[1]La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1) dell'articolo 360 e nell'articolo 362. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso puo' essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono gia' pronunciate le sezioni unite.
[2]
[2]Inoltre il primo presidente puo' disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto gia' decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza.
[3]
[3]Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.
[4]
[4]In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice.
67 pronunce che riguardano l’art. 374 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.
Cass. civ., Sez. V, ord. interl. n. 24935/2026
2 settembre 2026
In tema di accertamento dell’utilizzo di crediti per compensazione orizzontale sopra soglia per l’anno d’imposta 2014 (che all’epoca era fissata in euro 700.000,00), la Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, relativa alla possibilità, o meno, di ritenere che le modifiche legislative intervenute nel corso del giudizio, elevando il plafond dei crediti orizzontalmente compensabili, abbiano escluso, realizzando un mutamento dei presupposti per la fruibilità del beneficio, la sanzionabilità della fattispecie in applicazione del principio del favor rei .
In tema di sanzioni amministrative comminate per irregolarità nella procedura di smaltimento dei rifiuti, ai sensi degli artt. 101 e 190 del d.lgs. n. 152 del 2006, la Sezione Seconda civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni: “a) se, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove sia esclusa la responsabilità (per carenza dell’elemento soggettivo) della persona fisica inizialmente individuata come autore della violazione e alla quale sia stata contestato l’illecito, sia possibile confermare la medesima sanzione a carico dell’obbligato solidale ai sensi dell’art. 6, comma terzo, della legge n. 689/1981 ove il giudice accerti la responsabilità di una diversa persona fisica del cui operato debba ugualmente rispondere l’ente; b) se, ove il soggetto ritenuto responsabile sia investito di compiti e funzioni diverse da quelle dell’originario incolpato, permanga l’identità del fatto contestato e di quello accertato o sia violato il principio di immutabilità della contestazione; c) se l’ipotesi in esame sia assimilabile alla responsabilità dell’ente per la condotta dell’autore non identificato o non identificabile.”.
La Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, relativa all’accertamento e alla prova del giudicato esterno e, in particolare, se la certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. costituisca l’unica modalità per dimostrarlo oppure se la prova di tale circostanza fattuale (esistenza di una pronuncia giudiziale, non impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione) sia libera, nel senso che possa essere altrimenti dimostrata.
La Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza, già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, relativa all’interpretazione ed alla portata dell’art. 7 quinquies della l. n. 212 del 2000, in particolare in relazione all’esistenza, nell’ordinamento giuridico complessivamente inteso, già in epoca precedente alla sua introduzione con la riforma del 2023, di un principio di inutilizzabilità degli atti e dei documenti acquisiti in violazione di diritti fondamentali del contribuente, anche alla luce della recentissima pronuncia della Corte costituzionale n. 50 del 2026.
In tema di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, la Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, relativa alla possibilità, o meno, di riconoscere il privilegio, previsto dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, al credito restitutorio per finanziamento a titolo di sostegno pubblico alle imprese che sia sorto anche prima dell’entrata in vigore della norma e, dunque, in forza di contratti anteriormente conclusi.
La Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, che si presenta di massima di particolare importanza, relativa alla sussistenza della giurisdizione tributaria in ordine alle controversie afferenti ai “conguagli” dovuti dai membri di un consorzio di bonifica in relazione ad un piano di riordino fondiario, in ragione della possibile qualificazione di questi ultimi, a differenza dei veri e propri contributi consortili, alla stregua di corrispettivo o indennizzo posto in rapporto sinallagmatico con il maggiore o minor valore del terreno per effetto del riordino fondiario operato dal Consorzio.
La Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione se la notifica della sentenza al cd. contumace involontario sia idonea a far decorrere il termine breve per la relativa impugnazione, anche nel caso in cui la notifica dell’atto introduttivo del processo fosse stata non già nulla, bensì inesistente, ovvero se in tale ultimo caso l’inesistenza della sentenza possa essere fatta valere, senza limiti di tempo, in un autonomo giudizio di cognizione o in via di eccezione.
La Prima Sezione civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza relativa alla possibilità di estendere al minore nato all’estero da maternità surrogata il modello legislativo di riconoscimento dello status filiationis dei figli incestuosi, risultante dal combinato disposto degli artt. 251 e 278 c.c., a seguito della sentenza della Corte cost. n. 494 del 2002, imperniato sulla necessità di bilanciamento in concreto dell’interesse del minore con le istanze sottese ai limiti di ordine pubblico internazionale.
Le pronunce rese dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di giurisdizione sono dotate di efficacia esterna (cd. efficacia panprocessuale) e, pertanto, producono effetti, con efficacia di giudicato anche per il futuro, nei successivi giudizi tra le stesse parti ed aventi ad oggetto la medesima domanda o, nell'ambito del medesimo rapporto di durata - ferma l'identità di parti, di petitum sostanziale e di causa petendi - domande che si distinguano unicamente perché ineriscono a frazioni temporali diverse, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento.
La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione dei ricorsi al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in relazione alle questioni: se il principio secondo cui il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, sì da dover essere esaminato con priorità solo se tali questioni non siano state oggetto di decisione da parte del giudice di merito - mentre, in caso contrario, dovrebbe essere esaminato dalla Corte di cassazione solo nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale -, meriti di essere riconsiderato in relazione alle ipotesi in cui, all’esito dell’esame di un ricorso principale complesso ed articolato, la valutazione di quello incidentale possa condurre alla negazione della giurisdizione del giudice ordinario, rendendo priva di effetti la pronuncia sul merito della domanda, in quanto resa da giudice privo del potere di ius dicere ; se, al cospetto di una controversia volta al riconoscimento, in favore dei magistrati onorari, di uno status giuridico equiparato a quello dei magistrati ordinari (sotto il profilo delle condizioni economiche e delle tutele previdenziali e assistenziali), la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (discendente dal disposto degli artt. 3 e 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, e 133 c.p.a.) possa concorrere con quella del giudice ordinario, in relazione ad ipotesi tassative quale quella della tutela contro le discriminazioni (involgente un diritto soggettivo assoluto), nella quale viene in rilievo la violazione della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70 CEE, nel più ampio contesto normativo costituzionale (art. 3 Cost.), sovranazionale (Direttiva 2000/43/CE) ed interno (art. 3 e 4 del d.lgs. n. 215 del 2003 nonché art. 44 del d.lgs. n. 286 del 1998).
La Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in relazione alla questione se, nell’ambito del giudizio d’appello, la mancata fissazione dell’udienza di discussione orale, a fronte di rituale istanza della parte, determini di per sé la nullità della sentenza, ovvero solo a fronte della deduzione degli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi.
La Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici e che si presenta di massima di particolare importanza, relativa alla necessità, per il convenuto che intenda proporre una domanda nei confronti di altro soggetto, a sua volta convenuto nel medesimo processo, di chiedere al giudice lo spostamento della prima udienza, sulla falsariga di quanto prescritto dall’art. 269, comma 2, c.p.c. per la chiamata in causa del terzo.
Le pronunce della Corte di cassazione - alla quale spetta la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza -, rese in sede di regolamento di giurisdizione, sono dotate di efficacia esterna (cd. efficacia panprocessuale) e, pertanto, producono effetti nei successivi giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto la medesima domanda.
La Prima Sezione civile, ritenendo di non condividere il principio di diritto espresso da Sez. U., n. 16379 del 17 luglio 2014, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 3, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione se la durata ultra-triennale della convivenza coniugale, ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, integri un’eccezione in senso stretto – e, dunque, entri a far parte del giudizio soltanto se proposta dal coniuge convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositarsi nel termine previsto dal codice di procedura civile - ovvero se le circostanze che integrano il vissuto matrimoniale per una lunga durata siano rilevabili d’ufficio, ove il fatto impeditivo del riconoscimento della sentenza ecclesiastica, rappresentato dal duraturo e radicato matrimonio-rapporto con la connessa convivenza come coniugi, sia acquisito agli atti del processo.
La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, già oggetto di contrasto tra le sezioni semplici, inerente la natura - retributiva o contributiva - della quota del trattamento di fine rapporto che i datori di lavoro, che occupano più di cinquanta dipendenti, devono versare al Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps, secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 755 ss., della l. n. 296 del 2006 e dal decreto ministeriale attuativo del 30 gennaio 2007, in mancanza di destinazione della quota medesima al sistema di previdenza complementare. La questione anzidetta è stata ritenuta altresì di particolare importanza, in ragione degli effetti che la sua definizione, nell’uno o nell’altro senso, può produrre in numerosi ambiti applicativi, ed in particolare: ai fini della risoluzione della questione, oggetto di ricorso, avente ad oggetto la possibilità di un contemporaneo intervento sia del Fondo di Tesoreria che del Fondo di Garanzia di cui alla l. n. 287 del 1982, in caso mancata soddisfazione del credito per inadempimento datoriale; in ordine all’applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all’art. 2116 c.c. e del conseguente regime prescrizionale proprio dell’obbligazione contributiva.
La Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, che si presenta di massima di particolare importanza, se, ai fini della configurabilità della responsabilità dello Stato per la lesione delle libertà fondamentali dell’individuo cagionate da provvedimenti giurisdizionali (nella specie, di proroga del trattenimento presso il C.I.E. di straniero destinatario di provvedimento di espulsione) sia necessario il preventivo esperimento di tutti i rimedi che l’ordinamento appresta avverso questi ultimi.
La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, di massima di particolare importanza ed oggetto di non univoche pronunce di legittimità, relativa alla qualificazione - retributiva o previdenziale - dei versamenti del datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare, ed alla conseguente questione della spettanza del privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c., corollario applicativo dell’inquadramento in termini retributivi o previdenziali delle somme spettanti al lavoratore, che il datore di lavoro ha omesso di versare al Fondo di previdenza complementare, potendo il privilegio in parola essere riconosciuto solo quale conseguenza della ritenuta natura retributiva.
La Sezione Prima civile, in relazione a due controversie relative al riconoscimento della cittadinanza italiana di più ricorrenti, figli di genitore che aveva perso la cittadinanza italiana per naturalizzazione della madre negli Stati Uniti, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione degli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, su conforme richiesta della Procura Generale, delle seguenti questioni di massima di particolare importanza, così sintetizzate: i) se, ai sensi della legge n. 555 del 1912, il figlio di cittadino italiano nato all'estero, potendo contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e quella del luogo di nascita iure soli, avesse diritto di regola – ai sensi dell’art. 7 - a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che il padre convivente, in applicazione di quanto previsto dall’art. 12, comma 2, non perdesse la cittadinanza italiana per atto di impulso volontario mentre questi era ancora minore, con acquisto di altra cittadinanza per naturalizzazione (in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal capo famiglia titolare della patria potestà, nel regime giuridico applicabile ratione temporis, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti); ii) se, al contrario, nel contesto globale delle disposizioni di cui alla legge n. 555 del 2012 l’art. 12, comma 2, – facendo riferimento a minori che «acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero» per effetto della perdita di cittadinanza del genitore esercente la patria potestà - debba essere inteso come norma di portata generale a cui fa eccezione la previsione, per i bipolidi dalla nascita, di un regime speciale e diverso di perdita della cittadinanza, nel senso previsto dall’art. 7, cosicché la naturalizzazione all’estero del genitore italiano successiva alla nascita del figlio non comportava la perdita della cittadinanza italiana da parte dello stesso figlio, doppio cittadino, nato e residente in uno Stato estero da cui fosse ritenuto proprio cittadino per nascita (iure soli) mentre era ancora minore.
La Prima Sezione civile, stante la sussistenza di un contrasto tra pronunce delle sezioni civili e penali, nonché per la trasversalità (civile e penale) della materia, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione concernente l’applicabilità o meno del termine di decadenza previsto dall’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 al custode giudiziario.
In tema di rimessione alle Sezioni Unite di una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., il contrasto tra le sezioni semplici deve essere sincronico e non diacronico, ben potendo la giurisprudenza evolversi in senso diverso da quello precedentemente seguito, né occorrendo la rimessione alle Sezioni Unite ogniqualvolta si intenda mutare orientamento.
La Sezione Prima civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni, ritenute di massima di particolare importanza: a) se sussista o meno la competenza del giudice tutelare presso il Tribunale ordinario o quella del Tribunale per i minorenni a provvedere sull’istanza urgente di nomina di un curatore speciale di minori ucraini, temporaneamente trasferiti in Italia su disposizione delle autorità ucraine nel contesto del conflitto bellico Ucraina/Russia, a fronte di una palesata situazione di conflitto di interessi tra il tutore internazionale, nominato dal Console generale di Ucraina, e il minore; b) se possa negarsi il riconoscimento dell’automatica efficacia in Italia del provvedimento con cui il Console generale di Ucraina abbia nominato un curatore speciale per il minore, ai fini del rimpatrio del minore in Ucraina, e quale sia l’ambito del sindacato in sede giurisdizionale su tale atto dell’autorità ucraina, ai sensi degli artt. 23 e ss. della Convenzione dell’Aja del 19/10/1996 (ratificata in Italia con legge n. 101/2015); c) se interferisca sulla competenza e sulle determinazioni relative al rimpatrio dei minori ucraini l’allegato riconoscimento dello status di rifugiato politico del minore.
La Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, che si presenta di massima di particolare importanza, relativa alla natura della perizia contrattuale e, in particolare, alla possibilità di configurarla in termini autonomi, ovvero quale species dell’arbitrato libero.
La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, che si presenta di massima di particolare importanza: se, in caso di oggettiva e rilevante incertezza interpretativa, la previsione dell’effettuazione da parte del contribuente del pagamento dei premi e dei contributi entro il termine fissato dagli enti impositori, ai sensi dell’art. 116, comma 10, l. n. 388 del 2000 (che si applica anche alle previsioni di cui al comma 15, lett. a del citato art. 116), ai fini di beneficiare della riduzione delle sanzioni civili dovute in caso di mancato o ritardato pagamento, vada intesa nel senso che l’Ente: a) può, in qualunque momento, fissare al contribuente detto termine entro il quale premi e contributi vanno versati, pena l’impossibilità di invocare il regime della buona fede; b) può fissare il predetto termine soltanto quando la oggettiva incertezza interpretativa è stata sciolta ed è stata riconosciuta la fondatezza della pretesa dell’Ente.
La Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, già decisa in senso difforme: «Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse».
La Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle questioni concernenti l’ambito di efficacia dell’art. 21-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000 - introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 87 del 2024, in vigore dal 29 giugno 2024, quindi trasposto nell’art. 119 del Testo unico della giustizia tributaria (d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175), vigente dal 1° gennaio 2026 - sia in relazione all’estensione anche al rapporto impositivo - ovvero alla limitazione alla sola parte sanzionatoria - degli effetti della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario (emessa ad esito del dibattimento con la formula “perché il fatto non sussiste”), sia in ordine all’applicabilità della nuova disciplina all’ipotesi di assoluzione con la formula prevista dall’art. 530, comma 2, del c.p.p.
La Sezione Lavoro, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., ha disposto la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in ordine alla seguente questione di diritto: se, per i giudici onorari di tribunale (G.O.T.), in relazione al servizio prestato prima dell’entrata in vigore della l. 31 dicembre 2012, n. 247 (che, all’art. 21, comma 8, ha previsto l’iscrizione alla Cassa forense di tutti gli iscritti all’albo), non è configurabile alcuna copertura assicurativa, oppure trova applicazione - per analogia - l’iscrizione alla Cassa forense prevista dall’art. 8 della l. n. 276 del 1997 per i giudici onorari aggregati (G.O.A.), ovvero vige l’obbligo d’iscrizione presso la Gestione separata dell’I.N.P.S., ai sensi dell’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995.
La Sezione Prima civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione: «Se il corso della prescrizione possa, o meno, essere interrotto da un atto che, pur integrando astrattamente “esercizio del diritto”, non sia giunto a conoscenza di colui contro il quale il diritto va esercitato».
La Sezione Prima civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni: se nella nozione di “credito condizionato” possa rientrare anche il credito (risarcitorio o restitutorio) derivante dalla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento quesita prima del fallimento e ancora pendente, per iniziativa del curatore, in sede ordinaria. Ove questa soluzione dovesse essere ritenuta non praticabile, andrà stabilito se debba accedersi alla tesi del ricorrente, secondo cui il rischio - che sarebbe sussistente nella specie - di un possibile conflitto fra giudicati possa essere evitato sottoponendo a sospensione ex art. 295 c.p.c. la causa pendente dinanzi al giudice ordinario, o se, ancora, non ricorrendo alcun rapporto di pregiudizialità/connessione fra le due cause, queste debbano procedere separatamente ed essere separatamente decise, previo necessario trasferimento in sede fallimentare della domanda di risoluzione proposta dalla creditrice in bonis. Come ulteriore alternativa, derivante dalla ben possibile insorgenza di un conflitto pratico-parziale fra le due pronunce, potrebbe anche ipotizzarsi che in simili fattispecie, del tutto peculiari, si accetti il rischio di un conflitto tra giudicati; conflitto che l’ordinamento in effetti tollera quando le diverse finalità dell’azione e la diversità delle regole di giudizio consentono di tenere in non cale l’eventuale “cortocircuito” tra i giudicati formati nelle rispettive sedi processuali.
La Sezione Prima civile - in relazione alla domanda di risoluzione per inadempimento della compravendita di immobili, seguita dal fallimento della parte acquirente, conclusasi nel merito con l’accoglimento dell’opposizione ex art. 98 e 99 l.fall. promossa dalla società venditrice - ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni, sulle quali ha rilevato l’esistenza di contrasto: 1) se l’art. 72, comma 5, l.fall. debba intendersi nel senso che: a) la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, quesita prima del fallimento, che costituisca l'antecedente logico giuridico delle domande di restituzione o risarcimento del danno, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale disciplinato dal titolo II, capo V della legge fallimentare - a condizione che, ove previsto, sia stata trascritta, con conservazione del relativo effetto prenotativo - mentre resta procedibile in sede di cognizione ordinaria solo se diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso; b) oppure la suddetta domanda, se quesita prima del fallimento, deve comunque proseguire in sede ordinaria (previa riassunzione nei confronti della curatela fallimentare, dopo l’interruzione del processo ex art. 43 l.fall.), a differenza delle domande restitutorie e risarcitorie, da proporre in sede fallimentare; c) oppure la suddetta domanda è procedibile in sede ordinaria solo se trascritta prima del fallimento, in forza dell’effetto prenotativo della trascrizione e della sua opponibilità al fallimento ex art. 45 l.fall., mentre nei restanti casi deve essere trasferita in sede fallimentare insieme alle domande restitutorie e risarcitorie; 2) in tutti i casi, quali siano le modalità di prosecuzione del giudizio in sede fallimentare; 3) nei casi in cui la domanda di risoluzione sia trasferita in sede fallimentare, se la decisione abbia effetti solo ai fini del concorso; 4) nei casi in cui la domanda di risoluzione resti procedibile in sede ordinaria, quale sia lo strumento processuale di raccordo tra quel giudizio e il diverso giudizio da instaurare in sede fallimentare sulle domande dipendenti o accessorie e, in particolare, quali siano le modalità da seguire per l’ammissione al passivo di queste ultime; 5) in tutti i casi, se l’accoglimento della domanda consequenziale di restituzione di beni abbia o meno effetti solo ai fini del concorso e, ove riguardi beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a pubblicità legale, il relativo decreto ex artt. 96 o 99 l.fall. debba essere reso opponibile ai terzi con le forme prescritte.
La Sezione Seconda civile, osservando che – come statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 1599 del 19/01/2022, Rv. 663733-01 – «L’art. 374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione "si sono già pronunciate le sezioni unite", ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., difetto di specificità, di interesse etc.) ed all’esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato», rilevato che sulla specifica questione di giurisdizione in esame si rinvengono i diversi indirizzi ermeneutici di Cass, Sez. U, Sentenza n. 617 del 15/01/2021, Rv. 660143-01 (che ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in una fattispecie concernente una domanda finalizzata a contestare non solo l’importo del livello – e, quindi, del capitale di affrancazione di un terreno – determinato dal Comune, ma anche la legittimità della riapertura unilaterale, in sede di autotutela, della procedura di determinazione del capitale di affrancazione già chiusa in precedenza), e di Cass, Sez. U, Sentenza n. 9286 del 9/11/1994, Rv. 488450-01, e Cass, Sez. U, Sentenza n. 8673 dell’8/8/1995, Rv. 493595-01 (che hanno affermato appartenere alla giurisdizione ordinaria la controversia in cui i privati concessionari della legittimazione all’occupazione di terre di uso civico contestano la pretesa del Comune al pagamento dei canoni enfiteutici da loro dovuti per la conseguita legittimazione, nonché la determinazione dei canoni medesimi), ha rimesso gli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, per «stabilire a chi spetti determinare la rivalutazione del canone enfiteutico e del capitale di affrancazione di un terreno oggetto di un provvedimento di legittimazione alla occupazione ai sensi dell’art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, anche alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 39 del 2007 e a quale giurisdizione spetti la conseguente controversia».
La Sezione Seconda civile, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione di particolare importanza - sulla quale ha dato atto della sussistenza di un contrasto nella giurisprudenza civile - concernente i presupposti necessari ai fini dell’esperibilità ad opera del creditore dell’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. È stata sollevata altresì la questione, connessa, della valutazione dell’interesse ad agire di chi agisce in via surrogatoria, se in relazione al mero sopravvenuto esercizio o anche alla cura diligente dell’azione da parte del titolare fino all’accoglimento di tale azione, per evitare esercizi strumentali dell’azione da parte del titolare inizialmente rimasto inerte. L’ordinanza interlocutoria ha quindi evidenziato l’esistenza di un primo orientamento, più tradizionale, che considera come presupposto dell'azione surrogatoria oltre all'esistenza del credito di chi agisce rispetto al titolare dell'azione ed all'insolvenza del debitore, l'inerzia di quest'ultimo, ossia il suo comportamento omissivo, o insufficientemente attivo, al quale non può equipararsi un comportamento positivo, per cui il creditore non può chiedere di sostituirsi al debitore per sindacare le modalità con cui questi ha ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica (Cass. 2.2.2016 n. 1996; Cass. 12.4.2012 n. 5805; Cass. 4.8.1997 n. 7187; Cass. 28.5.1988 n. 3665). Vi è poi un secondo orientamento, che valorizza maggiormente il fatto che l'art. 2900 c.c., a differenza di quanto previsto nel previgente codice civile del 1865 all'art. 1234, non parla più di inerzia del debitore, ma di debitore che trascura di esercitare i propri diritti ed azioni nei confronti dei terzi. Poiché con il termine “trascura” il legislatore, come desumibile dalla relazione al codice civile (n. 1181), ha inteso precisare che a legittimare l'intervento del creditore quale sostituto processuale del titolare del diritto, o dell'azione processuale, non è necessaria un'inattività totale del debitore, bensì è sufficiente un esercizio incompleto e quantitativamente insufficiente del diritto (Cass. n.1867/2000). Muovendo da quanto innanzi, si è evidenziato quindi che alcune pronunce di legittimità hanno ritenuto utilizzabile l'azione surrogatoria, oltre che nei casi di totale inerzia del debitore, anche nei casi in cui quest'ultimo non esplichi nella tutela dei suoi diritti la necessaria diligenza (tra queste Cass. 11.5.2009 n. 10744; Cass. 22.11.2022 n. 34297; Cass. 4.8.1997 n. 7187; Cass. 28.5.1988 n. 3665). L’ordinanza interlocutoria ha, quindi, posto un’ulteriore questione circa l'esperibilità, in via surrogatoria, dell'azione di riduzione per lesione di legittima, da parte del creditore del legittimario totalmente pretermesso, il quale abbia trascurato di esercitarla dovendosi valutare se sia preferibile una rivalutazione dello strumento dell'impugnazione della rinuncia da parte dei creditori di cui all'art. 524 c. c., o se, invece, debba prestarsi adesione alla tesi più radicale espressa da Cass. 29.7.2008 n. 20562. La predetta decisione ha, in particolare, riconosciuto all'azione regolata dall'art. 524 c.c. natura recuperatoria - mirando essa a rendere inopponibile al creditore la rinuncia del chiamato all'eredità ed a consentirgli di soddisfarsi sui beni ereditari che per il chiamato all'eredità si sono ormai perduti in conseguenza della sua rinuncia all'eredità - senza però fare assumere al chiamato la qualità di erede ed ha ritenuto inapplicabile analogicamente tale disposizione al legittimario totalmente pretermesso, che non rientra tra i chiamati all'eredità, che diventano eredi con l'accettazione e ad essa possono rinunciare con un effetto di immediato impoverimento del loro patrimonio.
La Sezione Tributaria, nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle entrate avverso l’istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva corrisposta ai sensi dell’art. 32, comma 4-bis, del d.l. n. 78 del 2010, in conseguenza della detenzione di partecipazioni qualificate in fondi comuni di investimento immobiliare da parte di familiari legati da stretto vincolo di parentela ma non conviventi, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni: - se l’imposta sostitutiva conseguente alla detenzione di una partecipazione qualificata in fondi comuni di investimento immobiliare trovi applicazione nel caso di familiari legati da stretto vincolo di parentela ma non conviventi e se sia ammissibile un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 32, comma 3-bis del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, che tenga conto anche delle partecipazioni detenute per interposta persona, sebbene il richiamo alla imponibilità di tali partecipazioni sia contenuto solo nella previsione relativa alle società, ma non nella previsione attinente ai familiari, valutando altresì le conseguenze in ordine alla ripartizione dell’onere della prova; - se l’innovazione introdotta dall’art. 32, comma 3-bis del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, configuri una reformatio in peius del regime fiscale, da esaminare tenendo conto che essa incide su scelte negoziali inscindibilmente connesse al contesto agevolativo in cui sono maturate e che il collegamento a basse soglie di applicazione rende problematico applicare la presunzione di elusività ivi prevista; nonché se l’innovazione in questione sia compatibile con la disciplina eurounitaria.
In tema di contratto di assicurazione sulla vita contenente una clausola di attribuzione ad un giudice straniero delle controversie concernenti il detto contratto, la Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione relativa alla giurisdizione a decidere sulla lite tra più soggetti che si contendono la qualità di beneficiario d’una polizza vita ex art. 1920 c.c., qualora il contratto di assicurazione contenga una clausola di proroga della giurisdizione. È stata ravvisata, altresì, quale questione di massima di particolare importanza (non sempre decisa in modo uniforme dalla S.C.), la «definizione dell’esatto criterio in base al quale distinguere se una questione sollevata dalle parti debba o non debba essere decisa con efficacia di giudicato», con particolare riferimento all’individuazione di sicuri criteri di distinzione tra la “pregiudizialità logica” e la “pregiudizialità tecnica”.
La Sezione Prima civile, in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense nei confronti dell’agente per la riscossione (oggi, AdER), ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione ritenuta di massima di particolare importanza, «sia perché involgente il delicato tema della parità delle armi processuali e retroattività nel diritto CEDU, sia perché attinente a un contenzioso di rilevanza consistentissima»: «se, in tema di riscossione coattiva tramite ruoli dei crediti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, il quadro normativo complessivo, in particolare quello disciplinato dalle leggi n. 228/2012 e n. 190/2014, sia compatibile o meno con l’art. 6 par. 1 CEDU, quale norma interposta in relazione al parametro di cui all’art. 117, primo comma, Cost., avuto riguardo ai seguenti profili: a) la ricorrenza di elementi sintomatici di un uso distorto della funzione legislativa, come individuati nella pronuncia n. 210/2021 della Corte Costituzionale, avuto riguardo al fatto che ADER, ente pubblico, è parte del giudizio; il primo intervento legislativo che ha inciso significativamente sul meccanismo del discarico, pur prevedibile, è avvenuto nel 2012, mentre quello precedente, parimenti finalizzato a perseguire esigenze di razionalizzazione del sistema di riscossione mediante ruolo, risale al 1999); b) l’incidenza, nella ponderazione dei motivi imperativi di carattere generale, sia della preponderanza di considerazioni di natura finanziaria (Cfr. Corte Cost. n. 145/2022), sia della necessità di bilanciamento dell’interesse generale con quello legato alla finalità solidaristica della Cassa, in tesi pregiudicata nel suo equilibrio finanziario in considerazione dell’elevato numero di debitori, dell’accumularsi negli anni delle poste in riscossione tramite ruoli e dell’ingentissimo importo complessivo dei crediti già dichiarati inesigibili o a rischio di inesigibilità; c) il continuo e prolungato susseguirsi negli anni delle proroghe dei termini per la dichiarazione di inesigibilità, in quanto i “meccanismi comportanti una lunghissima dilazione temporale” sono difficilmente compatibili con la fisiologica dinamica di una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate (Corte Cost. n. 51/2019 e Corte Cost. n. 18/2019); d) la duratura incertezza, derivante dalle suddette proroghe, sull’esito della riscossione e sulla definizione dei rapporti debitori, nonché, di riflesso, l’allungamento considerevole della durata del processo; e) l’incidenza delle suesposte considerazioni sull’efficace esperibilità di rimedi alternativi quali l’azione diretta della Cassa verso gli iscritti debitori, che deve concretarsi nella “ragionevole possibilità di preservare le proprie ragioni, senza trovarsi in una situazione di netto svantaggio rispetto alla controparte” (Corte Cost. n. 210/2021)».
La Sezione Lavoro – nell’ambito di un giudizio di accertamento negativo dell’obbligo di restituzione dell’indennità ordinaria di disoccupazione involontaria nell’ipotesi di accertata abusiva reiterazione di contratti a termine e di condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 – ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione: se sia venuto meno lo stato di involontaria disoccupazione nel tempo intercorrente tra la scadenza del termine del contratto e la sentenza che ne accerta l’illegittimità, quando la tutela apprestata non sia tale da assicurare, seppur ex post e a fronte di un rapporto di lavoro formalmente rispristinato ex tunc, la realizzazione della finalità di sostegno al reddito a cui è ordinariamente finalizzata l’indennità di disoccupazione involontaria, la cui natura previdenziale ha la funzione di fornire ai lavoratori e alle loro famiglie un sostegno al reddito, in attuazione della previsione dell’art. 38, comma 2, della Costituzione.
In tema di pensione di reversibilità, la Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni: se il diritto all’erogazione della pensione indiretta spetti anche al partner superstite di un’unione omoaffettiva, ove il decesso sia intervenuto prima dell’entrata in vigore della l. n. 76 del 2016; se il suddetto beneficio spetti anche al figlio minore della coppia omosessuale, nato a seguito di maternità surrogata, in caso di decesso del genitore intenzionale; se il rifiuto opposto dall’INPS al riconoscimento della pensione di reversibilità ai suindicati soggetti e la relativa normativa nazionale configurino una condotta discriminatoria.
La Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, che si presenta di massima di particolare importanza: Se, in caso di confisca cd. “antimafia” della totalità delle quote di una società di capitali, la responsabilità per le obbligazioni assunte, nei confronti di terzi, dall’amministratore giudiziario per lo svolgimento dell’attività di impresa, spetti soltanto alla sola società o anche allo Stato ai sensi dell’art. 2-octies della l. n. 575 del 1965.
La Sezione Prima civile, nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto la validità della clausola di un contratto di mutuo che, nel determinare il tasso degli interessi corrispettivi, faceva espresso riferimento al parametro dell’Euribor, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni: se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all’indice Euribor costituisca un negozio «a valle» rispetto all’intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione dell’Unione Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell’esistenza di tale intesa e dell’intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti; - se la alterazione dell’Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell’oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell’ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni.
La Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, sinora esaminata soltanto in una decisione penale (Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 33187 del 28/06/2012 Cc. (dep. 23/08/2012), che si presenta di massima di particolare importanza, sia perché attinente al fondamentale tema delle cause di prelazione e degli interessi ad esse sottesi, sia perché queste vengono in rilievo in controversie devolute anche ad altre Sezioni della Corte: Se – in base alla regola dell’art. 2748, comma 2, c.c. – il creditore che gode del privilegio previsto dall’art. 316, comma 4, c.p.p. va preferito, nella distribuzione del ricavato dalla vendita di beni immobili, al creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente al sequestro penale oppure se – in forza della clausola di riserva della citata disposizione – la legge dispone diversamente (come già finora riconosciuto solo per escludere la prevalenza del privilegio sulle ipoteche nel caso in cui il primo sia previsto a tutela esclusivamente di interessi di natura individuale, ai sensi dell’art. 2775-bis c.c., a garanzia dei crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis c.c.), con una «deroga non necessariamente contenuta in un esplicito precetto, ma che può e deve essere individuata nell’ordinamento nel suo complesso, attraverso la lettura e l’interpretazione normativa che tenda all’armonioso coordinamento dello specifico istituto in trattazione con l’intero sistema»”.
In tema di servizio idrico integrato e richiesta di pagamento di partite pregresse o conguagli regolatori, la Sezione Prima civile, dopo aver rimesso la causa a pubblica udienza per discutere del fondamento normativo del predetto potere, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione - sulla quale ha dato atto della sussistenza di un contrasto nella giurisprudenza civile - concernente l’esigenza di: a) valutare e interpretare la portata della precedente pronuncia di Sez. U, Ordinanza n. 29593 del 11/10/2022; b) comporre un contrasto attuale fra due orientamenti delle sezioni semplici, ancorché uno di essi appaia nettamente prevalente; c) tenere conto che la soluzione allo stato prevalente desta una serie di perplessità irrisolte; d) esaminare una questione di principio di grande rilievo, sia per il collegamento con il diritto dell’Unione europea, sia per l’ampiezza della platea interessata che coinvolge un grande numero di soggetti utenti, consumatori e non.
La Sezione Terza civile, con riferimento ad un giudizio in cui una domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. era stata formulata dalla parte solo in seguito alla definizione del processo in cui la condotta asseritamente dannosa si era manifestata, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, sulla quale esiste contrasto, circa il potere del giudice dell’impugnazione di rilevare d’ufficio una questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado, nel quale la domanda è stata rigettata nel merito, in mancanza di impugnazione incidentale della parte vittoriosa.
La Sezione Prima civile, con riferimento ad un procedimento di ripetizione di indebito promosso da una società nei confronti dell’istituto di credito, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, sulla quale esiste contrasto, circa la possibilità di configurare una tacita rinuncia a crediti della società, sub iudice e illiquidi, non compresi nel bilancio finale di liquidazione, ove questa venga cancellata dal registro delle imprese in pendenza di lite, con conseguente estinzione e impossibilità di trasferimento ai soci anche ai fini dell’art. 110 c.p.c.
La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della seguente questione che si presenta di massima di particolare importanza: se, nella rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338 del 1962, il dies a quo della prescrizione in danno del lavoratore debba essere individuato nella data di prescrizione dei contributi o, invece, in quella in cui matura il danno di cui all’art. 2116, comma 2, c.c., ossia nel momento in cui, verificatosi l’evento protetto, l’ente previdenziale non paga la prestazione pensionistica in conseguenza dell’omissione contributiva.
La Sezione Prima civile, in tema di responsabilità da diffamazione a mezzo stampa, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza - sulla quale ha dato atto della sussistenza di un contrasto nella giurisprudenza civile e penale - concernente il rilievo da assegnare, ai fini della ricorrenza della diffamazione o della scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca, alla circostanza che al soggetto che si assume leso dall’articolo di stampa sia stata attribuita, direttamente o indirettamente (anche mediante il richiamo ad atti giudiziari tipizzati o a norme codicistiche) la qualità di imputato, piuttosto che quella di indagato, e la commissione di un reato consumato piuttosto che di un reato tentato.
La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, ritenuta di massima di particolare importanza (anche per la sua potenziale incidenza su altri procedimenti, come le controversie in materia locatizia e quelle in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione, nonché sulla disciplina dettata dall’art. 281-sexies c.p.c.;): se sia compatibile con le norme che disciplinano il rito del lavoro la particolare forma di trattazione dell’udienza introdotta con la cd. “Riforma Cartabia” e, precisamente, con l’inserimento nell’ambito delle disposizioni generali del codice di procedura civile dell’art. 127-ter, il quale prevede che l’udienza, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, può essere sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
La Sezione Seconda civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in ragione dell’indubbia rilevanza della seguente questione (qualificata di massima di particolare importanza): «se, ai sensi dell’art. 99 ovvero dell’art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, in quest’ultimo caso ex art. 111 Cost., per la proposizione di rimedio impugnatorio avverso provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, il ricorrente debba rispettare il termine di 20 ovvero di 30 giorni dalla pronuncia del medesimo ovvero dalla sua comunicazione, ove assunto a seguito di scioglimento di riserva dell’organo decidente».
La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione – relativa alla sanzione amministrativa dell’impiego di lavoratori privi del certificato di c.d. agibilità – che si presenta di massima di particolare importanza: se le discipline più favorevoli di cui all’art. 1, comma 1097, della l. n. 205 del 2017 ed all’art. 3-quinquies, comma 1, lett. a), del d.l. n. 135 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 12 del 2019, che hanno inciso sulla portata normativa dell’art. 6, comma 2, del d.l.C.p.S. n. 708 del 1947, ratificato con modif. dalla l. n. 2388 del 1952, nel testo sostituito dall’art. 1, d.l. n. 69 del 1988, conv. con l. n. 153 del 1988, trovino o meno applicazione retroattiva.
La Sezione Quinta civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, di particolare importanza, relativa al contenuto e ai limiti della cd. “prova di resistenza” a carico del contribuente in caso di violazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del contraddittorio endoprocedimentale, obbligatorio per i tributi armonizzati. In particolare – fermo restando il principio secondo cui, in caso di mancato rispetto dell’obbligo di contraddittorio, la violazione, in assenza di una norma specifica che ne definisca in termini puntuali le conseguenze, comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente assolva all’onere di enunciare le ragioni che in concreto avrebbe potuto far valere – il Collegio: 1) ha rilevato la mancanza di «specifici orientamenti sui contenuti e limiti della “prova di resistenza”»; 2) ha osservato altresì come tale incertezza risulti aggravata dalla «non perfetta coincidenza, almeno sul piano letterale, della giurisprudenza nazionale con i principi unionali», in quanto – mentre la giurisprudenza della CGUE richiede che il contribuente dimostri che, «in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso» (CGUE, 10 ottobre 2009, in C-141/08; CGUE, 10 settembre 2013, in C-383/13; CGUE, 26 settembre 2013, in C-418/11; CGUE, 3 luglio 2014, in C-129/13 e C-130/13), pretendendo così un giudizio di prognosi postuma da condurre caso per caso, attraverso la valutazione delle ragioni addotte – le Sezioni Unite civili (Sez. U, n. 24823/2015, Cappabianca, Rv. 637604-01) hanno reputato sufficiente l’indicazione di ragioni «non puramente pretestuose» ovvero di elementi difensivi «non del tutto vacui».
La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, che si presenta di massima di particolare importanza: “se l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione sia soggetto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991”.
La Sezione Prima civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, già decisa in senso difforme dalle Sezioni semplici: se l’art. 288, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, gli artt. 13 e 16 della direttiva 82/76/CEE, l’art. 8 della direttiva 75/362/CEE e l’art. 2 della direttiva 75/363/CEE, come modificato dalla direttiva 82/76/CEE, ostino ad una interpretazione secondo cui, sebbene il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall’art. 13 della direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e il diritto al riconoscimento del titolo di specializzazione, sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, spetti anche ai medici che abbiano frequentato corsi di specializzazione di tipologia e durata conformi alla normativa europea e comuni a due o più Stati membri, che, sebbene non elencati agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE, sono stati espressamente riconosciuti come tali dalla normativa interna attuativa della direttiva n. 82/76/CEE, possa invece non essere riconosciuto laddove la frequenza dei corsi di specializzazione si collochi cronologicamente tra il 1° gennaio 1983 (momento dal quale si concretizzò l’inadempimento dello Stato italiano all’obbligo di attuare la direttiva) e l’inizio dell’anno accademico 1991/92 ( e cioè il primo anno assoggettato all’efficacia ratione temporis della fonte di attuazione). E conseguentemente se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della direttiva n. 82/76, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, da parte dello Stato italiano competa, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di frequenza dei corsi di specializzazione compresa nel periodo in cui si è concretizzato l’inadempimento dello Stato italiano all’obbligo di attuare la direttiva n. 82/76/CEE.
Le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi su rinvio ex art. 374, comma 3, c.p.c. – hanno statuito che la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi oppure alle eccezioni può intervenire anche con la comparsa conclusionale o la memoria di replica, perché la restrizione del thema decidendum, che resta nella disponibilità del soggetto processuale, è ammessa anche dopo la precisazione delle conclusioni; il principio di irrilevanza delle sopravvenienze, stabilito dall’art. 5 c.p.c.., essendo diretto a favorire la perpetuatio iurisdictionis, non ad impedirla, trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente adito, non anche qualora il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti, invece, l’attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda (come, nella specie, per sopravvenuta – ammissibile – rinuncia ad una domanda determinante la giurisdizione del giudice straniero).
La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione di natura processuale, rispetto alla quale ritiene opportuna una rimeditazione della soluzione offerta dalle medesime Sezioni Unite con la sentenza n. 11202 del 2002: «Se, in caso di cumulo soggettivo passivo alternativo, l’appellato vincitore in primo grado sia tenuto, in presenza di appello principale del convenuto soccombente nello stesso grado, a presentare appello incidentale, eventualmente condizionato, o a riproporre ex art. 346 c.p.c. le domande non accolte dal giudice precedente, per evitare che, qualora detto appello principale sia accolto, passi definitivamente in giudicato la parte della decisione del primo giudice relativa alla posizione degli altri convenuti risultati non soccombenti».
La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, già decisa in senso difforme dalla Sezione Seconda e dalla Sezione lavoro, concernente il preteso diritto del dipendente pubblico, che sia stato prosciolto all’esito di un giudizio contabile, «ad ottenere, dalla P.A. di appartenenza, il rimborso di tutte le spese legali da lui sostenute per la difesa, eventualmente anche in eccesso rispetto a quelle liquidate a carico della stessa P.A. dalla Corte dei conti o qualora dette spese siano state integralmente o in parte compensate, e, in caso affermativo, se vi siano dei limiti a tale diritto e se questo sussista ancora dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 2, d.lgs. n. 174 del 2016».
In tema di successioni “mortis causa”, la Sezione Seconda civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ravvisando un contrasto ovvero una questione di massima di particolare importanza in relazione alla natura del procedimento di accettazione con beneficio di inventario delle eredità devolute in favore dei minori di età e alle conseguenze derivanti dalla mancata redazione dell’inventario. In particolare: se, nel caso di eredità devoluta ai minori o agli incapaci, l’accettazione beneficiata costituisca una fattispecie complessa a formazione progressiva che richiede per il suo perfezionamento e ad ogni altro effetto anche la redazione dell’inventario, o se tale adempimento operi esclusivamente quale causa di decadenza dalla limitazione di responsabilità per i debiti ereditari; se - quindi - tale beneficio si acquisti o meno in via automatica per effetto della dichiarazione ex art. 484 c.c. resa dal rappresentante dell’incapace o solo con la redazione dell’inventario, questione che incide anche sul regime della responsabilità per i debiti nel periodo intermedio; se il chiamato (incapace o minore) nel cui interesse non sia stata fatta la dichiarazione ex art. 484 c.c., ma non l’inventario, possa rinunciare all’eredità fino a che non sia spirato il termine di un anno previsto dall’art. 489 c.c.
La Sezione Quinta civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in ragione della particolare importanza delle seguenti questioni (peraltro, già oggetto di diversi orientamenti): «1) se l’esercizio del potere di autotutela tributaria, in ragione del tenore letterale dell’art. 1 del D.M. n. 37 del 1997, presupponga l’esistenza di soli vizi formali presenti nell’atto impositivo e non anche vizi a carattere sostanziale e se, di conseguenza, sia diretto alla tutela dell’interesse individuale del contribuente, con esclusione del potere dell'amministrazione finanziaria di adottare provvedimenti di annullamento in malam partem, o sia finalizzato alla tutela dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi con gli unici limiti della decadenza dei termini accertativi, ovvero del giudicato; 2) se l’esercizio del potere di autotutela tributaria, giustificata dal principio di «perennità della potestà amministrativa» (quest’ultimo riferito in generale all’azione amministrativa e che trova fondamento nei principi espressi dagli artt. 53 e 97 Cost., che consegue all’esigenza di una continua e puntuale aderenza dell’azione amministrativa all’interesse pubblico) e correlato alla sussistenza di vizi sostanziali (e non solo formali) costituisca un’ulteriore deroga (non specificamente normata alla luce del tenore letterale dell’art. 1 del D.M. n. 37 del 1997) al principio dell’unicità dell’accertamento e ciò tenuto conto degli artt. 43, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma quarto, del d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplinano l’istituto dell’accertamento integrativo, e della diversità strutturale e funzionale del potere di autotutela rispetto al potere di accertamento integrativo.».
La Sezione Terza ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in ragione della rilevanza nomofilattica della seguente questione, già oggetto di contrasto: se l’elemento soggettivo dell’azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore all’insorgenza del credito si atteggi in guisa di dolo generico (vale a dire di mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori) oppure di dolo specifico (vale a dire di consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie).
La Sezione Seconda civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, che si presenta di massima di particolare importanza, relativa agli effetti conseguenti alla mancata evocazione in giudizio, nel caso di proposizione della domanda per l’ottenimento del riconoscimento del diritto alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, di uno o più dei plurimi proprietari (o, eventualmente, titolari di altri diritti reali) dei fondi intercludenti, in particolare allo scopo di verificare se sussistano i presupposti per confermare l’arresto delle Sezioni Unite (di cui alla sentenza n. 9685 del 2013) o se - diversamente - non si ricada in una ipotesi di litisconsorzio necessario oppure in un caso in cui si debba pervenire ad una mera pronuncia di rito e non di merito.
La Sezione Prima civile, in tema di richiesta degli interessi e del maggior danno dovuti dalla pubblica amministrazione in caso di ritardato pagamento di integrazioni dovute agli esportatori agricoli, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare rilevanza relativa all’idoneità dell’istanza di restituzione all’esportazione a rappresentare atto di costituzione in mora della p.a. e, conseguentemente, agli effetti delle norme in tema di contabilità di Stato sul riconoscimento di interessi, moratori o corrispettivi, nelle obbligazioni a carico della p.a. nascenti dalla domanda di restituzione all’esportazione per i prodotti soggetti a un regime di prezzi unici.
La Sezione Terza ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in ragione della rilevanza nomofilattica della seguente questione in tema di locazione (ritenuta di massima di particolare importanza, già oggetto di contrasto e tale da potersi porre anche con riguardo ad altri contratti): se, in relazione alla risoluzione per inadempimento della locazione di immobili da parte del conduttore, sia configurabile e, in caso positivo, in quali termini un risarcimento del danno successivo al rilascio, commisurato ai canoni che il locatore avrebbe potuto percepire fino alla scadenza del contratto. Nell’ordinanza interlocutoria si dà altresì atto di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla suddetta questione. Secondo un primo orientamento – più risalente e tendenzialmente prevalente, rappresentato da Cass. n. 194 del 2023; n. 8482 del 2020; n. 2865 del 2015; n. 10677 del 2008; n. 18510 del 2007; n. 676 del 1980; n. 1880 del 1970 – il locatore, che abbia chiesto ed ottenuto la risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, ha diritto anche al risarcimento del danno per la anticipata cessazione del rapporto, da individuare nella mancata percezione dei canoni concordati fino al reperimento di un nuovo conduttore, ed il cui ammontare è riservato alla valutazione del giudice di merito sulla base di tutte le circostanze del caso concreto. Secondo un altro orientamento – recepito da Cass. n. 1426 del 2017; n. 27614 del 2013 – in ipotesi di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, una volta intervenuto il rilascio del bene locato, non configura di per sé un danno da “perdita subita” o un danno da “mancato guadagno” la mancata percezione da parte del locatore dei canoni che sarebbero stati esigibili fino alla scadenza convenzionale o legale del rapporto ovvero fino al momento in cui il locatore stesso conceda ad altri il godimento del bene con una nuova locazione.
La Sezione Quinta civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in ragione della rilevanza nomofilattica della questione (ritenuta di massima di particolare importanza) concernente la legittimità della confisca disposta in relazione al reato di cui all’art. 282 TULD, in seguito all’emanazione del d.lgs. n. 8 del 2016 – il quale ha depenalizzato i reati puniti con la sola pena pecuniaria della multa e dell’ammenda e, tra questi, i reati di contrabbando cd. «semplice» –, disciplina da accordare in chiave sistematica sia con l’art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972 (che fa espresso richiamo, per quanto concerne le controversie e le sanzioni, alle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine), sia con le norme di cui agli artt. 301 e 295 bis TULD (nella parte in cui prevedono l’applicazione della confisca obbligatoria nelle ipotesi di contrabbando con diritti evasi fino ad Euro 3.999,96), sia con l’art. 20, comma 3, della l. n. 689 del 1981 (che prevede la confisca facoltativa amministrativa per le evasioni di imposta comprese tra i 4.000,00 euro ed i 49.999,99 euro), a cui fa espresso riferimento il legislatore della depenalizzazione con l’art. 6 d.lgs. n. 8 del 2016. Sulla predetta questione – già rimessa con ordinanza interlocutoria n. 21917 del 21 luglio 2023, Presidente E. Bruschetta, Relatore L. Caradonna – il Collegio ha formulato i seguenti quesiti di diritto: «a) se la depenalizzazione del reato di contrabbando - che, ai sensi dell’art. 301, primo comma, del TULD, comportava anche la confisca dei beni oggetto di reato - fa venire meno detta misura e, in caso negativo, su quale disposizione si fonda un provvedimento di confisca e, conseguentemente, quale natura abbia quest’ultima; b) se la confisca “amministrativa” sia una misura accessoria e se trovi applicazione l’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 che, in caso di definizione agevolata (come avvenuto nel caso di specie), esclude l’applicabilità delle misure accessorie (e, quindi, anche la confisca); c) se la confisca “amministrativa” possa essere disposta su cose appartenenti a terzi (nella specie, secondo la prospettazione dei ricorrenti, l’automobile confiscata sarebbe di proprietà di una società di leasing) e, in caso affermativo, se gli attuali ricorrenti abbiano la legittimazione a formulare la relativa contestazione.».
La Sezione Prima civile, con riferimento alla determinazione del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione di massima di particolare importanza, sulla cui soluzione si è altresì determinato un contrasto a seguito della recente Cass. n. 18044 del 2023: se – ferma la differenza di diritto interno tra l’istituto degli alimenti e la funzione anche lata di obbligazione alimentare – sia possibile ipotizzare una loro convergenza all’interno di una complessiva nozione di obbligazioni alimentari nell’ambito del diritto di famiglia e, in particolare, se una simile operazione sia condivisibile ai fini del regime della sospensione dei termini processuali; dovendosi altresì affrontare la questione se l’eventuale conferma dell’orientamento interpretativo di diritto interno adottato tradizionalmente dalla S.C. sia compatibile con il diritto comunitario e, in particolare, con il contenuto del Regolamento CE n. 4/2009.
Cass. civ., Sez. Un., decreto-prima-presidente n. 28960/2023
19 settembre 2023
La Prima Presidente, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., ha disposto che la Corte pronunci a Sezioni Unite su un ricorso che presenta la seguente questione, ritenuta di particolare importanza perché riguardante l’istituto, di nuovo conio, ex art. 380- bis c.p.c. (che assume una rilevanza centrale nel disegno del legislatore delegato e nell’organizzazione della Corte di cassazione) e incidente sul principio di imparzialità del giudice: «se, nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il Consigliere che ha redatto la proposta di decisione accelerata opposta possa entrare a comporre, con la veste di relatore, il Collegio giudicante».
La Sezione Prima civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, che si presenta di massima di particolare importanza: se l’azione revocatoria, esperita ai sensi dell’art. 2901 c.c. o 66 l.f., nei confronti di un atto di scissione societaria, sia da includere tra le cause e i procedimenti «relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario», di cui all’art. 3, comma 2, lett. a). del d.lgs. n. 168 del 2003, per i quali è stabilita la competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, oppure se detta domanda, non rientrando nell’ambito di applicazione della norma citata, sia soggetta alla disciplina ordinaria sul riparto di competenza.
La Sezione Terza civile, in tema di domanda di risarcimento dei danni subiti dal proprio fondo a causa dell’incendio propagatosi da un canale di proprietà e gestito da un consorzio di bonifica, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione relativa alla corretta interpretazione dell’art. 140, lett. e), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, sulla quale esiste un contrasto che, fermo l’ossequio formale all’insegnamento già espresso da Cass. S.U. n. 1066 del 2006, si incentra sull’individuazione della competenza rispetto a quelle situazioni nelle quali la derivazione delle conseguenze dannose sia ricondotta a mera incuria colpevole, od a comportamenti omissivi della pubblica amministrazione, che non implichino scelte discrezionali, neppure implicite, nella gestione delle acque, ovvero potendosi postulare una lettura della richiamata disposizione attributiva della competenza in senso ampio, che non si fondi sul criterio di imputazione della responsabilità.
La Sezione Quinta civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in ragione della rilevanza nomofilattica della questione (ritenuta di massima di particolare importanza) concernente la legittimità della confisca disposta in relazione al reato di cui all’art. 282 TULD, in seguito all’emanazione del d.lgs. n. 8 del 2016 – il quale ha depenalizzato i reati puniti con la sola pena pecuniaria della multa e dell’ammenda e, tra questi, i reati di contrabbando cd. «semplice» –, disciplina da accordare in chiave sistematica sia con l’art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972 (che fa espresso richiamo, per quanto concerne le controversie e le sanzioni, alle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine), sia con le norme di cui agli artt. 301 e 295 bis TULD (nella parte in cui prevedono l’applicazione della confisca obbligatoria nelle ipotesi di contrabbando con diritti evasi fino ad Euro 3.999,96), sia con l’art. 20, comma 3, della l. n. 689 del 1981 (che prevede la confisca facoltativa amministrativa per le evasioni di imposta comprese tra i 4.000,00 euro ed i 49.999,99 euro), a cui fa espresso riferimento il legislatore della depenalizzazione con l’art. 6 d.lgs. n. 8 del 2016.
La Sezione Prima civile, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto per la remunerazione di prestazioni sanitarie, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni di massima di particolare importanza, ritenute sino ad ora non espressamente affrontate e suscettibili di porsi in un numero rilevante di casi: a) se nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto possa proporre una domanda nuova, diversa da quella avanzata nella fase monitoria, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o una eccezione riconvenzionale e si sia limitato a sollevare eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto; b) più in particolare, se ed entro quali limiti possa considerarsi ammissibile la modificazione della domanda di adempimento contrattuale avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, attraverso la proposizione di una domanda d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento o di una domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale.
La Sezione Prima civile, in tema di azione di responsabilità promossa ex art. 146 l.fall. nei confronti di più amministratori in solido fra loro, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni di massima di particolare importanza, ritenute oggetto di difformi soluzioni giurisprudenziali e di rilievo nomofilattico: 1) se l’impugnazione incidentale tardiva sia ammissibile anche quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita della impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione sorge dalla impugnazione principale, oppure se la stessa possa essere esperita soltanto dalla parte “contro” la quale è stata proposta l’impugnazione principale, o da quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c.; 2) se il principio fissato da Cass., Sez. U., n. 24627/2007, ove confermato, possa essere applicato anche con riferimento all’interesse insorto a seguito di un’impugnazione incidentale tardiva (introdotta, nella specie, con autonomo atto di citazione); 3) se, una volta dichiarata inammissibile l’impugnazione incidentale tardiva proposta reagendo all’impugnazione principale, debba considerarsi inammissibile, per consumazione del diritto di impugnazione, una seconda impugnazione incidentale presentata dalla stessa parte in reazione all’impugnazione incidentale di un diverso coobbligato solidale.
Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 2 marzo 2006. 6 parole tolte, 72 parole aggiunte in 4 capoversi.
Latolto: corteaggiunto: Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti neltolto: numero 1aggiunto: n. 1) dell'articolo 360 e nell'articolo 362.aggiunto: Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso puo' essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono gia' pronunciate le sezioni unite.
Inoltre il primo presidente puo' disporre che latolto: corteaggiunto: Corte pronunci a sezioni unitetolto: sulaggiunto: sui ricorsi che presentano una questione di diritto gia' decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza.
aggiunto: Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.
In tutti gli altri casi latolto: corteaggiunto: Corte pronuncia a sezione semplice.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art374 · fonte del testo
Iuspedia
Diritto · Norme · Conoscenza
Prima di continuare
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
FunzionalitàFanno funzionare il sitoSempre attive
StatisticheMisurano chi visitaNon usate
EsperienzaContenuti su misuraNon usata
Annunci su GoogleMisura se funzionanoSolo se acconsenti
Banner animatiAnnunci del circuito AwinSolo se acconsenti
Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari