Art. 43 c.p.c. — Regolamento facoltativo di competenza

[1]((Il provvedimento)) che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito puo' essere ((impugnato)) con l'istanza di regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito.

[2]La proposizione dell'impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facolta' di proporre l'istanza di regolamento.

[3]Se l'istanza di regolamento e' proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione ((dell' ordinanza)) che regola la competenza; se e' proposta dopo, si applica la disposizione dell'articolo 48.

Testo vigente dal 4 luglio 2009

Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 43 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7869/2026

    31 marzo 2026

    La declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, idonea ad acquisire efficacia di giudicato limitatamente a tale aspetto, ma non a formare il giudicato sostanziale, sicché avverso la stessa è inammissibile l'istanza di regolamento di competenza, essendo priva di rilevanza ogni questione inerente alla determinazione del giudice competente a provvedere sulla domanda.

    Art. 43 c.p.c. · Art. 42 c.p.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 324 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 235 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5719/2026

    13 marzo 2026

    La individuazione del giudice di merito competente da parte della Corte di Cassazione, in sede di regolamento di competenza, comporta che ogni ulteriore questione - come quella sulle spese processuali, nel caso che per qualsiasi ragione la Cassazione non abbia provveduto al riguardo - è devoluta al giudice dichiarato competente.

    Art. 43 c.p.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 42 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 46 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 2184/2026

    2 febbraio 2026

    In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la pronuncia con cui il giudice dichiara la propria incompetenza non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione, dovendo contenere necessariamente, ancorché in forma implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato il provvedimento del Giudice di pace che, nel declinare la competenza per valore e territorio e rimettere l'intera controversia al Tribunale, avrebbe dovuto, nell'esercizio della sua competenza funzionale a decidere sull'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto, senza disporre la sospensione del giudizio).

    Art. 43 c.p.c. · Art. 38 c.p.c. · Art. 39 c.p.c. · Art. 40 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 42 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 33241/2025

    19 dicembre 2025

    Nel procedimento relativo all'azione di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, di cui alla l. n. 117 del 1988 (anteriormente alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015), il rilievo della violazione dei criteri di competenza territoriale inderogabile di cui all'art. 4 postulava, in difetto di tempestiva eccezione di parte, che il giudice istruttore, alla prima udienza, nel rimettere al collegio la decisione sull'ammissibilità della domanda, rilevasse - a norma dell'art. 38 c.p.c. - la questione di competenza su cui l'organo collegiale era chiamato a delibare, fermo restando che, laddove alla (esplicita o implicita) delibazione in senso positivo nel procedimento camerale ex art. 5 della l. n. 117 del 1988 fosse seguita, all'esito del giudizio a cognizione piena, una pronuncia declinatoria, quest'ultima era assoggettata all'ordinario regime di impugnazione di cui agli artt. 42 e 43 c.p.c. (laddove invece il decreto di inammissibilità pronunciato nella fase camerale, quand'anche esclusivamente fondato sull'accertamento dell'incompetenza territoriale inderogabile del giudice che lo aveva emesso, sarebbe stato impugnabile esclusivamente col reclamo in appello e successivo ricorso per cassazione).

    Art. 43 c.p.c. · Art. 38 c.p.c. · Art. 4 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati · Art. 5 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati

    Rassegna di dicembre 2025, p. 110 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 luglio 2009. 5 parole tolte, 5 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: La sentenzaaggiunto: Il provvedimento che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito puo' essere tolto: impugnata aggiunto: impugnato con l'istanza di regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito.

Se l'istanza di regolamento e' proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione tolto: della sentenza aggiunto: dell' ordinanza che regola la competenza; se e' proposta dopo, si applica la disposizione dell'articolo 48.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art43 · fonte del testo

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