Cass. civ., Sez. II, sent. n. 13792/2026
Atto relativo a beni immobili - Opponibilità ai terzi - Nota di trascrizione - Rilevanza esclusiva - Eventuali condizioni o patti di natura reale menzionati nella nota - Cosiddetto “quadro D” - Individuazione - Fattispecie.
In tema di trascrizione immobiliare, la misura della pubblicità e dell'opponibilità ai terzi del titolo è data dalla rappresentazione per riassunto dell'atto recata dalla nota di trascrizione mentre le "condizioni o patti di natura reale menzionati nella nota", che possono essere riportati nello spazio predisposto nel modello (cosiddetto "quadro D"), attengono a mere specificazioni necessarie per una migliore conoscibilità della fattispecie pubblicizzata, che non possono costituire oggetto di un'autonoma nota né essere inserite in altri quadri della nota, e che non rilevano ai fini dell'opponibilità, avendo un valore di mera pubblicità notizia. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso una sentenza di rigetto di una domanda di rivendicazione di beni proposta dal loro acquirente nei confronti dell'ente che aveva esercitato il diritto di prelazione ex d.lgs. n. 490 del 1999, che aveva individuato gli immobili oggetto del vincolo sulla base della particella catastale indicata nella nota trascrizione del decreto impositivo, senza dare rilievo alle precisazioni fornite nel "quadro D" che si riferivano espressamente ad uno solo dei beni compresi in suddetta particella, e non anche quelli accessori, accatastati in sub-particelle diverse).
Rv. 678908-01Rassegna di maggio 2026, p. 82Art. 2659 c.c. · Art. 2644 c.c. · Art. 17 Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliariDove leggere la sentenza