Art. 382 c.p.c. — Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza

[1]La corte, quando decide una questione di giurisdizione, statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente.

[2]Quando cassa per violazione delle norme sulla competenza, statuisce su questa.

[3]Se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio. Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

ImpugnazioniVersione 0.1

Ricorso per cassazione

Ricorso alla Corte suprema di cassazione con il contenuto dell’art. 366: parti, provvedimento impugnato, esposizione dei fatti, motivi con il vizio dell’art. 360 e le norme violate, atti e documenti per ciascun motivo, conclusioni, valore, documenti, procura speciale e relata.

Corte di cassazione

10 pronunce che riguardano l’art. 382 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12099/2026

    30 aprile 2026

    La cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso; la composizione in tal modo della controversia giustifica non già l'inammissibilità del ricorso in cassazione bensì, da un lato, la rimozione, con cassazione senza rinvio, delle sentenze già emesse, prive di attualità e, dall'altro, una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale.

    Art. 382 c.p.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 1965 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 111 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11220/2026

    27 aprile 2026

    La sentenza che dispone il rinvio ex art. 383, comma 1, c.p.c. contiene una duplice statuizione, di competenza funzionale, nella parte in cui individua l'ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado), e sull'alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato. Ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all'ufficio giudiziario individuato nella sentenza predetta, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, ne risulta violata la statuizione sull'alterità e sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., senza che necessiti la ricusazione (art. 52 c.p.c.), in quanto si è già pronunciata la sentenza cassatoria sull'alterità.

    Art. 382 c.p.c. · Art. 52 c.p.c. · Art. 158 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 102 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6673/2026

    20 marzo 2026

    La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. Pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un canto, la caducazione della sentenza impugnata, a differenza di quanto avviene nel caso di rinuncia al ricorso, che ne determina il passaggio in giudicato; e, dall'altro, l'assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

    Art. 382 c.p.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 306 c.p.c. · Art. 390 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 64 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 6720/2026

    20 marzo 2026

    La pronuncia con la quale la Corte di cassazione dichiara la litispendenza e, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., cassa senza rinvio la sentenza impugnata non è impugnabile con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., poiché chiude definitivamente la causa ravvisando un'ipotesi di improponibilità originaria della domanda che, identica ad altra afferente a un giudizio prioritariamente incardinato, non poteva essere avanzata in violazione del principio "ne bis in idem".

    Art. 382 c.p.c. · Art. 39 c.p.c. · Art. 42 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 351 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 271/1989

    Questione infondata
    18 maggio 1989

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 382, primo comma, del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, sollevata dalla Corte di appello di Milano con la ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989. Il Presidente: SAJ…

    Art. 382 c.p.c. · Art. 25 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art382 · fonte del testo

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