Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Esecuzione forzata

Titolo esecutivo

Sottovoce della voce 079 nella classificazione del Massimario

10 massime, da pronunce dal 4 agosto 2025 al 14 maggio 2026

Massime della Corte di cassazione

10 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14202/2026

    Principio di ultrattività del mandato - Medesimo grado o stadio del giudizio di cognizione - Operatività - Estensione alla fase esecutiva - Esclusione - Estinzione della società - Attività volta a promuovere l’esecuzione forzata o a resistere all’opposizione - Nuova procura - Necessità.

    Il principio di ultrattività del mandato alle liti opera solo all'interno del medesimo grado o stadio del giudizio di cognizione in cui l'evento interruttivo si è verificato senza essere dichiarato e non si estende alla fase esecutiva, la quale costituisce un procedimento autonomo e distinto, con la conseguenza che, intervenuta l'estinzione della società, l'attività difensiva volta a promuovere l'esecuzione forzata o a resistere all'opposizione non può essere validamente minacciata o intrapresa in forza della procura originaria conferita per il giudizio di cognizione, ma necessita di una nuova procura rilasciata dai soci successori, unici soggetti legittimati ad agire dopo la perdita della capacità di stare in giudizio dell'ente estinto.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Difensori

    Rv. 677956-01Rassegna di maggio 2026, p. 152Art. 83 c.p.c. · Art. 299 c.p.c. · Art. 300 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6555/2026

    La nullità - per violazione della direttiva 93/13/CEE - della clausola fideiussoria contenuta in un contratto di mutuo fondiario, con la quale un consumatore garantisce il credito del mutuante professionista, non è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, ove i relativi fatti costitutivi non siano stati ritualmente allegati e provati in seno al giudizio di merito.

    Classificata anche sotto: Contratti in genere › Invalidità

    Rv. 678209-03Rassegna di marzo 2026, p. 221Art. 1421 c.c. · Art. 112 c.p.c. · Art. 115 c.p.c. · Art. 99 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 4810/2026

    Sentenza

    Nei giudizi di opposizione all'esecuzione, promossa in base a titolo giudiziale, il giudice ha il potere-dovere di interpretare la portata precettiva del giudicato, al fine di identificare il diritto sostanziale del caso concreto coattivamente da soddisfare, in base ai canoni esegetici di cui all'art. 12 prel., senza possibilità di integrare il titolo o di revisionare le valutazioni compiute dal giudice che lo ha emesso, né di compiere nuovi accertamenti in fatto sul diritto su cui il provvedimento ha definitivamente statuito.

    Classificata anche sotto: Cosa giudicata civile

    Rv. 678070-01Rassegna di marzo 2026, p. 192Art. 2909 c.c. · Art. 474 c.p.c. · Art. 615 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1490/2026

    Sentenza

    Esecuzione forzata basata su un titolo esecutivo di formazione giudiziale - Opposizione ex art. 615 c.p.c. con cui si deduce fatto estintivo anteriore alla formazione del titolo - Giudizio di revocazione della sentenza costituente titolo esecutivo - Rapporto tra i due giudizi - Pregiudizialità logica - Esclusione - Fondamento - Effetto espansivo esterno di cui all’art. 336, comma 2, c.p.c. - Salvezza

    In tema di esecuzione forzata fondata su titolo di formazione giudiziale, non sussiste pregiudizialità logica o giuridica tra il giudizio di revocazione avente ad oggetto la sentenza posta alla base dell'esecuzione, e la causa avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615 c.p.c.. nella quale sia stato dedotto un fatto anteriore alla formazione del titolo, stante il principio di istituzionale distinzione tra giudizio di cognizione e processo di esecuzione, salva l'applicabilità dell'effetto espansivo esterno della definitiva revocazione del titolo.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Sospensione del processo

    Rv. 677673-02Rassegna di gennaio 2026, p. 76Art. 615 c.p.c. · Art. 295 c.p.c. · Art. 336 c.p.c. · Art. 474 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 573/2026

    Sentenza

    Il creditore di somma di denaro in forza di sentenza di condanna esecutiva, qualora il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo e, in tale ambito, un terzo assuntore si sia obbligato ad estinguere il debito, non può agire in executivis nei confronti dell'assuntore inadempiente sulla scorta della combinazione della predetta sentenza di condanna e di quella di omologa del concordato, non essendo configurabile, per definizione, un titolo esecutivo complesso di formazione giudiziale, né potendo la mera sentenza di omologa, sprovvista di natura condannatoria, costituire un titolo esecutivo rappresentativo di un diritto certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell'art. 474 c.p.c. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione all'esecuzione proposta dall'assuntore al quale il creditore anteriore aveva intimato, sulla scorta della proposta concordataria, la consegna, ex art. 605 c.p.c., di tante azioni per ogni euro di credito definitivamente accertato).

    Rv. 677547-01Rassegna di gennaio 2026, p. 68Art. 615 c.p.c. · Art. 605 c.p.c. · Art. 474 c.p.c. · Art. 184 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34901/2025

    Sentenza emessa da giudice cessato dal servizio - Titolo esecutivo - Modalità di deduzione del vizio - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - Esclusione - Impugnazione - Necessità - Fondamento.

    Il vizio di costituzione del giudice che affligge la sentenza costituente titolo esecutivo, anche ove consistente nella decisione da parte di magistrato già cessato dal servizio, non può essere fatto valere in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ma, integrando una causa di nullità della pronuncia, dev'essere oggetto di tempestivo appello o, ricorrendone i presupposti, ricorso per cassazione, secondo la disciplina di cui all'art. 161, comma 1, c.p.c..

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Giudice

    Rv. 677219-01Rassegna di dicembre 2025, p. 135Art. 161 c.p.c. · Art. 158 c.p.c. · Art. 615 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 31910/2025

    Interessi di mora nella misura maggiorata prevista dall’art. 1284, comma 4, c.c. - Espressa domanda e statuizione ad hoc - Necessità - Sussistenza - Omissione - Conseguenze in sede esecutiva.

    La condanna al pagamento degli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., deve essere oggetto di una specifica domanda - in mancanza della quale il giudice non ha l'obbligo di provvedere - e di una statuizione ad hoc nella sentenza, sicché, da un lato, il creditore ha l'onere di impugnare la sentenza che quegli interessi non abbia espressamente accordato e, dall'altro, in difetto di tale espressa statuizione risultante dal titolo azionato, in sede esecutiva per interessi legali devono intendersi quelli di mora al saggio ordinario.

    Classificata anche sotto: Obbligazioni in genere › Obbligazioni pecuniarie

    Rv. 677090-03Rassegna di dicembre 2025, p. 92Art. 1284 c.c. · Art. 474 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 31447/2025

    Notificazione

    Nel caso in cui l'esecuzione forzata sia fondata su un decreto ingiuntivo successivamente dichiarato esecutivo, ai sensi degli artt. 647 o 648 c.p.c., non è necessaria una nuova notifica del titolo ma il precetto deve contenere l'indicazione del provvedimento che ne ha disposto l'esecutorietà, a pena di nullità non suscettibile di sanatoria a seguito dell'acquisizione aliunde della relativa conoscenza da parte dell'intimato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso potesse ritenersi non necessaria la suddetta indicazione, in ragione del fatto che l'intimata non poteva non essere a conoscenza sia dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. sia della successiva sentenza che aveva rigettato l'opposizione, contro la quale aveva anche proposto appello).

    Rv. 677179-01Rassegna di dicembre 2025, p. 88Art. 156 c.p.c. · Art. 480 c.p.c. · Art. 617 c.p.c. · Art. 654 c.p.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 29063/2025

    Notificazione

    In tema di opposizione agli atti esecutivi, l'opponente, nel dedurre la nullità o l'inesistenza della notifica del titolo, del precetto o del pignoramento, ha comunque l'onere di indicare e provare il momento - diverso dalla data della notifica ritenuta viziata - in cui ha avuto la conoscenza legale o di fatto dell'atto esecutivo opposto, in quanto la mancata dimostrazione di tale momento impedisce di verificare il rispetto del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione, con conseguente inammissibilità della stessa.

    Rv. 676791-01Rassegna di novembre 2025, p. 68Art. 480 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 617 c.p.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 22522/2025

    Convenzione di separazione personale omologata - Obbligo di contribuzione alle spese di mantenimento dei figli - Omesso adempimento - Esecuzione forzata - Titolo esecutivo - Condizioni - Fattispecie.

    La convenzione di separazione personale dei coniugi, omologata dall'autorità giudiziaria, nella quale sia stabilito che il genitore non affidatario contribuisca alle spese sostenute dall'altro genitore, previo accordo con quest'ultimo, nonché a quelle mediche e scolastiche ordinarie - in tal caso, senza bisogno di preventiva concertazione -, costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, purché il genitore creditore abbia, nel primo caso, conseguito l'accordo con l'altro, e, nel secondo caso, documentato l'entità degli esborsi o, in alternativa, messo a disposizione della controparte la documentazione necessaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficiente, quale titolo per l'esecuzione forzata, la mera elencazione nel precetto delle spese straordinarie sostenute dal genitore affidatario, priva dell'allegazione della relativa documentazione giustificativa, necessaria per garantire la certezza, liquidità ed esigibilità del credito).

    Classificata anche sotto: Famiglia › Matrimonio

    Rv. 676201-01Rassegna di luglio 2025, p. 252Art. 337-ter c.c. · Art. 474 c.p.c. · Art. 615 c.p.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Ordinanza n. 5/2007Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 480 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1993, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore) e dell'art. 330 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della C…

  • Sentenza n. 480/2005Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 480 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 480, comma terzo, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Cons…

  • Sentenza n. 232/2004Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 474 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 282 e 474 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nonché all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso…

  • Ordinanza n. 497/2002Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 617 c.p.c.

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 51, primo comma, n. 4, 617, secondo comma, e 618 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 25, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Taranto, dal Tribunale di Caltagirone, sezione…

  • Ordinanza n. 305/1998Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 615 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 545 e 615, secondo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, secondo comma e 24 della Costituzione, dal pretore di Salerno con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

  • Sentenza n. 81/1996Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 615 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 615, 623 e 624 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.…

  • Sentenza n. 285/1995Esito: illegittimità costituzionale

    Questione giudicata su: Art. 615 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67, nella parte in cui, per l'effetto della non sottoponibilità ad esecuzione forzata delle somme destinate ai fini ivi indicati, non prevede la condizione che l'organo di…

  • Ordinanza n. 62/1985Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 480 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. dal Giudice conciliatore di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1985. F.to: GUGLIELMO…

  • Sentenza n. 84/1973Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 480 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 480, terzo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 27 dello stesso codice, sollevata con le ordinanze di rimessione in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte co…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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