Art. 332 c.p.c. — Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili

[1]Se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili e' stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l'impugnazione non e' preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se e' necessario, l'udienza di comparizione.

[2]Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e 327 primo comma.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 332 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 10896/2026

    23 aprile 2026

    In tema di ricorso per cassazione notificato a una parte nelle forme dell'impugnazione incidentale successiva al ricorso principale, la parte che intenda impugnare a sua volta i capi della sentenza a sé sfavorevoli deve proporre ricorso incidentale entro i termini di cui all'art. 370 c.p.c. e, nel caso di notifica ai sensi dell'art. 332 c.p.c., rispettando il termine breve di decadenza di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c., nella formulazione vigente, quale applicazione del principio di unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, in base al quale, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre devono essere proposte in via incidentale nel medesimo processo.(Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una parte cui era stato notificato il ricorso principale e che, dopo aver depositato tempestivo controricorso, aveva introdotto una successiva autonoma impugnazione, convertibile in ricorso incidentale, ma notificata oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, ai sensi dell'art. 371, comma 2, c.p.c., ratione temporis vigente).

    Art. 332 c.p.c. · Art. 333 c.p.c. · Art. 370 c.p.c. · Art. 371 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 271 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9572/2026

    14 aprile 2026

    In tema di indennità di sopraelevazione ex art. 1127 c.c., ove la sentenza determinativa della stessa sia pronunciata individualmente e proporzionalmente nei confronti dei singoli proprietari dell'ultimo piano ed in favore degli altri condomini, si è in presenza di un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo in cui le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, e dunque l'impugnazione della sentenza resa in tale situazione di cumulo di cause scindibili rimane riferita ad uno o ad alcuni dei rapporti processuali cumulati; ne consegue che non è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva, vertendosi in caso di cumulo soggettivo di attori e convenuti per l'accertamento di crediti e di debiti a ciascuno di loro autonomamente spettanti, senza che l'impugnazione principale proposta da uno di essi possa rimettere in discussione le posizioni delle altre parti.

    Art. 332 c.p.c. · Art. 1127 c.c. · Art. 103 c.p.c. · Art. 324 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, pp. 162, 163 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3097/2026

    12 febbraio 2026

    In tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ove il giudizio di impugnazione si sia svolto senza l'evocazione del dante causa, ma con la partecipazione del successore, si configura l'estromissione tacita del primo, allorché egli abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza sollevare eccezioni, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore, con conseguente esclusione del giudicato nei riguardi dell'alienante e perdita della sua qualità di litisconsorte necessario, giacché l'avente causa subentra integralmente nell'originaria posizione controversa.

    Art. 332 c.p.c. · Art. 111 c.p.c. · Art. 102 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 79 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 32595/2025

    14 dicembre 2025

    Nel processo tributario, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti in caso di litisconsorzio processuale - che comporta l'inscindibilità delle cause anche quando non sussiste il litisconsorzio necessario di natura sostanziale - non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

    Art. 332 c.p.c. · Art. 102 c.p.c. · Art. 331 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 180 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art332 · fonte del testo

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