Codice civile

Art. 2941 c.c. — Sospensione per rapporti tra le parti

La prescrizione rimane sospesa:

  • 1)tra i coniugi; 349
  • 2)tra chi esercita la responsabilita' genitoriale di cui all'articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte;
  • 3)tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela, finche' non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto e' disposto dall'art. 387 per le azioni relative alla tutela;
  • 4)tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato;
  • 5)tra l'erede e l'eredita' accettata con beneficio d'inventario;
  • 6)tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione e' esercitata, finche' non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;
  • 7)tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi; 114 248 340
  • 8)tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finche' il dolo non sia stato scoperto.
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

114

La Corte Costituzionale, con sentenza 14-24 luglio 1998, n. 322 (in G.U. 1a s.s. 29/7/1998, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2941, n. 7, del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la societa' in accomandita semplice ed i suoi amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi."

Corte Costituzionale

248

La Corte Costituzionale, con sentenza 2-11 dicembre 2015, n. 262 (in G.U. 1a s.s. 16/12/2015, n. 50) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 2941, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la societa' in nome collettivo e i suoi amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi".

Corte Costituzionale

340

La Corte Costituzionale, con sentenza 21 maggio - 26 giugno 2025, n. 86 (in G.U. 1ª s.s. 2/07/2025, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi".

Corte Costituzionale

349

La Corte Costituzionale, con sentenza 1 dicembre 2025 - 23 gennaio 2026, n. 7 (in G.U. 1ª s.s. 28/01/2026, n. 4) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto".

Testo vigente dal 29 gennaio 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

10 pronunce che riguardano l’art. 2941 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15704/2026

    22 maggio 2026
    • Territori ex italiani

    In tema di indennizzo spettante ai privati per i beni perduti all'estero in territori già appartenenti alla sovranità italiana, il diritto di chiedere la revisione della stima dell'indennizzo in base ai criteri introdotti dalla l. n. 98 del 1994 è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione, decorrente dall'entrata in vigore della legge medesima, senza che la pendenza del procedimento amministrativo di liquidazione possa determinarne la sospensione ovvero produrre un effetto interruttivo permanente, attesa la tassatività delle ipotesi di sospensione della prescrizione e l'assenza di una specifica previsione derogatoria nella citata legge.

    Art. 2941 c.c. · Art. 2934 c.c. · Art. 2935 c.c. · Art. 2942 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14323/2026

    14 maggio 2026

    In materia di contratto di assicurazione, la comunicazione prevista dall'art. 2952, comma 4, c.c., è atto unilaterale a carattere recettizio - la cui interpretazione va compiuta alla stregua dei criteri previsti dagli artt.1362 e ss. c.c., in ragione del rinvio ad essi operato dall'art. 1324 c.c., nei limiti della compatibilità con la particolare natura e struttura di tali negozi - idoneo a sospendere il corso della prescrizione qualora contenga l'espressione della volontà del dichiarante assicurato, in qualsiasi modalità idonea al raggiungimento dello scopo, pur senza formule sacramentali, di richiedere, per uno specifico sinistro, l'attivazione della copertura offerta da un ben individuato contratto di assicurazione.

    Art. 2941 c.c. · Art. 1324 c.c. · Art. 1334 c.c. · Art. 1362 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 6005/2026

    17 marzo 2026

    In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non sussiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito ex art. 2941, n. 8, c.c. - il quale presuppone un comportamento intenzionalmente diretto a celare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, tale da determinare una impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento superabile con gli ordinari controlli - essendo necessario un puntuale accertamento in fatto da parte del giudice di merito in ordine alla ricorrenza di detto coefficiente psicologico in capo al professionista inadempiente.

    Art. 2941 c.c. · Art. 2935 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3686/2026

    18 febbraio 2026

    L'inadempimento del debitore ad obblighi contrattuali, che abbia impedito al creditore di attivarsi per evitare la prescrizione, non integra un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria avente il medesimo oggetto del diritto estintosi per il decorso del tempo; ciò in quanto l'art. 2941, n. 8, c.c. prevede, quale causa di sospensione della prescrizione, esclusivamente, il comportamento doloso di occultamento del debito e non anche le condotte colpose del debitore che creato un ostacolo al tempestivo esercizio del diritto da parte del creditore.

    Art. 2941 c.c. · Art. 2934 c.c. · Art. 2935 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 192/2004

    Questione inammissibile
    24 giugno 2004

    Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2935 e 2941 del cod. civ., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui entrambe le disposizioni, nel disciplinare rispettivamente la decorrenza della prescrizione – a partire “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” – ed i casi di sospensione della stessa, non danno rilevanza all’incolpevole ignoranza del titolare del diritto circa la sua esistenza quale fatto impeditivo del decorso della prescrizione ovvero quale caso di sospensione della medesima. Invero, posto che il rimettente non ha concentrato il quesito sull’una o sull’altra delle questioni alternativamente proposte, le questioni stesse risultano prospettate in modo ancipite. – Sulla manifesta inammissibilità di questioni formulate in modo ancipite, v. le richiamate ordinanze n. 128/2003, n. 366 e n. 297/2002, n. 227 e n. 327/2001.

    Art. 2935 c.c. · Art. 2941 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 188/1981

    Altra decisione
    10 dicembre 1981

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 36, comma primo, Cost. - dell'art. 2941 cod. civ., per la parte in cui non prevede che tra i soggetti del rapporto rimanga sospesa la prescrizione del diritto all'indennità di anzianità maturata nel corso di un precedente rapporto di lavoro tra gli stessi soggetti, non avendo il giudice di provenienza menomamente motivato sul corso della prescrizione, nella pendenza del secondo rapporto; corso della prescrizione il quale rappresenta l'immancabile premessa della questione di legittimità prospettata. - S. nn. 63/1966; 40/1979; 41/1979; 42/1979; 43/1979; 44/1979. - O. nn. 51/1979; 52/1979; 78/1980.

    Art. 2941 c.c. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Ho distinto le cause di sospensione della prescrizione in due categorie, secondo che derivano il loro fondamento dai rapporti tra le parti (art. 2941) ovvero dalla condizione del titolare del diritto (art. 2942). Elencando le cause di sospensione dipendenti dai rapporti tra le parti, ho apportato notevoli modificazioni e aggiunte all'art. 2119 del codice del 1865. In primo luogo ho ampliato la formula del secondo capoverso di tale articolo, in guisa da ricomprendervi i rapporti tra l'adottante e l'adottato e tra l'affiliante e l'affiliato. In secondo luogo ho integrato l'ultimo capoverso dell'articolo stesso, prevedendo, oltre l'ipotesi che i beni siano sottoposti per legge all'amministrazione altrui, anche l'ipotesi che all'amministrazione altrui siano sottoposti per provvedimento del giudice, e determinando altresì il momento finale della sospensione, il quale coincide con quello in cui è approvato definitivamente il conto reso dall'amministratore. In terzo luogo, accogliendo il voto di un'autorevole dottrina, ho esteso la sospensione alle persone giuridiche nei confronti dei loro amministratori, per le azioni di responsabilità contro i medesimi, finchè questi sono in carica. In ultimo, poichè l'ordinamento giuridico non può ammettere che alcuno tragga profitto dal proprio dolo, ho disposto (art. 2941, n. 8) che la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finchè il dolo non sia stato scoperto. Per ciò che concerne le cause di sospensione della prescrizione dipendenti dalla condizione del titolare del diritto, mi è parsa ispirata a eccessivo favore verso i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente la norma del primo capoverso dell'art. 2120 del codice anteriore. Quando costoro hanno un rappresentante legale, al quale incombe di far valere i diritti loro spettanti, non v'è ragione perchè la prescrizione sia sospesa. Ho pertanto previsto l'ipotesi che manchi il rappresentante legale dell'incapace, e per questa ipotesi ho stabilito che la prescrizione rimane sospesa per tutto il tempo in cui non v'è il rappresentante e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità (art. 2942, n. 1). Il beneficio della sospensione, ammesso dal citato art. 2120, primo capoverso, del codice del 1865 per i militari in servizio attivo in tempo di guerra, è esteso (art. 2942, n. 2), avuto riguardo alla sostanziale identità di situazione, a coloro che si trovano al seguito delle forze armate: quanto alla durata della sospensione, così per gli uni come per gli altri, si fa rinvio alle disposizioni delle leggi di guerra. Non ho riprodotto il secondo, il terzo e il quinto capoverso dell'art. 2120 del codice anteriore, poichè, come ho già avuto occasione di notare, le cause in essi menzionate non si configurano propriamente come cause sospensive, ma come cause impeditive della prescrizione. Non ho del pari riprodotto il quarto capoverso dello stesso articolo - concernente, per altro, in prevalenza l'usucapione - poichè, per ciò che attiene alla prescrizione, la disposizione del menzionato capoverso era in parte inutile e in parte inopportuna: inutile, se riferita alla sospensione, durante il matrimonio, della prescrizione dell'ipoteca iscritta a garanzia della dote, posto che, salvo riguardo ai beni acquistati da terzi (e, rispetto a tali beni, sulla prescrizione dell'ipoteca, per il disposto degli articoli 2030 e 2121 del codice anteriore, non operava l'accennata causa sospensiva), l'ipoteca non si estingue per prescrizione e che, non prescrivendosi durante il matrimonio il credito dotale, neppure può l'ipoteca estinguersi per prescrizione di questo; inopportuna, se riferita alla sospensione della prescrizione delle servitù costituite a favore del fondo ipotecato per la dote e per l'esecuzione delle convenzioni matrimoniali, in quanto oltrepassava così, con un'eccezione alle norme generali, i limiti entro i quali può ritenersi giustificata la protezione dei diritti della donna coniugata. Dell'interruzione della prescrizione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1202

Che cosa è cambiato dal 29 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 2025 al 29 gennaio 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 1 dicembre 2025 - 23 gennaio 2026, n. 7 (in G.U. 1ª s.s. 28/01/2026, n. 4) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2941 · fonte del testo

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