Codice civile

Art. 250 c.c.

[1]Riconoscimento.

[2]Il figlio nato fuori del matrimonio puo' essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se gia' uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento puo' avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

[3]Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso.

[4]Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non puo' avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia gia' effettuato il riconoscimento.

[5]Il consenso non puo' essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l'ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262. 321322

[6]Il riconoscimento non puo' essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta', salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

321

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

322

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 250 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7919/2026

    31 marzo 2026

    Il percorso di gestazione per sostituzione si realizza (secondo la legislazione statunitense applicabile) attraverso una fattispecie negoziale di natura bifasica, con la conseguenza che il limite dell'ordine pubblico impedisce la trascrizione in Italia dell'atto di nascita a favore del genitore intenzionale, che sia deceduto prima della conclusione del contratto di portatrice gestazionale, potendosi in tale momento riscontrare un mero intento rimasto allo stadio iniziale, privo della necessaria maturazione per assumere rilevanza giuridica e, al contempo, sfornito di qualsiasi riscontro nella concreta dimensione relazionale del minore; diversamente, l'ordinamento interno sarebbe chiamato a riconoscere una genitorialità del tutto svincolata sia dal dato affettivo-relazionale, che dalla discendenza genetica, non corrispondente ad una intenzione progettuale concreta e definita, con un esito incompatibile non solo con l'obbligo di bilanciamento che consegue al divieto di gestazione per sostituzione, ma anche con i principi che presiedono alla formazione dello status filiale, i quali, pur non fondandosi in via esclusiva o prevalente sulla discendenza biologica, richiedono che la formazione della genitorialità sia effettiva e riconoscibile sul piano dell'assunzione degli obblighi e della responsabilità consequenziale.

    Art. 250 c.c. · Art. 8 fecondazione assistita · Art. 33 Diritto internazionale privato · Art. 1418 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 4977/2026

    5 marzo 2026

    In conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8 della l. n. 40 del 2004, per effetto della sentenza n. 68 del 2025 della Corte costituzionale, il figlio, nato in Italia da due madri unite civilmente e concepito all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, può essere riconosciuto anche dalla madre intenzionale che, insieme alla madre biologica, ha prestato il consenso alla pratica fecondativa.

    Art. 250 c.c. · Art. 254 c.c. · Art. 315 c.c. · Art. 8 fecondazione assistita

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 25473/2025

    17 settembre 2025

    In tema di filiazione, sebbene l'art. 250 c.c. tuteli congiuntamente sia l'interesse del genitore al riconoscimento, sia quello del figlio a sperimentare la bigenitorialità, l'indagine giudiziale deve essere improntata, in via prioritaria, alla verifica della rispondenza del riconoscimento all'interesse superiore del minore. (Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte d'appello che, in una controversia avente ad oggetto l'accertamento della paternità, aveva ritenuto corretta la valutazione operata dal giudice di prime cure nel negare il riconoscimento richiesto, in ragione dell'estrema gravità e violenza delle condotte poste in essere dall'attore, della natura dei reati per i quali era stato condannato ai danni una bambina di neppure quattro anni, temporaneamente affidata alla sua custodia, unitamente alla totale assenza di resipiscenza e all'attuale e concreta attitudine ad istinti pedofili e alla dipendenza ossessiva dalla pornografia).

    Art. 250 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15075/2025

    5 giugno 2025

    In caso di concepimento all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, il bambino nato in Italia ha lo status di figlio riconosciuto anche nei confronti della madre intenzionale che, insieme alla madre biologica, ha prestato il consenso alla pratica fecondativa, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8 della l. n. 40 del 2004, con la sentenza n. 68 del 2025, non potendo il giudice comune, prima di tale pronuncia, riconoscere la genitorialità della madre intenzionale per via di interpretazione evolutiva, preclusa dal tenore letterale dell'art. 8 della citata l. 40. (Nella specie, la S.C., pur rigettando il ricorso, ha corretto la motivazione della decisione impugnata che, nell'accogliere la domanda proposta dalla madre di intenzione, volta ad ottenere il riconoscimento di due minori, nati in Italia, grazie a tecniche di procreazione medicalmente assistita praticate all'estero, aveva interpretato evolutivamente l'art. 8 della l. 40 del 2004, al fine di conseguire la piena tutela dei minori).

    Art. 250 c.c. · Art. 4 fecondazione assistita · Art. 6 fecondazione assistita · Art. 8 fecondazione assistita

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 68/2025

    Illegittimità dichiarata
    22 maggio 2025

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pa…

    Art. 250 c.c. · Art. 8 fecondazione assistita · Art. 9 fecondazione assistita

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 32/2021

    Questione inammissibile
    9 marzo 2021

    Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e 250 cod. civ., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di rilevanza, in quanto non sarebbe chiara la fattispecie sottoposta all'esame del rimettente, tanto da non consentire di comprendere l'individuazione delle norme censurate, quali norme applicabili nel giudizio principale. Nell'ordinanza di rimessione emerge chiaramente, con argomentazioni non implausibili, che le domande proposte nel giudizio principale dalla ricorrente sono basate sulle norme censurate. Nel delibare l'ammissibilità della questione, la Corte costituzionale effettua in ordine alla rilevanza solo un controllo "esterno", applicando un parametro di non implausibilità della relativa motivazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 267 del 2020, n. 224 del 2020 e n. 32 del 2020 ).

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 237/2019

    Questione inammissibile
    15 novembre 2019

    Sono dichiarati inammissibili gli interventi del Centro Studi "Rosario Livatino", della libera associazione di volontariato "Vita è" e dell'Avvocatura per i diritti LGBTI nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto la norma risultante dal combinato disposto degli artt. 250 e 449 cod. civ. e 29, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000. Detti soggetti non sono stati parti nel giudizio a quo e non sono titolari di interessi direttamente riconducibili all'oggetto del giudizio stesso, sebbene di meri indiretti, e più generali, interessi, connessi ai loro scopi statutari. Per costante giurisprudenza costituzionale, la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo , oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). A tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non deve derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che tale pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio principale. ( Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2019, n. 217 del 2018 e n. 180 del 2018; ordinanze allegate alle sentenze n. 141 del 2019, n. 194 del 2018, n. 29 del 2017, n. 286 del 2016, n. 243 del 2016 e n. 84 del 2016 ).

    Art. 250 c.c. · Art. 449 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art250 · fonte del testo

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