Corte di cassazione · Massimario

Trascrizione

Voce 173 della classificazione del Massimario

16 massime, da pronunce dal 9 gennaio 2025 al 12 maggio 2026

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Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

  • Atti relativi a beni immobili15 massime
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Massime della Corte di cassazione

16 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 13792/2026

    Atti relativi a beni immobili › Atti soggetti alla trascrizione › Atti e contratti relativi a diritti reali

    Atto relativo a beni immobili - Opponibilità ai terzi - Nota di trascrizione - Rilevanza esclusiva - Eventuali condizioni o patti di natura reale menzionati nella nota - Cosiddetto “quadro D” - Individuazione - Fattispecie.

    In tema di trascrizione immobiliare, la misura della pubblicità e dell'opponibilità ai terzi del titolo è data dalla rappresentazione per riassunto dell'atto recata dalla nota di trascrizione mentre le "condizioni o patti di natura reale menzionati nella nota", che possono essere riportati nello spazio predisposto nel modello (cosiddetto "quadro D"), attengono a mere specificazioni necessarie per una migliore conoscibilità della fattispecie pubblicizzata, che non possono costituire oggetto di un'autonoma nota né essere inserite in altri quadri della nota, e che non rilevano ai fini dell'opponibilità, avendo un valore di mera pubblicità notizia. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso una sentenza di rigetto di una domanda di rivendicazione di beni proposta dal loro acquirente nei confronti dell'ente che aveva esercitato il diritto di prelazione ex d.lgs. n. 490 del 1999, che aveva individuato gli immobili oggetto del vincolo sulla base della particella catastale indicata nella nota trascrizione del decreto impositivo, senza dare rilievo alle precisazioni fornite nel "quadro D" che si riferivano espressamente ad uno solo dei beni compresi in suddetta particella, e non anche quelli accessori, accatastati in sub-particelle diverse).

    Rv. 678908-01Rassegna di maggio 2026, p. 82Art. 2659 c.c. · Art. 2644 c.c. · Art. 17 Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliariDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 8969/2026

    Atti relativi a beni immobili › Effetti della trascrizione › Domande giudiziarie › Rispetto ai terzi

    Sentenza di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. - Trascrizione di tale domanda - Effetti - Inefficacia delle trascrizioni eseguite sulla cosa successivamente da terzi.

    La sentenza che accolga la domanda - a suo tempo regolarmente trascritta - di esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita di un determinato immobile prevale, ai sensi dell'art. 2652, n. 2, c.c., sulla trascrizione successiva eseguita da un terzo sul medesimo immobile.

    Rv. 677981-03Rassegna di marzo 2026, p. 154Art. 2652 c.c. · Art. 2932 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 7487/2026

    Atti relativi a beni immobili › Cancellazione della trascrizione

    Trascrizione ex artt. 2652 e 2653 c.c. - Rigetto della domanda - Ordine di cancellazione da parte del giudice - Omissione - Appello - Necessità - Mancanza - Rilievo in sede di legittimità - Esclusione.

    La cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, eseguita ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c., deve essere ordinata, anche d'ufficio, dal giudice di merito con la pronuncia di rigetto, della quale non è richiesto il passaggio in giudicato (previsto, invece, dal primo comma dell'art. 2668 c.c.), di modo che, ove il giudice di primo grado abbia omesso tale statuizione, la relativa questione dev'essere fatta valere dalla parte interessata con l'appello, essendone precluso, in mancanza, il rilievo in sede di legittimità.

    Rv. 678137-01Rassegna di marzo 2026, p. 228Art. 2652 c.c. · Art. 2653 c.c. · Art. 2668 c.c. · Art. 112 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 7487/2026

    Atti relativi a beni immobili › Atti soggetti alla trascrizione › Domande giudiziali

    Domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre - Trascrizione ex art. 2652, comma 1, n. 2, c.c. - Effetti - Opponibilità della sentenza che definisce il giudizio - Condizioni - Sentenza di accoglimento della domanda - Necessità.

    La trascrizione della domanda giudiziale diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto produce l'effetto dell'opponibilità della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 2652, n. 2, c.c., solo se tale pronuncia abbia il contenuto indicato dalla norma - sia, cioè, una sentenza di accoglimento della domanda -, mentre, ove essa non possa contenere tale statuizione, in quanto alla data in cui viene emessa il contratto definitivo sia stato già stipulato, la trascrizione della domanda è improduttiva di effetti.

    Rv. 678137-02Rassegna di marzo 2026, p. 228Art. 2652 c.c. · Art. 2668 c.c. · Art. 2932 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 6481/2026

    Atti relativi a beni immobili › Atti soggetti alla trascrizione › Domande giudiziali

    In caso di domanda di risoluzione trascritta, proposta nei confronti della parte poi fallita, l'accoglimento della stessa, disposto con decreto che rende esecutivo lo stato passivo o col decreto pronunciato in sede di impugnazione, a norma dell'art. 99, comma 11, l. fall., deve essere annotato a margine dell'atto trascritto al fine di conseguire l'effetto previsto dall'art. 2655, comma 3, c.c., stante l'estensibilità della medesima esigenza di conoscibilità da parte dei terzi anche ai mutamenti giuridici, di cui ai commi 1 e 2, che abbiano titolo in provvedimenti giudiziali diversi dalla sentenza.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Fallimento

    Rv. 677566-04Rassegna di marzo 2026, p. 12Art. 2655 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3204/2026

    Atti relativi a beni immobili › Effetti della trascrizione › Domande giudiziarie

    L'opponibilità al fallimento della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare presuppone la trascrizione della domanda medesima in data antecedente alla dichiarazione di fallimento.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Fallimento

    Rv. 677430-01Rassegna di febbraio 2026, p. 30Art. 2652 c.c. · Art. 2932 c.c. · Art. 72 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 1558/2026

    Atti relativi a beni immobili › Effetti della trascrizione

    Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Effetti della trascrizione - Opponibilità ai terzi dell'atto trascritto - Condizioni - Riferimento esclusivo alla nota di trascrizione - Necessità - Conseguenze - Sentenza di accoglimento di azione revocatoria nei confronti di donazione - Riferimento alla trascrizione dell'atto - Estensione degli effetti alla trascrizione della successiva rettifica della donazione - Esclusione.

    Per stabilire se e in quali limiti un atto relativo a beni immobili è opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, le cui indicazioni sono volte a individuare, in maniera inequivoca, gli estremi essenziali del negozio e i beni a cui esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo; pertanto, in caso di accoglimento dell'azione revocatoria di una donazione, gli effetti di tale sentenza, riferita alla trascrizione dell'atto revocato, non si estendono alla trascrizione della successiva rettifica di quel negozio, alla quale si riferisce una diversa nota di trascrizione.

    Rv. 676946-01Rassegna di gennaio 2026, p. 57Art. 2652 c.c. · Art. 2665 c.c. · Art. 2666 c.c. · Art. 2909 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32543/2025

    Atti relativi a beni immobili › Atti soggetti alla trascrizione › Domande giudiziali

    Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Atti soggetti alla trascrizione - Domande giudiziali - Domanda di rivendicazione di immobile - Mancata trascrizione - Sentenza di accoglimento della domanda - Inopponibilità nei confronti del terzo acquirente - Condizioni.

    La mancata trascrizione della domanda di rivendicazione di immobile rende inopponibile la sentenza che l'abbia accolta, nei confronti di chi abbia nel frattempo acquistato il bene rivendicato con atto trascritto, alla condizione che si tratti di acquisto a domino, atteso che, in ipotesi di acquisto a non domino, e salva l'eventuale usucapione, la suddetta trascrizione, priva di effetti costitutivi, non può di per sé integrare il titolo del diritto di proprietà.

    Rv. 676738-01Rassegna di dicembre 2025, p. 30Art. 948 c.c. · Art. 1158 c.c. · Art. 1159 c.c. · Art. 2643 c.c. e altri 4Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 30132/2025

    Atti relativi a beni immobili › Cancellazione della trascrizione

    Cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali - Cogenza dell'art. 2668 c.c. dopo la pronuncia della Corte cost. n. 143 del 2022 - Equipollenza della cassazione con rinvio della sentenza di appello al passaggio in giudicato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    Ai sensi dell'art. 2668 c.c., la cui cogenza è stata confermata da Corte cost. n. 143 del 2022, la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali può essere disposta a seguito di ordine giudiziale con sentenza passata in giudicato, alla quale non può equivalere la cassazione con rinvio della sentenza di appello, venendo altrimenti vanificato l'effetto prenotativo della trascrizione della domanda con cui il legislatore ha voluto evitare che la durata del processo sia di pregiudizio per l'attore. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato illegittimo il diniego di cancellazione della trascrizione relativo a una domanda che il giudice del rinvio aveva implicitamente rigettato, avendone accolto un'altra, ad essa alternativa e anch'essa trascritta).

    Rv. 676318-02Rassegna di novembre 2025, p. 51Art. 2652 c.c. · Art. 2653 c.c. · Art. 2668 c.c. · Art. 96 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 29473/2025

    Atti relativi a beni immobili › Effetti della trascrizione › Domande giudiziarie

    Azione diretta al rispetto delle distanze legali - Mancata trascrizione della domanda - Acquirente a titolo particolare della costruzione che non ha partecipato al giudizio - Opponibilità della sentenza - Esclusione - Conoscenza di mero fatto della pendenza della causa - Irrilevanza.

    Nel caso in cui la domanda volta all'accertamento della violazione delle distanze legali e alla condanna all'arretramento della costruzione non sia stata trascritta ex art. 2653, n. 1 o n. 5, c.c., la relativa sentenza di accoglimento non è opponibile all'acquirente a titolo particolare dal convenuto, il quale non sia stato evocato in giudizio o non vi abbia comunque preso parte, senza che possa rilevare la sua conoscenza di mero fatto della pendenza della lite.

    Rv. 676840-01Rassegna di novembre 2025, p. 70Art. 2653 c.c. · Art. 111 c.p.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Sentenza n. 143/2022Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2652 c.c. · Art. 2653 c.c. · Art. 2668 c.c.

    Dispositivo: dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2652, 2653 e 2668 del codice civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2022. F.to:…

  • Sentenza n. 47/2011Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2652 c.c. · Art. 2653 c.c.

    Dispositivo: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 155-quater, 2652 e 2653 cod. civ., sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 29, 30 e 31, Cost., dal Tribunale ordinario di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il il 7 febbraio 2011. F.to: Ugo DE SIERVO, Preside…

  • Ordinanza n. 142/2007Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2652 c.c. · Art. 2653 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2652 e 2653 del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 29, 30, 31 della Costituzione, dal Tribunale di Alessandria con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007. F.to: Franco BILE, Presi…

  • Ordinanza n. 389/2005Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 619 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 619, 163, numero 7, 164, primo comma, e combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzional…

  • Sentenza n. 523/2002Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2668 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2668 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Verona, con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2668 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2…

  • Ordinanza n. 219/2000Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 619 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2909 del codice civile e 619 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Spoleto, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,…

  • Ordinanza n. 269/1989Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2932 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 4, quarto comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di…

  • Ordinanza n. 121/1986Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 619 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, secondo comma, lett. b, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 619 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal Pretore di Foggia. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ap…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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