i provvedimenti che hanno deciso la causa nel merito, anche per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'art. 395 c.p.c.; le sopraindicate limitazioni non sono sospettabili di incostituzionalità, atteso che l'ampliamento dei casi di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore, anche alla luce dell'esigenza, ritraibile dalla lettera dell'art. 111 Cost., di evitare che i processi si protraggano all'infinito, palesandosi, pertanto, inammissibile ogni diversa e additiva interpretazione della normativa, che finirebbe per tradursi in un radicale mutamento del relativo sistema processuale.
Nel giudizio di appello, una volta esaurita la fase di trattazione con l'udienza di precisazione delle conclusioni, la discussione orale della causa o in altro modo, nelle memorie conclusive non sono ammissibili produzioni documentali, le quali darebbero luogo a un'insanabile violazione del contraddittorio.
In tema di processo civile, l'art. 48 del vigente Codice Deontologico Forense, che vieta all'avvocato di produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte, ha rilevanza esclusivamente sul piano deontologico e disciplinare e non è diretto a regolamentare l'ammissibilità della produzione in giudizio del documento contenente la corrispondenza vietata, il quale, salva diversa previsione, è generalmente utilizzabile come mezzo di prova da parte del giudice, secondo una valutazione da compiersi solo sulla base delle norme processuali che regolano i tempi e le modalità della produzione medesima.
Il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio e, pertanto, ove emesso, tale provvedimento risulta abnorme; peraltro, trattandosi di atto reso da un giudice in carenza di potere ed idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, avverso lo stesso è ammissibile non già l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, quanto il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633, n. 3), c.p.c..
La reiterata violazione della normativa in tema di pause lavorative ex art. 8 del d.lgs. n. 66 del 2003 può tradursi in un danno da usura psico-fisica per il dipendente, la cui ricorrenza, a fronte di valida allegazione da parte di quest'ultimo, può essere stabilita dal giudice di merito anche tramite il ricorso a presunzioni, con accertamento insindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato in conformità all'art. 111 Cost..
In tema di poteri istruttori d'ufficio, la valutazione discrezionale del giudice di ordinare alla parte o a un terzo, ex artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. e deve essere supportata da un'idonea motivazione - anche in considerazione del più generale dovere di cui all'art. 111, comma 6, Cost. - saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, con motivazione contraddittoria, aveva riconosciuto l'inadempimento di una società inglese all'obbligo contrattuale di trasferire ai ricorrenti il 60% delle attività di liquidazione dei sinistri sul territorio italiano, ritenendo, al contempo, assorbita ogni questione afferente al mancato accoglimento dell'istanza di esibizione dei documenti contabili, necessaria alla quantificazione degli asseriti danni).
È inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza cui il giudice (nella specie, d'appello) dichiara inammissibile la querela di falso proposta in via incidentale, per l'inidoneità delle prove offerte, astrattamente considerate ed indipendentemente dal loro esito, a privare di efficacia probatoria il documento, trattandosi di provvedimento di natura istruttoria privo del carattere della decisorietà e definitività.
Nei giudizi aventi oggetto domande di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, assoggettati al rito sommario di cognizione ex art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 142 del 2015, è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, se ritenuti indispensabili, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, poiché il procedimento, pur mutuando dal modello ordinario del giudizio d'appello alcune peculiarità, quali l'applicabilità dell'art. 348 c.p.c., si articola in modo deformalizzato, purché non sia alterato il pieno rispetto del contraddittorio.
L'unitarietà dell'accertamento fiscale condotto nei confronti delle società di persone e dei relativi soci comporta la necessità del litisconsorzio tra la prima ed i secondi ma non implica che l'accertamento sociale sia pregiudiziale rispetto a quello personale, con conseguente necessità di riunione dei giudizi separatamente instaurati dai soci a seguito dell'impugnazione, rispettivamente, dell'accertamento rivolto alla società e di quelli individualmente indirizzati nei loro confronti.
Il provvedimento di rigetto della domanda di accesso agli atti del procedimento di amministrazione di sostegno, formulata dagli eredi del beneficiario deceduto, è impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost. perché ha natura decisoria, incidendo con attitudine al giudicato sul diritto degli eredi, sancito dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679 del 2016 a conoscere dati relativi a soggetti defunti al fine di controllare l'attività svolta dall'amministratore di sostegno, e di promuovere le azioni previste dalla legge, anche di tipo conservativo, e ciò a prescindere dall'avvenuta utilizzazione all'uopo del rito camerale ex art. 737 c.p.c.
La statuizione sulle spese processuali, operata con il decreto di omologa dell'A.T.P. ex art. 445- bis, comma 5, c.p.c., può essere emendata con la procedura di correzione dell'errore materiale solo nei casi in cui alla correzione della decisione principale - siccome viziata da una difformità rispetto al risultato peritale - non possa che seguire quella sulle spese, e non, invece, nel caso in cui la suddetta statuizione sia stata omessa nei confronti di una parte convenuta priva di legittimazione passiva, in quanto tale omissione configura un vizio rimediabile con l'impugnazione ex art. 111, comma 7, Cost. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il provvedimento di correzione ex art. 287 c.p.c., con cui il tribunale aveva emendato il decreto di omologa privo della regolamentazione sulle spese nei confronti di una Provincia, originariamente convenuta e poi estromessa nel giudizio di A.T.P.O.).
In tema di concordato minore, ove la relativa proposta sia dichiarata inammissibile, il provvedimento del giudice non ha natura decisoria, atteso che non decide su diritti contrapposti, e dunque non è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., mentre sono ricorribili ai sensi del predetto articolo i provvedimenti resi in sede di reclamo avverso l'omologazione della proposta o il suo diniego, atteso che essi integrano una decisione su diritti soggettivi resa nel contraddittorio delle parti e divengono come tali suscettibili di tendenziale stabilizzazione equipollente a un giudicato allo stato degli atti.
Alla luce di una interpretazione dell'art. 303, comma 2, c.p.c. conforme ai principi di sollecita definizione del processo e di tutela del diritto di difesa di cui all'art. 111 Cost., ai fini della riassunzione del processo dopo la morte della parte occorre diligentemente accertare che i soggetti evocati in giudizio quali eredi siano formalmente investiti del titolo a succedere e che esso permanga al momento della riassunzione, essendo necessario e sufficiente il riscontro della titolarità anzidetta in forza di quanto risulti legalmente allo stato degli atti, qualora non sia conosciuta (o conoscibile con l'ordinaria diligenza) alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (per rinuncia, indegnità, premorienza o altra causa), gravando sui predetti convenuti l'onere di dimostrare tempestivamente il contrario.
Le sentenze e le ordinanze ex art. 380-bis c.p.c., emesse dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, non sono suscettibili di una nuova impugnazione per revocazione, essendo esauriti i mezzi di impugnazione ordinari, né contro le stesse può proporsi il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., esperibile solo avverso un provvedimento di merito avente carattere decisorio e non altrimenti impugnabile; peraltro, il principio di effettività del giudizio di cassazione, derivante dall'art. 111, comma 7, Cost., implica che tale rimedio non è utilizzabile quando il controllo di legittimità sull'oggetto del giudizio sia stato già svolto dalla S.C., dovendo prevalere, in tal caso, l'esigenza di assicurare che il processo giunga a conclusione in tempi ragionevoli, ex art. 111, comma 2, Cost.
In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. l'ordinanza di inammissibilità del ricorso per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui al secondo comma del menzionato art. 445-bis, essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione. (Fattispecie relativa a ricorso proposto ex art. 445-bis c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario per il godimento dell'indennità di accompagnamento, a seguito di revoca della prestazione, dichiarato inammissibile per la mancanza di preventiva nuova domanda amministrativa).
Nel giudizio di riesame del trattenimento, nel corso del quale la difesa della persona straniera trattenuta ha presentato istanza di autorizzazione al temporaneo allontanamento, il giudice di pace è tenuto ad esaminare i documenti attestanti lo stato di salute del trattenuto, nonché a valutare se nella situazione concreta vi siano effettivamente esigenze di cura non assolvibili all'interno del centro.
Il decreto della Corte d'appello emesso in sede di reclamo ai sensi degli artt. 2888 c.c. e 113 disp. att. c.c., riguardante il rifiuto di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria da parte del conservatore, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., in quanto provvedimento reso all'esito di un procedimento privo di natura contenziosa e insuscettibile di passare in giudicato; diversamente, qualora la parte contesti il diritto all'iscrizione ipotecaria, il relativo accertamento va compiuto in contraddittorio con chi ha eseguito la formalità, portatore di un interesse contrario, e in sede contenziosa, al fine di ottenere una pronuncia - idonea al giudicato e, quindi, ricorribile per cassazione - sull'esistenza del diritto alla cancellazione ovvero sull'inesistenza del diritto della controparte all'iscrizione.
Il decreto emesso in sede di reclamo dal tribunale, ai sensi dell'art. 2192 c.c., non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, di cui all'art. 111 Cost., con riguardo alle statuizioni che si riferiscono alla gestione del registro e, quindi, agli atti da iscrivere o da cancellare, mentre ad opposta conclusione deve pervenirsi con riguardo all'eventuale distinta decisione con la quale il giudice, pronunciando sul reclamo, condanni una parte al pagamento delle spese processuali, in quanto questa ha carattere decisorio e definitivo, risolvendo un conflitto tra le parti in ordine ad un diritto soggettivo senza che la stessa sia modificabile o revocabile neppure in un procedimento diverso.
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera una valutazione ex ante in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'atto impositivo emesso ante tempus, anche nell'ipotesi di tributi armonizzati, senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di resistenza, invece necessaria, per i soli tributi armonizzati, ove la normativa interna non preveda l'obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nel caso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto a effettuare una concreta valutazione ex post sul rispetto del contraddittorio.
La produzione di un documento dopo che sono maturate le preclusioni istruttorie impone al giudice di assegnare alla controparte un termine per controdedurre e articolare prova contraria, anche se essa era già a conoscenza del documento medesimo o lo abbia maliziosamente nascosto all'avversario, potendo tale contegno rilevare solo ai fini della responsabilità aggravata.
Qualora fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato, ove non imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere facoltativamente disposta ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. applicandosi, in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati, l'art. 336, comma 2 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso avverso la decisione che aveva respinto la domanda di sospensione del giudizio di divisione in attesa della definizione, con passaggio in giudicato della relativa sentenza, del giudizio di usucapione introdotto dal convenuto dopo la sentenza di primo grado).
Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio.
Nel giudizio di appello, la deliberazione prima dell'udienza di discussione, ritualmente richiesta ai sensi dell'art. 352 c.p.c., ratione temporis vigente, comporta la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, in quanto l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di cooperare, anche nelle forme orali, alla decisione della controversia costituisce, di per sé, un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa.
Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione sia prima facie infondato, è superfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.
Il provvedimento che dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 5, l. n. 3 del 2012, la domanda di apertura della liquidazione del patrimonio, in conversione di una precedente procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 14-bis, comma 2, lett. b) della stessa legge, è privo dei caratteri della definitività e decisorietà, con la conseguenza che lo stesso provvedimento, non precludendo di per sé la riproposizione della domanda, non è ricorribile per cassazione a norma dell'art. 111, comma 7, Cost.
Nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, il provvedimento reso in sede di reclamo che si arresta alla fase dell'inammissibilità della domanda - ad esempio per carenza di uno dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 2, della l. n. 3 del 2012 o dall'art. 14 ter, commi 1 e 5 della stessa legge - non determina una decisione sui diritti contrapposti delle parti e, pertanto, non avendo i connotati della decisorietà e definitività, non è ricorribile per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento che aveva accolto il reclamo nei confronti del decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, in ragione della ritenuta mancanza del requisito di ammissibilità previsto dall'art. 14 ter, comma 5, della l. n. 3 del 2012, trattandosi di domanda riproponibile).
Nel giudizio di cassazione, ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. costituisce indice sintomatico di abuso del processo lo scarso valore economico della controversia, qualora l'impugnazione, oltre a rivelarsi palesemente inammissibile o infondata, si caratterizzi per la mancata prospettazione di questioni giuridiche o di rilevanza nomofilattica o aventi ricadute economiche rilevanti in contenziosi seriali, anche se ciascuno di scarso valore.
La scelta del legislatore, espressa dalla norma di cui all'art. 391-ter c.p.c., di non assoggettare a revocazione anche le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione, oltre a quelle che decidono anche il merito emesse ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., non comporta vizi d'incostituzionalità della norma, sia perché l'estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della S.C. può essere operata solo dal legislatore, nell'ambito delle valutazioni discrezionali di sua competenza, alle quali non rimane estranea l'esigenza, costituzionalizzata nell'art. 111 Cost., di evitare che i giudizi si protraggano all'infinito, sia perché un'eventuale difforme interpretazione della norma richiederebbe al giudice delle leggi un'inammissibile addizione, ponendo in essere un significativo mutamento dell'intero sistema processuale vigente.
In tema di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto con cui il tribunale ha revocato il provvedimento di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex artt.14-ter e segg. della l. n. 3 del 2012, in accoglimento del reclamo proposto da un creditore, in quanto si tratta di decisione non definitiva (che non esclude cioè la reiterabilità della proposta) nonché priva di natura decisoria su diritti soggettivi, e pertanto non suscettibile di passaggio in giudicato.
La Sesta Sezione penale ha affermato che: - sussiste l’interesse del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento reiettivo della richiesta di convalida del decreto di allontanamento di urgenza dall’abitazione familiare, emesso ai sensi dell’art. 384-bis, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 11, comma 1, legge 24 novembre 2023, n. 168, anche nel caso in cui non vi sia stata una coeva richiesta di applicazione di misura cautelare, stante la vigenza della regula iuris, evincibile dal disposto dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., interpretato alla luce del parametro costituzionale fissato dall’art. 111 Cost., che vuole vi sia una necessaria verifica giurisdizionale sulla legittimità dei provvedimenti che incidono, limitandola, sulla libertà personale; - in sede di convalida del decreto applicativo della misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza dall’abitazione familiare, emesso dal pubblico ministero ex art. 384-bis, comma 2-bis, cod. proc. pen., il giudice è tenuto a verificare, in esito al contraddittorio delle parti e sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell’udienza, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di reiterazione di condotte che mettano a rischio, grave e attuale, la vita o l’integrità fisica della persona offesa.
A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, nei giudizi di separazione e divorzio, la decisione assunta in sede di reclamo contro l'ordinanza che ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti all'esito dell'udienza di comparizione è ricorribile per cassazione qualora riguardi, tra l'altro, statuizioni contenenti "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", poiché il rinvio operato dall'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. ai "casi" di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo (nel testo previgente rispetto alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 164 del 2024), per individuare i provvedimenti nei confronti dei quali è ammessa l'impugnazione in sede di legittimità, non è riferito al tipo dei provvedimenti ivi menzionati, ma al contenuto delle statuizioni ivi riportate.
Ai fini dell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, i limiti dell'indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001 vanno individuati, per il creditore del fallito, quanto al valore della causa, nell'ammontare del credito indicato nell'istanza di ammissione e, quanto al valore del diritto accertato dal giudice, in quello del credito ammesso al passivo, mentre l'entità della pretesa creditoria rimasta insoddisfatta all'esito dei piani di riparto può, invece, riverberare i suoi effetti sulla misura del parametro annuo di liquidazione del danno, ma non può costituire il limite dell'ammontare totale della liquidazione.
In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto dalla parte interamente vittoriosa è inammissibile, salvo che faccia riferimento a questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito e che venga inteso in ogni caso come condizionato.
La Sezione Prima civile ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34 e 35 della l. n. 833 del 1978, con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 32 e 111 Cost., nonché all’art. 117 Cost. in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, nella parte in cui non prevedono: a) che il provvedimento motivato con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia tempestivamente notificato all’interessato (o al suo eventuale legale rappresentante), con l’avviso che esso sarà sottoposto, per la convalida, al giudice tutelare entro le quarantotto ore successive, e che l’interessato ha diritto di comunicare con chiunque ritenga opportuno, nonché di essere sentito personalmente dal giudice prima della convalida e chiedere la revoca del provvedimento stesso; b) che il provvedimento di convalida del giudice tutelare sia tempestivamente notificato all’interessato (o al suo eventuale legale rappresentante), con l’avviso che, contro di esso, può presentare ricorso ai sensi dell’art. 35 della l. n. 833 del 1978.
La Sezione Seconda civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in ragione dell’indubbia rilevanza della seguente questione (qualificata di massima di particolare importanza): «se, ai sensi dell’art. 99 ovvero dell’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, in quest’ultimo caso ex art. 111 Cost., per la proposizione di rimedio impugnatorio avverso provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, il ricorrente debba rispettare il termine di 20 ovvero di 30 giorni dalla pronuncia del medesimo ovvero dalla sua comunicazione, ove assunto a seguito di scioglimento di riserva dell’organo decidente».
Le Sezioni Unite Civili - decidendo una questione di massima di particolare importanza - hanno affermato il seguente principio di diritto: I provvedimenti cd. de potestate adottati dal tribunale ordinario, quando competente ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c., nel corso dei giudizi aventi ad oggetto la separazione e lo scioglimento (o cessazione degli effettivi civili) del matrimonio, nel sistema normativo antecedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022 (cfr. art. 473-bis.24, commi 2 e 5, c.p.c.), non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, della Costituzione, trattandosi di provvedimenti temporanei incidenti su diritti soggettivi (in tal senso decisori) ma non definitivi, in quanto privi di attitudine al giudicato seppur rebus sic stantibus, essendo destinati ad essere assorbiti nella sentenza conclusiva del grado di giudizio e, comunque, revocabili e modificabili in ogni tempo per una nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto preesistenti o per il sopravvenire di nuove circostanze.
Art. 111 cost.
Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 22048/2023
24 luglio 2023
Le Sezioni Unite Civili – decidendo una questione di massima di particolare importanza – hanno affermato che: - sia il giudice tutelare, sia il tribunale (in sede di successivo reclamo), possono autorizzare o negare il rilascio del passaporto al genitore di prole minore valutando e decidendo se la limitazione del diritto alla libertà di circolazione del genitore suddetto sia necessaria in ragione della preminente salvaguardia dei diritti dei minori e, dunque, allo scopo di evitare che il genitore, espatriando, si sottragga ai propri doveri verso i figli; - la statuizione relativa a tale autorizzazione implica una decisione su diritti contrapposti; - la qualificazione del decreto che decide sul reclamo relativamente al rilascio del passaporto nei confronti di genitore di prole minore non è (e non può essere) quella di un semplice provvedimento di volontaria giurisdizione, perché non riguarda la semplice cura degli interessi in gioco, ma la definizione di un conflitto intersoggettivo nel profilo che inerisce alla tutela del diritto del minore a ricevere dai genitori l’adempimento degli obblighi di mantenimento, istruzione, educazione e assistenza anche morale (art. 147 c.c.) in contrapposizione col diritto del genitore di munirsi del titolo che gli consenta di esercitare la libertà garantita (salvi gli obblighi di legge) dall’art. 16 Cost.; - ne deriva che il procedimento oppositorio del reclamo ha natura sostanzialmente contenziosa, anche se è disciplinato secondo il più duttile e sollecito modello del rito camerale: conseguentemente, il decreto finale ha valenza decisoria (insita nella natura del procedimento) e un ambito evidente di definitività (perché, in caso di rilascio dell’autorizzazione seguita dall’espatrio, il provvedimento – adottato o confermato in sede di reclamo – ha raggiunto anche il suo fine pratico ed è definitivo, non essendo altrimenti impugnabile, né destinato a essere assorbito in un provvedimento distinto a sua volta impugnabile, sostanzialmente formando un giudicato allo stato degli atti); - la decisorietà e la definitività del decreto (nei significati sopra indicati) legittimano l’assoggettamento del decreto al ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Corte costituzionale
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Sentenza n. 137/2026
Parametro
21 luglio 2026
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 812, lettera a), numero 2), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), sollevata, con le ordinanze indicate in epigrafe, dalla Corte di cassazione, terza sezione civile, e dal Giudi…
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 2, lettera a), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), introdotto dall'art. 1, comma 141, lettera b), della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 41 e 111 della Costituzio…
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 614-bis del codice di procedura civile - nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 3, comma 44, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti…
dichiara inammissibile l'intervento spiegato dall'Associazione nazionale forense.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'8 giugno 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MI…
rinvia il giudizio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2026
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 45 del codice di procedura civile sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 97 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Piacenza, sezione civile, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo…
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Giudice per le indagi…
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97 e 111 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grad…
dichiara inammissibile l'intervento spiegato da P. D.A.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 18 maggio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 maggio 2026
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della riparazione integrale del danno di cui all'art. 62, numero 6), prima parte, cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'…
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art111
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