Lo stesso carattere, cioè di disposizione generale di inquadramento, assume il successivo art. 2908, col quale si passa al tema dell'efficacia dei provvedimenti finali di merito, assegnando il posto che loro compete, nel sistema generale, agli «effetti costitutivi delle sentenze», con che troverà finalmente un'adeguata base testuale la ormai matura elaborazione dottrinale di questa figura tipica. L'art. 2909 finalmente disciplina, sempre con lo stesso carattere di disposizione riassuntiva e sintetica, l'autorità della cosa giudicata. Accogliendo anche qui i risultati dell'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale dell'istituto, chiarisce l'articolo come questa autorità non si riconosca a tutto ciò che il giudice possa avere affermato od esposto nelle argomentazioni di una qualsiasi sentenza, ma soltanto all'accertamento di fatti, di situazioni o di rapporti, che abbia formato oggetto di deliberazione o di pronuncia da parte del giudice stesso in una sentenza finale di merito. Poco importa che materialmente la pronuncia si trovi inserita nel dispositivo o nei motivi; importa invece che il punto sia stato oggetto di decisione all'effetto di fissarne irrevocabilmente i termini. In questa ipotesi la fissazione avvenuta di autorità vale, come l'articolo stesso proclama, «a ogni effetto». Resta coerentemente eliminata con ciò quella limitazione accolta nella parte finale dell'art. 1351 del codice del 1865, che sembrava restringesse l'autorità della cosa giudicata ad una funzione meramente negativa e per la sola ipotesi di riproposizione della stessa domanda. Già sotto l'impero di quel codice la limitazione era apparsa del resto del tutto incongrua ed aveva condotto la giurisprudenza e la dottrina ad un'interpretazione nominalmente estensiva ed integrativa, che in realtà finiva col forzare e contorcere l'originario significato del testo. Ho conservato invece la limitazione soggettiva dell'autorità di cosa giudicata alle parti, ai loro eredi o aventi causa, perchè questa appare veramente inseparabile, in linea di massima, dagli scopi e dalla ragione dell'istituto, e mi sembra vi si possano armonizzare, senza assumere il carattere di eccezione, anche quei rari casi nei quali la natura o la struttura del rapporto o della situazione che è oggetto di accertamento determina degli effetti di carattere solo apparentemente universale. DELL'ESECUZIONE FORZATA.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1186