Codice di procedura civile

Art. 113 c.p.c. — Pronuncia secondo diritto

[1]Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equita'.

[2]Il giudice di pace decide secondo equita' le cause il cui valore non eccede ((duemilacinquecento)) euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalita' di cui all'articolo 1342 del codice civile.107 111 155 160 179

Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 luglio 1966, n. 571 come modificata dall'errata corrige in G.U. 03/08/1966, n. 192

9

La L. 25 luglio 1966, n. 571 come modificata dall'errata corrige in G.U. 03/08/1966, n. 192 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equita' ed inappellabilmente, a norma degli articoli 113, secondo comma, e 339, ultimo comma del Codice di procedura civile, e' elevato a lire ventimila."

72

La L. 21 novembre 1991, n. 374 come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995."

D.L. 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2003, n. 63

107

Il D.L. 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2003, n. 63 ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che la disposizione di cui al comma secondo si applica ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003.

Corte Cotituzionale

111

La Corte Cotituzionale con sentenza 5-6 luglio 2004, n. 206 (in G.U. 1a s.s. 14/07/2004 n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia".

D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116

155

con decorrenza dal 31 ottobre 2021

Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025".

160

Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al secondo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2025.

179

Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al secondo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2026.

Testo vigente dal 31 ottobre 2021

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ImpugnazioniVersione 0.1

Atto di citazione in appello

Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 113 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6963/2026

    23 marzo 2026

    Qualora vengano proposte davanti al giudice di pace due domande connesse, una principale soggetta a decisione secondo equità e una riconvenzionale soggetta a decisione secondo diritto, il valore della causa ai fini dell'art. 113 c.p.c. va determinato avuto riguardo al valore di entrambe le domande, sicché la controversia deve essere decisa secondo diritto e il mezzo d'impugnazione è l'appello.

    Art. 113 c.p.c. · Art. 339 c.p.c. · Art. 7 c.p.c. · Art. 10 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 34700/2025

    30 dicembre 2025

    Il ricorso all'equità sostitutiva è precluso nei giudizi estimatori di cui all'art. 51, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, i quali devono uniformarsi ai criteri previsti dalla legge, potendo, al più, il ricorso all'equità integrare il giudizio nel senso della determinazione di un elemento mancante della fattispecie, concretizzando la stima nel più ampio contesto degli elementi acquisiti secondo le indicazioni normative.

    Art. 113 c.p.c. · Art. 51 Testo unico l'imposta di registro

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31422/2025

    2 dicembre 2025

    In tema di usura, i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medi costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto che integrano i precetti normativi di rango primario e che, pertanto, nel comporre con i predetti un quadro regolatorio unitario, devono essere conosciuti e applicati dal giudice a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio iura novit curia sancito dall'art. 113 c.p.c.

    Art. 113 c.p.c. · Art. 644 c.p. · Art. 2 Disposizioni in materia di usura

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14707/2025

    31 maggio 2025

    L'intimazione di pagamento della tariffa integrata ambientale (cd. TIA 2), disciplinata ex art. 238 d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), concerne una prestazione patrimoniale imposta e riguarda, pertanto, un diritto indisponibile, cosicché la sentenza del giudice di pace che decide su di essa deve intendersi pronunciata secondo diritto, indipendentemente dal valore della controversia ed è appellabile senza che operino i limiti di cui all'art. 339, ultimo comma, c.p.c., nel testo applicabile, ratione temporis, a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006.

    Art. 113 c.p.c. · Art. 238 t.u.a. · Art. 114 c.p.c. · Art. 339 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 206/2004

    Ha colpito questo articolo
    6 luglio 2004

    È costituzionalmente illegittimo l’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia. Infatti, la sola funzione che può riconoscersi alla giurisdizione di equità è quella di individuare la regola di giudizio non scritta, che, con riferimento al caso concreto, consenta una soluzione della controversia più adeguata alle caratteristiche specifiche della fattispecie concreta, alla stregua dei principi cui si ispira la disciplina positiva; il giudizio di equità, in sostanza, non è e non può essere un giudizio extra-giuridico, poiché una equità priva dei limiti normativi insidia alla base la certezza delle relazioni giuridiche, con la conseguenza della ricorribilità per cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, numero 3, del codice di procedura civile, delle sentenze per violazione dei suddetti principi. Restano, pertanto, assorbite le censure relative alla ricorribilità per cassazione.

    Art. 113 c.p.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 139/2008

    Questione infondata
    14 maggio 2008

    È manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3 e 41 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2003, n. 63, nella parte in cui, sostituendo l'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, esclude che il giudice di pace decida secondo equità le cause «derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile». Se, infatti, una disposizione di legge non è irragionevole qualora, proponendosi una determinata finalità, predisponga strumenti che ne garantiscono un raggiungimento anche soltanto parziale, lo scopo cui è preordinata la norma censurata (consistente nell'assicurare decisioni delle cause aventi ad oggetto rapporti nascenti da contratti conclusi mediante moduli o formulari tra di loro non discordanti per i criteri che le informano) può essere più adeguatamente soddisfatto se le suddette controversie vengono risolte secondo i criteri generali ed astratti previsti dalle leggi, anziché alla stregua delle particolari circostanze soggettive ed oggettive di ogni singolo rapporto. A tali fini è predisposta la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, la quale ha maggiore ampiezza di incidenza sulle impugnazioni di sentenze decise secondo diritto rispetto a quelle decise secondo equità. Inoltre, la previsione di un grado in più di giudizio di merito non lede, di per sé, gli interessi dei soggetti deboli, poiché questi, ricorrendone le condizioni, possono avvalersi del gratuito patrocinio. - Sulla funzione nomofilattica della Corte di cassazione, v. la citata sentenza n. 206/2004.

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 113 c.p.c. · Art. 1342 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 66/2006

    Questione inammissibile
    16 febbraio 2006

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Aversa con l'ordinanza indicata in epigrafe.…

    Art. 24 cost. · Art. 113 c.p.c. · Art. 82 c.p.c. · Art. 33 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2004 al 31 ottobre 2021. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

Il giudice di pace decide secondo equita' le cause il cui valore non eccede tolto: millecento aggiunto: duemilacinquecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalita' di cui all'articolo 1342 del codice civile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116

    Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025".

  • Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al secondo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2025.

  • Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al secondo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2026.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art113 · fonte del testo

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