Codice civile

Art. 2910 c.c. — Oggetto dell'espropriazione

[1]Il creditore, per conseguire quanto gli e' dovuto, puo' fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.

[2]Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che e' stato revocato perche' compiuto in pregiudizio del creditore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2910 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 8785/2026

    8 aprile 2026

    In tema di azione esecutiva, intentata in Italia in forza di condanna al risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per lesione di diritti inviolabili della persona, l'art. 43, comma 3, del d.l. n. 36 del 2022, conv. con modif. dalla l. n. 79 del 2022, nella parte in cui dispone l'estinzione delle procedure esecutive basate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich, nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, va interpretato, dato il tenore non univoco della sua formulazione letterale, in senso costituzionalmente orientato, al fine di garantire la salvaguardia della tutela almeno secondaria o risarcitoria dei diritti fondamentali della persona, violati dalle condotte illecite oggetto della condanna, escludendo dalla sua previsione le procedure esecutive intentate da quei creditori che non abbiano diritto ad accedere al Fondo Ristori disciplinato dal medesimo art. 43, come quelle proposte da creditori stranieri in forza di titolo estero, riconosciuto esecutivo in Italia, di condanna al risarcimento per crimini di guerra e contro l'umanità compiuti all'estero.

    Art. 2910 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 2910 sancisce, nel primo comma, in correlazione al principio affermato dall'art. 2740, il diritto del creditore di fare espropriare i beni del debitore. La disposizione del secondo comma rappresenta la compiuta formulazione di un principio ovvio, tenuto presente anche dal codice del 1865, ma espressamente enunciato solo in rapporto ai beni ipotecati (art. 2076), e riafferma, in rapporto ai beni che furono oggetto di atti revocati perchè compiuti in pregiudizio dei creditori, le disposizioni dell'art. 2902.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1188

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2910 · fonte del testo

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