Codice civile

Art. 2908 c.c. — Effetti costitutivi delle sentenze

Nei casi previsti dalla legge, l'autorita' giudiziaria puo' costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 2908 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 9332/2026

    13 aprile 2026

    L'eccezione di decadenza dall'azione di revocazione della donazione per ingratitudine necessita dello scrutinio di fatti e prove, in quanto è così dedotto un fatto estintivo, quale il decorso del tempo, che è oggetto di accertamento giudiziale al pari dei fatti costitutivi allegati dall'attore; il contrapposto onere probatorio gravante sulle parti, pertanto, si presta ad una piena istruttoria e l'eccezione non può essere valutata solo in base al contenuto degli atti di parte.

    Art. 2908 c.c. · Art. 801 c.c. · Art. 802 c.c. · Art. 2967 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 573/2026

    10 gennaio 2026

    In caso di inadempimento all'obbligo di emissione di azioni dematerializzate, il giudice dell'esecuzione, adito ex art. 612 c.p.c., non può nominare un commissario o un amministratore ad acta, similmente al giudizio di ottemperanza in sede amministrativa, perché proceda ad emettere azioni sostituendosi agli organi sociali di una S.p.A., non potendo gli organi esecutivi, stante il disposto dell'art. 2908 c.c., sostituirsi all'obbligato nel compimento di attività giuridiche volte a modificare la sfera dell'obbligato stesso a favore dell'avente diritto.

    Art. 2908 c.c. · Art. 474 c.p.c. · Art. 612 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 21797/2025

    29 luglio 2025

    In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sentenza passata in giudicato che annulla la graduatoria di una procedura finalizzata al conseguimento di una superiore fascia retributiva nei confronti di tutti controinteressati, stante la sua natura costitutiva, non può essere resa inefficace da altra decisione, divenuta definitiva in epoca successiva, che affermi la validità della detta procedura, atteso che la modifica delle situazioni giuridiche venuta in essere non può più essere rimossa da pronunce posteriori, anche se fondate su ricostruzioni diverse e, in apparenza, incompatibili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda di una dipendente del Ministero dell'Interno, volta all'accertamento dell'illegittimità dell'atto di retrocessione dalla posizione F2 a quella F1 e della conseguente richiesta di recupero delle somme versate in eccesso da parte della P.A., sull'erroneo presupposto che il giudicato, a lei favorevole, intervenuto in relazione al rigetto della domanda di annullamento della graduatoria proposta da altro dipendente, prevalesse, in quanto successivo, su quello, antecedente, che aveva invece annullato la graduatoria a seguito della domanda di un ulteriore dipendente, senza tener conto della natura costitutiva di tale ultima pronuncia e dell'impossibilità di configurare un conflitto di giudicati, in difetto dei relativi presupposti rappresentati dall'identità di tutte le parti, del petitum e della causa petendi).

    Art. 2908 c.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 39 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16113/2025

    16 giugno 2025

    In tema di contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita, l'art. 91, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, (cd. decreto "Cura Italia") assume rilievo ai fini del giudizio di imputabilità dell'inadempimento nelle fattispecie di responsabilità contrattuale - qualificando l'impedimento derivante dal rispetto delle misure anti Covid come non prevedibile né superabile con la diligenza richiesta al debitore (che viene liberato dall'obbligo di risarcimento del danno) ed escludendo la legittimazione della controparte all'azione di risoluzione per inadempimento -, ma non fonda un diritto potestativo giudiziale di ottenere la riduzione della prestazione dovuta per effetto dell'incidenza su tali rapporti contrattuali delle suddette misure restrittive, in quanto, stante il principio di tipicità dei rimedi giudiziali potestativi diretti a suscitare sentenze di carattere costitutivo, un potere conservativo di riduzione ad equità della prestazione va riconosciuto alla parte eccessivamente onerata soltanto nell'ipotesi di contratto a titolo gratuito, mentre, al di fuori di tale ipotesi, la parte resta legittimata all'azione di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, a fronte del cui esercizio, peraltro, alla controparte che intenda evitare lo scioglimento del rapporto contrattuale spetta un diritto potestativo di rettifica avente ad oggetto la riconduzione ad equità non già della singola prestazione ma, più in generale, del contenuto del contratto.

    Art. 2908 c.c. · Art. 1432 c.c. · Art. 1450 c.c. · Art. 1467 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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  • Lo stesso carattere, cioè di disposizione generale di inquadramento, assume il successivo art. 2908, col quale si passa al tema dell'efficacia dei provvedimenti finali di merito, assegnando il posto che loro compete, nel sistema generale, agli «effetti costitutivi delle sentenze», con che troverà finalmente un'adeguata base testuale la ormai matura elaborazione dottrinale di questa figura tipica. L'art. 2909 finalmente disciplina, sempre con lo stesso carattere di disposizione riassuntiva e sintetica, l'autorità della cosa giudicata. Accogliendo anche qui i risultati dell'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale dell'istituto, chiarisce l'articolo come questa autorità non si riconosca a tutto ciò che il giudice possa avere affermato od esposto nelle argomentazioni di una qualsiasi sentenza, ma soltanto all'accertamento di fatti, di situazioni o di rapporti, che abbia formato oggetto di deliberazione o di pronuncia da parte del giudice stesso in una sentenza finale di merito. Poco importa che materialmente la pronuncia si trovi inserita nel dispositivo o nei motivi; importa invece che il punto sia stato oggetto di decisione all'effetto di fissarne irrevocabilmente i termini. In questa ipotesi la fissazione avvenuta di autorità vale, come l'articolo stesso proclama, «a ogni effetto». Resta coerentemente eliminata con ciò quella limitazione accolta nella parte finale dell'art. 1351 del codice del 1865, che sembrava restringesse l'autorità della cosa giudicata ad una funzione meramente negativa e per la sola ipotesi di riproposizione della stessa domanda. Già sotto l'impero di quel codice la limitazione era apparsa del resto del tutto incongrua ed aveva condotto la giurisprudenza e la dottrina ad un'interpretazione nominalmente estensiva ed integrativa, che in realtà finiva col forzare e contorcere l'originario significato del testo. Ho conservato invece la limitazione soggettiva dell'autorità di cosa giudicata alle parti, ai loro eredi o aventi causa, perchè questa appare veramente inseparabile, in linea di massima, dagli scopi e dalla ragione dell'istituto, e mi sembra vi si possano armonizzare, senza assumere il carattere di eccezione, anche quei rari casi nei quali la natura o la struttura del rapporto o della situazione che è oggetto di accertamento determina degli effetti di carattere solo apparentemente universale. DELL'ESECUZIONE FORZATA.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1186

  • Il secondo capo del titolo, sotto la rubrica «Dell'esecuzione forzata», si occupa degli effetti sostanziali dei provvedimenti che vengono dati in questa materia. Si tratta di effetti che nel loro intrinseco sono per la maggior parte costitutivi o conseguenze di un effetto costitutivo, ma non possono confondersi con quelli menzionati nell'art. 2908, perchè collegati qui a provvedimenti che hanno piuttosto carattere strumentale che non carattere di sentenze finali di merito. Soltanto il caso dell'art. 2932 (esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto) avrebbe potuto più propriamente ricondursi alla categoria dell'art. 2908, ma è parso più opportuno inserirlo nel quadro dei provvedimenti di esecuzione, in vista della sua finalità. Così, nella sezione prima, che tratta dell'espropriazione forzata, dopo le disposizioni generali relative a quest'ultima (§ 1), sono regolati - nell'ordine degli stadi processuali dell'esecuzione - gli effetti del pignoramento (§ 2), e quindi quelli della vendita forzata e dell'assegnazione (§ 3). Nella sezione seconda ho collocato le disposizioni relative all'esecuzione forzata in forma specifica.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1187

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2908 · fonte del testo

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